LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7-01-2000 REGIONE CAMPANIA
DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE. NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114.

CAPO I

NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

 

ARTICOLO 1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE DEL TERRITORIO REGIONALE

1. Ai sensi di quanto stabilito dalla lett. b), comma 3, dell’art. 6 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114, il territorio della Campania è suddiviso, con l’indicazione dei Comuni appartenenti, nelle seguenti 14 Aree funzionali sovracomunali omogenee configurabili come unico bacino d’utenza, in conformità all’allegato A:

  1. Area 1 - Area Metropolitana di Napoli
  2. Area 2 - Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnes
  3. Area 3 - Area Nolano — Vesuviana
  4. Area 4 - Area Costiera Amalfitana - Sorrentina e Isole
  5. Area 5 - Area Casertana
  6. Area 6 - Area Alto Casertano
  7. Area 7 - Area Beneventana
  8. Area 8 - Area Avellinese
  9. Area 9 - Area Alta Irpinia
  10. Area 10 - Area Salernitana
  11. Area 11 - Area Piana del Sele
  12. Area 12 - Area Cilentana
  13. Area 13 - Area del Vallo di Diano
  14. Area 14 - Area Ariano — Grottaminarda

2. Ai fini dell’applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella presente Legge che faccia riferimento a categorie dimensionali - economiche dei Comuni, si suddividono gli stessi nelle seguenti 5 classi:

a) Classe 1 — Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

b) Classe 2 — Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti

c) Classe 3 — Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti

d) Classe 4 - Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti

e) Classe 5 — Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti

ARTICOLO 2

CLASSIFICAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI

1. Al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, le strutture commerciali di media e grande dimensione vanno classificate come segue:

  1. M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
  2. M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
  3. M2 A/M — Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
  4. M2 E — Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
  5. G1 A/M— Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
  6. G1 E — Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari;
  7. G2 CQ — Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all’interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita;
  8. G2 CI — Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.;
  9. G2 CS - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq., fino ad un massimo di 25.000 mq.
  10. G ACP — Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 2.500 per i Comuni delle classi 4 e 5 e mq. 5.000 per i Comuni delle classi 1, 2 e 3, nonché da attività produttive artigianali e di servizi. Ciò al fine di realizzare la modernizzazione e il recupero delle imprese esistenti secondo le finalità indicate alla lettera f) 1° comma articolo 6 del decreto legislativo 114\98. Dette strutture debbono essere poste all’interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. 2. Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.

3. Le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di 1.500 mq., devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq.

4. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l’edilizia, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva. Il Comune rilascia, per dette tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e potrà, inoltre, stabilire, negli strumenti comunali di intervento di cui al comma 1 dell’art. 13 della presente legge, contenuti limiti di superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa, anche in maniera differenziata per le diverse zone di intervento comunale. Richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti dai Comuni, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all’apertura di medie e grandi strutture di vendita.

5. Il divieto di effettuare la vendita all’ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 26 del decreto legislativo 114/98, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il commercio, l’industria e l’artigianato;

- materiale elettrico;

- colori o vernici, carte da parati;

- ferramenta ed utensileria;

- articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;

- articoli per riscaldamento;

- strumenti scientifici e di misura;

- macchine per ufficio;

- auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

- combustibili; - materiale per l’edilizia;

- legnami.

 

ARTICOLO 3

PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER L’INSEDIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è inoltre soggetta nel periodo di prima applicazione della presente Legge Regionale, ossia fino al 1 gennaio 2002, ai contingentamenti di superficie, determinati per le rispettive aree, contenuti nella specifica tabella di programmazione regionale per l’insediamento di dette strutture, di cui all’Allegato C.

2. Successivamente, oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo, è determinato, con cadenza biennale, dalla Giunta regionale, su indicazione dell’Osservatorio Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente da rendersi entro 30 giorni, il nuovo contingente di superficie ammissibile per le strutture di vendita della grande distribuzione per ogni specifica area o ulteriore diversa zonizzazione che si reputi necessaria al fine di consentire un equilibrato sviluppo di tutte le forme distributive, salvaguardando il principio di libero accesso al mercato, gli interessi dei consumatori, i livelli occupazionali garantiti da tutte le imprese della distribuzione commerciale.

