IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE


Recepimento regionale della normativa nazionale.

In attuazione del D.Lgs.n.32/98 la Regione Campania, con delibera di G.R.n.1762 del 21/04/99, pubblicata sul B.U.R.C. n.32 del 31/05/99, ha emanato le prime direttive per l'applicazione del suddetto decreto, indicando alle amministrazioni Comunali ed agli operatori le nuove procedure e gli Enti interessati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi necessari allo svolgimento dell'attività commerciale in questione.
Successivamente, la Giunta Regionale, ad integrazione e modifica di quanto già precisato, con nuovo atto deliberativo n. 4677 del 23/07/99, pubblicato sul B.U.R.C. n. 52 del 09/08/99, superò i contingentamenti previsti dalla normativa regionale per i prodotti metano e gasolio nonché quelli per il self-service, come specificato nella Circolare del 09/02/2001.
La Regione Campania ha poi esercitato il potere sostitutivo previsto dall'art.1 comma 2 del D.Lgs.n.346/99 approvando la delibera di giunta regionale n.8835 del 30/12/99 pubblicata sul B.U.R.C. n.7 del 07/02/2000 avente per oggetto: "Criteri requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti".
Tali adempimenti, di competenza comunale, prevedono fino all'approvazione da parte di ciascun comune di criteri propri, l'applicazione di suddetti criteri regionali.
In sintesi tale provvedimento deliberativo prevede all'interno di ciascuna zona con la quale viene ripartito il territorio comunale la tipologia di impianto da installarvi, la superficie edificabile e le attività accessorie esercitabili all'interno dei distributori stradali di carburanti siti lungo le fasce di rispetto stradali.

 

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