LEGGE
REGIONALE N. 1 DEL 7-01-2000 REGIONE CAMPANIA CAPO I NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
RIPARTIZIONE FUNZIONALE DEL TERRITORIO REGIONALE 1. Ai sensi di quanto stabilito dalla lett. b), comma 3, dellart. 6 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114, il territorio della Campania è suddiviso, con lindicazione dei Comuni appartenenti, nelle seguenti 14 Aree funzionali sovracomunali omogenee configurabili come unico bacino dutenza, in conformità allallegato A:
2. Ai fini dellapplicazione di ogni altra disposizione contenuta nella presente Legge che faccia riferimento a categorie dimensionali - economiche dei Comuni, si suddividono gli stessi nelle seguenti 5 classi:
CLASSIFICAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI 1. Al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, le strutture commerciali di media e grande dimensione vanno classificate come segue:
3. Le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di 1.500 mq., devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq. 4. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per ledilizia, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva. Il Comune rilascia, per dette tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e potrà, inoltre, stabilire, negli strumenti comunali di intervento di cui al comma 1 dellart. 13 della presente legge, contenuti limiti di superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa, anche in maniera differenziata per le diverse zone di intervento comunale. Richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti dai Comuni, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse allapertura di medie e grandi strutture di vendita. 5. Il divieto di effettuare la vendita allingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dellart. 26 del decreto legislativo 114/98, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:
PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER LINSEDIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è inoltre soggetta nel periodo di prima applicazione della presente Legge Regionale, ossia fino al 1 gennaio 2002, ai contingentamenti di superficie, determinati per le rispettive aree, contenuti nella specifica tabella di programmazione regionale per linsediamento di dette strutture, di cui allAllegato C. 2. Successivamente, oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo, è determinato, con cadenza biennale, dalla Giunta regionale, su indicazione dellOsservatorio Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente da rendersi entro 30 giorni, il nuovo contingente di superficie ammissibile per le strutture di vendita della grande distribuzione per ogni specifica area o ulteriore diversa zonizzazione che si reputi necessaria al fine di consentire un equilibrato sviluppo di tutte le forme distributive, salvaguardando il principio di libero accesso al mercato, gli interessi dei consumatori, i livelli occupazionali garantiti da tutte le imprese della distribuzione commerciale. 3. Il 20% delle disponibilità di cui allallegato C, come risultante per le singole aree sovracomunali, è riservato, per le finalità e gli obiettivi di cui al punto f) dellart. 6 del decreto legislativo 114/98, alle iniziative degli organismi consortili delle piccole e medie imprese commerciali a condizione che, alla data di pubblicazione del citato decreto, le imprese risultino operare in dette aree. Tali iniziative, in quanto destinate al recupero e alla modernizzazione di tali imprese in strutture innovative, possono comprendere anche attività artigianali e di servizi. La superficie impegnata dalle predette piccole e medie imprese non deve, in ogni caso, risultare inferiore al 60% della superficie complessiva di vendita della nuova struttura. 4. Nelle aree sovracomunali di cui allart. 1, nei limiti della superficie disponibile, di cui allallegato C del presente articolo, e alle condizioni di cui allart. 2 della presente Legge, almeno 6 titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi dellart. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, per tabelle non alimentari, possono richiedere lapertura di strutture di vendita sotto forma di centro commerciale non alimentare. Lautorizzazione, purchè la superficie di vendita non sia superiore alla somma delle superfici già precedentemente autorizzate, sarà concessa, previa Conferenza dei servizi, ove ricorrano tutte le condizioni previste dalla presente legge.
CARATTERISTICHE QUALITATIVE MINIME DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA DI TIPOLOGIA A/M 1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio di tipologia A/M devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:
2. Le licenze ed i permessi comunali connessi alle attività di cui al comma 1, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ad eventuali parametri programmatori sia comunali che regionali. 3. Ai sensi della lettera g), comma 1, dellart. 4, del Decreto Legislativo 114/98, i centri commerciali costituiti da più esercizi in una struttura a destinazione specifica, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, sono classificati come ununica media o grande struttura. Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività discendono comunque da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. 4. Non sono da considerarsi centri commerciali linsieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni. 5. Il trasferimento di sede di una struttura commerciale fuori dal centro commerciale di cui alle tipologie individuate allart. 2 della presente legge o autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71, non è mai consentito.
