Legge
15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa.
CAPO
I
Art.
1
Il
Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti
a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli
5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella
presente legge. Ai fini della presente legge, per conferimento
si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti
e per "enti locali" si intendono le province, i comuni,
le comunità montane e gli altri enti locali.
Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza
del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma
3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo
3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunità, nonche' tutte le
funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi
territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione
dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri
soggetti pubblici.
Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti
riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale
e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale
strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda
elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici,
organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico
del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
Sono
inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con
legge statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione,
esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate
di interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile,
per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute,
per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo,
per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione
dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa,
il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi
internazionali.
Resta
ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale,
anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi
produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi
pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni
e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive
competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza
pubblica e della tutela dell'ambiente.
Art.
2
La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti
alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando
e' riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma,
della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il
potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione.
In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo
1 e' disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della
rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti
locali.
Art.
3
Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere
in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti
da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà
di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi
degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonche'
i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione
tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento
avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando
l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente,
con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione
strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione
coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli
di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi
nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio
delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza
e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali
e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle
funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche
interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità
e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità
di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle
strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento
del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione
dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali,
di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati
o con gli Organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento
a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano,
per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni
e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità
da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori
della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
Speciale
normativa e' emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo
1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua
collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare
realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale,
fiscale e finanziaria.
Art.
4
Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni,
in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono
alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni
che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al
conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze
degli enti locali. Possono altresi' essere ascoltati anche gli organi
rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi
regionali.
Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed
altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo
1.
I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza
dei seguenti principi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della
generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai
comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le
rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative,
con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni
medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al
fine di favorire lassolvimento di funzioni e di compiti di
rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità,
alla autorità territorialmente e funzionalmente piu' vicina
ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione
dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi
della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con
la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative
adottate nell'ambito dell'Unione europea;
e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione,
con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni
e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di
identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo
della responsabilità di ciascun servizio o attività
amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare
delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni
e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità
organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche
in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni
in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative,
demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi
per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
Con
i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede
anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione
in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale
e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa
con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente
e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità
dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali,
prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi
siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio;
prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle
relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi
di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e
le regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi siano perfezionati
entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi
modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in
concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge
8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico,
che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69
ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche
di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano
entro il 1 gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno
0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi
di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE
del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse
regionale e locale; definire le modalità per incentivare
il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi
di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità
nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità
di subentro delle regioni entro il 1 gennaio 2000 con propri autonomi
contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico
tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale
e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi
e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo
12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando
momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività
economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il
sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel
commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei
servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali,
strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli
interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca
applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione
e della competitività delle imprese nel mercato globale e
la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche
in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza
della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori
produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le
attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio
degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione
di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo
alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza
e della salute pubblica.
Ai
fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma
3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro
sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge
di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate
agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa.
Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo
e' delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite
le regioni inadempienti, uno o piu' decreti legislativi di ripartizione
di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano
fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Art.
5
E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori
e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due
vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano
l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti
Commissioni parlamentari.
La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese
necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in
parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due
Camere.
La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere.
Art.
6
Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo
acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono
essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Il Governo acquisisce altresi' i pareri della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità
montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla
ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente
comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente
i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
Art.
7
Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli
1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi
previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla
loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il
Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve
comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al
contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali
compiti residui.
Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il
parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità
montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi
degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri
devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma
4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni
dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma
1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni
ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso
inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di
prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia
espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro
trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine
i regolamenti possono essere comunque emanati.
Art.
8
Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative
regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive
relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con
la singola regione interessata.
Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione
l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono
adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere
entro trenta giorni dalla richiesta.
In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere
senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti
in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui
ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai
quali siano stati espressi pareri negativi.
Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento
tecnico, nonche' le direttive adottate con deliberazione del Consiglio
dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo
e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo
limitatamente alle parole da: "nonche' la funzione di indirizzo"
fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità
economica europea", nonche' il terzo comma del medesimo articolo,
limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute
ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e
coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni
e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne
le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13.
E'
soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo
17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art.
9
Il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione
del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo
la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali
di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno
a livello di attività consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni
attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le
attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso
la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno
delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali e' obbligatoria l'intesa
e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione
dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità
montane.
Dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma
1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie
locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
Art.
10
Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei
medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
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