QUESITI IN MERITO AGLI ESERCIZI DI VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI


Quesito applicazione comma 4, art.2, L.R. 1/2000.

In riferimento alla Vostra nota (omissis..., concernente l'oggetto, si comunica che è parere dello scrivente Settore che l'applicazione della fattispecie di esercizio di vicinato a punti di vendita che trattano esclusivamente merci ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, quali auto, mobili ed elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia, è riferita specificamente agli esercizi destinati alla vendita esclusiva dei prodotti summenzionati e non agli esercizi costituiti da piattaforme despecializzate nelle quali siano compresi reparti destinati alla vendita dei citati prodotti.
Per i punti di vendita esclusivi, per i quali i comuni rilasciano specifica autorizzazione con la limitazione della merceologia dei prodotti in vendita, risulta, per altro, compatibile la vendita di articoli di complemento connessi, quali ad esempio:

  • Per i punti di vendita di mobili - dei complementi di arredo;
  • Per i punti di vendita di elettrodomestici - di piccoli elettrodomestici, di apparati elettronici, elettronici , di nastri, videocassette, ecc..;
  • Per i punti di vendita di auto - di parti di ricambio ed accessori.

Va comunque evidenziato che, la particolare tipologia dei prodotti che fanno rientrare il punto di vendita nelle condizioni di cui al citato comma 4 dell'art. 2 della L.R. 1/2000, deve rappresentare l'attività di vendita prevalente dell'esercizio stesso, valutata o in rapporto al fatturato complessivo o alla maggiore superficie espositiva destinata alle merci ingombranti rispetto a quella utilizzata per gli articoli di complemento.

Ciò al fine di una corretta applicazione della citata norma.


Quesito applicazione comma 4, art.2, L.R. 1/2000.

In riferimento alla Vostra nota (omissis…), concernente l'oggetto, si comunica che è parere dello scrivente Settore che l'applicazione della fattispecie di esercizio di vicinato a punti di vendita che trattano esclusivamente merci ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, quali auto, mobili ed elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia, è riferita specificamente agli esercizi destinati alla vendita esclusiva dei prodotti summenzionati e non agli esercizi costituiti da piattaforme despecializzate nelle quali siano compresi reparti destinati alla vendita dei citati prodotti.
Per i punti di vendita esclusivi, per i quali i comuni rilasciano specifica autorizzazione con la limitazione della merceologia dei prodotti in vendita, risulta, per altro, compatibile la vendita di articoli di complemento connessi, quali ad esempio:

  • Per i punti di vendita di mobili - dei complementi di arredo;
  • Per i punti di vendita di elettrodomestici - di piccoli elettrodomestici, di apparati
    elettronici, di nastri, videocassette, ecc..;
  • Per i punti di vendita di auto - di parti di ricambio ed accessori.

Va comunque evidenziato che, la particolare tipologia dei prodotti che fanno rientrare il punto di vendita nelle condizioni di cui al citato comma 4 dell'art. 2 della L.R. 1/2000, deve rappresentare l'attività di vendita prevalente dell'esercizio stesso, valutata o in rapporto al fatturato complessivo o alla maggiore superficie espositiva destinata alle merci ingombranti rispetto a quella utilizzata per gli articoli di complemento.

Ciò al fine di una corretta applicazione della citata norma.


Quesito applicazione comma 4, art.2, L.R. 1/2000.

In riferimento alla nota (omissis…), del Settore Annona del Comune, concernente l'oggetto, nel ribadire quanto espresso con parere n. (omissis…), si esplicita che la razio di applicazione di quanto previsto nel comma 4 dell'art. 2 della citata L.R., va ricercata nel non far ricadere le tipologie di esercizi indicati, non ricompresi in esercizi di generi di largo e generale consumo, nelle condizioni di essere sottoposti sia ai contingenti di superficie previsti per le grandi strutture di vendita dalla programmazione regionale, che ha fissato i relativi indici di sviluppo e presenza della grande distribuzione, per le varie aree funzionali commerciali omogenee, che agli eventuali limiti di presenza fissati dai comuni per le medie strutture di vendita.

Ciò premesso, appare evidente che, per i punti di vendita che comercializzano in prevalenza grandi elettrodomestici, sia consentito la vendita di tutti gli altri prodotti della gamma merceologica appartenente al settore, così come specificato nel citato parere già espresso da questo Settore, comprese le apparecchiature di telefonia sia mobili che fisse, nonchè le apparecchiature audio - video con i connessi accessori.

Appare, infine, di estrema difficoltà la pedissecua dettagliata elencazione di tutti i numerosi prodotti compatibili con detti punti di vendita, per altro appare opportuno fare riferimento alla diffusa consuetudine di vendita dei prodotti già trattati dalla similare tipologia degli esercizi esistenti sul mercato.


Quesito applicazione comma 4, art.2, L.R. 1/2000.

In riferimento alla Vostra nota (omissis…) , concernente l'oggetto, si comunica che il parere espresso in merito dalla Direzione del Commercio delle Assicurazioni e dei Servizi, Div. II, del MINICOM, il 15/11/99, con prot. n. 530970, tiene conto esclusivamente di quanto indicato nel D.L.gs. 114/98 e non di quanto specificamente stabilito dal comma 4., dell'art.2 della L.R. 1/2000.

Ciò premesso, il parere reso dallo scrivente Settore al Comune di (omissis…)nel contemplare l'opportunità di effettuare la netta separazione dei locali destinati ad esposizione esclusiva dei prodotti indicati nel citato articolo da quelli destinati alla vendita connessa all'autorizzazione del corrispondente esercizio di vicinato, nella cui superficie vanno allocati gli eventuali prodotti definiti di complemento, risulta in linea con il parere del suddetto organo ministeriale che si riferisce comunque a spazio espositivo posto all'interno dello stesso locale destinato alla vendita.


Quesito applicazione comma 4, art.2, L.R. 1/2000.

In riferimento alla Vostra nota (omissis….), concernente l'oggetto, è parere dello scrivente Settore che, ai fini di una corretta applicazione del comma 4., dell'art.2 della L.R. 1/2000, sia opportuno effettuare la netta separazione dei locali destinati ad esposizione esclusiva dei prodotti indicati nel citato articolo da quelli destinati alla vendita connessa all'autorizzazione del corrispondente esercizio di vicinato, nella cui superficie vanno allocati gli eventuali prodotti definiti di complemento.
Per quanto riguarda l'asporto della merce da parte della clientela, dalla superficie espositiva, si ritiene che essa debba essere effettuata con l'ausilio di personale appositamente incaricato, in quanto esclusivamente riferita alle merci ingombranti.
Non si ritiene, infine, che il subingresso nella titolarità di un esercizio di generi di largo e generale consumo, comporti la perdita dell'anzianità dello stesso, pertanto essa rimane utile ai fini dell'applicazione della normativa connessa alle concentrazioni.


 

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