3. Il 20% delle disponibilità di cui all’allegato C, come risultante per le singole aree sovracomunali, è riservato, per le finalità e gli obiettivi di cui al punto f) dell’art. 6 del decreto legislativo 114/98, alle iniziative degli organismi consortili delle piccole e medie imprese commerciali a condizione che, alla data di pubblicazione del citato decreto, le imprese risultino operare in dette aree. Tali iniziative, in quanto destinate al recupero e alla modernizzazione di tali imprese in strutture innovative, possono comprendere anche attività artigianali e di servizi. La superficie impegnata dalle predette piccole e medie imprese non deve, in ogni caso, risultare inferiore al 60% della superficie complessiva di vendita della nuova struttura.

4. Nelle aree sovracomunali di cui all’art. 1, nei limiti della superficie disponibile, di cui all’allegato C del presente articolo, e alle condizioni di cui all’art. 2 della presente Legge, almeno 6 titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi dell’art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, per tabelle non alimentari, possono richiedere l’apertura di strutture di vendita sotto forma di centro commerciale non alimentare. L’autorizzazione, purchè la superficie di vendita non sia superiore alla somma delle superfici già precedentemente autorizzate, sarà concessa, previa Conferenza dei servizi, ove ricorrano tutte le condizioni previste dalla presente legge.

 

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE QUALITATIVE MINIME DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA DI TIPOLOGIA A/M

1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio di tipologia A/M devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) Grande struttura di vendita G1 A/M — G1 E — G2 CQ:

a.1) Pubblico esercizio di somministrazione di bevande

a.2) Almeno un servizio igienico ad uso della clientela

a.3) Almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori di handicap

a.4) Servizi di pagamento bancomat.

b) Grande struttura di vendita G2 CI:

b.1) Pubblico esercizio di somministrazione bevande
b.2) Servizi di pagamento bancomat
 
b.3) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio riparazioni, ecc..)
 
b.4) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita
 
b.5) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

c) Grande struttura di vendita G2 CS-G.ACP:

c.1) Spazi organizzati per intrattenimento bambini sotto sorveglianza
 
c.2) Pubblico esercizio di somministrazione alimenti
 
c.3) Pubblico esercizio di somministrazione bevande
 
c.4) Servizi di pagamento bancomat
 
c.5) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio iparazioni,ecc..)
 
c.6) Agenzia di viaggi e turismo
 
c.7) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superf. di vendita
 
c.8) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

2. Le licenze ed i permessi comunali connessi alle attività di cui al comma 1, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ad eventuali parametri programmatori sia comunali che regionali.

3. Ai sensi della lettera g), comma 1, dell’art. 4, del Decreto Legislativo 114/98, i centri commerciali costituiti da più esercizi in una struttura a destinazione specifica, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, sono classificati come un’unica media o grande struttura. Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività discendono comunque da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo.

4. Non sono da considerarsi centri commerciali l’insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.

5. Il trasferimento di sede di una struttura commerciale fuori dal centro commerciale di cui alle tipologie individuate all’art. 2 della presente legge o autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71, non è mai consentito.

 

ARTICOLO 5

CRITERI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita, di cui all’art. 9 del DL.vo 114/98, secondo i procedimenti di cui all’art. 14 della presente legge, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  1. l’osservanza delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;
  2. l’osservanza dei requisiti di compatibilità territoriale all’insediamento previsti dalle tabelle allegate alle presenti direttive relativamente ai contingenti fissati nelle zone per la rispettiva area sovracomunale di appartenenza;
  3. l’osservanza dell’obbligo di localizzazione lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali;
  4. l’osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame;
  5. l’osservanza di ogni altra condizione stabilita dalla presente legge;

2. Vanno valutate alla stregua di nuove aperture:

  1. la realizzazione di una nuova struttura ;
  2. l’ampliamento dimensionale di una media struttura esistente oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture di vendita, in relazione alla classe del comune in cui è localizzata ;
  3. l’ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di categoria inferiore che comporti il superamento dei limiti dimensionali minimi previsti per le strutture di categoria superiore;
  4. l’aggiunta merceologica di un intero settore, di cui all’art. 5, comma 1, del D.L.vo 114/98, precedentemente non autorizzato;
  5. l’accorpamento di due o più esercizi commerciali in un’unica struttura di vendita;
  6. la rilocalizzazione in un comune diverso da quello in cui era autorizzata la preesistente struttura;

3. Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità.

