REGIONE
CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 12 ottobre 2001 - Deliberazione
N. 4870 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sociale, Attività
Sociali Sport Tempo Libero e Spettacolo - L. 6/3/1987, n. 65, art. 1,
lett. c e succ. mod. ed integr. - ritiro delibera G.R. 28/9/1997,
n. 8883 e 3/11/1999, n. 6838 e di tutti gli atti connessi, nonchè
indizione di un nuovo bando di partecipazione ai contributi statali
per gli impianti sportivi.
omissis
Visto:
-
il
d.l. 3/1/1987, n. 2, conv. con mod. dalla l. 6/3/1987, n. 65, a sua
volta mod. ed integr. dal d.l. 2/2/1988, n. 22, conv. con mod. dalla
l. 21/3/1988, n.92, dettante norme per la costruzione e lammodernamento
di impianti sportivi e per la realizzazione o il completamento di
strutture sportive di base;
-
che
con delib. del 2/6/1997, n. 3838, questa Giunta, ex art. 8, ult. co.,
del cit. d.l. 22/1988, ha provveduto alla revoca dei finanziamenti
per strutture sportive, già concessi in base alle precitate
norme e non utilizzati dagli Enti pubblici territoriali assegnatari;
-
che
con delib. del 28/11/1997, n.8883, pubbl. sul B.U.R.C. del 19/1/1988,
n.3, questa Giunta ha emanato il bando per le istanze di contributo
degli Enti pubblìci territoriali interessati a partecipare
alla ripartizione della somma, recuperata con la predetta revoca 3838/1997
e messa a disposizione di questa Regione dal Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, Ripartizione Impiantistica Sportiva,
per lavori strettamente attinenti a strutture pubbliche sportive;
-
che
detto Ministero, con nota del 23/3/1999, n. 289/S8/65187, ha precisato
che tale somma sì aggira su £. 70.400.000.000 ed è
variabile secondo il tasso di interesse praticato dalla Cassa Depositi
e Prestiti;
-
che,
a seguito di tale bando, con delib. 31/12/1998, n.9774, questa Regione
ha provveduto alla individuazione delle opere giudicate meritevoli
di finanziamento ed alla quantificazione delle somme che il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali avrebbe dovuto assegnare
per contribuire alla contrazione di mutui da parte degli Enti pubblici
territoriali beneficiari;
-
che
tale delibera 9774/1998, a seguito di ricorso di un Comune escluso
dalle designazioni de quíbus, è stata sospesa dal T.A.R.
Campania con ordinanza del 20/4/1999, n.1791, per perplessità
in ordine ai criteri seguiti dallAmministrazione regionale nella
scelta degli Enti beneficiari;
-
che,
pertanto, con successiva delib. 3/11/1999, n. 6838, di annullamento
della precedente, questa Regione ha approvato un altro riparto di
contributi limitato alle sole opere di completamento di impianti pubblici
sportivi;
-
che
anche tale ultima delibera è stata impugnata dinanzi al T.A.R.
Campania il quale, finora, ha già accolto avverso essa numerose
istanze di sospensiva dellesecuzione per la necessità
di attivare una nuova procedura in dipendenza della riconosciuta esigenza,
occasionata dalla limitatezza delle risorse disponibili, di restringere
lammissibilità delle iniziative finanziabili alle sole
ipotesi di completamento di impianti preesistenti;
-
che,
a seguito della nota del 31/7/2000, n. P638/SP65/87, allegata alla
presente delibera, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali ha comunicato che i fondi de quibus sì prescriveranno
nel 2005, lAssessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo,
al fine di evitare la perdita di tali risorse economiche per gli impianti
sportivi della Campania nonché il permanere di una situazione
di incertezza in ordine alla eseguibilità dellimpugnata
delibera di assegnazione, di fatto sospesa dal Ministero a seguito
dei ricorsi dei Comuni da essa esclusi, con nota dell11/7/2001,
n. 3110, ha chiesto allAvvocatura regionale se fosse legittimo
da parte della Regione il ricorso ai propri poteri di autotutela per
lannullamento del bando di concorso e lindizione di un
nuovo bando;
-
che
lAvvocatura ha risposto a tale nota con parere del 26/7/2001,
n.6797, allegata alla presente delibera e che forma parte integrante
e, sostanziale della stessa, con il quale, evidenziato che la delib.
