LEGGE
REGIONALE N. 11 DEL 4-04-1995 REGIONE CAMPANIA
"
Disciplina delle manifestazioni fieristiche"
BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 17 del 10 aprile 1995
ARTICOLO
1
Finalità
1.
La Regione Campania, al fine di sostenere e valorizzare le produzioni
agricole, artigianali ed industriali e per sviluppare la diffusione dell'
innovazione nei diversi ettori dell'economia, determina, nell' ambito
delle proprie competenze:
-
le modalità di regolamentazione delle fiere, mostre ed esposizioni;
- le
iniziative atte a sviluppare le funzioni di commercializzazione delle
produzioni regionali.
ARTICOLO
2
Tipologie
delle manifestazioni fieristiche
1.
Ai fini della presente legge le manifestazioni fieristiche sono suddivise
secondo le seguenti tipologie:
- "
fiere generali" o " campionari generali" sono manifestazioni,
aperte al pubblico, periodiche o occasionali, che riguardano tutti i
settori merceologici ed abbiano area di influenza almeno comprensoriale,
interessanti cioè più Comuni, alle quali possono partecipare,
per esigenze di informazione e promozione, con particolare riferimento
alle produzioni locali, operatori agricoli, artigianali, industriali,
commercianti all' ingrosso e intermediari commerciali. In tali manifestazioni
è consentita la sola presentazione di campionature, con divieto
di vendita al pubblico, ad esclusione dei prodotti dell' agricoltura
e dell' artigianato;
- "
fiere specializzate", " mostre" o " rassegne",
si intendono le manifestazioni, di cui alla lettera a), limitate ad
uno o più settori merceologici, purchè affini od ntegrati.
Per queste manifestazioni l' accesso è riservato esclusivamente
agli operatori economici e alla stampa specializzata. Per i settori
dell' agricoltura e dell' artigianato possono essere previste giornate
in cui l' accesso sia aperto al pubblico, con eventuale vendita diretta
dei prodotti;
- "
mostre - mercato" sono manifestazioni aperte al pubblico che si
caratterizzano per la presentazione e vendita dei prodotti ai consumatori
finali da parte di operatori commerciali al dettaglio. Tali manifestazioni
sono consentite solo per accertate, particolari esigenze di promozione
commerciale per determinate categorie merceologiche;
- "
esposizioni" sono manifestazioni con scopi tecnici, culturali e
scientifici senza immediate finalità commerciali. Sono escluse
le manifestazioni disciplinate dalla legge 29/ 03/ 1991 n. 112 e dal
DM 04/ 06/ 1993 n. 248 pubblicato sulla GU n. 171 del 23/ 07/ 1993.
Sono altresì escluse dalla disciplina della presente legge le
mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d' arte disciplinate
dalla legge 2 aprile 1950 n. 328.
ARTICOLO
3
Attribuzione
delle qualifiche
1.
Le manifestazioni fieristiche, di cui all' art. 2 della presente legge,
sono qualificate come " comprensoriali", " provinciali",
" regionali", " nazionali" ed " internazionali".
2.L'
attribuzione delle qualifiche viene conferita dalla Giunta Regionale con
lo stesso provvedimento con il quale autorizza la manifestazione, fatto
salvo il riconoscimento di qualifica " internazionale", di competenza
statale, ai sensi dell' art. 53 del DPR 24/ 07/ 1977 n. 616, e del DPR
18/ 04/ 1994 n. 390, pubblicato sulla GU n. 141 del 18/ 04/ 1994.
3.Le
qualifiche, di cui al comma 2 sono attribuite tenendo conto dell' area
di influenza economica della manifestazione, così come risulta
dal numero e dalla qualificazione degli espositori, dalla loro provenienza,
dalle produzioni interessate, dalla provenienza dei visitatori, dalle
infrastrutture e servizi disponibili.
ARTICOLO
4
Enti
fieristici ed altri soggetti autorizzati
1.
