DELIBERA DI G.R. N. 4643 DEL 5/10/01

L.R. 1/2000-Art. 21-CAT- INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI G.R. N.2458DEL29/05/01

PREMESSO che la L.R.1/2000 in attuazione del D.lgs. 31/3/98 n. 114 disciplina all'articolo 21 l'istituzione dei centri di assistenza tecnica;

  • che le attività svolte dai Centri di Assistenza Tecnica sono finanziate con la Legge 488/92 e con eventuali altri strumenti finanziari disponibili;
  • che con delibera di G. R. n. 2458 del 29/05/2001 sono stati approvati criteri e requisiti per l'istituzione dei Centri di Assistenza Tecnica nonché le modalità per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività previste nello statuto per l'accesso agli incentivi a favore dei medesimi;

RITENUTO opportuno approvare, con il presente atto, ad integrazione della sopracitata deliberazione di G.R., ulteriori modalità per il conseguimento di quanto previsto dal precedente capoverso;

VISTA la L.R. 1/2000
VISTA la L. 488/92

la Giunta Regionale, unanime, a voti resi nelle forme di legge,

DELIBERA

  • di approvare, ad integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 2458, del 29/05/2001, ulteriori modalità per l'istituzione dei Centri di Assistenza Tecnica, (CAT), per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività previste dallo statuto e per l'accesso agli incentivi a favore dei medesimi secondo quanto previsto nel presento atto, come di seguito indicato:


( Articolazione dei CAT)

1. I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati a svolgere la loro attività dall'Amministrazione regionale, a condizione:
a. Che la sede legale del Centro sia localizzata nel territorio regionale;
b. Che il Centro sia dotato di uno sportello operativo in almeno due comuni della provincia in cui ha sede;
c. Che lo statuto contenga le finalità di cui al punto 1) della deliberazione di G.R. n. 2458 del 29/05/2001, preveda espressamente l'assenza di discriminazioni di sorta tra le imprese che si avvalgono del Centro e che non siano perseguiti fini di lucro;
d. Che il Centro abbia una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio.

2. Nell'ipotesi che il Centro sia costituito in forma consortile, dalle associazioni di categoria a livello provinciale e da altri soggetti interessati, alle associazioni di categoria deve essere riservata almeno una quota non inferiore al venti per cento del capitale della società consortile o del fondo del consorzio.
3. Per il potenziamento della propria attività, i Centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti.
4. La Regione può avvalersi dei Centri allo scopo di facilitare il rapporto tra Amministrazione Regionale e imprese utenti.


( Finanziamento)

1. La Regione concede finanziamenti ai Centri in relazione a specifici programmi di attività e progetti articolati, secondo le procedure previste dalla vigente normativa.
2. La Regione può definire, su istanza del Centro di assistenza tecnica, settori di particolare interesse, per i quali i finanziamenti, per importi specificamente indicati, possono riguardare anche la sola progettazione, indipendentemente dalla realizzazione del progetto stesso.

  • I finanziamenti di cui ai comma precedenti avverranno con decreto del P.G.R. su proposta dell'Assessore, previa approvazione di programmi e attività o di progetti articolati;
  • La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.;
  • -Di inviare copia della presente deliberazione al Settore sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, per quanto di propria competenza;
  • il presente atto non è soggetto al visto della CCARC ai sensi dell'art. 17 della Legge 127/97 commi 31 e 32;

IL SEGRETARIO
Di Giacomo

IL PRESIDENTE
Bassolino