G.R.8883/1997 contiene criteri, parametri e priorità
la cui eterogeneità e genericità li rende non graduabili
e tali da impedire, di fatto, una scelta tra gli aspiranti al
contributo in questione con conseguente rischio di dover procedere
a favore di tutti gli aventi diritto con erogazioni superiori alle
somme stanziate, ha ritenuto potersi procedere allannullamento
della delibera bando 8883/1997 e di tutti gli atti conseguenti per
violazione di legge, a nulla rilevando le pretese dei Comuni
assegnatari i quali vantano, allo stato, solo una posizione
soggettiva di interesse legittimo la quale cede a fronte dellinteresse
concreto ed attuale allannullamento dellatto;
RITENUTO:
che
dalla contemperanza degli opposti interessi dei Comuni ricorrenti e
dei Comuni assegnatari, sulla base delle pronunce dei T.A.R. e dellallegato
parere dellAvvocatura regionale, risulta preminente linteresse
pubblico dellAmministrazione Regionale a non disperdere risorse
finanziarie e che tale interesse pubblico, concreto ed attuale, rende
legittima la rimozione dei provvedimento per violazione di legge ex
art. 12 l. 7/8/1990, n.241;
di
dover provvedere pertanto al ritiro della delibera G.R. 8883 del 1997
e dì tutti gli atti consequenziali adottando una nuova delibera
nella quale sia previsto un diverso bando che, accogliendo le censure
mosse dal T.A.R. e le osservazioni dellAvvocatura Regionale, stabilisca
criteri certi e trasparenti tali da garantire una scelta inequivocabile
ed imparziale;
altresì,
che è interesse preminente dellAmministrazione incentivare
ed agevolare la realizzazione degli interventi di cui ai finanziamentì
in parola nelle aree periferiche nonché in quelle con minore
popolazione residente, in quanto più bisognose dellimplementazione
di servizi;
VALUTATA:
-
lurgenza
del presente provvedimento onde evitare la perdita dei contributi
statali in questione, stante la allegata nota ministeriale del 31/7/2000,
si ritiene di non adottare le procedure di cui al capo III della l.
241/1990, già citata, per particolari esigenze di celerità,
come previsto dallart. 7, co. l°, di tale legge;
PRESO ATTO: - che, ai sensi della l. 7/8/1989, n. 289, art. 1, co.
3, lammortamento dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti
di cui alla l. 6/3/1987, n. 65 e succ. mod. ed integr. è assistito
dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante
annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla
legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di approvazione
del programma di finanziamento degli impianti sportivi;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA:
-
di annullare le deliberazioni di questa Giunta del 28/9/1997, n. 8883
e del 3/11/1999, n. 6838, e di tutti gli atti ad esse connessi;
-
di
approvare il seguente bando di partecipazione di Comuni singoli o
consorziati e di Comunità Montane allammortamento di
mutui ventennali per limpiantistica pubblica sportiva, bando
che sostituisce quello di cui alla precedente delibera 8883/1997;
-
di
stabilire che le istanze, per essere ammesse al contributo di cui
al presente bando, debbano avere i seguenti requisiti:
a) firma del legale rappresentante dellEnte o di persona dal
medesimo delegata;
b) presentate da un Comune, ovvero da un Consorzio di Comuni o da
una Comunità Montana avente lo sport e la tenuta degli impianti
per la pratica sportiva tra i propri fini istituzionali;
c) prodotta entro, e non oltre, sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando sul B.U.R.C.;
d) relative ad opere strettamente sportive;
e) con indicazione degli sport praticabili e della esatta ubicazione
dove è situato limpianto, con precisazione se lo stesso
sia sito in area periferica, cioè in un quartiere con alloggi
realizzati dagli II.AA.CC.PP. o con i fondi di cui alle leggi 25/1980
