LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7-01-2000 REGIONE CAMPANIA DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE. NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114.
CAPO III CRITERI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO X DEL DECRETO LEGISLATIVO 114/98 E DIRETTIVE GENERALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.
FINALITÀ 1. I criteri e le direttive regionali perseguono le seguenti finalità:
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 1. I Comuni, annualmente, con lausilio della modulistica predisposta dalla Regione, devono provvedere ad effettuare:
2. La rilevazione dovrà essere obbligatoriamente condotta attraverso schede conformi ai modelli predisposti dal Servizio Programmazione Commerciale della Giunta Regionale, onde consentire alla Regione la più rapida elaborazione e rappresentazione globale dei dati su scala territoriale.
ATTI PREDISPOSTI DAI COMUNI 1. Gli atti predisposti dai Comuni in materia di commercio su aree pubbliche devono prevedere:
REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 1. I Comuni sono tenuti ad adottare, entro 90 giorni dallentrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini lesercizio del commercio su aree pubbliche in conformità alle presenti direttive ed alle disposizioni di legge e regolamentari. Il regolamento deve, tra laltro, contenere:
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A 1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici previsti dalla normativa nazionale. 2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipo A, ossia mediante lutilizzo decennale di un posteggio e che abilita anche allesercizio in forma itinerante nellambito del territorio regionale: i Comuni sede di posteggio devono far pervenire alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi resisi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente lappartenenza al settore alimentare o extraalimentare o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nellatto istitutivo del mercato a cui si riferiscono. 3. Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul BURC lelenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni devono uniformarsi. 4. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC dello specifico Bando Comunale, gli operatori devono trasmettere per raccomandata le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggi. I Comuni sedi di posteggio espleteranno i bandi provvedendo, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione sul B.U.R.C. della relativa graduatoria contenente lelenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. 5. Il Comune sede di posteggio provvederà sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio a rilasciare la relativa autorizzazione, dandone notizia al Comune di residenza delloperatore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo di tutta lattività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa. 6. Loperatore ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori per quanti sono i posteggi concedibili. 7. La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune competente e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dallautorizzazione. 8. Entro 90 giorni dallentrata in vigore della presente legge, i Comuni, in cui sono localizzati i posteggi, convertono dufficio in autorizzazioni di cui allart. 28 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 114/98 le autorizzazioni e le relative concessioni già rilasciate agli operatori su posteggio in base alla normativa preesistente.
RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI TIPO B 1. Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo B, ossia itineranti su tutto il territorio nazionale, provvede il Comune di residenza delloperatore. 2. Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B. 3. La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso. 4. Le richieste pervenute in Regione dall1 gennaio 1999 verranno inviate al Comune di residenza del richiedente o al Comune capoluogo di Regione, alluopo delegato, per i residenti al di fuori del territorio regionale, per essere istruite e decise ai sensi della presente normativa. 5. Entro 90 giorni dallentrata in vigore della presente legge, i Comuni competenti convertono dufficio in nuove autorizzazioni di cui allart. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 114/98 le relative autorizzazioni già rilasciate ai sensi della normativa preesistente.
MODIFICAZIONE DEL CONTENUTO MERCEOLOGICO DELLA AUTORIZZAZIONE 1. La modificazione dellautorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici è assentita, dal Comune che ha in carico la stessa, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte delloperatore richiedente.
CAMBIAMENTO DI RESIDENZA DEGLI OPERATORI SU AREE PUBBLICHE 1. In caso di trasferimento di residenza delloperatore, al Comune di nuova residenza vanno trasmessi tutti i dati concernenti loperatore connessi allarchivio di cui al comma 5 dellart. 27 della presente legge.
TASSE REGIONALI E COMUNALI 1. Sono abolite tutte le tasse di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni, sia regionali che comunali.
