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Decreto
Dirigenziale n. 202 del 12 luglio 2012
Attivazione procedura
ristretta per la privatizzazione, con cessione totale del capitale
sociale, di CAREMAR - CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A., e con affidamento
alla medesima di contratto di servizio pubblico di cabotaggio marittimo
nella Regione Campania. CIG 4412997852.
FAQ (domande
ricorrenti) - aggiornate al 14 settembre 2012
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Domanda:
In riferimento alla procedura ristretta per la privatizzazione
della Caremar Spa, si vuole con la presente inoltrare i seguenti
quesiti:
- Nel caso di
ammissione alla seconda fase della Procedura, può il
Candidato ammesso presentare la propria offerta, raggruppandosi
con altro Soggetto ammesso ?
- Nel caso di ammissione
alla seconda fase della Procedura, può il Candidato
ammesso presentare la propria offerta, raggruppandosi con
altro Soggetto che non ha presentato domanda di partecipazione?
Risposta:
I quesiti di cui sopra sono pervenuti alla Stazione Appaltante
oltre i termini previsti dal disciplinare di gara.
Tuttavia si ritiene opportuno, al fine di garantire la massima
chiarezza e trasparenza della procedura di privatizzazione in
essere, fornire la seguente risposta:
Con riguardo ai profili organizzativi interni al concorrente,
alla formulazione della domanda di partecipazione e dell’offerta,
si rinvia ai principi da ultimo contenuti nella recente sentenza
del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 9677 del 29 dic. 2010. La
questione prospettata non attiene alla diretta interpretazione
del bando e del disciplinare di gara ma alla scelta, che attiene
alla autonomia negoziale di ciascun concorrente, in relazione
alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
ed alla composizione dei raggruppamenti temporanei d’impresa
(RTI). Tuttavia, premessa la libera autodeterminazione sul punto
del concorrente si precisa che al riguardo, l’articolo
37 comma 12 dispone che “In caso di procedure ristrette
[…] l'operatore economico invitato individualmente, o
il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo
competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di
trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.”.
Il Disciplinare di gara non deroga alla detta disposizione.
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8 |
Domanda:
In merito al disciplinare di gara in oggetto e con riferimento
al punto 2 “Valori economici” la scrivente società
Medmar Navi S.p.A. chiede di sapere se i valori indicati sono
da intendersi oltre o compreso I.V.A.
Risposta:
I valori economici della Procedura sono indicati al netto dell’imposta
sul valore aggiunto (i.v.a.). |
7 |
Domanda:
In merito all’oggetto di volerci segnalare cosa si intende
esattamente per quanto riportato a pagina 8 della “Dichiarazione
in autocertificazione del candidato” con particolare riferimento
ai punti “g” ed “i”. Si riporto qui di
seguito il testo in attesa del chiarimento “ di non aver
commesso gravi violazioni definitivamente accertate”.
Risposta:
In ordine alla lettera g), e alla lettera i) ci si riporta a quanto
previsto dall’art. 38, comma 2 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
( d.l. n. 135/2009- d.l.n. 70/2011- d.l. n. 16/2012) che testualmente
detta: “Ai fini del comma 1, lettera g, si intendono gravi
le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
Ai fini del comma 1 lettera i), si intendono gravi le violazioni
ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266.” |
6 |
Domanda:
In merito all’oggetto, visto che il Decreto Dirigenziale
n. 202 da atto della pendenza della procedura di infrazione nei
confronti dello stato italiano di cui alla decisione della Commissione
Europea del 06 ottobre 2011 - c (2011) 6961 d e f., si chiede
di chiarire se la gara verrà definita prima della chiusura
del procedimento “AIUTI DI STATO SA 32014 (11/c), SA 32015
(11/c). SA32016 (11/C), nonché se in caso di decisione
negativa della Commissione e condanna alla restituzione dei contributi
percepiti tra il 2009 e il 2012 dalla CAREMAR sarà tenuto
alla restituzione di dette somme il futuro acquirente di CAREMAR,
la CAREMAR o LO STATO ITALIANO.
Infine si chiede di chiarire se in caso di decisione negativa
della Commissione Europea i contributi/corrispettivo per il periodo
di durata della convenzione assegnata alla CAREMAR, oggetto della
valutazione dell’offerta, sono esenti da rischio di ritardo/sospensione/revoca.
Risposta:
Il Disciplinare prevede che sia fornita risposta a quesiti volti
a ottenere precisazione di quanto in esso disposto. I quesiti
ora riportati sono relativi a questione estranea al contenuto
della legge speciale di gara posta dal Disciplinare. Come tali,
sono inammissibili.
In ogni caso, ogni necessaria informazione in merito, utile per
la fase successiva della procedura relativa alla formulazione
dell’offerta, sarà resa disponibile nella documentazione
presente in data room. |
5 |
Domada:
Se gli allegati al Disciplinare n. 3 e n. 4 non devono essere
prodotti, si può procedere a cambiare il numero dell'allegato
relativo all'impegno alla riservatezza?
Risposta:
L’indicazione può essere tolta |
4 |
Domanda:
In caso di Spa in cui il Presidente è il legale rappresentante
della società, avendo già compilato l'Allegato 2
(dichiarazione in autocertificazione del candidato) va comunque
compilato l'Allegato 4) "dichiarazione in autocertificazione"
Risposta:
No. Già nell’Allegato 4 è precisato: “La
dichiarazione deve essere resa, ad esclusione del soggetto che
ha già reso le dichiarazioni di cui all’Allegato
2”. Quindi le dichiarazioni di cui all’Allegato 4
devono essere rese soltanto dagli altri soggetti ivi contemplati
(“dal titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale soci e direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo soci accomandatari e direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice amministratori
muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico
persona fisica, socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società
o consorzio”). |
3 |
Domanda:
Nella Domanda di Partecipazione va sempre lasciata l'indicazione
"Allegato 1) " ?
Risposta:
No. L’indicazione può essere tolta (come “Allegato
1” – al Disciplinare – è contrassegnato
lo schema offerto in condivisione ai candidati). |
2 |
Domanda:
Lo Statuto e l'Atto Costitutivo vanno anch'essi fascicolati nell'unico
blocco di documenti e a loro volta numerati progressivamente?
Risposta:
Sì, ai sensi del punto 9.19.a del Disciplinare. |
1 |
Domanda:
Il bilancio di esercizio ,che si prevede di allegare per dimostrare
l'adeguata capacità economica e finanziaria della società,
va fascicolato insieme alla domanda di partecipazione e agli
allegati in un unico blocco? Se si, anche il bilancio in originale,
avente già una sua numerazione, va numerato consecutivamente
ai documenti facenti parte del blocco?
Risposta:
Ove il candidato ritenga di inserire tra la documentazione allegata
alla domanda di partecipazione anche il bilancio di esercizio,
quest’ultimo va fascicolato con l’altra documentazione
di cui al punto 9 del Disciplinare di gara “in unico blocco
e in modo permanente” (punto 9.7) e le sue pagine “dovranno
essere numerate consecutivamente” con gli altri documenti,
anche se fornite di propria numerazione originaria (punto 9.9).
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