DIRETTIVA
AI COMUNI Nota 460/SP del 21.02.02 Riordino
del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica | Ai
Sigg. Sindaci dei Comuni Campani LORO SEDI |
Oggetto:
D.Lgs. 24 Aprile 2001, n. 170 " Riordino del sistema di diffusione della
stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art.3 della legge 13 aprile 1999,
n. 108 ". Indirizzi ai Comuni.
In
considerazione delle numerose richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione
del decreto in oggetto e in attesa dell'emanazione degli indirizzi regionali per
la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita
esclusivi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni. a)
Validità dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani
e periodici adottati ai sensi della legge 416/1981 e della relativa disciplina
regionale di riferimento. I
piani comunali adottati in vigenza della previgente disciplina, statale e regionale,
possano continuare ad essere applicati, nelle parti che non contrastino con le
disposizioni del D. Lgs. 170/2001, fino alla loro scadenza naturale ed in ogni
caso non oltre la data del 29 maggio 2002. Per tale data i Comuni sono obbligati
ad adottare i piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi anche in assenza
degli indirizzi regionali di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 170/2001. Gli
stessi sono poi tenuti, ai sensi del successivo comma 2 dello stesso articolo,
a " riformulare " i propri piani per allinearli agli indirizzi regionali.
b) Rilascio dell' autorizzazione per i punti vendita esclusivi di cui all'art.1,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 170/2001. Ai
sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs 170/2001, il nuovo sistema di vendita dei
prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale , è articolato da
punti vendita esclusivi e non esclusivi: - sono
esclusivi i punti vendita previsti nell'apposito piano comunale, nei quali si
vendono obbligatoriamente sia i quotidiani che i periodici;
-
non esclusivi sono gli esercizi di vendita individuati espressamente dal D.Lgs.
170/2001 nei quali, in aggiunta ad altre merci, si vendono quotidiani e/o periodici.
L'attività
di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta al rilascio di
autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio è ubicato il punto
vendita da attivare, anche a carattere stagionale. Per i punti vendita esclusivi,
l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione
di cui dall'art. 6 del D.Lgs. 170/2001. I Comuni privi di suddetto piano non
potranno rilasciare le autorizzazioni per i punti vendita esclusivi ed eventuali
domande presentate non potranno essere oggetto di valutazione. In assenza del
piano relativo ai punti vendita esclusivi qualora nel territorio del Comune o
di una frazione dello stesso , non esistono punti vendita esclusivi o aggiuntivi,
il Sindaco può rilasciare l' autorizzazione alla vendita di giornali e
quotidiani anche ad esercizi diversi da quelli menzionati dall' art.2 comma 3
del D.Lgs. 170/2001. Tale norma , immediatamente esecutiva , ha lo scopo di
coprire le zone prive del servizio di distribuzione dei giornali e, pertanto,
non necessita di regolamentazione , per l' attuazione , da parte del Comune. I
punti vendita esclusivi devono assicurare la parità di trattamento alle
diverse testate. c)
Rilascio dell' autorizzazione agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione. L'
art.2, comma 4 del decreto, prevede espressamente che tutti coloro che hanno effettuato
la sperimentazione di cui all' art. 1 della legge 108/99 hanno diritto a chiedere
ed ottenere l' autorizzazione permanente per continuare a vendere i prodotti editoriali
prescelti, quotidiani e/o periodici. La partecipazione alla sperimentazione
deve essere stata effettiva e concreta e, come tale, attestabile mediante fatture,
documentazione idonea ad attestare il concreto svolgimento del rapporto contrattuale,
dichiarazione del distributore oppure utilizzando lo strumento dell'autocertificazione. Il
D.Lgs. 170/2001 non prevede un termine per l' inoltro della richiesta al Comune
da parte dei soggetti interessati, pertanto si ritiene opportuno che il Comune
inviti gli stessi a pronunciarsi sul proprio "diritto" indicando un
termine per l' inoltro delle istanze. Il Comune, stante la necessità
di snellire la propria azione amministrativa e di non aggravare il procedimento,
potrebbe, opportunamente, inviare, a tutti coloro che hanno effettuato la sperimentazione,
il modello di domanda per chiedere il rilascio dell' autorizzazione che, come
sopra citato, spetta di diritto, senza alcun margine di discrezionalità. Riguardo
al periodo di durata della sperimentazione, fissato dalla legge 108/1999 in diciotto
mesi, si ritiene che l'effettuazione della vendita per un periodo di tempo inferiore
non rappresenti elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione da parte del
Comune competente, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni a livello provinciale
o regionale degli edicolanti, dei distributori, degli editori e dei consumatori,
accreditate a livello nazionale. d)
Rilascio dell'autorizzazione ai punti vendita non esclusivi. Per
il rilascio di autorizzazione per punti vendita non esclusivi, esercizi di cui
al'art. 2, comma 3 del D.lgs. 170/2001, il Comune non deve attendere l'emanazione
di indirizzi o direttive da parte della Regione. Lo stesso deve, però,
dotarsi di un regolamento, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di cui
alla lettera c), in relazione ai parametri di cui all'art. 2, comma 6, del D.lgs.
170/2001, atto ad individuare le sedi ed i luoghi dove attivare un nuovo punto
vendita " non esclusivo ". In tal caso,i titolari degli esercizi
di cui all' art.2 comma 3 del D.Lgs. 170/2001 che non hanno effettuato la sperimentazione
di cui all' art.1 della legge 108/99 possono, a richiesta, essere autorizzati
all' esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che presentino
al Comune territorialmente competente, una dichiarazione di ottemperanza prevista
dall'art. 2, comma 5 del D.Lgs170/2001 da allegarsi all'istanza di autorizzazione Conseguentemente,
la domanda di autorizzazione potrà essere accolta o respinta sulla base
della rispondenza a quanto indicato nel citato regolamento. I punti vendita
non esclusivi devono assicurare parità di trattamento ai quotidiani oppure
ai periodici, dagli stessi prescelti. e)
Orari di vendita Alle
rivendite di giornali ed agli esercizi specializzati nella vendita di libri e
prodotti equiparati di cui all'art. 2 , comma 3, lett. e) del D.Lgs. 170/2001,
non si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura previste
dal D.Lgs. 114/1998. Infatti , l'art. 13 del D.lgs. 114/1998 ( Disposizioni
speciali ) esclude dal regime orari di vendita le citate tipologie di attività.
Conseguentemente, ai punti vendita esclusivi e non esclusivi, che si limitano
alla vendita di giornali e periodici, non sono applicabili le disposizioni previste
in materia di orari dal D.Lgs. 114/1998, inoltre, agli stessi è vietato
l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico. Ai
punti vendita non esclusivi si applica la disciplina degli orari che regola l'attività
prevalente. La prevalenza si determina al superamento dell'indice corrispondente
al 50% del volume d'affari totale, vedi parere del Ministero dell'Industria n.
506465 del 10 maggio 2001. f)
Campo di applicazione. ( Abrogazioni )
L'art.
9,comma 1 dal D.Lgs. 170/2001, ha espressamente abrogato l'art.14 della legge
416/1981, come sostituito dall'art. 7 della legge 67/1987. A seguito dell'abrogazione
in parola non sono più applicabili: - il divieto alle persone diverse
dal titolare, suoi familiari, parenti e affini fino al terzo grado, di svolgere
l'esercizio di vendita fissa; - il divieto di affidamento in gestione a terzi; -
il divieto di rilascio dell'autorizzazione alle persone giuridiche; - il divieto
di rilascio alle persone fisiche di più di un'autorizzazione. Inoltre,
per tutto quanto non previsto dallo stesso D.Lgs. 170/2001, si applica il D.Lgs.
114/1998. Pertanto, si ritiene applicabili alla materia in argomento i seguenti
istituti del D.lgs. 114/1998: - requisiti generali per l'esercizio dell'attività
di cui all'art.5, comma 2; - la comunicazione, di cui all'art. 26, comma 5,
per i casi di subentro nella titolarità dell'autorizzazione e di cessazione
dell'attività; - sanzioni di cui all'art. 22 in quanto compatibili,
ad esclusione del comma 5 che si riferisce espressamente ai soli esercizi di vicinato
che operano senza autorizzazione. Per quanto non previsto dall'art, 22 del
D.Lgs. 114/1998 si è dell'avviso che il Comune, confortato dall'abrogazione
dell'art. 106 del r.d. 383/1934, operata dall'art. 274 del D.Lgs. 267/2000, potrebbe
legittimamente provvedere con propria regolamentazione. Si richiama, inoltre,
l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 114/1998,
il quale ha soppresso, tra l'altro, la voce n. 50 della tabella c) allegata al
d.P.R. 300/92, come modificato ed integrato dal d.P.R. 407/1994. Conseguentemente
non è più applicabile, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di vendita di giornali e riviste, l'istituto del silenzio-
assenso di cui all'art. 20 della legge 241/1990. In caso di inerzia dell'amministrazione,
gli interessati non potranno che rivolgersi al TAR. (Circolare ministeriale n.
3482/C del 21/3/2000, punto 4 ). Pertanto,
in attesa del varo della specifica normativa regionale di riferimento ed in relazione
a quanto disposto dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, si invitano
le SS.LL. ad attenersi a quanto esplicitato nelle presenti indicazioni. Per
informazioni e comunicazioni Tel. 081/ 7966947- 32 Fax 081/7966904 e-mail
sp.rete-commerciale@regione.campania.it
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