LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7-01-2000 REGIONE CAMPANIA

DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE. NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114.

 

CAPO III

CRITERI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO X DEL DECRETO LEGISLATIVO 114/98 E DIRETTIVE GENERALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

 

ARTICOLO 23

FINALITÀ

1. I criteri e le direttive regionali perseguono le seguenti finalità:

  1. garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori con mercati giornalieri o periodici dimensionati e ubicati in modo tale da garantire al consumatore la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale;
  2. assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa, o l’esercizio dell’attività in forma itinerante, siano integrati nel modo migliore possibile con altre forme distributive ed eventualmente, con altri servizi e attrezzature, e siano coerenti con un ordinato assetto urbano e rispettino le esigenze di carattere igienico-sanitario;
  3. far sì che lo svolgimento del commercio su aree pubbliche avvenga di norma entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata;
  4. favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati al fine di evitare fenomeni di congestione del traffico veicolare.

ARTICOLO 24

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

1. I Comuni, annualmente, con l’ausilio della modulistica predisposta dalla Regione, devono provvedere ad effettuare:

  1. la rilevazione delle autorizzazioni in essere rilasciate dal Comune, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali;
  2. l’indicazione dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale specificando per ciascuno la relativa periodicità, l’organico dei posteggi, la planimetria;
  3. la rilevazione del numero dei posteggi, distinti, là dove è previsto dall’atto istitutivo, per settore alimentare ed extraalimentare, la superficie e le caratteristiche urbanistiche dell’area occupata, nonché le altre caratteristiche come impianti, attrezzature, etcetera.

2. La rilevazione dovrà essere obbligatoriamente condotta attraverso schede conformi ai modelli predisposti dal Servizio Programmazione Commerciale della Giunta Regionale, onde consentire alla Regione la più rapida elaborazione e rappresentazione globale dei dati su scala territoriale.

ARTICOLO 25

ATTI PREDISPOSTI DAI COMUNI

1. Gli atti predisposti dai Comuni in materia di commercio su aree pubbliche devono prevedere:

  1. norme sull’esercizio del commercio su aree pubbliche, sia a posto fisso che in forma itinerante nel rispetto delle presenti direttive regionali;
  2. disciplina urbanistica per le aree attrezzate, con posteggi in concessione e coordinamento con gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati;
  3. indicazione delle zone nelle quali non può essere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e di quelle sulle quali tale forma di commercio è soggetta a particolari limitazioni;
  4. individuazione degli spazi relativi alla vendita da parte dei produttori agricoli.

ARTICOLO 26

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. I Comuni sono tenuti ad adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini l’esercizio del commercio su aree pubbliche in conformità alle presenti direttive ed alle disposizioni di legge e regolamentari. Il regolamento deve, tra l’altro, contenere:

  1. le modalità di svolgimento del commercio itinerante;
  2. le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso, esplicitando, tra l’altro:
    1. la tipologia del mercato o fiera locale (mercato rionale, mercato periodico, fiera - mercato o sagra);
    2. gli estremi degli atti istituzionali di conferma o di nuova istituzione del mercato;
    3. le giornate e gli orari di svolgimento;
    4. le modalità di eventuale sospensione del mercato o fiera locale, ai sensi e con le modalità previste dalle presenti direttive;
    5. il richiamo della localizzazione, della configurazione e dell’articolazione del mercato, ossia la specifica planimetria dell’area con indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;
    6. le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
    7. descrizione della circolazione pedonale e veicolare e ubicazione dei parcheggi;
    8. modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ossia della pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico, la superficie assegnata e la data di scadenza;
    9. modalità di assegnazione dei posteggi temporanei (ruolino di spunta);
    10. richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio;
    11. richiamo dei criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell’atto di concessione del posteggio;
    12. definizione di corrette modalità di vendita e pubblicità dei prezzi;
    13. definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie;
    14. composizione della eventuale commissione di mercato, le cui finalità sono esclusivamente di carattere informativo, consultivo e propositivo tra operatori e amministrazione comunale;
    15. richiamo delle modalità di subingresso;
    16. richiamo delle norme igienico sanitarie per la vendita di generi alimentari;
    17. modalità di registrazione delle assenze;
    18. richiamo dei criteri per l’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, nonché modalità di accesso degli stessi produttori;
    19. richiamo delle modalità di esercizio dell’attività sulle aree demaniali marittime;
    20. le comunicazioni che i commercianti su aree pubbliche devono effettuare al Comune anche in relazione a quanto stabilito nelle presenti direttive.

