LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7-01-2000 REGIONE CAMPANIA DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE. NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114.
CAPO II ULTERIORI NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO
DIRETTIVE AI COMUNI 1. I Comuni, per effetto del Decreto Legislativo 114/98 devono adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi o i regolamenti di polizia locale, ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente Legge entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione e devono provvedere a dotarsi dello specifico strumento di intervento per lapparato distributivo, concernente gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, i mercati per il commercio su aree pubbliche, nonché le localizzazioni delle grandi strutture di vendita, nel rispetto delle destinazioni duso delle aree e degli immobili stabilite dallo stesso strumento, che costituisce piano di strumento integrato del P.R.G., sottoposto, dopo lapprovazione in Consiglio Comunale, al visto di conformità regionale, da rilasciarsi entro 90 giorni, delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, tenuto conto delle condizioni di salvaguardia della viabilità e del dettato delle direttive Regionali, perseguendo le seguenti finalità:
2. Il Consiglio Comunale, prima dellapprovazione degli strumenti di cui al comma 1, deve acquisire il parere obbligatorio ma non vincolante delle Associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. 3. Lautorizzazione comunale prevista dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 114/98 costituisce atto contestuale al rilascio delle concessioni edilizie relative agli insediamenti commerciali oggetto dellautorizzazione. Pertanto, lautorizzazione e la concessione edilizia vengono rilasciate in atto unico. 4. Lautorizzazione, di cui al comma 3., dovrà contenere tutti gli elementi di natura commerciale integrati dai contenuti urbanistici previsti dalle norme vigenti. 5. I Comuni viciniori, in coordinamento con gli Enti Locali, attuano apposite forme di consultazioni onde pervenire alladozione di strumenti dinterventi integrati omogenei, tali strumenti omogenei rivestono particolare importanza per i comuni appartenenti ad una stessa isola ed allarea funzionale sovracomunale omogenea 4.
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 1. Le strutture di Media e Grande Distribuzione possono essere realizzate solo su aree ricadenti in zone urbanistiche dichiarate espressamente compatibili con tale collocazione: tali aree dovranno avere adeguate infrastrutture, dimensionate in proporzione allesercizio commerciale che vi si vuole localizzare. La localizzazione dovrà essere compatibile con lassetto della viabilità e con i flussi di traffico; pertanto dovranno essere adeguatamente analizzati la rete infrastrutturale esistente e di progetto, la sua potenzialità, i fenomeni di gravitazione già esistenti nellarea. 2. Allinterno delle zone omogenee di tipo A e B, secondo quanto disposto dal D.M.LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, è possibile prevedere norme che consentano cambi di destinazione duso di immobili esistenti, al fine di collocare attività commerciali e al fine di favorire lampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona. 3. Allinterno delle zone omogenee di tipo A, B e C come definite dal D.M.LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, è possibile prevedere norme che consentano ampliamenti della cubatura esclusivamente per il recupero di locali esistenti situati sotto il piano stradale, al fine di collocare attività commerciali di piccola distribuzione o al fine di favorire lampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona. 4. Il rilascio di una concessione edilizia, anche in sanatoria, è contestuale al rilascio dellautorizzazione commerciale, se prevista. 5. Tutti gli esercizi commerciali dovranno essere attivati in locali aventi conforme destinazione duso. 6. Tutti gli insediamenti commerciali dovranno essere ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n.47 del 1985 o n.724 del 1994. 7. La disponibilità di spazi pubblici e di uso pubblico, in funzione delle diverse strutture di vendita, deve prevedere quantità minime di aree sistemate a verde, nel rispetto dei relativi regolamenti comunali. 8. Lo strumento di intervento, da approvare in Consiglio Comunale, è costituito al minimo, dai seguenti elaborati:
STRUMENTO COMUNALE DINTERVENTO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 1. Per le medie strutture di vendita lo strumento comunale dintervento determina il numero, e la merceologia delle strutture di nuova realizzazione secondo la classificazione operata dalle direttive regionali. 2. Disciplina, inoltre, lapertura, lampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altro aspetto non contemplato dal Decreto Legislativo 114/98 o dalle presenti direttive regionali. 3. E comunque consentito il trasferimento, nonché lampliamento e lapertura a seguito di accorpamento o concentrazione, della struttura di vendita di tipo M1, in tutto il territorio comunale, fatta salva la compatibilità alle specifiche norme urbanistiche vigenti. 4. Il rilascio di autorizzazioni allapertura, trasferimento, ampliamento merceologico o di superficie, accorpamento di strutture di vendita di tipo M2 è sospeso fino allapprovazione sia dello specifico strumento comunale di intervento per le medie strutture di vendita, che degli interventi di valorizzazione del centro storico. 5. Tra più domande concorrenti per lapertura di una media struttura di vendita hanno priorità, ai sensi dellart.10, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98, quelle che prevedono la concentrazione di almeno due preesistenti medie strutture di vendita che rispettino le seguenti condizioni:
6. Il rilascio di autorizzazione allapertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche, ai sensi dellart. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della Legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura, conteggiate per i rispettivi valori di 150 mq. o 250 mq. ciascuno entro i limiti demografici stabiliti dal Decreto Legislativo 114/98 e che sia garantita lassunzione di nuovo personale. 7. Lampliamento di una media struttura di vendita, ai sensi dellart. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, è concesso qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:
8. Lo strumento comunale di intervento può determinare, nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica definiti allart. 14, le condizioni di apertura di più medie strutture di vendita ubicate in uno stesso immobile, che utilizzino separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.
