DIRETTIVA AI COMUNI
Nota 460/SP del 21.02.02

Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica

 Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni Campani

LORO SEDI


Oggetto: D.Lgs. 24 Aprile 2001, n. 170 " Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art.3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 ". Indirizzi ai Comuni.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto in oggetto e in attesa dell'emanazione degli indirizzi regionali per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

a) Validità dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici adottati ai sensi della legge 416/1981 e della relativa disciplina regionale di riferimento.

I piani comunali adottati in vigenza della previgente disciplina, statale e regionale, possano continuare ad essere applicati, nelle parti che non contrastino con le disposizioni del D. Lgs. 170/2001, fino alla loro scadenza naturale ed in ogni caso non oltre la data del 29 maggio 2002.
Per tale data i Comuni sono obbligati ad adottare i piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi anche in assenza degli indirizzi regionali di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 170/2001.
Gli stessi sono poi tenuti, ai sensi del successivo comma 2 dello stesso articolo, a " riformulare " i propri piani per allinearli agli indirizzi regionali.

b) Rilascio dell' autorizzazione per i punti vendita esclusivi di cui all'art.1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 170/2001.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs 170/2001, il nuovo sistema di vendita dei prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale , è articolato da punti vendita esclusivi e non esclusivi:

  • sono esclusivi i punti vendita previsti nell'apposito piano comunale, nei quali si vendono obbligatoriamente sia i quotidiani che i periodici;
  • non esclusivi sono gli esercizi di vendita individuati espressamente dal D.Lgs. 170/2001 nei quali, in aggiunta ad altre merci, si vendono quotidiani e/o periodici.

L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio è ubicato il punto vendita da attivare, anche a carattere stagionale.
Per i punti vendita esclusivi, l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui dall'art. 6 del D.Lgs. 170/2001.
I Comuni privi di suddetto piano non potranno rilasciare le autorizzazioni per i punti vendita esclusivi ed eventuali domande presentate non potranno essere oggetto di valutazione.
In assenza del piano relativo ai punti vendita esclusivi qualora nel territorio del Comune o di una frazione dello stesso , non esistono punti vendita esclusivi o aggiuntivi, il Sindaco può rilasciare l' autorizzazione alla vendita di giornali e quotidiani anche ad esercizi diversi da quelli menzionati dall' art.2 comma 3 del D.Lgs. 170/2001.
Tale norma , immediatamente esecutiva , ha lo scopo di coprire le zone prive del servizio di distribuzione dei giornali e, pertanto, non necessita di regolamentazione , per l' attuazione , da parte del Comune.
I punti vendita esclusivi devono assicurare la parità di trattamento alle diverse testate.

c) Rilascio dell' autorizzazione agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione.

L' art.2, comma 4 del decreto, prevede espressamente che tutti coloro che hanno effettuato la sperimentazione di cui all' art. 1 della legge 108/99 hanno diritto a chiedere ed ottenere l' autorizzazione permanente per continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti, quotidiani e/o periodici.
La partecipazione alla sperimentazione deve essere stata effettiva e concreta e, come tale, attestabile mediante fatture, documentazione idonea ad attestare il concreto svolgimento del rapporto contrattuale, dichiarazione del distributore oppure utilizzando lo strumento dell'autocertificazione.
Il D.Lgs. 170/2001 non prevede un termine per l' inoltro della richiesta al Comune da parte dei soggetti interessati, pertanto si ritiene opportuno che il Comune inviti gli stessi a pronunciarsi sul proprio "diritto" indicando un termine per l' inoltro delle istanze.
Il Comune, stante la necessità di snellire la propria azione amministrativa e di non aggravare il procedimento, potrebbe, opportunamente, inviare, a tutti coloro che hanno effettuato la sperimentazione, il modello di domanda per chiedere il rilascio dell' autorizzazione che, come sopra citato, spetta di diritto, senza alcun margine di discrezionalità.
Riguardo al periodo di durata della sperimentazione, fissato dalla legge 108/1999 in diciotto mesi, si ritiene che l'effettuazione della vendita per un periodo di tempo inferiore non rappresenti elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune competente, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni a livello provinciale o regionale degli edicolanti, dei distributori, degli editori e dei consumatori, accreditate a livello nazionale.

d) Rilascio dell'autorizzazione ai punti vendita non esclusivi.

Per il rilascio di autorizzazione per punti vendita non esclusivi, esercizi di cui al'art. 2, comma 3 del D.lgs. 170/2001, il Comune non deve attendere l'emanazione di indirizzi o direttive da parte della Regione.
Lo stesso deve, però, dotarsi di un regolamento, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di cui alla lettera c), in relazione ai parametri di cui all'art. 2, comma 6, del D.lgs. 170/2001, atto ad individuare le sedi ed i luoghi dove attivare un nuovo punto vendita " non esclusivo ".
In tal caso,i titolari degli esercizi di cui all' art.2 comma 3 del D.Lgs. 170/2001 che non hanno effettuato la sperimentazione di cui all' art.1 della legge 108/99 possono, a richiesta, essere autorizzati all' esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che presentino al Comune territorialmente competente, una dichiarazione di ottemperanza prevista dall'art. 2, comma 5 del D.Lgs170/2001 da allegarsi all'istanza di autorizzazione
Conseguentemente, la domanda di autorizzazione potrà essere accolta o respinta sulla base della rispondenza a quanto indicato nel citato regolamento.
I punti vendita non esclusivi devono assicurare parità di trattamento ai quotidiani oppure ai periodici, dagli stessi prescelti.

e) Orari di vendita

Alle rivendite di giornali ed agli esercizi specializzati nella vendita di libri e prodotti equiparati di cui all'art. 2 , comma 3, lett. e) del D.Lgs. 170/2001, non si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura previste dal D.Lgs. 114/1998.
Infatti , l'art. 13 del D.lgs. 114/1998 ( Disposizioni speciali ) esclude dal regime orari di vendita le citate tipologie di attività. Conseguentemente, ai punti vendita esclusivi e non esclusivi, che si limitano alla vendita di giornali e periodici, non sono applicabili le disposizioni previste in materia di orari dal D.Lgs. 114/1998, inoltre, agli stessi è vietato l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.
Ai punti vendita non esclusivi si applica la disciplina degli orari che regola l'attività prevalente.
La prevalenza si determina al superamento dell'indice corrispondente al 50% del volume d'affari totale, vedi parere del Ministero dell'Industria n. 506465 del 10 maggio 2001.


f) Campo di applicazione. ( Abrogazioni )

L'art. 9,comma 1 dal D.Lgs. 170/2001, ha espressamente abrogato l'art.14 della legge 416/1981, come sostituito dall'art. 7 della legge 67/1987.
A seguito dell'abrogazione in parola non sono più applicabili:
- il divieto alle persone diverse dal titolare, suoi familiari, parenti e affini fino al terzo grado, di svolgere l'esercizio di vendita fissa;
- il divieto di affidamento in gestione a terzi;
- il divieto di rilascio dell'autorizzazione alle persone giuridiche;
- il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di un'autorizzazione.
Inoltre, per tutto quanto non previsto dallo stesso D.Lgs. 170/2001, si applica il D.Lgs. 114/1998.
Pertanto, si ritiene applicabili alla materia in argomento i seguenti istituti del D.lgs. 114/1998:
- requisiti generali per l'esercizio dell'attività di cui all'art.5, comma 2;
- la comunicazione, di cui all'art. 26, comma 5, per i casi di subentro nella titolarità dell'autorizzazione e di cessazione dell'attività;
- sanzioni di cui all'art. 22 in quanto compatibili, ad esclusione del comma 5 che si riferisce espressamente ai soli esercizi di vicinato che operano senza autorizzazione.
Per quanto non previsto dall'art, 22 del D.Lgs. 114/1998 si è dell'avviso che il Comune, confortato dall'abrogazione dell'art. 106 del r.d. 383/1934, operata dall'art. 274 del D.Lgs. 267/2000, potrebbe legittimamente provvedere con propria regolamentazione.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 114/1998, il quale ha soppresso, tra l'altro, la voce n. 50 della tabella c) allegata al d.P.R. 300/92, come modificato ed integrato dal d.P.R. 407/1994.
Conseguentemente non è più applicabile, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di giornali e riviste, l'istituto del silenzio- assenso di cui all'art. 20 della legge 241/1990.
In caso di inerzia dell'amministrazione, gli interessati non potranno che rivolgersi al TAR. (Circolare ministeriale n. 3482/C del 21/3/2000, punto 4 ).

Pertanto, in attesa del varo della specifica normativa regionale di riferimento ed in relazione a quanto disposto dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, si invitano le SS.LL. ad attenersi a quanto esplicitato nelle presenti indicazioni.

 

- Gianfranco Alois -


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