Le manifestazioni fieristiche con qualifica " internazionale"
e " nazionale" possono essere organizzate esclusivamente da
Enti fieristici per personalità giuridica pubblica riconosciuta
a norma dell' art. 12 del CC e dell' art. 14 del DPR 24/ 07/ 1977 n. 616.
Gli Enti fieristici che organizzino manifestazioni a carattere "
nazionale" ed " internazionale" devono assicurare la disponibilità
di idonei impianti, attrezzature e servizi destinati allo svolgimento
delle manifestazioni stesse.
2.
Le manifestazioni fieristiche con qualifica " comprensoriale",
" provinciale" e " regionale" possono essere, altresì
, organizzate dai seguenti soggetti, purchè non perseguano fini
di lucro:
-
Associazioni delle categorie economiche aderenti ad organizzazioni rappresentative
a livello nazionale, o loro diretta emanazione;
- Consorzi
o cooperative di imprese;
- Organismi
costituiti dalle Camere di Commercio o ai quali partecipano le Camere
di Commercio, unitamente alle Associazioni delle categorie economiche
e ad altri Enti pubblici;
- Enti
pubblici e Associazioni di Enti pubblici.
3.
Per lo svolgimento di compiti organizzativi attinenti alle manifestazioni
fieristiche, gli Enti fieristici potranno avvalersi, in qualità
di mandatari con o senza rappresentanza, dei soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 2 del presente articolo. La titolarità delle
manifestazioni fieristiche che si svolgono all' interno dei quartieri
espositivi ove opera un Ente fieristico appartiene, comunque, all' Ente
stesso.
ARTICOLO
5
Statuto
degli enti riconosciuti
1.
Lo Statuto degli Enti costituiti per l' organizzazione di manifestazioni
fieristiche con qualifica " internazionale" e " nazionale"
deve prevedere:
- i
fini che si intendono perseguire;
- il
patrimonio dell' Ente;
- gli
organi dell' Ente;
- la
sede dell' Ente;
- le
attrezzature ed i servizi disponibili.
2.
L' attività di vigilanza sugli Enti fieristici viene esercitata
dalla Giunta regionale attraverso le proprie strutture secondo modalità
idonee ad assicurare, nel rispetto dell' autonomia degli Enti medesimi,
che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza ed efficacia in rapporto
ai risultati da perseguire.
ARTICOLO
6
Domande
di autorizzazione
1.
Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche
devono essere presentate, dai soggetti di cui all' art. 4 della presente
legge, alla Giunta regionale - Settore sviluppo e promozione delle Attività
Commerciale:
- entro
il 30 settembre del primo dei due anni precedenti a quello in cui la
manifestazione si deve svolgere, per le manifestazioni di rilevanza
internazionale. Entro tale termine va trasmessa analoga istanza al Ministero
dell' Industria, Commercio e Artigianato, per il riconoscimento della
qualifica;
- entro
il 30 aprile dell' anno precedente per le manifestazioni di rilevanza
" nazionale", " regionale", " provinciale"
e " comprensoriale".
2.
Nelle domande devono essere indicati:
- la
denominazione ufficiale della manifestazione;
- la
data di inizio e di chiusura, con durata non superiore ai 15 giorni;
- la
qualifica di cui si fa richiesta, con eventuale indicazione della qualifica
già rivestita;
- il
settore o i settori merceologici interessati;
- il
luogo, le dimensioni, le attrezzature ed i servizi previsti, con l'
indicazione delle eventuali manifestazioni collaterali;
- l'
eventuale riserva di accesso ai soli operatori;
- la
possibilità di vendita diretta dei prodotti esposti;
- le
finalità di promozione delle produzioni locali.
3.
Alla domanda devono essere allegati:
-
il regolamento della manifestazione;
- il
piano finanziario riferito all' edizione di cui si fa richiesta;
- il
consuntivo economico finanziario dell' eventuale edizione precedente;
- una
relazione illustrativa degli scopi e delle finalità che si intendono
perseguire, nonchè le modalità tecnico - organizzative
di svolgimento della manifestazione.
