DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 77 DEL 18/01/2002 Delibera ricognitiva di conferma della potestà ispettiva e sanzionatoria dei Comuni in materia di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. PREMESSO: che il successivo art. 54, comma 1 lett. d) dello stesso D.P.R. n. 616/77, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla " fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative; CONSIDERATO: che l'art. 17, comma 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 " Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, conferisce alla regione la competenza per le funzioni amministrative ad essa delegate; che l'art. 42 del D.Lgs. n. 112/98 ha abrogato l'art. 10, comma 4 della legge 25 agosto 1991, n. 287, in materia di sanzioni amministrative per i pubblici esercizi, che individuava nell'U.P.I.C.A. l'organo competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed il potere di applicazione delle sanzioni amministrative; PRESO ATTO: che il D.P.C.M. 26 maggio 2000, emanato in attuazione degli artt. 7 e 50 del D.Lgs. n. 112/98, ha reso operativa la soppressione degli UU.PP.I.C.A., ex art. 20 del D.Lgs. n. 112/98, come organi competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; che l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ", attribuisce al Comune e, al sindaco in particolare, il coordinamento e la riorganizzazione degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dell'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti "; che il D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, " Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. " , prevede , tra l'altro, il potere ispettivo e di controllo dei comuni;
RITENUTO: che in applicazione dei principi dettati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal D.Lgs. n. 112/98 ed in particolare del " principio di sussidiarietà " in base al quale la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative devono essere attribuite all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati, nonché di quanto stabilito dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, appare opportuno, sulla base della ricognizione testè effettuata sulla normativa vigente in materia, confermare l'attribuzione ai Comuni della potestà a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed ad applicare le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive integrazioni e modificazioni concernenti l'aggiornamento sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi, nonché ad incamerare i proventi derivanti dalle relative sanzioni; VISTI: DELIBERA Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: - di confermare la potestà dei Comuni a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge 24 novembre, n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive integrazioni e modificazioni, concernenti l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi, nonché ad incamerare i proventi derivanti dalle relative sanzioni;
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