Legge 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa.
CAPO
II
Art.
11
Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione
e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche
ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi
dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati, controllati
direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero,
nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio
e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere
e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche'
gli organismi operanti nel settore stesso.
I
decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione
di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono
essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi
e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro
entrata in vigore.
Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni
della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997.
A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi,
si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione,
ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti
e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità
di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione
o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico
con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro
pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali
ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme
le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera
a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire
la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita
la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai
fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio
del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei
rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente
le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto
per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attività professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli
di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli
di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun
ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire
un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori
e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di
quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata;
prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi
al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al
Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione
senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia
mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni
caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione
definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta
giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto
conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti,
ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative
e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni
dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali
di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione
della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie
aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese
quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia,
urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi
sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice
di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e
le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle
sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione
da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo
e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di
raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione
pubblica.
Il
termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i
medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati"
sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e
decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere
che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione
e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con
quelli del settore privato"; la lettera q) e' abrogata; alla
lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale"
sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
Art.
12
Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza
del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e
potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome
funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento
delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali
in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni
di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti
non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri
secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale,
ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere
nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare
nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale
affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio,
anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia
organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento
previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze
tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza
dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli
3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo
4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche
con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno
di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi
e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione
delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture
di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di
amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti dalla aggregazione
di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di Omogeneità,
di complementarietà e di organicità;
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri
e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge,
gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni
di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti
locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione
delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque
forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione
centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale,
ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate
unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative
o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento
di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate
presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento
e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo
e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano
operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del
bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
un piu' razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee
e per centri di imputazione delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli
addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo,
a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità
e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento,
sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via
aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri
generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti
alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e
di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e
della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione
con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento
della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune
modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici,
anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna
amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare
gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento
e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo
interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino
in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non
provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità,
per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il
perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo,
in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale,
ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte
le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento
di cui all'articolo 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione,
riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il
personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei
posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche
e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole
amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari
attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi
che ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni
alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere
che, a tal fine, il contingente di personale indicato nel regolamento
recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della
Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti
di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n.
400; prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo sia
riservato al personale in posizione di comando e di fuori ruolo;
prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di comando e'
motivata da attività svolte dalla Scuola superiore nel loro
interesse, debbano dar corso alla richiesta.
Nell'ambito
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità
di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può
disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore
della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti
pubblici non economici ed autorità indipendenti, e', a domanda,
inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti
pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero;
le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.
Art.
13
All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2,
su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto
dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione
per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione
e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
Gli
schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data
della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano
stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo
6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6.
I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino
alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma
1 del presente articolo.
Art.
14
Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una
complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà,
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma
6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o
complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non
sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di
altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università,
con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili;
per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto
privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante
interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento
non e' necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione
in ente pubblico economico o in società di diritto privato
di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale
piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma
1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli
organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti
degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza
ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali
negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso
obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di
organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale
utilizzo delle strutture impiantistiche.
Art.
15
Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e' incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento,
qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare,
nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente,
uno o piu' contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle
forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità
si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni
ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle
proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei
predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti
al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni
non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare
gli atti esecutivi di cui al presente comma.
Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione
e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di
applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del
parere delle competenti Commissioni.
Art.
16
Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione
delle attività già espletate ivi comprese quelle relative
a progetti in corso, i progetti piu' strettamente finalizzati alla
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e
all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione
e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie.
Il Comitato procede altresi' alla verifica di congruità dei
costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione
della spesa autorizzata.
Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano
le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica
19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali
non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono
avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione
pubblica e' dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti
progetti ed e' determinato il rimborso delle spese per le attività
già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.
Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557,
2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione
dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti
dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2,
commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto
del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonche'
per attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi
normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi
di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.
Art.
17
Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico
di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni
periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività
e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base
di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa
e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte
dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione,
e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per
la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione
delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente
e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori
di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione
comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte
le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed
il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione
al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma
1.
Art.
18
Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente
legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento
della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla
dimensione europea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti
nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle
procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni
per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà
operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità,
di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di
intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per
il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e
per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia
nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un
momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino
degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi
da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando
gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione
e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14
della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale
e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad Organismi
costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di
settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione
dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione
tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza,
oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca,
anche al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine
agli obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità
e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità
interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola
e imprese.
In
sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente
normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare,
con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento
e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato
1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge
17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale
carico dello Stato.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle
linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel
settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione
e la valutazione, nonche' di quelli riguardanti la professionalità
e la mobilità dei ricercatori.
Art.
19
Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente
capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato
giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
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