LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 26-06-1987

REGIONE CAMPANIA

<< Contributo della Regione Campania allo Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 37 del 6 luglio 1987

 

ARTICOLO 1

La Regione Campania concede all' Istituto << Suor Orsola Benincasa >> con sede in Napoli, un contributo annuo di lire 300 milioni per incoraggiare e sostenere lo svolgimento delle sue attivitā culturali, rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline pedagogico - filosofiche, artistiche, letterarie, linguistiche, geologiche.

 

ARTICOLO 2

Il contributo di cui all' articolo precedente viene erogato in una unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. L' Ente beneficiario č tenuto a presentare alla Giunta regionale, alla fine di ogni esercizio finanziario, una dettagliata relazione sull' impiego del contributo, sull' attivitā svolta e sui programmi da svolgere nell' anno successivo.

 

ARTICOLO 3

L' Ente beneficiario, per il 1987, entro 60 giorni dalla erogazione del contributo, deve presentare la relazione di cui al II comma dell' articolo precedente.

 

ARTICOLO 4

Il contributo di cui all' articolo 1 della presente legge č stabilito in lire 300 milioni per il triennio 1987/ 1989. Per gli anni successivi l' entitā del contributo sarā definito con le leggi di approvazione del bilancio, sulla base di una verifica dell' attivitā svolta dall' Istituto. All' onere per il 1987, stabilito in lire 300 milioni, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1425 dello stato di previsione della Spesa per l' anno finanziario 1987 denominato: << Contributo della Regione Campania a favore dell' Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli >> e per gli anni 1988 e 1989 con i corrispondenti capitoli di bilancio, utilizzando quote parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

ARTICOLO 5

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente Legge regionale sarā pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

 

 

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