LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 7-07-1984

REGIONE CAMPANIA

Contributo della Regione Campania alla Societā Giardino Zoologico di Napoli - Rifinanziamento Legge regionale 22 marzo 1979, n. 16.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 42 del 17 luglio 1984

 

ARTICOLO 1

La Regione Campania concede alla Srl Giardino Zoologico di Napoli un contributo annuo di L. 150 milioni per consentire l' accesso gratuito agli allievi delle scuole primarie e secondarie statali della Regione nelle visite organizzate dagli Istituti scolastici al Giardino Zoologico e per il potenziamento ed il miglioramento delle strutture del parco zoologico ed a titolo di concorso nelle spese di gestione.

 

ARTICOLO 2

Il contributo di cui all' articolo precedente viene erogato in un' unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. L' Ente beneficiario č tenuto a presentare alla Giunta regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull' impiego del contributo, sull' attivitā svolta e sui programmi da svolgere nell' anno successivo.

 

ARTICOLO 3

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge, stabilito in L. 150 milioni, si fa fronte per il 1984 con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 106 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1984, mediante prelievo della occorrente somma di L. 150 milioni dallo stanziamento di cui al capitolo 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo. All' onere per gli anni successivi si farā fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

ARTICOLO 4

La legge regionale 22 marzo 1979, n. 16 viene abrogata.

 

ARTICOLO 5

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarā pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

 

 

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