 

ARTICOLO 6

PARAMETRI DI PARCHEGGIO E COMPATIBILITA’ TERRITORIALI

1. L’adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita.

2. L’adeguamento di cui al comma 1 non è previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle strutture di tipologia M1, fatta salva diversa specifica indicazione comunale.

3. Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.

4. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

5. Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

6. Per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita devono essere verificate le compatibilità territoriali di cui all’allegata tabella D.

7. Le strutture di media e grande distribuzione devono rispettare i parametri di parcheggio in rapporto alla classe demografica del comune, fissati dalla tabella di cui all’allegato E.

 

ARTICOLO 7

CRITERI DI PRIORITÀ

1. Tra più domande concorrenti, ossia pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, riguardo al rilascio dell’autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98, è data priorità di valutazione alle domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall’accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. tra le strutture di vendita a cui si rinuncia, almeno una deve risultare appartenente alla categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova autorizzazione;
  2. la somma delle superfici di vendita delle strutture a cui si rinuncia deve essere almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed extraalimentare.

2. Dette priorità possono essere fatte valere esclusivamente se:

  1. la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;

  2. trattandosi di struttura extraalimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione, o dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione, ossia il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o equipollente o del diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto di ragioneria o, infine, da chi abbia conseguito una adeguata pratica commerciale per almeno due anni presso un esercizi commerciale al dettaglio o all’ingrosso in qualità di titolare, coadiutore o dipendente qualificato di livello non inferiore al III del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con mansioni attinenti alla vendita o all’amministrazione.

3. Tra più domande concorrenti e vantanti titoli di priorità, così come tra le altre domande prive di detto titolo, è data priorità, nell’ordine, in funzione dei seguenti criteri:

  1. rilocalizzazione nella medesima Area sovracomunale omogenea, e, tra più domande, a quella che
    prevede una maggiore superficie da rilocalizzare;
  2. inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria attività;
  3. maggiore quantità di manodopera assorbita, con priorità di quella già precedentemente impiegata nel commercio;
  4. titolarità di altre medie o grandi strutture di vendita nella regione Campania;
  5. impegno formalmente assunto all’adozione di un CCNL;
  6. vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari.

4) I Centri commerciali individuati con la sigla GACP e costituiti da aggregazioni formate per almeno l’80 per cento da aziende commerciali preesistenti sul mercato da almeno un anno e con sede nelle rispettive zone individuate dall’allegato A di cui all’art. 1 o con esse confinanti, costituite in consorzi o società aventi lo scopo d’incentivare il commercio e le attività degli associati mediante la creazione di “Centri di aggregazione commerciale”, godono di deroga liberatoria rispetto ai contingenti di superficie per Aree funzionali di cui alla tabella riportata nell’allegato C.

 

ARTICOLO 8

AMPLIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. L’ampliamento delle grandi strutture di vendita è soggetto all’autorizzazione comunale, su conforme parere della conferenza dei servizi di cui all’art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98.

2. L’autorizzazione, di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, art. 10, del Decreto Legislativo 114/98, è concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza, qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

l’ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell’art. 24 della Legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, conteggiati per il valore di 150 mq. o 250 mq. ciascuno, a seconda della classe del Comune, o per la superficie effettiva se maggiore. Gli esercizi accorpati devono provenire dalla medesima area funzionale sovracomunale omogenea di cui al comma 1 dell’art. 1;

l’ampliamento delle grandi strutture di tipo G1 non deve superare i limiti massimali della tipologia stessa, in relazione al comune dove è insediata la struttura;

la domanda di ampliamento sia corredata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto dell’accorpamento o della concentrazione;

qualora tutti o parte degli esercizi concentrati o accorpati non siano autorizzati per generi di largo e generale consumo, o la domanda non sia corredata da impegno di reimpiego del personale, l’autorizzazione all’ampliamento non costituisce atto dovuto e può essere concesso previa valutazione effettuata secondo apposita norma regolamentare comunale;

è sempre dovuto l’ampliamento del 30 per cento delle strutture di vendita di tipologia M1 e del 20 per cento delle M2, della superficie di vendita preesistente, nel rispetto degli indirizzi comunali, purchè, in ogni caso, non vengano superati i limiti di superficie di vendita minimi previsti per la tipologia G1;

il rilascio dell’autorizzazione per l’ampliamento delle grandi strutture della tipologia G1, ivi compresa la trasformazione in centro commerciale di cui alla classificazione G2, è soggetto a valutazione da parte della conferenza dei servizi, in rapporto alla disponibilità di superficie autorizzabile nell’area sovracomunale omogenea in cui ricade la struttura.

