Bollettino Ufficiale della Regione Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania
Numero 37 del 1 agosto 2005

Decreto Dirigenziale n. 178 del 25 luglio 2005

L.R. 11/04 - Approvazione bandi per la realizzazione di servizi di aiuto in favore delle vittime della criminalità e contestuale impegno di spesa - cap. 306.

FAQ - Domande ricorrenti

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Domanda:
Vorrei sapere se, relativamente al bando pubblicato sul BURC del 18 agosto u.s. e relativo alle "vittime della criminalità", sia possibile far partecipare lo stesso Ente (ad. es. una Fondazione che si occupa di usura) su più progetti e se, ugualmente, più Enti pubblici (ad es. comuni) possono partecipare, ad esempio su un progetto da soli e su un progetto diverso in associazione con altri comuni.

Risposta:
I bandi per la realizzazione di servizi di aiuto in favore delle vittime della criminalità pubblicati sul BURC n. 37 del 1 agosto 2005, prevedono che gli organismi ammessi a presentare istanza di finanziamento sono:
- le associazioni ed organizzazioni antiestorsione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13,comma 2, iscritte negli appositi elenchi tenuti a cura dei prefetti ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive
- le organizzazioni ed associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, articolo 15, riconosciute ed iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, il cui scopo deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto
Ciò premesso, tali organismi, in qualità di enti proponenti, ossia di diretti beneficiari del finanziamento, possono presentare un solo progetto (art. 4 del bando n. 2); in qualità di partner, possono prendere parte a più progetti presentati da altri soggetti.
Gli enti pubblici, sia singolarmente che in forma associata, nel rispetto delle tipologie di intervento previste ex art. 3, possono presentare anche più progetti.
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Domanda
Nella documentazione da allegare alla domanda di finanziamento relativa al Bando per l'assegnazione di fondi per realilzzazione di progetti di aiuto alle vittime - annualità 2004 - è prevista la Delibera dell'Ente proponente.
Nel caso di un Piano Sociale di Zona gestito con la formula amministrativa della Convenzione ai sensi della L.267\2000, basta la delibera del Coordinamento Istituzionale "organo di governo del Piano di Zona" oppure è necessario una delibera di Giunta di ogni singolo Ente associato?
Nell'Ambito, oltre ai Comuni, sono compresi anche Comunità Montane, Provincia e l'ASL di competenza. Tali Enti Possono essere considerati beneficiari del finanziamento?

Risposta
Ai sensi dell’art. 2 del bando sono beneficiari del finanziamento esclusivamente le Province ed i Comuni singolarmente o che, per conseguire il limite minimo di popolazione fissato in 30.000 abitanti, abbiano scelto forme giuridiche associative di gestione. Tra i beneficiari del finanziamento non sono previste le A.S.L; esse possono sicuramente essere partner nella realizzazione del progetto di aiuto alle vittime.Resta inteso che, così come previsto dall’art. 4, alla domanda di finanziamento dev’essere allegata Deliberazione in originale o copia conforme, di ciascun ente relativamente all’approvazione del progetto ed all’imputazione della spesa.
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Domanda:
Il cofinaziamento previsto del 30% può essere un bene (vedi un camper di proprietà) numero verde già a disposizione dell'ente proponente che viene quantizzato e messo a disposizione delle azioni del progetto?

Risposta:
Si, se la spesa è ammissibile. Ammissibili sono le spese per finanziare le azioni individuate per il perseguimento degli obiettivi dal progetto.
Infatti, il costo complessivo del progetto è determinato dalla somma dei costi delle azioni previste per la realizzazione del progetto medesimo. Se il bene/ servizio, già nella disponibilità dell'ente, consente la realizzazione di un'azione compresa nel novero di quelle da realizzare per il buon esito del progetto, il correlato costo può essere annoverato nel quadro economico tra le spese con copertura a carico dell'Ente. E' evidente che maggiori investimenti a carico dell'Ente sui temi della Sicurezza urbana non potranno che giovare all'Ente medesimo in termini di incremento della percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.
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Domanda:
Un Piano di Zona che é formato da Comuni che hanno sottoscritto una convenzione ai sensi del DLgs. n.267/2000 può presentare il progetto?

Risposta:
Si, i Piani di zona possono presentare progetto se i Comuni compresi nel Piano hanno una popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti
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Domanda:
per i comuni con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti si fa riferimento all'ultimo censimento (2001) o alla data di presentazione della domanda?
es. un comune che nell'ultimo censimento (2001) aveva 29.500 abitanti ed ad oggi ne ha più di 30.000 può presentare un progetto.

Risposta:
La dichiarazione della popolazione complessiva dell'Ente Locale o del raggruppamento di Enti Locali deve essere riferita al 31 dicembre 2004, così come dispone l'art. 4 , comma 2, punto 2 del bando.
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Domanda:
All'art. 2 del Bando N. 1 approvato con decreto dirigenziale n. 178 del 25 luglio 2005 si prevede come beneficiari "...i Comuni, in forma singola o ASSOCIATA, con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti...", ora vorremmo sapere se le Comunità Montane costituendo ai sensi del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 ".... unioni di comuni, enti locali costituiti fra Comuni......" possano essere considerati come enti beneficiari considerando la popolazione totale dei Comuni che la costituiscono?

Risposta:
Le Comunità Montane possono presentare progetto. La soglia di popolazione pari a 30.000 abitanti per l'ammissibilità della domanda è stata posta per permettere l'attivazione di servizi di aiuto rispondenti a requisiti di economicità, efficienza ed efficacia.
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Domanda:
Chi puo' presentare progetti ai sensi della l.r. 11/04 "misure di solidarietà in favore delle vittime di criminalita'"?

