LEGGE
REGIONALE N. 9 DEL 04.04.1995
" Interventi per favorire l' accesso al credito alle piccole
imprese commerciali e di servizi".
BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N.
17 del 10 aprile 1995
ARTICOLO 1
Finalità
della legge 1. La Regione Campania, ai sensi dell' art. 109 del DPR 24/
7/ 1977 n. 616 e a norma degli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 della Legge 5/
10/ 1991 n. 317, concorre allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi
di garanzia fidi, e loro consorzi regionali, operanti a favore delle piccole
imprese commerciali e di servizi al fine di agevolarne l' accesso al credito,
sia a breve che a medio termine.
ARTICOLO 2
Soggetti
beneficiari
-
Possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge:
- le
cooperative e i consorzi fidi tra piccole imprese commerciali, composti
da almeno 50 imprese, ispirate ai principi della mutualità ,
e non aventi scopo di lucro, con sede nel territorio regionale e statutariamente
con capacità operativa almeno a livello provinciale;
-
i consorzi regionali tra le cooperative a consorzi fidi, di cui alla
precedente lettera a), operanti da almeno un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, che costituiscano fondi interconsortili
volti a convalidare le capacità operative delle singole cooperative
e consorzi aderenti o ad integrare le garanzie di questi prestate a
favore delle singole imprese socie per operazioni eccedenti i limiti
stabiliti dalle cooperative stesse nelle convenzioni con aziende e istituti
di credito o società di locazione finanziaria, o per operazioni
non previste dalle convenzioni stesse. I consorzi regionali devono essere
costituiti da almeno cinque organismi a prevalente carattere provinciale;
- i
consorzi regionali tra cooperative e consorzi fidi, di cui alla precedente
lettera b), che svolgono a favore degli organismi associati, attività
di coordinamento e assistenza finanziaria, giuridica, tecnica, fiscale
e di gestione anche mediante l' apprestamento di servizi comuni.
- Le
cooperative, i consorzi fidi, e i loro consorzi regionali, di cui al
comma 1, per l' ammissione ai benefici debbono svolgere, alla data di
entrata in vigore della presente legge, attività di garanzia
collettiva per agevolare l' accesso al credito alle piccole imprese
che operino nell' attività di vendita al dettaglio, di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, di commercio all' ingrosso, di intermediazione
commerciale e di prestazione di servizi funzionali all' attività
commerciale. A tal fine dovranno disporre di apposite convenzioni già
stipulate con Aziende, Istituti di Credito o Società di locazione
finanziaria.
-
Con successivo atto saranno definite le attività di servizi che,
ai sensi del precedente comma, possono fruire degli interventi di cui
alla presente legge.
ARTICOLO 3
Assegnazione
dei contributi 1. Ai soggetti, di cui
al precedente art. 2, la Giunta Regionale
con propria deliberazione concede contributi finanziari
secondo le seguenti modalità :
-
ai soggetti, di cui all' art. 2 lettera a), contributi per la costituzione
e l' incremento dei fondi - rischi sulla base della dimensione quantitativa
del commercio e dei servizi delle singole provincie, come risultante
dai dati censuari. I fondi disponibili per ciascuna provincia nell'
ambito dell' 80% dell' importo complessivo annuale per l' intero territorio
regionale, di cui all' art. 6, saranno ripartiti tra tutte le cooperative
e i consorzi fidi operanti nella provincia, secondo criteri di prevalenza
territoriale nell' attività svolta, ed in misura proporzionale
al numero dei soci;
-
ai soggetti, di cui all' art. 2 lettera b), contributi per la costituzione
e l' incremento del fondo rischi interconsortile nell' ambito di una
disponibilità complessiva pari al 15% degli stanziamenti annuali
di cui all' art. 6, da ripartire tra i consorzi operanti; c) ai soggetti,
di cui all' art. 2 lettera
-
contributi finanziari ai programmi di coordinamento ed assistenza in
misura pari al 70% dei programmi stessi previsti da ciascun consorzio,
nell' ambito di uno stanziamento complessivo pari al 5% degli stanziamenti
di cui all' art. 6. Sono ammessi a contributo gli acquisti esterni in
beni materiali ed immateriali, al netto dell' IVA, degli interessi e
di ogni altro onere accessorio.
