Legge 1 agosto 2002, n. 166
"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - Supplemento
Ordinario n. 158
Art. 1.
(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per
l'accesso al SIMPT)
1. