Oggetto: Legge 488/92 – Commercio – Determinazione per l’indicatore di competenza regionale e per la formazione delle graduatorie speciali relative al “Settore Commercio”.

PREMESSO  
che la legge 23 dicembre 1998 n.448, all’art. 54 comma 2, ha esteso, anche ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio, le agevolazioni già previste dalla legge n.488/92 a favore delle imprese industriali, turistiche e di servizi relativamente a iniziative da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale; CHE, il decreto ministeriale 2 marzo 2000 (pubblicato nella G. U. R. I. n. 93 del 20/4/2000) ha  fissato, con riferimento alle imprese operanti nel settore commercio, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande e i criteri per la formazione di specifiche graduatorie, estendendo anche a tale settore i nuovi criteri per la concessione delle agevolazioni della legge 488/92, già fissati con le direttive di cui al P.M. 22/7/99, in relazione al settore “industria e servizi”. I due citati decreti sono poi confluiti nel testo unico delle direttive per la concessione e la erogazione delle agevolazioni in argomento (D.M.3/7/200, pubblicate sulla G.U.R.I. del 14/7/2000);

CONSIDERATO
che tale normativa prevede che le domande, istruite positivamente dalle  banche concessionarie convenzionate con il Ministero, vengano inserite all’interno di graduatorie regionali, ordinarie e speciali, sulla base del valore che per ciascuna domanda assumono gli indicatori, fra i quali il cosiddetto indicatore regionale;

CHE tale indicatore è pari al punteggio che la singola domanda assume in base a quello che ciascuna regione attribuisce a tre elementi di priorità: il territorio, l’attività e la tipologia di programma tra quelli ammissibili fissati dalla normativa;

TENUTO CONTO
che la Regione ha l’opportunità di proporre la formazione di una graduatoria speciale, formulando così una chiara e trasparente scelta programmatoria, concernente particolari aree o attività alle quali riservare una parte delle risorse finanziarie disponibili;

RITENUTO
di dover provvedere alle suesposte indicazioni di competenza regionale;

Vista la Legge 488/92 e successivi atti attuativi;

PROPONE e la Giunta Regionale,in conformità,

A VOTO UNANIME

                                                              DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare le seguenti modalità di  esplicazione delle scelte regionali:

Art.1  
Al fine di corrispondere all’esigenza di una gradualità della valutazione della priorità regionale l’ indicatore regionale, per quanto attiene la selezione delle proposte afferenti la graduatoria ordinaria, viene determinato sulla base dei seguenti tre sottoindicatori (aree, attività ammissibili e tipologie di investimento ) con un valore massimo dell’indicatore pari a 30 punti (allegato A);

Art.2. 
Al fine di realizzare una azione di reale sostegno dell’impresa commerciale che svolge l’importante funzione di servizio al consumatore, peculiare degli esercizi di vicinato, per quanto attiene la graduatoria speciale per attività,  stabilita  a valere sul 40% dello stanziamento complessivo riservato alla Regione Campania, sono dichiarate ammissibili le attività di cui ai punti a), b) e c) della Circolare ministeriale n. 1054933 del 12/12/2000.

I criteri di priorità, nell’ambito di detta graduatoria, sono articolati su un valore massimo dell’indicatore pari a 20 punti, in relazione ai due sottoindicatori, aree e tipologia di investimento, (allegato B);
  • di dare mandato al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali di provvedere all’inoltro del presente provvedimento al MINICOM;
  • la presente deliberazione non viene inviata alla CCARC in quanto non rientra in alcune delle categorie do cui alla Legge 15/05/97, n. 127 commi 31 e 32 

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino

 

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