Decreto Dirigenziale n. 202 del 12 luglio 2012

Attivazione procedura ristretta per la privatizzazione, con cessione totale del capitale sociale, di CAREMAR - CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A., e con affidamento alla medesima di contratto di servizio pubblico di cabotaggio marittimo nella Regione Campania. CIG 4412997852.

FAQ (domande ricorrenti) - aggiornate al 14 settembre 2012

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Domanda:
In riferimento alla procedura ristretta per la privatizzazione della Caremar Spa, si vuole con la presente inoltrare i seguenti quesiti:

  1. Nel caso di ammissione alla seconda fase della Procedura, può il Candidato ammesso presentare la propria offerta, raggruppandosi con altro Soggetto ammesso ?
  2. Nel caso di ammissione alla seconda fase della Procedura, può il Candidato ammesso presentare la propria offerta, raggruppandosi con altro Soggetto che non ha presentato domanda di partecipazione?

Risposta:
I quesiti di cui sopra sono pervenuti alla Stazione Appaltante oltre i termini previsti dal disciplinare di gara.
Tuttavia si ritiene opportuno, al fine di garantire la massima chiarezza e trasparenza della procedura di privatizzazione in essere, fornire la seguente risposta:
Con riguardo ai profili organizzativi interni al concorrente, alla formulazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, si rinvia ai principi da ultimo contenuti nella recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 9677 del 29 dic. 2010. La questione prospettata non attiene alla diretta interpretazione del bando e del disciplinare di gara ma alla scelta, che attiene alla autonomia negoziale di ciascun concorrente, in relazione alle modalità di partecipazione alla procedura di gara ed alla composizione dei raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI). Tuttavia, premessa la libera autodeterminazione sul punto del concorrente si precisa che al riguardo, l’articolo 37 comma 12 dispone che “In caso di procedure ristrette […] l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.”. Il Disciplinare di gara non deroga alla detta disposizione.

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Domanda:
In merito al disciplinare di gara in oggetto e con riferimento al punto 2 “Valori economici” la scrivente società Medmar Navi S.p.A. chiede di sapere se i valori indicati sono da intendersi oltre o compreso I.V.A.

Risposta:
I valori economici della Procedura sono indicati al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.).
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Domanda:
In merito all’oggetto di volerci segnalare cosa si intende esattamente per quanto riportato a pagina 8 della “Dichiarazione in autocertificazione del candidato” con particolare riferimento ai punti “g” ed “i”. Si riporto qui di seguito il testo in attesa del chiarimento “ di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate”.

Risposta:
In ordine alla lettera g), e alla lettera i) ci si riporta a quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ( d.l. n. 135/2009- d.l.n. 70/2011- d.l. n. 16/2012) che testualmente detta: “Ai fini del comma 1, lettera g, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
Ai fini del comma 1 lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.”
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Domanda:
In merito all’oggetto, visto che il Decreto Dirigenziale n. 202 da atto della pendenza della procedura di infrazione nei confronti dello stato italiano di cui alla decisione della Commissione Europea del 06 ottobre 2011 - c (2011) 6961 d e f., si chiede di chiarire se la gara verrà definita prima della chiusura del procedimento “AIUTI DI STATO SA 32014 (11/c), SA 32015 (11/c). SA32016 (11/C), nonché se in caso di decisione negativa della Commissione e condanna alla restituzione dei contributi percepiti tra il 2009 e il 2012 dalla CAREMAR sarà tenuto alla restituzione di dette somme il futuro acquirente di CAREMAR, la CAREMAR o LO STATO ITALIANO.
Infine si chiede di chiarire se in caso di decisione negativa della Commissione Europea i contributi/corrispettivo per il periodo di durata della convenzione assegnata alla CAREMAR, oggetto della valutazione dell’offerta, sono esenti da rischio di ritardo/sospensione/revoca.

Risposta:
Il Disciplinare prevede che sia fornita risposta a quesiti volti a ottenere precisazione di quanto in esso disposto. I quesiti ora riportati sono relativi a questione estranea al contenuto della legge speciale di gara posta dal Disciplinare. Come tali, sono inammissibili.
In ogni caso, ogni necessaria informazione in merito, utile per la fase successiva della procedura relativa alla formulazione dell’offerta, sarà resa disponibile nella documentazione presente in data room.
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Domada:
Se gli allegati al Disciplinare n. 3 e n. 4 non devono essere prodotti, si può procedere a cambiare il numero dell'allegato relativo all'impegno alla riservatezza?

Risposta:
L’indicazione può essere tolta
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Domanda:
In caso di Spa in cui il Presidente è il legale rappresentante della società, avendo già compilato l'Allegato 2 (dichiarazione in autocertificazione del candidato) va comunque compilato l'Allegato 4) "dichiarazione in autocertificazione"

Risposta:
No. Già nell’Allegato 4 è precisato: “La dichiarazione deve essere resa, ad esclusione del soggetto che ha già reso le dichiarazioni di cui all’Allegato 2”. Quindi le dichiarazioni di cui all’Allegato 4 devono essere rese soltanto dagli altri soggetti ivi contemplati (“dal titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio”).
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Domanda:
Nella Domanda di Partecipazione va sempre lasciata l'indicazione "Allegato 1) " ?

Risposta:
No. L’indicazione può essere tolta (come “Allegato 1” – al Disciplinare – è contrassegnato lo schema offerto in condivisione ai candidati).
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Domanda:
Lo Statuto e l'Atto Costitutivo vanno anch'essi fascicolati nell'unico blocco di documenti e a loro volta numerati progressivamente?

Risposta:
Sì, ai sensi del punto 9.19.a del Disciplinare.
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Domanda:
Il bilancio di esercizio ,che si prevede di allegare per dimostrare l'adeguata capacità economica e finanziaria della società, va fascicolato insieme alla domanda di partecipazione e agli allegati in un unico blocco? Se si, anche il bilancio in originale, avente già una sua numerazione, va numerato consecutivamente ai documenti facenti parte del blocco?

Risposta:
Ove il candidato ritenga di inserire tra la documentazione allegata alla domanda di partecipazione anche il bilancio di esercizio, quest’ultimo va fascicolato con l’altra documentazione di cui al punto 9 del Disciplinare di gara “in unico blocco e in modo permanente” (punto 9.7) e le sue pagine “dovranno essere numerate consecutivamente” con gli altri documenti, anche se fornite di propria numerazione originaria (punto 9.9).