INTERVENTI COMUNALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO 1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del centro storico, lo strumento comunale di intervento può delimitare tale area anche oltre lindividuazione puramente urbanistica e suddividerla in ulteriori fasce di intervento differenziato. 2. Detto strumento ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali. 3. Per il conseguimento degli obiettivi esposti detto strumento può prevedere:
4) Lo strumento comunale di intervento può prevedere, ai sensi del 4° dellart.10 comma del Decreto Legislativo 114\98, per gli esercizi di vicinato un limite superiore pari a 150 mq., a prescindere dalla dimensione demografica dei Comuni. 5) Decorso il termine dei 180 giorni per lapprovazione dello strumento di cui agli articoli da 13 a 17 senza che il Comune vi abbia provveduto, fino a quando detto strumento non venga approvato: a) nessuna valutazione di impatto può essere effettuata, ai sensi dellart. 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 114/98, salvo specifica e motivata deliberazione del Consiglio Comunale. 6) I Comuni possono disporre vincoli di carattere dimensionale, merceologico o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali limitatamente alle aree o agli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico ed ambientale, non ubicati nel centro storico, nei limiti esclusivamente necessari alle esigenze di tutela.
INTERVENTI INTEGRATI PER I CENTRI MINORI 1. Ai sensi dellart. 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 114/98, i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché i Comuni ubicati sulle isole o appartenenti alle Comunità Montane, devono dotarsi di uno specifico progetto di intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale, delle frazioni o di altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale. 2. Nelle aree individuate in detto progetto possono essere previsti linsediamento di centri polifunzionali di servizi. 3. Per centri polifunzionali di servizio si intendono uno o più esercizi commerciali cui si associano almeno altri due servizi tra quelli di seguito elencati:
4. Nei centri polifunzionali di servizi può essere disposta dal comune lesenzione dei tributi locali e le relative autorizzazioni vanno rilasciate in deroga ad eventuali parametri di programmazione sia comunali che regionali, va data comunque priorità ad operatori esistenti che intendono trasferire la loro attività. 5. I centri polifunzionali sono soggetti a convenzione che preveda, nel caso di trasferimento senza il consenso del comune, la revoca delle autorizzazioni ottenute in deroga ed il recupero degli eventuali incentivi concessi. 6. In deroga a quanto stabilito i Comuni appartenenti alla classe V possono istituire centri polifunzionali di servizi anche nel capoluogo comunale.
