02 | Domanda: in
merito all'ipotesi di partecipazione alla gara da parte di un Raggruppamento Temporaneo
di Imprese, si chiede se il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
di cui al punto 14, sottopunti 9.2 e 9.3 del Bando, debba essere posseduto e dimostrato
per il 70% dal mandatario e per il 30% da ciascuno dei mandanti (come testualmente
prescrive il Bando) ovvero se il 30% debba essere posseduto e dimostrato cumulativamente
dai mandanti (in proporzione variabile). Risposta: l'interpretazione
da dare alla prescrizione del presente Bando, è quella letterale: pertanto,
nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
il possesso dei requisiti di capacità finanziaria di cui ai sottopunti
9.2 e 9.3 del punto 14 del Bando, deve essere dimostrato nella misura del 70%
dal mandatario e nella misura del 30% da ciascuno dei mandanti. |
01 | Domanda: In
relazione al punto 14 sub 9.2 del Bando, cosa s'intende per "dichiarazione
bancaria di affidamento per una durata biennale fino ad un importo pari al 50%
di quello posto a base della presente gara"? Tale dichiarazione deve essere
concretamente riferita ad una delle forme attualmente previste dal sistema bancario
per affidare i propri clienti? Qual è la motivazione per la richiesta
di detta dichiarazione, visto che a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti
dell'Ente da parte dell'assegnataria del servizio in oggetto opererebbe la fidejussione
richiesta dal Disciplinare? Risposta: Per "dichiarazione bancaria
di affidamento per una durata biennale fino ad un importo pari al 50% di quello
posto a base della presente gara" deve intendersi una dichiarazione rilasciata
da un Istituto di credito, attestante che il soggetto che intende partecipare
alla gara possiede i requisiti per accedere ad un affidamento bancario di durata
biennale e per un limite massimo di "apertura" che sia almeno pari alla
metà dell'importo posto a base della gara stessa. Tale dichiarazione
- che può essere riferita ad una qualsiasi delle forme tecniche di affidamento
bancario - è prescritta quale requisito minimo di capacità economico-finanziaria
che l'Amministrazione appaltante ha inteso richiedere ai concorrenti, quale indicatore
della solidità economica, finanziaria e patrimoniale dei medesimi, in relazione
alla complessità ed all'entità del servizio che va ad aggiudicare,
unitamente agli altri requisiti di ammissibilità e di capacità tecnico
- organizzativa. Peraltro, giova ricordare che il requisito in esame è
solo uno dei tre requisiti di capacità economico - finanziaria previsti
dal Bando e che, per la partecipazione all'appalto, è sufficiente possederne
due su tre. La dichiarazione bancaria di affidamento nulla ha a che fare con
le fidejussioni o le polizze richieste a titolo di cauzione, che assolvono ad
una diversa funzione, che, nel caso della cauzione provvisoria, è quella
di garanzia della "serietà" dell'offerta ed è perciò
richiesta a tutti i partecipanti e, nel caso della cauzione definitiva, è
di garanzia per l'esecuzione del servizio e come tale è richiesta all'aggiudicatario.
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