4.
Ai fini del rilascio dell' autorizzazione, la Giunta regionale, nel perseguire
obiettivi di specializzazione e qualificazione, anche settoriale, delle
manifestazioni e la loro affermazione a livello internazionale, nazionale
e regionale, valuta i seguenti elementi:
- la
validità , sotto il profilo economico, dell' iniziativa fieristica
e la sua idoneità a perseguire effettive esigenze di promozione
e sviluppo economico;
- le
modalità di organizzazione della manifestazione al fine di garantire
condizioni di accessibilità a tutti gli operatori/ espositori
che abbiano titolo e siano interessati a partecipare;
- l'
idoneità degli strumenti organizzativi e dei mezzi finanziari
a perseguire gli scopi indicati nonchè l' adeguatezza delle caratteristiche
e delle dimensioni rispetto all' importanza della manifestazione;
- l'
assenza di ogni finalità di lucro, e la specifica verifica del
bilancio della manifestazione nonchè l' impegno a devolvere eventuali
eccedenze ad iniziative di interesse pubblico del settore;
- l'
incidenza ed il rilievo della manifestazione rispetto ad eventuali altre
analoghe iniziative degli stessi settori sul piano nazionale o locale.
5.
Le domande presentate oltre il termine di cui al comma 1 possono essere
esaminate ed accolte soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi.
6.
I provvedimenti di autorizzazione sono adottati come segue:
- entro
il 30 marzo dell' anno precedente quello in cui le manifestazioni si
devono svolgere, per le manifestazioni con qualifica " internazionale";
- entro
il 15 giugno dell' anno precedente quello in cui le manifestazioni si
devono svolgere, per le manifestazioni con qualifica " nazionale";
- entro
il 30 settembre dell' anno precedente quello in cui le manifestazioni
si devono svolgere, per le manifestazioni con qualifica di " regionale",
" provinciale" e " comprensoriale".
7.
L' autorizzazione concessa può essere revocata ove vengano meno
i requisiti valutati in sede di rilascio.
ARTICOLO
7
Calendario
regionale delle manifestazioni fieristiche
1.
La Giunta Regionale approva entro il 30 novembre di ciascun anno il calendario
delle manifestazioni fieristiche riferite all' anno successivo che si
svolgono sul territorio regionale.
2.
Il calendario, pubblicato entro il 30 dicembre di ogni anno nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania, deve riportare, separatamente e nell'
ordine cronologico di svolgimento delle singole manifestazioni gli elenchi
delle fiere, mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi dell' art. 6 della
presente legge, nonchè delle manifestazioni di cui all' art. 3,
comma 6, della legge 28/ 3/ 1991 n. 112. In esso sono indicati i seguenti
elementi:
- definizione
della manifestazione;
-
luogo e data di svolgimento;
- settore
o settori interessati;
- tipo
e qualifica della manifestazione;
- disciplina
della vendita dei prodotti esposti;
- accesso
al pubblico o riserva ai soli operatori;
- estremi
del provvedimento di autorizzazione.
3.
Nell' approvazione del calendario la Giunta regionale verifica il rispetto,
da parte delle Amministrazioni comunali, degli indirizzi regionali emanati
ai sensi dell' art. 3, comma 12, della legge 28/ 3/ 1991 n. 112, per le
manifestazioni a carattere locale disciplinate dall' art. 3, comma 6,
della legge medesima (fiere - mercato o sagre).
ARTICOLO
8
Sanzioni
amministrative - Deleghe ai Comuni
-
Chiunque organizzi manifestazioni non autorizzate con denominazioni
o modalità diverse da quelle indicate nel calendario regionale,
di cui all' art. 7 della presente legge, o comunque in contrasto con
la medesima, è punito con sanzioni consistenti nel pagamento
di una mora non inferiore a cinquemilioni e fino ad un massimo di trentamilioni.
