LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 27-04-1990

REGIONE CAMPANIA

<< Contributo della Regione Campania a favore dell' Istituto Italiano di Studi Storici di Napoli >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 21 del 7 maggio 1990

 

ARTICOLO 1

La Regione Campania concede all' istituto Italiano di Studi Storici con sede in Napoli un contributo annuo per incoraggiare e sostenere lo svolgimento delle sue attivitā scientifiche e didattiche, la conservazione e catalogazione del suo patrimonio bibliografico, le sue iniziative editoriali, rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline storiche.

 

ARTICOLO 2

Il contributo di cui all' articolo precedente viene erogato in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno. L' Ente beneficiario č tenuto a presentare alla Giunta Regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull' impiego del contributo, sull' attivitā svolta, e sui programmi da svolgere nell' anno successivo.

 

ARTICOLO 3

Per l' anno 1990 il contributo di cui all' articolo 1 viene erogato entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. L' Ente beneficiario entro 60 giorni dalla erogazione deve presentare la relazione di cui al 2o comma dell' articolo precedente.

 

ARTICOLO 4

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge, stabilito in Lire 150 milioni per il 1990, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1429/ quinquies, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1990, denominato: << contributo della Regione a favore dell' istituto Italiano di Studi storici di Napoli >>, mediante prelievo della somma di Lire 150 milioni dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo, che si reduce di pari importo. Agli oneri per gli anni 1991 e 1992 si farā fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entitā determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La presente Legge regionale sarā pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

 

 

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