ARTICOLO 4
-
Procedura per la concessione dei contributi
Ai fini della concessione dei contributi i legali rappresentanti
delle cooperative e consorzi fidi, e dei loro consorzi
regionali, dovranno inoltrare domanda entro il 30 settembre
di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale, corredata
della seguente documentazione:
- copia
autenticata dell' atto costitutivo e dello statuto della cooperativa
o del consorzio;
-
copia autenticata delle convenzioni stipulate con le aziende di credito
o società di leasing;
-
copia autenticata degli atti di nomina degli amministratori;
-
dichiarazione sottoscritta dal Presidente della cooperativa o consorzio
attestante il numero delle aziende aderenti, i comparti di attività
delle stesse e la caratteristica di piccola impresa, ai sensi dell'
art. 1 della legge 5/ 10/ 1991 n. 317, e del decreto del Ministero della
Industria e Commercio dell' 1/ 6/ 1993, nonchè l' area provinciale
di prevalenza nell' attività svolta;
-
limitatamente ai consorzi regionali, dichiarazione sottoscritta dal
Presidente, attestante il numero degli organismi consorziati e la loro
competenza territoriale;
-
limitatamente ai consorzi regionali, il programma che il consorzio stesso
si impegna a realizzare, contenente la descrizione dell' iniziativa,
gli obiettivi che si intendono conseguire, le modalità e i tempi
di realizzazione, la specifica delle singole voci di spesa, con allegata
la documentazione delle spese previste.
ARTICOLO 5
Erogazione
-
I contributi finanziari previsti dalla presente legge saranno
erogati con le seguenti modalità :
-
in unica soluzione ai soggetti, di cui all' art. 2 lettera a) e b),
che con l' accettazione del contributi si impegnano a trasmettere entro
il mese di maggio di ogni anno una relazione sull' attività svolta
nell' anno precedente, con annessa rendicontazione inerente l' utilizzazione
del contributo, nonchè impegno a restituire alla Regione Campania,
in caso di scioglimento o cessazione della cooperativa o consorzio,
la quota parte delle disponibilità residue derivanti dalla concessione
dei contributi regionali. Tale quota, con deliberazione della Giunta
Regionale, sarà ripartita tra gli altri organismi di garanzia
fidi operanti nella stessa provincia o in altra provincia;
-
con anticipazione pari al 50% del contributo deliberato per i soggetti,
di cui all' art. 2 lettera c), e successivo saldo all' atto della rendicontazione
da presentare unitamente ad una relazione sul programma svolto. L' erogazione
dell' anticipazione è subordinata all' impegno assunto dal rappresentante
legale circa il rispetto del programma presentato e lo impegno a non
destinare i beni acquistati ad attività diverse da quelle previste
e a non alienare i beni stessi per almeno tre anni.
ARTICOLO 6
All'
onere derivante della presente Legge stabilito in lire 2.000.000.000,
si provvede, per l' esercizio finanziario 1995 con lo stanziamento in
termini di competenza e di cassa di cui al Cap 4322, di nuova istituzione
" interventi per favorire l' accesso al credito alle piccole imprese
commerciali e di servizi", mediante prelievo, ai sensi dell' art.
30 della LR 27/ 7/ 1978 n. 20, dell' occorrente somma dal fondo globale
di cui al Cap 1040 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario
1994 che si riduce di pari importo. Agli oneri per gli anni successivi
si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio utilizzando
quota parte delle risorse di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970
nº 281.
ARTICOLO
7 -
Dichiarazione
d' urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
e per gli effetti del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione,
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge Regionale
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Campania.
Napoli,
4 aprile 1995
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