ARTICOLO 27

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici previsti dalla normativa nazionale.

2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipo A, ossia mediante l’utilizzo decennale di un posteggio e che abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale: i Comuni sede di posteggio devono far pervenire alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi resisi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l’appartenenza al settore alimentare o extraalimentare o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell’atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.

3. Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul BURC l’elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni devono uniformarsi.

4. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC dello specifico Bando Comunale, gli operatori devono trasmettere per raccomandata le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggi. I Comuni sedi di posteggio espleteranno i bandi provvedendo, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione sul B.U.R.C. della relativa graduatoria contenente l’elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.

5. Il Comune sede di posteggio provvederà sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio a rilasciare la relativa autorizzazione, dandone notizia al Comune di residenza dell’operatore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo di tutta l’attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa.

6. L’operatore ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori per quanti sono i posteggi concedibili.

7. La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune competente e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall’autorizzazione.

8. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni, in cui sono localizzati i posteggi, convertono d’ufficio in autorizzazioni di cui all’art. 28 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 114/98 le autorizzazioni e le relative concessioni già rilasciate agli operatori su posteggio in base alla normativa preesistente.

ARTICOLO 28

RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI TIPO B

1. Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo B, ossia itineranti su tutto il territorio nazionale, provvede il Comune di residenza dell’operatore.

2. Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.

3. La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.

4. Le richieste pervenute in Regione dall’1 gennaio 1999 verranno inviate al Comune di residenza del richiedente o al Comune capoluogo di Regione, all’uopo delegato, per i residenti al di fuori del territorio regionale, per essere istruite e decise ai sensi della presente normativa.

5. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni competenti convertono d’ufficio in nuove autorizzazioni di cui all’art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 114/98 le relative autorizzazioni già rilasciate ai sensi della normativa preesistente.

ARTICOLO 29

MODIFICAZIONE DEL CONTENUTO MERCEOLOGICO DELLA AUTORIZZAZIONE

1. La modificazione dell’autorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici è assentita, dal Comune che ha in carico la stessa, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell’operatore richiedente.

ARTICOLO 30

CAMBIAMENTO DI RESIDENZA DEGLI OPERATORI SU AREE PUBBLICHE

1. In caso di trasferimento di residenza dell’operatore, al Comune di nuova residenza vanno trasmessi tutti i dati concernenti l’operatore connessi all’archivio di cui al comma 5 dell’art. 27 della presente legge.

ARTICOLO 31

TASSE REGIONALI E COMUNALI

1. Sono abolite tutte le tasse di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni, sia regionali che comunali.

ARTICOLO 32

NORME SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri fissati dalle presenti direttive.

2. Nella propria deliberazione il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni ai fini della salvaguardia delle zone predette.

3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario, o di pubblica sicurezza.

4. E’ vietato porre limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività, disciplinata dalle presenti direttive, al fine di creare zone di rispetto e tutela della posizione degli operatori in sede fissa.

5. L’operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l’attività in forma itinerante, deve esercitare la stessa al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse.

6. Gli stessi possono sostare nelle aree appositamente predisposte nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale. L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. L’operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell’esercizio dell’attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

7. E’ vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all’espletamento dell’attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o comune di provenienza.

ARTICOLO 33

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Sindaco del comune di residenza dell’operatore, riferite ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla presente normativa.

ARTICOLO 34

ADEMPIMENTI PER L’INIZIO DELL’ATTIVITA’

1. I commercianti su aree pubbliche al fine del rilascio dell’autorizzazione devono comprovare anche mediante autocertificazione, per i casi previsti dalla vigente normativa in materia, ai Comuni di competenza il possesso dei requisiti soggettivi previsti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 114/98.