NORME SULLESERCIZIO DELLATTIVITA 1. Lesercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri fissati dalle presenti direttive. 2. Nella propria deliberazione il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali lesercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni ai fini della salvaguardia delle zone predette. 3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni allesercizio anche per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario, o di pubblica sicurezza. 4. E vietato porre limitazioni e divieti per lesercizio dellattività, disciplinata dalle presenti direttive, al fine di creare zone di rispetto e tutela della posizione degli operatori in sede fissa. 5. Loperatore commerciale su aree pubbliche che esercita lattività in forma itinerante, deve esercitare la stessa al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse. 6. Gli stessi possono sostare nelle aree appositamente predisposte nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale. Lautorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Loperatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nellesercizio dellattività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui allart. 5 del Decreto Legislativo 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente. 7. E vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o allespletamento dellattività in relazione a nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o comune di provenienza.
AUTORIZZAZIONI STAGIONALI 1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Sindaco del comune di residenza delloperatore, riferite ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla presente normativa.
ADEMPIMENTI PER LINIZIO DELLATTIVITA 1. I commercianti su aree pubbliche al fine del rilascio dellautorizzazione devono comprovare anche mediante autocertificazione, per i casi previsti dalla vigente normativa in materia, ai Comuni di competenza il possesso dei requisiti soggettivi previsti di cui allart. 5 del Decreto Legislativo 114/98. 2. I Comuni provvedono ad annotare i dati necessari sullautorizzazione.
DEFINIZIONE, UBICAZIONE E ORGANICO DEI MERCATI 1. Ai fini dellapplicazione della presente legge, per mercato si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli concessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio di merci varie e si svolge nei limiti di spazio e nel giorno fissato così come stabilito nella deliberazione istitutiva. 2. I mercati sono distinti in:
3. La definizione delle aree di mercato deve tener conto:
4. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari. 5. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee. 6. Apposite aree di mercato devono essere riservate ai produttori diretti. 7. Il Comune dovrà esperire opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.
ISTITUZIONE DI UN MERCATO 1. Nel rispetto dellart. 6, comma 3 e dellart. 28, comma 13 del Decreto legislativo 114\98, la Regione definisce i criteri generali ai quali i Comuni devono attenersi per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dellattività nel caso di istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive. Nelle more delladozione di tali criteri, i Comuni possono procedere secondo le disposizioni dei successivi commi del presente articolo. 2. Listituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale. 3. Nella deliberazione debbono essere indicati:
4. La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere trasmessa alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali. 5. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettano a disposizione del Comune unarea mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.
AMPLIAMENTO E MUTAMENTO DELLA PERIODICITA DEI MERCATI 1. Per lampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati.
MODIFICAZIONE DEI MERCATI 1. Il trasferimento di un mercato nellambito del territorio comunale, la modifica della composizione dellorganico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per listituzione di nuovi mercati. 2. La diminuzione dei posteggi, la modifica della composizione dellorganico e la diminuzione della periodicità possono essere proposte sulla base di documentata diminuzione della domanda dei consumatori. 3. La eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico -sanitario deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare lattività secondo calendario, con preventiva informativa alla Commissione di mercato. 4. La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitario o in caso di calamità naturali.
DIMENSIONI, ATTREZZATURE E PARCHEGGI. 1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire alloperatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dellattività. 2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiore a metri 2,50. 3. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita. 4. Tra un posteggio e laltro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura compresa tra m. 0,50 e m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature 5. Leventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa. 6. Listituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionalità e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie emanate dal competente Ministero.
MERCATI DOMENICALI E FESTIVI 1. E consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi ai:
2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è consentito agli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, di tenere aperti gli esercizi. 3.Sono fatte salve comunque le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari per gli esercizi commerciali.
