LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 29-08-1983

REGIONE CAMPANIA

<< Il contributo della Regione Campania a favore dell' Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 49 del 13 settembre 1983

 

ARTICOLO 1

La Regione Campania concede all' Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con sede in Napoli, un contributo annuo per incoraggiare e sostenere lo svolgimento delle sue attivitā culturali rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline filosofiche.

 

ARTICOLO 2

Il contributo di cui all' articolo precedente viene erogato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. L' Ente beneficiario č tenuto a presentare alla Giunta regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull' impiego del contributo, sull' attivitā svolta, e sui programmi da svolgere nell' anno successivo.

 

ARTICOLO 3

Per l' anno 1983 il contributo di cui all' articolo 1 viene erogato entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. L' Ente beneficiario entro sessanta giorni dalla erogazione deve presentare la relazione di cui al secondo comma dell' articolo precedente.

 

ARTICOLO 4

Il contributo di cui all' articolo 1 della presente legge č stabilito in Lire 300 milioni per il triennio 1983 - 1985. Per gli anni successivi l' entitā del contributo sarā definita con le leggi di approvazione del bilancio, sulla base di una verifica dell' attivitā svolta dall' Istituto. All' onere per il 1983, stabilito in Lire 300 milioni, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1416 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1983, di nuova istituzione, con la denominazione: << Contributo della Regione a favore dell' Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli >> mediante prelievo della occorrente somma dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo. All' onere per gli anni successivi si farā fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entitā sarā determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

ARTICOLO 5

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarā pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

 

 

[ torna all'home page del settore istruzione ]