 

ARTICOLO 9

AGGIUNTA DI SETTORE MERCEOLOGICO

1. L’aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall’art.5, comma 1, del D.L.vo 114/98, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva.

 

ARTICOLO 10

TRASFERIMENTO E RILOCALIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita, nell’ambito del territorio comunale, è subordinato all’autorizzazione del Comune, previa valutazione da parte della Conferenza dei servizi di cui all’art. 9 del D.L.vo 114/98 sugli effetti sul tessuto commerciale, sulla viabilità ed altri aspetti di rilievo, a condizione che la nuova ubicazione prescelta risulti compatibile alle disposizioni regionali e locali in materia di urbanistica;

2. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa, esclusivamente nell’ambito della stessa area funzionale sovracomunale omogenea, con la stessa procedura di cui al comma 1.

 

ARTICOLO 11

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Le domande di apertura delle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al Comune competente corredate dalla documentazione necessaria per la valutazione, conformemente a quanto predisposto dalla Giunta Regionale con l’Allegato B.

2. Copia della domanda va inviata, contestualmente alla Giunta Regionale, Settore sviluppo e promozione delle Attività Commerciali.

3. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione della apposita modulistica fornita dalla Regione, e ad inviare copia dell’intera documentazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale.

4. Il Comune, d’intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei servizi prevista dall’art. 9 del Decreto Legislativo 114/98, fissandone lo svolgimento non oltre i 60 giorni decorrenti dall’invio alla Regione della documentazione a corredo dell’istanza

5. Della data di indizione di detta Conferenza è resa, contestualmente, notizia ai Comuni contermini ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell’insediamento interessato, affinché possano esercitare le facoltà di cui all’art.9, comma 4, del Decreto Legislativo 114/98.

6. Decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi senza che ne sia stato comunicato l’esito, le domande si intendono accolte se contenenti tutte le indicazioni previste e siano state debitamente corredate dall’istante di tutti gli allegati di sua spettanza.

7. Il rappresentante della Regione in seno alla Conferenza dei Servizi è un dirigente designato di volta in volta dall’Assessore competente al ramo.

 

ARTICOLO 12

NORME TRANSITORIE

1. I nulla osta regionali rilasciati ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 426/71 decadono trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge Regionale, qualora non sia già stata rilasciata l’autorizzazione amministrativa e non sia trascorso il termine di 12 mesi per l’attivazione della struttura, anche a partire dall’eventuale data di configurazione del silenzio assenso, ai sensi del comma 2, dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 384, relativo al rilascio dell’autorizzazione amministrativa comunale.

2. Le superfici delle grandi strutture di vendita, attivate nei tempi di cui al comma 1, vanno in sottrazione dei contingenti fissati nell’allegato C per la relativa area di appartenenza.

3. È sospesa la presentazione delle richieste di nuove aperture relative a medie e grandi strutture di vendita per 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente legge regionale e, comunque, fino all’approvazione dello strumento di programmazione previsto dal decreto legislativo 114/98 dal Comune interessato. Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 5 dell’art. 16 della presente legge.

4. Tutte le richieste di nuove aperture per grandi strutture di vendita, giacenti in Regione alla data di approvazione della presente legge, sono da considerarsi decadute e quindi gli interessati possono ripresentarle ex novo presso i rispettivi Comuni con le modalità stabilite dalla presente Legge.

5. Tutte le richieste di ampliamento giacenti in regione, pervenute dalla data di approvazione del Decreto Legislativo 114/98 alla data di approvazione della presente Legge, in corso di istruttoria, sono inviate ai comuni sedi del relativo insediamento affinché siano completate e decise nell’ambito di quanto stabilito dalla presente Legge.

6. I contingenti fissati dalla tabella C, allegata alla presente Legge, non si applicano alle grandi strutture di vendita al dettaglio che siano comprese in complessi oggetto di accordi di programma, già sottoscritti ed approvati alla data di pubblicazione del D.L.vo 114/98.

Torna all'indice