Risposta:
Le Province e i Comuni, in forma singola o associata, con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti.
09
Domanda:
Cosa possono prevedere i progetti delle province?

Risposta:
· analisi dei fenomeni di vittimizzazione e delle iniziative di aiuto alle vittime già presenti sul territorio provinciale per la costituzione di una rete territoriale tra soggetti impegnati in attività di prevenzione e contrasto all'illegalità;
· formazione di operatori per il sostegno alle vittime di reati e per la prevenzione di attività criminali;
· attività di sensibilizzazione ed informazione sui fenomeni di vittimizzazione rivolta prioritariamente alla scuola ma anche ai settori economici, commerciali e produttivi.
08
Domanda:
Cosa possono prevedere i progetti dei comuni?

Risposta:
  • Servizi di Aiuto di primo livello
    attività di ascolto e orientamento;
  • Servizi di Aiuto di secondo livello
    sostegno e accompagnamento, consulenza psicologica, legale, aziendale e bancaria;
  • Servizi di Aiuto di terzo livello
    tutoraggio e presa in carico dei soggetti in difficoltà. La presa in carico può prevedere, per il nucleo familiare e/o per l'orfano della vittima, anche il sostegno all'assolvimento dell'obbligo scolastico, la partecipazione agli oneri necessari alla regolare frequenza ai corsi di studio della scuola superiore e dell'università ed ai corsi di qualifica professionale e di specializzazione, nonché consulenza e accompagnamento alle misure di inserimento nel mondo del lavoro.
Oltre i suindicati servizi i Comuni possono prevedere che una quota parte delle risorse richieste sia destinata:
· al sostegno per il nucleo familiare nell'affrontare le emergenze conseguenti un evento criminoso
· alla costituzione di parte civile.
07
Domanda:
Qual e' il termine per la presentazione della domanda?

Risposta:
Il 30 settembre 2005
06
Domanda:
Come e a chi deve essere trasmessa la domanda?

Risposta:
La domanda di finanziamento deve essere indirizzata alla Regione Campania - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane - Via Santa Lucia 81-80134 Napoli, e può essere consegnata a mano oppure inviata a mezzo raccomandata postale; in questo ultimo caso fa fede il timbro di spedizione.
05
Domanda:
Esiste un formulario per la presentazione della domanda e del progetto?

Risposta:
Si, la domanda ed il progetto, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente, devono essere redatti secondo la modulistica predisposta.
04
Domanda:
E' necessario allegare altra documentazione?

Risposta:
Si, la deliberazione o il decreto dirigenziale, in originale o copia conforme, dell'Ente proponente con il quale viene approvato il progetto con la relativa previsione di spesa e l'importo del contributo richiesto alla Regione.
Il floppy disk o il CD Rom contenenti la versione informatizzata del progetto.
03
Domanda:
Quali sono i tempi di realizzazione del progetto?

Risposta:
Le attività dovranno avere inizio non oltre tre mesi dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo e dovranno terminare entro i dodici mesi successivi alla stessa data. Il diritto al contributo decade nel caso di mancato rispetto dei termini prescritti.
02
Domanda:
A quanto ammonta il contributo regionale?

Risposta:
Il contributo regionale è determinato nel limite massimo del 70% del costo del progetto e comunque per un ammontare non superiore ai 40.000,00 euro per ciascun progetto.
01
Domanda:
Come sono attribuiti i punteggi?

Risposta:
Il punteggio massimo conseguibile a seguito della valutazione è di quaranta punti (40).
Ai fini della valutazione, sono attribuiti i seguenti punteggi:
punti da 0 a 5 in relazione alla chiarezza ed approfondimento nella descrizione del contesto e dei problemi che si affrontano con il progetto.
punti da 0 a 5 in relazione al grado di chiarezza degli obiettivi, da definirne anche la quantità.
punti da 0 a 5 in relazione al livello di chiarezza ed approfondimento nella descrizione delle azioni previste dal progetto.
punti da 0 a 6 in relazione alle collaborazioni attivate per il progetto con soggetti di natura diversa dal proponente, Per ogni soggetto partner vengono riconosciuti 2 punti fino a un massimo di 6. Il punteggio si attribuisce solo in caso di documentata formalizzazione del partenariato;
punti da 0 a 5 per i progetti che prevedono un efficace sistema di misure di accompagnamento. Per misure di accompagnamento si intendono le azioni di formazione, comunicazione, sensibilizzazione, ovvero tutte le azioni orientate al buon esito ed alla diffusione del progetto.
punti da 0 a 8 si attribuiscono al sistema di valutazione previsto dal progetto secondo una scala che va
  • un piano di valutazione di processo (per valutazione di processo si intende il controllo continuo delle risorse professionali, finanziarie, strutturali, organizzative, metodologiche e delle attività di analisi, progettazione, verifica, sviluppo, erogazione, valutazione, validazione) da 0 a 4 punti;
  • un piano valutazione di risultato( per valutazione di risultato si intende la misura degli effetti conseguiti dal progetto attraverso la specificazione di indicatori che misurino l'efficacia del progetto proposto). da 0 a 4 punti;
punti da 0 a 3 in relazione al concorso di settori diversi della amministrazione per la realizzazione del progetto; ai fini dell'attribuzione del punteggio è obbligatoria la firma di tutti i responsabili dei settori interessati.
punti da 0 a 3 in relazione alla considerazione tenuta nel progetto alla differenza fra i generi.
Nel caso di parità di punteggio, conseguito a seguito della valutazione, ai fini della formulazione della graduatoria sarà data precedenza al progetto che prevede un costo complessivo più elevato.

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