QUESITI IN MERITO AGLI ESERCIZI DI VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI Quesito applicazione comma 4, art.2, L.R. 1/2000. In
riferimento alla Vostra nota (omissis..., concernente l'oggetto, si comunica
che è parere dello scrivente Settore che l'applicazione della fattispecie
di esercizio di vicinato a punti di vendita che trattano esclusivamente
merci ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare
la consegna immediata, quali auto, mobili ed elettrodomestici, legnami
e materiali per l'edilizia, è riferita specificamente agli esercizi
destinati alla vendita esclusiva dei prodotti summenzionati e non agli
esercizi costituiti da piattaforme despecializzate nelle quali siano compresi
reparti destinati alla vendita dei citati prodotti.
Va comunque evidenziato che, la particolare tipologia dei prodotti che fanno rientrare il punto di vendita nelle condizioni di cui al citato comma 4 dell'art. 2 della L.R. 1/2000, deve rappresentare l'attività di vendita prevalente dell'esercizio stesso, valutata o in rapporto al fatturato complessivo o alla maggiore superficie espositiva destinata alle merci ingombranti rispetto a quella utilizzata per gli articoli di complemento. Ciò
al fine di una corretta applicazione della citata norma. Quesito applicazione comma 4, art.2, L.R. 1/2000. In
riferimento alla Vostra nota (omissis
), concernente l'oggetto, si
comunica che è parere dello scrivente Settore che l'applicazione
della fattispecie di esercizio di vicinato a punti di vendita che trattano
esclusivamente merci ingombranti, delle quali il venditore non è
in grado di effettuare la consegna immediata, quali auto, mobili ed elettrodomestici,
legnami e materiali per l'edilizia, è riferita specificamente agli
esercizi destinati alla vendita esclusiva dei prodotti summenzionati e
non agli esercizi costituiti da piattaforme despecializzate nelle quali
siano compresi reparti destinati alla vendita dei citati prodotti.
Va comunque evidenziato che, la particolare tipologia dei prodotti che fanno rientrare il punto di vendita nelle condizioni di cui al citato comma 4 dell'art. 2 della L.R. 1/2000, deve rappresentare l'attività di vendita prevalente dell'esercizio stesso, valutata o in rapporto al fatturato complessivo o alla maggiore superficie espositiva destinata alle merci ingombranti rispetto a quella utilizzata per gli articoli di complemento. Ciò
al fine di una corretta applicazione della citata norma. Quesito applicazione comma 4, art.2, L.R. 1/2000. In riferimento alla nota (omissis ), del Settore Annona del Comune, concernente l'oggetto, nel ribadire quanto espresso con parere n. (omissis ), si esplicita che la razio di applicazione di quanto previsto nel comma 4 dell'art. 2 della citata L.R., va ricercata nel non far ricadere le tipologie di esercizi indicati, non ricompresi in esercizi di generi di largo e generale consumo, nelle condizioni di essere sottoposti sia ai contingenti di superficie previsti per le grandi strutture di vendita dalla programmazione regionale, che ha fissato i relativi indici di sviluppo e presenza della grande distribuzione, per le varie aree funzionali commerciali omogenee, che agli eventuali limiti di presenza fissati dai comuni per le medie strutture di vendita. Ciò premesso, appare evidente che, per i punti di vendita che comercializzano in prevalenza grandi elettrodomestici, sia consentito la vendita di tutti gli altri prodotti della gamma merceologica appartenente al settore, così come specificato nel citato parere già espresso da questo Settore, comprese le apparecchiature di telefonia sia mobili che fisse, nonchè le apparecchiature audio - video con i connessi accessori. Appare,
infine, di estrema difficoltà la pedissecua dettagliata elencazione
di tutti i numerosi prodotti compatibili con detti punti di vendita, per
altro appare opportuno fare riferimento alla diffusa consuetudine di vendita
dei prodotti già trattati dalla similare tipologia degli esercizi
esistenti sul mercato. Quesito applicazione comma 4, art.2, L.R. 1/2000. In riferimento alla Vostra nota (omissis ) , concernente l'oggetto, si comunica che il parere espresso in merito dalla Direzione del Commercio delle Assicurazioni e dei Servizi, Div. II, del MINICOM, il 15/11/99, con prot. n. 530970, tiene conto esclusivamente di quanto indicato nel D.L.gs. 114/98 e non di quanto specificamente stabilito dal comma 4., dell'art.2 della L.R. 1/2000. Ciò
premesso, il parere reso dallo scrivente Settore al Comune di (omissis
)nel
contemplare l'opportunità di effettuare la netta separazione dei
locali destinati ad esposizione esclusiva dei prodotti indicati nel citato
articolo da quelli destinati alla vendita connessa all'autorizzazione
del corrispondente esercizio di vicinato, nella cui superficie vanno allocati
gli eventuali prodotti definiti di complemento, risulta in linea con il
parere del suddetto organo ministeriale che si riferisce comunque a spazio
espositivo posto all'interno dello stesso locale destinato alla vendita. Quesito applicazione comma 4, art.2, L.R. 1/2000. In
riferimento alla Vostra nota (omissis
.), concernente l'oggetto,
è parere dello scrivente Settore che, ai fini di una corretta applicazione
del comma 4., dell'art.2 della L.R. 1/2000, sia opportuno effettuare la
netta separazione dei locali destinati ad esposizione esclusiva dei prodotti
indicati nel citato articolo da quelli destinati alla vendita connessa
all'autorizzazione del corrispondente esercizio di vicinato, nella cui
superficie vanno allocati gli eventuali prodotti definiti di complemento.
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