LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 1-09-1988

REGIONE CAMPANIA

<< Contributo della Regione Campania a favore della Societā Napoletana di Storia Patria >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 42 del 12 settembre 1988

 

ARTICOLO 1

La Regione Campania concede alla Societā Napoletana di Storia Patria, con sede in Napoli, un contributo annuo per incoraggiare e sostenere lo svolgimento delle sue attivitā culturali rivolte alla conservazione del suo patrimonio bibliografico, documentario, iconografico e numismatico, e rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline storiche.

 

ARTICOLO 2

Il contributo di cui all' articolo precedente viene erogato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. L' Ente beneficiario č tenuto a presentare alla Giunta regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull' impiego del contributo, sull' attivitā svolta, e sui programmi da svolgere nell' anno successivo.

 

ARTICOLO 3

Per l' anno 1988 il contributo di cui all' art. 1 viene erogato entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente Legge. L' Ente beneficiario entro sessanta giorni dalla erogazione deve presentare la relazione di cui al secondo comma dell' articolo precedente

 

ARTICOLO 4

Il contributo di cui all' art. 1 della presente Legge č stabilito in lire 100 milioni per il 1988 ed in lire 150 milioni per gli anni 1989 e 1990. All' onere derivante dall' attuazione della presente Legge per il 1988 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1429/ bis, di nuova istituzione, denominato << Contributo della Regione a favore della Societā Napoletana di Storia Patria >> dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1988 mediante prelievo della occorrente somma di lire 100 milioni dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo. Agli oneri per gli anni 1989 e 1990 si farā fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell' art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

ARTICOLO 5

La presente Legge č dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge regionale sarā pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

 

 

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