OSSERVATORIO REGIONALE SULLA RETE COMMERCIALE 1. In conformità a quanto stabilito nellart. 6, comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 114/98, la Regione assicura, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito allentità e allefficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di apposito Osservatorio, al quale partecipano anche i rappresentanti degli Enti Locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinato da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato. 2. Detto Osservatorio Regionale, presieduto dallAssessore Regionale al Commercio o suo delegato, è costituito come di seguito indicato:
3. LOsservatorio regionale ha il compito di monitorare lentità e lefficienza della rete di vendita al fine di verificare la reale capacità della nuova disciplina in materia, introdotta dal Decreto Legislativo n. 114/98 orientato a favorire una maggiore liberalizzazione del settore, la programmazione gestita dagli enti locali, il pluralismo delle diverse tipologie distributive e il riconoscimento al servizio commerciale di caratteristiche peculiari in relazione ai diversi ambiti territoriali. 4. LOsservatorio regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dellAssessore al Commercio, sulla base anche delle indicazioni e degli indirizzi dellOsservatorio nazionale, predispone una banca dati relativa ai dati di tipo statistico e documentario. 5. LOsservatorio ha sede presso gli uffici della Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali. Ai componenti esterni nonché, ai componenti di cui alla lettera o), del precedente comma 2, spetta un rimborso spese forfettario nella misura di £. 150.000 per ogni seduta, per un massimo di 15 sedute allanno. 6. Per le spese di funzionamento dellOsservatorio, comprese quelle relative alle attrezzature ed alla produzione di documentazioni, si fa fronte, per lanno 1999 sul capitolo 4302 dello stato di previsione della spesa di bilancio, alla cui denominazione è aggiunto spese per losservatorio. 7. Agli oneri per gli anni successivi, si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le successive leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge 281/70.
ORARI DI VENDITA 1. Ai sensi dellart. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, viene stabilito che tutti i Comuni costieri della Regione Campania hanno rilevanza turistica. 2. Il periodo di massimo afflusso turistico è fissato dal 1 maggio al 30 settembre. In tale periodo, ai sensi del comma 1 dellart. 12 del Decreto Legislativo n. 114/98, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare allobbligo di chiusura domenicale e festiva. 3. Oltre a quanto previsto dal comma 5 dellart. 11 del Decreto Legislativo n. 114/98, il Comune può individuare ulteriori periodi di deroga per esigenze legate a fattori turistici e culturali. Per tali periodi il Comune individua le specifiche aree del territorio interessate direttamente dai fenomeni turistici e culturali, avendo particolare riguardo alle zone del centro storico previa concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, maggiormente rappresentati a livello provinciale. 4. La individuazione di ulteriori periodi, oltre al periodo turistico individuato tra il 1 maggio e il 30 settembre, e delle aree oggetto di ulteriori deroghe, è sottoposta dal Comune alla concertazione degli organismi di cui al precedente comma e può essere attuata previo riconoscimento della Giunta Regionale. 5. Sono confermati gli elenchi e i periodi di riconoscimento delleconomia turistica per tutti i Comuni di cui ai precedenti atti in materia assunti con deliberazioni di Giunta Regionale. 6. Per tutti i Comuni compresi nellarea funzionale sovracomunale 4 è riconosciuta leconomia turistica per lintero anno. 7. I Comuni potranno avanzare richiesta di riconoscimento delleconomia turistica o di città darte alla Giunta Regionale con le modalità e nei termini fissati dalla stessa. 8. In ogni caso va fatto salvo il diritto delloperatore alle tredici ore di apertura giornaliera. 9. E consentita la vendita domenicale e festiva di paste alimentari fresche, latticini freschi e pesce fresco in tutto il territorio regionale per gli esercizi di tipologia esclusiva o comunque prevalente.
VENDITA DI LIQUIDAZIONE E VENDITA DI FINE STAGIONE 1. Ai sensi dellart. 15 del Decreto Legislativo 114/98, le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dallesercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dellattività commerciale, cessione dellazienda, trasferimento dellazienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dellazienda previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. 2. Linteressato dà comunicazione al Comune dellinizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dellinizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata. 3. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dallinteressato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede dufficio alla revoca dellautorizzazione amministrativa. 4. Per vendita di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due periodi dellanno: dal 20 Gennaio al 13 Marzo e dal 20 Luglio al 10 Settembre. 5. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura. 6. Le merci in vendita devono essere esposte con lindicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale. 7. Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.
CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA 1. La Regione autorizza, in attuazione del comma 1 dellart. 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati e comunque senza scopo di lucro. 2. Ai fini dellautorizzazione regionale i Centri di Assistenza Tecnica devono svolgere le attività di cui al comma 2 dellart. 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.
FORMAZIONE PROFESSIONALE 1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per gli anni successivi con il Piano annuale di Formazione Professionale, su proposta dellAssessorato alla Formazione Professionale e dellAssessorato al Commercio approverà:
2. Detti corsi professionali avranno per oggetto materie tecnico - economiche attinenti il commercio, la salute e la sicurezza dei consumatori, linformazione, la conservazione, la trasformazione e la manipolazione degli alimenti. |