-
Le manifestazioni non autorizzate sono sospese con effetto immediato
dal Sindaco sul cui territorio ricade la manifestazione stessa.
-
Per i criteri applicativi delle sanzioni valgono le norme richiamate
nella legge statale 24/ 11/ 1981 n. 689.
-
Sono delegate alle Amministrazioni comunali le funzioni di verifica
del rispetto del calendario regionale per le manifestazioni fieristiche
che si svolgono nei singoli territori.
-
L' accertamento della regolarità delle manifestazioni autorizzate
ai sensi della presente legge è demandato al Sindaco del Comune
e le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale.
-
L' importo delle sanzioni è devoluto per il 60% al Comune interessato.
-
Nei casi di accertata inattività delle amministrazioni comunali
nelle funzioni di cui alla presente legge, la Giunta Regionale delibera
gli atti amministrativi sostitutivi.
-
Le Amministrazioni comunali, ai fini della migliore programmazione delle
manifestazioni fieristiche sul territorio regionale, trasmettono alla
Giunta Regionale - Settore Sviluppo e promozione delle Attività
Commerciali - entro il 30 gennaio di ciascun anno una relazione sui
risultati ottenuti dalle manifestazioni effettuate nei territori di
competenza, con indicazioni e proposte circa le esigenze di promozione
delle produzioni locali.
ARTICOLO
9
Iniziative
promozionali
-
La Regione, al fine di valorizzare le produzioni agricole, artigianali
ed industriali della Campania promuove iniziative intese a sviluppare
le funzioni di commercializzazione delle produzioni stesse sui mercati
nazionali ed esteri, nonchè l' inserimento delle piccole e medie
imprese, singole od associate, nei circuiti di mercato.
-
A tale fine la Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni imprenditoriali
del commercio, dell' industria, dell' agricoltura e dell' artigianato
più rappresentative sul territorio regionale, formula programmi
pluriennali e annuali di iniziative promozionali, da realizzare avvalendosi
della collaborazione delle Camere di Commercio.
-
I programmi promozionali concernono le seguenti attività :
- la
concessione di contributi finanziari a manifestazioni fieristiche, particolarmente
qualificate, che si svolgono sul territorio regionale;
- le
modalità di promozione delle produzioni regionali sui mercati
nazionali ed esteri attraverso le partecipazioni di operatori economici
a manifestazioni fieristiche nazionali ed estere;
- l'
organizzazione diretta di padiglioni espositivi nelle fiere e mostre
nazionali ed estere per la valorizzazione economica dei prodotti regionali;
- l'
assistenza tecnica agli operatori economici, singoli od associati, per
sviluppare le funzioni di commercializzazione delle produzioni regionali,
promuovendo i rapporti di mercato delle piccole e medie imprese;
- studi
e ricerche sul fenomeno fieristico nell' area regionale, al fine di
favorire l' adeguamento della funzione fieristica alle esigenze di promozione
economica.
ARTICOLO
10
Norme
abrogate
Sono
abrogate le norme contenute nel 4 comma dell' artº 1 della LR 02/
08/ 82 n. 38.
ARTICOLO
11
Norma
finanziaria
- Per
la realizzazione delle iniziative promozionali previste dalla presente
legge è autorizzata la spesa complessiva annua di lire 100 milioni.
-
All' onere relativo all' esercizio finanziario 1995 si farà fronte,
in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento di pari importo
al capitolo 4324, di nuova istituzione, del bilancio di previsione 1995,
avente la denominazione " Iniziative promozionali per lo sviluppo
delle funzioni di commercializzazione sui mercati nazionali ed esteri
e per l' inserimento delle piccole e medie imprese, singole o associate,
nei circuiti di mercato", mediante prelievo dell' occorrente somma,
ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n.
20, dal capitolo 1030 del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario
1994 che si riduce di pari importo.
-
Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
ARTICOLO
12
Dichiarazione
d' urgenza
-
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti
del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E'
fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Campania.
4
aprile 1995
|