LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 25-08-1989

REGIONE CAMPANIA

<< Contributo della Regione Campania a favore della manifestazione Futuro Remoto >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 39 del 6 settembre 1989

 

ARTICOLO 1

La Regione Campania concede alla << Fondazione IDIS >>, con sede in Napoli, un contributo annuo per la realizzazione della manifestazione Futuro Remoto.

 

ARTICOLO 2

Il contributo di cui all' articolo precedente viene erogato in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno. L' associazione beneficiaria è tenuta a presentare alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull' impiego del contributo e sulla intera manifestazione Futuro Remoto.

 

ARTICOLO 3

Per l' anno 1989 il contributo di cui all' art. 1 della presente legge viene erogato entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 4

Il contributo di cui all' art. 1 della presente legge è stabilito in lire 700 milioni per l' anno 1989. Per gli anni successivi l' entità del contributo sarà definita con le leggi di approvazione del bilancio, sulla base dei consuntivi della manifestazione per gli anni precedenti. All' onere previsto dalla presente legge si fa fronte per il 1989 con lo stanziamento di cui al Capitolo 1429/ ter, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1989 con la seguente denominazione: << Contributo della Regione a favore della manifestazione Futuro Remoto >>, mediante prelievo della somma di lire 700 milioni dallo stanziamento di cui al Capitolo 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla regione ai sensi dell' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

ARTICOLO 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

 

 

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