CRITERI PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 1. Il rilascio dellautorizzazione per le grandi strutture di vendita, di cui allart. 9 del DL.vo 114/98, secondo i procedimenti di cui allart. 14 della presente legge, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
2. Vanno valutate alla stregua di nuove aperture:
3. Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità.
PARAMETRI DI PARCHEGGIO E COMPATIBILITA TERRITORIALI 1. Ladeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita. 2. Ladeguamento di cui al comma 1 non è previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle strutture di tipologia M1, fatta salva diversa specifica indicazione comunale. 3. Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali. 4. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione. 5. Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti. 6. Per linsediamento delle medie e grandi strutture di vendita devono essere verificate le compatibilità territoriali di cui allallegata tabella D. 7. Le strutture di media e grande distribuzione devono rispettare i parametri di parcheggio in rapporto alla classe demografica del comune, fissati dalla tabella di cui allallegato E.
CRITERI DI PRIORITÀ 1. Tra più domande concorrenti, ossia pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, riguardo al rilascio dellautorizzazione per medie o grandi strutture di vendita, ai sensi dellart. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98, è data priorità di valutazione alle domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dallaccoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:
2. Dette priorità possono essere fatte valere esclusivamente se:
3. Tra più domande concorrenti e vantanti titoli di priorità, così come tra le altre domande prive di detto titolo, è data priorità, nellordine, in funzione dei seguenti criteri:
4) I Centri commerciali individuati con la sigla GACP e costituiti da aggregazioni formate per almeno l80 per cento da aziende commerciali preesistenti sul mercato da almeno un anno e con sede nelle rispettive zone individuate dallallegato A di cui allart. 1 o con esse confinanti, costituite in consorzi o società aventi lo scopo dincentivare il commercio e le attività degli associati mediante la creazione di Centri di aggregazione commerciale, godono di deroga liberatoria rispetto ai contingenti di superficie per Aree funzionali di cui alla tabella riportata nellallegato C.
AMPLIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 1. Lampliamento delle grandi strutture di vendita è soggetto allautorizzazione comunale, su conforme parere della conferenza dei servizi di cui allart. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98. 2. Lautorizzazione, di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, art. 10, del Decreto Legislativo 114/98, è concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza, qualora concorrano tutte le seguenti condizioni: lampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali autorizzati ai sensi dellart. 24 della Legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, conteggiati per il valore di 150 mq. o 250 mq. ciascuno, a seconda della classe del Comune, o per la superficie effettiva se maggiore. Gli esercizi accorpati devono provenire dalla medesima area funzionale sovracomunale omogenea di cui al comma 1 dellart. 1; lampliamento delle grandi strutture di tipo G1 non deve superare i limiti massimali della tipologia stessa, in relazione al comune dove è insediata la struttura; la domanda di ampliamento sia corredata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto dellaccorpamento o della concentrazione; qualora tutti o parte degli esercizi concentrati o accorpati non siano autorizzati per generi di largo e generale consumo, o la domanda non sia corredata da impegno di reimpiego del personale, lautorizzazione allampliamento non costituisce atto dovuto e può essere concesso previa valutazione effettuata secondo apposita norma regolamentare comunale; è sempre dovuto lampliamento del 30 per cento delle strutture di vendita di tipologia M1 e del 20 per cento delle M2, della superficie di vendita preesistente, nel rispetto degli indirizzi comunali, purchè, in ogni caso, non vengano superati i limiti di superficie di vendita minimi previsti per la tipologia G1; il rilascio dellautorizzazione per lampliamento delle grandi strutture della tipologia G1, ivi compresa la trasformazione in centro commerciale di cui alla classificazione G2, è soggetto a valutazione da parte della conferenza dei servizi, in rapporto alla disponibilità di superficie autorizzabile nellarea sovracomunale omogenea in cui ricade la struttura.
