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Decreto Dirigenziale
n. 78 del 17/5/2013
Procedura ristretta
per la privatizzazione, con cessione totale del capitale sociale, di
CAREMAR - CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A., e con affidamento alla
medesima di contratto di servizio pubblico di cabotaggio marittimo nella
Regione Campania CIG 4412997852
FAQ (domande
ricorrenti) - aggiornate al 26 giugno 2013
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Domanda:
Premesso che l'art. 3.2 della lettera d'invito precisa che
"la garanzia deve essere prestata sotto forma di cauzione
odi fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell'elenco speciale di sui all'art 106 d.lgs
385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero delle
Finanze"
Necessitiamo di sapere se l'ente appaltante, la Regione Campania
accetta la Garanzia di Confidi autorizzati ex art. 106 d.lgs 385/1993.
Risposta:
“Al fine del rilascio della garanzia provvisoria a corredo
dell’offerta, si applica l’art. 75, codice dei contratti
pubblici. Per i consorzi di garanzia collettiva fidi vale quanto
stabilito all’art. 10, comma 8, D. Lgs. 13 agosto 2010 n.
141. L’intermediario finanziario che rilascia la garanzia
provvisoria di cui al punto 3.2 della Lettera di invito deve dichiarare
di essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di svolgere in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
e di essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. |
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Domanda
Riguardo la polizza fideiussoria provvisoria da stipulare, non
è prevista la decurtazione del 50% dell'importo complessivo
per i concorrenti in possesso di certificazione ISO 9000?
Risposta:
Non è prevista la suddetta riduzione della polizza fideussoria,
perché il beneficio previsto dal legislatore trova la
sua ratio nella garanzia qualitativa di un determinato livello
di esecuzione del rapporto contrattuale, assicurata dalla Certificazione
del sistema di qualità conforme alle norma alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Il beneficio della riduzione alla metà della garanzia
non può pertanto applicarsi fuori dei casi espressamente
consentiti e dunque non può essere goduto nell'ambito
della presente procedura, che non prevede alcun livello di esecuzione
di alcuna prestazione se non il pagamento di un prezzo di acquisto
in favore dell'amministrazione venditrice. Al riguardo, si puntualizza
che il contratto di servizio non sarà stipulato con l'aggiudicatario
della procedura ma con la società Caremar acquisita dall'aggiudicatario
medesimo. |
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Domanda
con la presente Vi chiediamo un chiarimento in merito agli allegati
alla Lettera d'Invito per la gara per la privatizzazione della
Caremar, In particolare gli allegati alla lettera di invito
sono numerati dal numero 1 al numero 7, mentre gli allegati
al contratto di servizio partono dalla lettera B fino alla Lettera
P. Risulterebbero mancati nell'elenco degli allegati le lettere
"A" - "L" - "K" - "M".
Vi preghiamo quindi chiarire se esisto allegati con queste lettere
(e nel contempo Vi invitiamo a mandarceli via pec con estrema
urgenza) o sia stato solo un mero errore.
Risposta
Si conferma che gli allegati alla lettera di invito sono 7.
Per quanto riguarda gli allegati al Contratto di servizio, gli
stessi come risulta dallo schema allegato (pag. 5 ) partono
dalla lettera "A" fino alla lettera "P".
Gli allegati "A", K ",L", "M"
non sono stati trasmessi con la lettera di invito perché
trattasi rispettivamente di attestazioni di cui all'art. 38
Codice degli Appalti, dell'offerta effettiva del candidato risultato
aggiudicatario, del piano economico finanziario dell'aggiudicatario,
della garanzia contrattuale dell'aggiudicatario.
(Gli schemi di questi ultimi tre documenti sono tra gli allegati
della lettera di invito).
Pertanto, la documentazione trasmessa con la lettera di invito
risulta completa. |
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Domanda
Con riferimento all'indicazione del sopralluogo, citato nella
lettera di invito ricevuta, da effettuarsi alle navi e alle
attrezzature Caremar , chiediamo con la presente se tale sopralluogo
sia per voi da effettuare obbligatoriamente.
Risposta
In merito alla richiesta di informazioni circa l'obbligo del
sopralluogo navi, si rappresenta che la possibilità di
verificare le navi e le attrezzature Caremar è stata
prevista nell'interesse dell'offerente per consentire al medesimo
una migliore conoscenza degli asset.
Pertanto, è lasciata alla libera valutazione del candidato
la possibilità di richiedere o meno il suddetto sopralluogo. |
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