Decreto Dirigenziale
n. 1408 del 17 dicembre 2008
Approvazione
avviso pubblico rivolto agli ambiti sociali territoriali tra loro
associati per la realizzazione di programmi di fruizione del mare
e della montagna da parte delle persone con disabilità per
l'anno 2009.
FAQ (domande ricorrenti)
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Domanda:
E' possibile prevedere 2 coordinatori del programma ed 1 esperto
di monitoraggio e valutazione (esigenza avvertita per la dimensione
vasta e morfologicamente differenziata del territorio dei 2
Ambiti partecipanti e per la numerosità dei soggetti
del privato sociale coinvolti nella gestione delle attività);
se si, il costo delle figure suddette ricadono sulla voce "interventi
di miglioramento dell'accessibilità" che è
pari ad almeno il 20% del costo dell'intero programma?
Risposta:
Nel programma (Mod. B - quadro B) viene richiesta l'individuazione
di un solo coordinatore, il quale solo riveste tale ruolo nei
confronti della Regione Campania, fermo restando che il raggruppamento
è libero di individuare, con solo rilievo sull'organizzazione
interna, altre figure di coordinamento. Per quanto riguarda
i costi per la copertura delle figure di coordinamento previste,
essi non potranno essere considerati parte del 20% minimo del
costo totale, che, secondo l'art. 3 dell'avviso pubblico dovrà
essere finalizzato "all'acquisto di attrezzature o a piccoli
lavori di ristrutturazione che portino all'adeguamento e al
miglioramento duraturi dell'accessibilità di specifici
siti individuati per le attività oggetto del presente
programma o che si prevede di rendere disponibili per le medesime
finalità".
Per i costi relativi alle figure di coordinamento, laddove esse
siano individuate al di fuori dei dipendenti dell'ente o che
abbiano già con l'ente un rapporto di lavoro a qualsiasi
titolo, deve invece farsi riferimento all'art. 3 dell'avviso
pubblico il quale, con riguardo alle spese ammissibili, contempla
la possibilità di retribuire "fino a 2 unità
di personale da affiancare agli operatori dell'ambito territoriale
rappresentante, ai fini dell'organizzazione e del coordinamento
delle attività".
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Domanda:
E' necessario trasferire le quote finanziarie degli sponsor al
Comune Capofila?
Risposta:
Al riguardo si specifica che dovranno essere adottate le modalità
che consentano il rendiconto da parte del Comune capofila dell'ambito
rappresentante del raggruppamento ammesso a contributo secondo
quanto previsto dall'art. 6 dell'avviso pubblico. |
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Domanda:
La compartecipazione finanziaria è obbligatoria per gli
Ambiti Sociali? O è possibile far compartecipare solo gli
Enti aderenti al programma (Terzo Settore, Privato Sociale ecc..)?
Risposta:
La compartecipazione a carico degli ambiti sociali potrebbe anche
essere totalmente coperta con contributi garantiti dallo/gli sponsor.
Sembra però opportuno chiarire un equivoco che sembra insito
nella domanda. I soggetti sponsor e i soggetti partner sono due
figure in linea di principio differenti, nel senso che la sponsorizzazione
è totalmente indipendente dalla partecipazione al programma
in qualità di attuatori delle attività, e disinteressata
(salvo il ritorno di immagine che un soggetto sponsor può
avere in seguito al co-finanziamento di un'iniziativa di carattere
sociale). Per i contratti di sponsorizzazione si può fare
riferimento a quanto previsto dall'art. 43 della L. 449/97.
La distinzione affermata si evince anche dal fatto che gli articoli
dell'avviso pubblico in cui vengono citate le due figure sono
differenti. Degli sponsor si parla infatti nell'art. 3 dove si
specifica che "l'ulteriore quota di finanziamento necessaria
(alla realizzazione del programma - n.d.r.) dovrà essere
messa a disposizione dagli enti aderenti al protocollo d'intesa
(ambiti sociali - n.d.r.) o da altri soggetti pubblici o privati
(sponsor) che vorranno co-finanziare l'iniziativa". Dei soggetti
partner si parla invece agli artt. 2.2 (laddove si indica la modalità
per il relativo coinvolgimento, prima o dopo la presentazione
della domanda) e 2.3 (laddove si specificano le forme giuridiche
di cui devono essere in possesso). Si ribadisce, come già
scritto in una nota del Settore già inviata agli ambiti,
che con le previsioni di cui all'art. 2.2 non si è inteso
stabilire un nuovo procedimento con cui individuare i soggetti
ai quali affidare un servizio o con cui stipulare convenzioni,
in quanto al riguardo resta chiaro che gli ambiti sono senz'altro
tenuti al rispetto delle norme vigenti e all'osservanza dei principi
di trasparenza e partecipazione. |
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Domanda:
Poiché non è possibile, al momento, inserire nel
protocollo d'intesa, i nominativi specifici degli enti del 3°
settore che parteciperanno al bando, come è possibile specificare
che sono tanti gli Enti che saranno coinvolti ed accedere così
alla valutazione (10 punti x la numerosità degli enti coinvolti)?