e 219/1981;
f) corredate da progetto preliminare, ovvero da relazione tecnica
illustrativa e quadro economico analitico, di data non anteriore a
due anni dallistanza;
g) per i Consorzi di Comuni e per le Comunità Montane, corredate
altresì dallatto costitutivo e dallo statuto dei Consorzio
o della Comunità;
h) con dichiarazione che lEnte richiedente non è in dissesto
economico ed è disponibile allesborso della quota dei
mutuo a carico dello stesso;
i) con esclusione di richieste di contributo per nuove opere, intendendo
per tali anche le opere rientranti in impianti polivalenti qualora
sia disponibile per tale opera soltanto larea edificabile, in
quanto verranno ammesse a contributo esclusivamente richieste di finanziamento
per lavori di completamento o di adeguamento alle norme sulla sicurezza
o di abbattimento delle barriere architettoniche, ovvero di ristrutturazione
o di ampliamento di impianti già esistenti;
j) con esclusione di strutture scolastiche o comunque ubicate in istituti
scolastici (per le quali opere è competente lAssessorato
Istruzione e Cultura; cfr. l.r. 615/1985, n.50);
k) con esclusione dei Comuni assegnatari di contributi revocati con
delibera G.R. 3838/1997, stante il disposto di cui allart. 8,
co. 2, l. 92/1988;
-
di stabilire che verranno finanziate tutte le richieste se contenute
nei limiti dello stanziamento previsto;
-
di
stabilire che, nel caso in cui le domande di contributo dovessero
esorbitare le disponibilità dello stanziamento, verrà
compilata una graduatoria di beneficiari ad opera di una Commissione
di cinque Membri costituita con decreto dellAssessore allo Sport,
secondo il seguente ordìne di priorità:
a) prima le istanze per impianti dislocati in aree periferiche, cioè
in quartieri con presenza di alloggi realizzati dagli II.AA.CC.PP.
o con ì fondi di cui alle leggi 25/1980 e 219/1981, con preferenza
per gli Enti locali aventi maggiore popolazione residente;
b) poi, qualora risultassero disponibili ulteriori risorse, le istanze
per impianti dislocati in aree non periferiche con preferenza per
gli Enti locali aventi minore popolazione residente;
c) i finanziamentì per ciascun Ente richiedente, qualunque
sia il numero degli impianti per i quali viene chiesto il contributo,
saranno contenuti nei seguenti limiti massimi:
£ 1.000.000.000 per gli Enti locali con popolazione residente
fino a 10.000 abitanti;
£ 1.500.000.000 per gli Enti locali con popolazione da 10.001
a 50.000 abitanti;
£ 2.000.000.000 per gli Enti locali con popolazione da 50.001
a 500.000 abitanti;
£ 2.500.000.000 per gli Enti locali con popolazione da 500.001
abitanti in poi.
I dati sulla popolazione residente stabilmente in ciascun Ente locale
verranno tratti dagli ultimi indici I.S.T.A.T. risalenti allanno
1995.
Per i Consorzi di Comuni e per le Comunità montane, qualora
limpianto sia stato progettato per essere utilizzato da tutta
la popolazione dellEnte e non già di un singolo Comune
ad essi appartenente, andrà sommata la popolazione residente
in ciascun Comune facente parte del Consorzio o della Comunità;
-
di stabilire che i contributi assegnati non saranno devolvibili per
altre opere;
dì
inviare la presente delibera: al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Ripartizione impiantistica Sportiva; al Settore Sport, Tempo
libero e spettacolo; nonché al Settore Stampa e Documentazione
per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
di
non inviare la presente delibera alla C.C.A.R.C. in quanto atto non
sottoposto a controllo, stante il disposto di cui allart.17, co.32,
della l. 15/5/97, n. 127.
Il
Segretario
Di
Giacomo
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Il
Presidente
Bassolino
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