CRITERI PER LA CONCESSIONE E LA REVOCA DEI POSTEGGI 1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata. 2. Lassegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara. 3. Le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici. 4. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
5. Loperatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente i limiti prefissati di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio del titolo di concessione. 6. I Comuni sede di posteggi per i quali è stata effettuata la rinuncia assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo lordine della relativa graduatoria. 7. Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dai Comuni sede di mercato secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso. 8. Nellassegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione le priorità di cui ai precedenti commi vanno applicate limitatamente al 50 per cento dei posteggi disponibili. Il rimanente 50 per cento va riservato:
9. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nellambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei Bandi di concorso. 10. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità alluopo previsto nel regolamento comunale di mercato. 11. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento distituzione. 12. I posteggi liberi non ancora oggetto di bando e quelli non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. 13. Nelle fiere-mercato specializzate di cui alla lettera e) del comma 2, art. 35, della presente legge, i Comuni, nel relativo provvedimento distituzione, possono riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano lattività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. 14. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee. 15. La conservazione del posteggio in caso di assenza è regolata secondo i limiti stabiliti dal comma 4, lett. b dellart. 29 del Decreto Legislativo 114/98. 16. Per la revoca e/o decadenza del posteggio si applica quanto previsto dallarticolo 29 del Decreto Legislativo 114/98.
TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI 1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dellazienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante. 2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui allart 5 del Decreto Legislativo 114/98 deve comunicare lavvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare lattività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità. 3. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente lattività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza indicati da detto comma.
SCHEDARIO DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 1. I Comuni sono obbligati a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:
2. Su tale schedario dovranno essere riportati tutti gli eventi riguardanti lautorizzazione ed i posteggi (subingresso, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revoche, decadenza, altre variazioni).
COMUNICAZIONI ALLA REGIONE 1. Entro il 30 luglio di ogni anno, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, i dati sulle autorizzazioni rilasciate. 2. La Regione si riserva di predisporre modelli sui quali i Comuni dovranno riportare i dati delle rilevazioni annuali. 3. I Comuni devono, infine, inviare al Settore sviluppo e Promozione delle attività Commerciali, entro il 30 novembre di ogni anno le notizie relative alle fiere-mercato o sagre, ai sensi dellart. 7 della L.R. 4 aprile 1995 n. 11, per linserimento delle stesse nel Calendario Regionale.
SANZIONI 1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune ove si è verificata linfrazione, secondo quanto previsto dallart. 29 del Decreto Legislativo 114/98.
INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 1. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio applicabili dai Comuni in relazione alla classe di appartenenza sono fissati come segue:
2. Detta tassa potrà essere applicata solo da quei comuni i quali abbiano dotato le aree di quelle infrastrutture e servizi di base essenziali, quali: asfaltatura o pavimentazione, allacciamenti elettrici, idrici e fognari, servizi e parcheggi ai sensi di quanto stabilito dalla presente normativa. 3. I limiti della tassa di posteggio relativi al mq. annuo sono ricavabili da quelli giornalieri moltiplicati: per 40 settimane e per sette giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico, per il numero di giornate di mercato per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici. 4. I Comuni, nellambito dei limiti minimi e massimi sopra indicati, possono graduare nel tempo il previsto incremento della tassa di posteggio. Inoltre il livello di detta tassa potrà essere differenziato nellambito del territorio comunale per tener conto delle diverse tipologie di mercato. Analoga differenziazione può essere prevista a seconda della stagionalità dellattività di mercato e dellesistenza o meno di consistenti flussi turistici. 5. I canoni di cui al comma 1 sono sottoposti a revisione triennale dalla Giunta regionale. 6. I Comuni possono istituire forme di abbonamento per un minimo di 40 settimane annue, il cui importo medio per giornata di frequenza non potrà comunque scendere al di sotto dellaliquota minima stabilita per il Comune interessato. 7. I Comuni possono disporre la esenzione completa o parziale dei tributi locali nellinteresse dei consumatori mediante lincentivazione della presenza del commercio su aree pubbliche. 8. Lelenco dei Comuni compresi in ciascuna delle 5 classi è quello determinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 6858 del 7 luglio 1996 pubblicata sul BURC n.58 del 16 settembre 1996. |