AGGIUNTA DI SETTORE MERCEOLOGICO 1. Laggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dallart.5, comma 1, del D.L.vo 114/98, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva.
TRASFERIMENTO E RILOCALIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 1. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita, nellambito del territorio comunale, è subordinato allautorizzazione del Comune, previa valutazione da parte della Conferenza dei servizi di cui allart. 9 del D.L.vo 114/98 sugli effetti sul tessuto commerciale, sulla viabilità ed altri aspetti di rilievo, a condizione che la nuova ubicazione prescelta risulti compatibile alle disposizioni regionali e locali in materia di urbanistica; 2. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa, esclusivamente nellambito della stessa area funzionale sovracomunale omogenea, con la stessa procedura di cui al comma 1.
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 1. Le domande di apertura delle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al Comune competente corredate dalla documentazione necessaria per la valutazione, conformemente a quanto predisposto dalla Giunta Regionale con lAllegato B. 2. Copia della domanda va inviata, contestualmente alla Giunta Regionale, Settore sviluppo e promozione delle Attività Commerciali. 3. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione della apposita modulistica fornita dalla Regione, e ad inviare copia dellintera documentazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale. 4. Il Comune, dintesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei servizi prevista dallart. 9 del Decreto Legislativo 114/98, fissandone lo svolgimento non oltre i 60 giorni decorrenti dallinvio alla Regione della documentazione a corredo dellistanza 5. Della data di indizione di detta Conferenza è resa, contestualmente, notizia ai Comuni contermini ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dellinsediamento interessato, affinché possano esercitare le facoltà di cui allart.9, comma 4, del Decreto Legislativo 114/98. 6. Decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi senza che ne sia stato comunicato lesito, le domande si intendono accolte se contenenti tutte le indicazioni previste e siano state debitamente corredate dallistante di tutti gli allegati di sua spettanza. 7. Il rappresentante della Regione in seno alla Conferenza dei Servizi è un dirigente designato di volta in volta dallAssessore competente al ramo.
NORME TRANSITORIE 1. I nulla osta regionali rilasciati ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 426/71 decadono trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge Regionale, qualora non sia già stata rilasciata lautorizzazione amministrativa e non sia trascorso il termine di 12 mesi per lattivazione della struttura, anche a partire dalleventuale data di configurazione del silenzio assenso, ai sensi del comma 2, dellart. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 384, relativo al rilascio dellautorizzazione amministrativa comunale. 2. Le superfici delle grandi strutture di vendita, attivate nei tempi di cui al comma 1, vanno in sottrazione dei contingenti fissati nellallegato C per la relativa area di appartenenza. 3. È sospesa la presentazione delle richieste di nuove aperture relative a medie e grandi strutture di vendita per 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente legge regionale e, comunque, fino allapprovazione dello strumento di programmazione previsto dal decreto legislativo 114/98 dal Comune interessato. Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 5 dellart. 16 della presente legge. 4. Tutte le richieste di nuove aperture per grandi strutture di vendita, giacenti in Regione alla data di approvazione della presente legge, sono da considerarsi decadute e quindi gli interessati possono ripresentarle ex novo presso i rispettivi Comuni con le modalità stabilite dalla presente Legge. 5. Tutte le richieste di ampliamento giacenti in regione, pervenute dalla data di approvazione del Decreto Legislativo 114/98 alla data di approvazione della presente Legge, in corso di istruttoria, sono inviate ai comuni sedi del relativo insediamento affinché siano completate e decise nellambito di quanto stabilito dalla presente Legge. 6. I contingenti fissati dalla tabella C, allegata alla presente Legge, non si applicano alle grandi strutture di vendita al dettaglio che siano comprese in complessi oggetto di accordi di programma, già sottoscritti ed approvati alla data di pubblicazione del D.L.vo 114/98.
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