Risposta:
Laddove non si possano già indicare i nominativi dei soggetti
privati coinvolti nella gestione delle attività, ma emergano
dal protocollo o dagli allegati informazioni valide che permettano
di prevedere la numerosità degli enti privati coinvolti,
esse potranno essere prese in considerazione dalla Commissione
di valutazione, alla quale comunque sono rimesse le decisioni
in merito. |
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Domanda:
Nell'avviso per la richiesta di partenariato relativo agli organismi
del terzo settore, è possibile circoscrivere i requisiti
per la partecipazione agli organismi che hanno avuto esperienza
esclusivamente sui territori degli Ambiti Aderenti, e non come
prevede l'avviso "su tutto il territorio campano"?
Risposta:
L'avviso pubblico considera ammissibili al partenariato "gli
organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi
della cooperazione, le organizzazioni di volontariato, le associazioni,
gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato,
che operano da almeno tre anni sul territorio campano con documentabili
attività relative alla fruizione del mare o della montagna
(a seconda dei coinvolgimento previsto) da parte delle persone
con disabilità". Rimane alla libera determinazione
del raggruppamento la possibilità di ridurre ulteriormente
l'accesso ai soli enti che hanno operato sul territorio del raggruppamento
stesso, fermo restando il possesso dell'esperienza negli specifici
settori e comunque nel rispetto delle vigenti norme e principi
di trasparenza e partecipazione. |
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Domanda:
E' obbligatorio prevedere nel programma tutte le azioni riportate?
Se si, per le Azioni B, C, D, E quale può/deve essere la
durata minima delle esperienze da realizzare?
Risposta:
Si. L'avviso prevede all'art. 3 che "ogni programma deve
comprendere tutte le azioni riportate". Per le azioni B,
C, D ed E non è specificata una durata minima per cui essa
andrà stabilita in maniera autonoma in base alle caratteristiche
dei partecipanti e delle attività che si prevedono. |
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Domanda:
In riferimento alla compartecipazione dei partners aderenti è
da considerarsi solo ed esclusivamente in termini finanziari,
e/o possibile considerare anche risorse umane e strumentali?
Risposta:
L'avviso pubblico prevede che la compartecipazione possa essere
messa a disposizione da due soggetti:
a) enti aderenti al protocollo d'intesa (ossia gli ambiti territoriali
e i Comuni che li costituiscono);
b) altri soggetti pubblici o privati (sponsor) che vorranno co-finanziare
l'iniziativa.
In tutti e due i casi deve trattarsi di una compartecipazione
in termini finanziari. Tale conclusione si desume anche da quanto
riportato al punto 2.2 dell'avviso: "Il protocollo deve inoltre
indicare la partecipazione finanziaria di ciascun ambito, che
dovrà gravare su fondi dei bilanci dei Comuni appartenenti
agli ambiti. L'ambito rappresentante del raggruppamento è
garante verso la Regione Campania del co-finanziamento previsto
dagli ambiti appartenenti al raggruppamento." |
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Domanda:
In ordine al contributo erogabile l'avviso prevede che non si
può superare € 300.000,00, l'ammontare quindi rappresenta
il 70% del costo totale del programma che risulterebbe essere
pari a € 428.000,00 circa, pertanto i partners dovrebbero
co-finanziare complessivamente il programma con € 128.000,00?
Risposta:
Nel caso in cui il piano finanziario del programma raggiunga il
costo di € 428.571,43, il contributo richiesto potrà
essere pari a quello massimo, ossia ad € 300.000. La quota
rimanente deve essere coperta dalla compartecipazione. Ciò
non impedisce né che il costo totale possa essere superiore
(ad € 428.571,43), né che il raggruppamento possa
richiedere un contributo inferiore al 70% del costo totale. In
tali circostanze la compartecipazione deve coprire la maggiore
quota non erogabile o non richiesta alla Regione. Per le modalità
di copertura della compartecipazione si rinvia alla risposta precedente. |
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Domanda:
Considerando che non sempre si riescono a creare dei raggruppamenti
di ambiti che comprendano le zone marine e montane necessarie
a realizzare tutte le azioni del programma, è possibile
realizzarle su siti che non ricadono all'interno del territorio
del raggruppamento?
Risposta:
Si. L'avviso indirizza senz'altro verso la costituzione di raggruppamenti
di area vasta che comprendano al loro interno sia zone marine
che montane. Ma tale indirizzo è preferenziale, come dimostrato
anche dal fatto che uno dei criteri di valutazione premi la "numerosità
degli ambiti coinvolti, come risultante dal protocollo d'intesa,
e relativa copertura di aree marine e montane indicate nel programma".
Pertanto, laddove sul territorio del raggruppamento non siano
presenti aree marine o montane, le attività ad esse relative
potranno essere realizzate su altri territori. |
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Domanda:
E' possibile per un ambito sociale partecipare da solo?
Risposta:
No. L'art. 2.2 prevede espressamente che "possono presentare
programmi di attività gli ambiti sociali (in numero minimo
di due) tra loro associati attraverso uno specifico protocollo
d'intesa".
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