Oggetto:
Legge 488/92 – Commercio – Determinazione per l’indicatore di competenza
regionale e per la formazione delle graduatorie speciali relative al “Settore
Commercio”.
PREMESSO
che
la legge 23 dicembre 1998 n.448, all’art. 54 comma 2, ha esteso, anche
ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del
commercio, le agevolazioni già previste dalla legge n.488/92 a favore
delle imprese industriali, turistiche e di servizi relativamente a iniziative
da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale; CHE,
il decreto ministeriale 2 marzo 2000 (pubblicato nella G. U. R. I. n.
93 del 20/4/2000) ha fissato, con riferimento alle imprese operanti nel
settore commercio, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi
di valutazione delle domande e i criteri per la formazione di specifiche
graduatorie, estendendo anche a tale settore i nuovi criteri per la concessione
delle agevolazioni della legge 488/92, già fissati con le direttive di
cui al P.M. 22/7/99, in relazione al settore “industria e servizi”. I
due citati decreti sono poi confluiti nel testo unico delle direttive
per la concessione e la erogazione delle agevolazioni in argomento (D.M.3/7/200,
pubblicate sulla G.U.R.I. del 14/7/2000);
CONSIDERATO
che
tale normativa prevede che le domande, istruite positivamente dalle banche
concessionarie convenzionate con il Ministero, vengano inserite all’interno
di graduatorie regionali, ordinarie e speciali, sulla base del valore
che per ciascuna domanda assumono gli indicatori, fra i quali il cosiddetto
indicatore regionale;
CHE
tale indicatore è pari al punteggio che la singola domanda assume in base
a quello che ciascuna regione attribuisce a tre elementi di priorità:
il territorio, l’attività e la tipologia di programma tra quelli ammissibili
fissati dalla normativa;
TENUTO
CONTO
che la Regione ha l’opportunità di proporre la formazione di una graduatoria
speciale, formulando così una chiara e trasparente scelta programmatoria,
concernente particolari aree o attività alle quali riservare una parte
delle risorse finanziarie disponibili;
RITENUTO
di dover provvedere alle suesposte indicazioni di competenza regionale;
Vista
la Legge 488/92 e successivi atti attuativi;
PROPONE
e la Giunta Regionale,in conformità,
A
VOTO UNANIME
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate,
-
di approvare le seguenti modalità di esplicazione delle scelte regionali:
Art.1
Al fine di corrispondere all’esigenza di una gradualità della valutazione
della priorità regionale l’ indicatore regionale, per quanto attiene la
selezione delle proposte afferenti la graduatoria ordinaria, viene determinato
sulla base dei seguenti tre sottoindicatori (aree, attività ammissibili
e tipologie di investimento ) con un valore massimo dell’indicatore pari
a 30 punti (allegato A);
Art.2.
Al fine di realizzare una azione di reale sostegno dell’impresa commerciale
che svolge l’importante funzione di servizio al consumatore, peculiare
degli esercizi di vicinato, per quanto attiene la graduatoria speciale
per attività, stabilita a valere sul 40% dello stanziamento complessivo
riservato alla Regione Campania, sono dichiarate ammissibili le attività
di cui ai punti a), b) e c) della Circolare ministeriale n. 1054933 del
12/12/2000.
I
criteri di priorità, nell’ambito di detta graduatoria, sono articolati
su un valore massimo dell’indicatore pari a 20 punti, in relazione ai
due sottoindicatori, aree e tipologia di investimento, (allegato B);
-
di dare mandato al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali
di provvedere all’inoltro del presente provvedimento al MINICOM;
-
la presente deliberazione non viene inviata alla CCARC in quanto non
rientra in alcune delle categorie do cui alla Legge 15/05/97, n. 127
commi 31 e 32
Il
Segretario
Di
Giacomo
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Il
Presidente
Bassolino
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