2. I Comuni provvedono ad annotare i dati necessari sull’autorizzazione.

 

ARTICOLO 35

DEFINIZIONE, UBICAZIONE E ORGANICO DEI MERCATI

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, per mercato si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli concessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio di merci varie e si svolge nei limiti di spazio e nel giorno fissato così come stabilito nella deliberazione istitutiva.

2. I mercati sono distinti in:

  1. mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
  2. mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
  3. mercati con periodicità non giornaliera;
  4. mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
  5. fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d’arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali;
  6. sagre;

3. La definizione delle aree di mercato deve tener conto:

  1. delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;
  2. delle norme in materia di viabilità;
  3. delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
  4. delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario;
  5. di altro motivo di pubblico interesse.

4. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.

5. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.

6. Apposite aree di mercato devono essere riservate ai produttori diretti.

7. Il Comune dovrà esperire opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.

ARTICOLO 36

ISTITUZIONE DI UN MERCATO

1. Nel rispetto dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 28, comma 13 del Decreto legislativo 114\98, la Regione definisce i criteri generali ai quali i Comuni devono attenersi per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’attività nel caso di istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive. Nelle more dell’adozione di tali criteri, i Comuni possono procedere secondo le disposizioni dei successivi commi del presente articolo.

2. L’istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale.

3. Nella deliberazione debbono essere indicati:

  1. l’ubicazione del mercato e la sua periodicità;
  2. l’organico dei posteggi;
  3. il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti;
  4. le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.

4. La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere trasmessa alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

5. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettano a disposizione del Comune un’area mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

ARTICOLO 37

AMPLIAMENTO E MUTAMENTO DELLA PERIODICITA’ DEI MERCATI

1. Per l’ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati.

ARTICOLO 38

MODIFICAZIONE DEI MERCATI

1. Il trasferimento di un mercato nell’ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell’organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l’istituzione di nuovi mercati.

2. La diminuzione dei posteggi, la modifica della composizione dell’organico e la diminuzione della periodicità possono essere proposte sulla base di documentata diminuzione della domanda dei consumatori.

3. La eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico -sanitario deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l’attività secondo calendario, con preventiva informativa alla Commissione di mercato.

4. La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitario o in caso di calamità naturali.

ARTICOLO 39

DIMENSIONI, ATTREZZATURE E PARCHEGGI.

1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all’operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell’attività.

2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiore a metri 2,50.

3. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita.

4. Tra un posteggio e l’altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura compresa tra m. 0,50 e m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature

5. L’eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa.

6. L’istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionalità e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie emanate dal competente Ministero.

ARTICOLO 40

MERCATI DOMENICALI E FESTIVI

1. E’ consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi ai:

  1. mercati che al momento dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/98 venivano già svolti in detti giorni e quindi possono continuare la loro attività con le modalità già previste;
  2. fiere- mercato caratterizzate da una determinata specializzazione merceologica, di cui alla lettera e) dell’art. 35 della presente legge, istituita dai Comuni stessi.

 

2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è consentito agli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, di tenere aperti gli esercizi.

3.Sono fatte salve comunque le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari per gli esercizi commerciali.

ARTICOLO 41

CRITERI PER LA CONCESSIONE E LA REVOCA DEI POSTEGGI

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.

2. L’assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.

3. Le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

4. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

  1. richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all’esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità;
  2. in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall’operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune; In ulteriore subordine progressivo:
  3. anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
  4. anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
  5. numero familiari a carico;
  6. anzianità del richiedente;
  7. presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap.

5. L’operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente i limiti prefissati di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio del titolo di concessione.

6. I Comuni sede di posteggi per i quali è stata effettuata la rinuncia assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria.

7. Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dai Comuni sede di mercato secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso.

8. Nell’assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione le priorità di cui ai precedenti commi vanno applicate limitatamente al 50 per cento dei posteggi disponibili. Il rimanente 50 per cento va riservato:

  1. la metà ad operatori con un numero di concessioni di posteggio complessivamente possedute minori di tre, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti ed in subordine secondo le lettere c), d), e), f), g) del comma 4 del presente articolo;
  2. la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessione di posteggio con priorità secondo i precedenti commi;

9. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell’ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei Bandi di concorso.

10. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità all’uopo previsto nel regolamento comunale di mercato.

11. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento d’istituzione.

12. I posteggi liberi non ancora oggetto di bando e quelli non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

13. Nelle fiere-mercato specializzate di cui alla lettera e) del comma 2, art. 35, della presente legge, i Comuni, nel relativo provvedimento d’istituzione, possono riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

14. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee.

15. La conservazione del posteggio in caso di assenza è regolata secondo i limiti stabiliti dal comma 4, lett. b dell’art. 29 del Decreto Legislativo 114/98. 16. Per la revoca e/o decadenza del posteggio si applica quanto previsto dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 114/98.

ARTICOLO 42

TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell’azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all’art 5 del Decreto Legislativo 114/98 deve comunicare l’avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

3. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza indicati da detto comma.

ARTICOLO 43

SCHEDARIO DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. I Comuni sono obbligati a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:

  1. nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell’autorizzazione;
  2. numero e tipologia dell’autorizzazione;
  3. numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
  4. estremi della concessione dei posteggi, nonché l’ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
  5. settori merceologici autorizzati.

2. Su tale schedario dovranno essere riportati tutti gli eventi riguardanti l’autorizzazione ed i posteggi (subingresso, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revoche, decadenza, altre variazioni).

ARTICOLO 44

COMUNICAZIONI ALLA REGIONE

1. Entro il 30 luglio di ogni anno, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

2. La Regione si riserva di predisporre modelli sui quali i Comuni dovranno riportare i dati delle rilevazioni annuali.

3. I Comuni devono, infine, inviare al Settore sviluppo e Promozione delle attività Commerciali, entro il 30 novembre di ogni anno le notizie relative alle fiere-mercato o sagre, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4 aprile 1995 n. 11, per l’inserimento delle stesse nel Calendario Regionale.

ARTICOLO 45

SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune ove si è verificata l’infrazione, secondo quanto previsto dall’art. 29 del Decreto Legislativo 114/98.

ARTICOLO 46

INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio applicabili dai Comuni in relazione alla classe di appartenenza sono fissati come segue:

CLASSE INTERVALLI (Lire)
I 100 - 150 al mq per giornata
II 80 - 130 "" ""
III 60 - 110 "" ""
IV 40 - 90 "" ""
V 20 - 70 "" ""

2. Detta tassa potrà essere applicata solo da quei comuni i quali abbiano dotato le aree di quelle infrastrutture e servizi di base essenziali, quali: asfaltatura o pavimentazione, allacciamenti elettrici, idrici e fognari, servizi e parcheggi ai sensi di quanto stabilito dalla presente normativa.

3. I limiti della tassa di posteggio relativi al mq. annuo sono ricavabili da quelli giornalieri moltiplicati: per 40 settimane e per sette giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico, per il numero di giornate di mercato per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici.

4. I Comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi sopra indicati, possono graduare nel tempo il previsto incremento della tassa di posteggio. Inoltre il livello di detta tassa potrà essere differenziato nell’ambito del territorio comunale per tener conto delle diverse tipologie di mercato. Analoga differenziazione può essere prevista a seconda della stagionalità dell’attività di mercato e dell’esistenza o meno di consistenti flussi turistici.

5. I canoni di cui al comma 1 sono sottoposti a revisione triennale dalla Giunta regionale.

6. I Comuni possono istituire forme di abbonamento per un minimo di 40 settimane annue, il cui importo medio per giornata di frequenza non potrà comunque scendere al di sotto dell’aliquota minima stabilita per il Comune interessato.

7. I Comuni possono disporre la esenzione completa o parziale dei tributi locali nell’interesse dei consumatori mediante l’incentivazione della presenza del commercio su aree pubbliche.

8. L’elenco dei Comuni compresi in ciascuna delle 5 classi è quello determinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 6858 del 7 luglio 1996 pubblicata sul BURC n.58 del 16 settembre 1996.

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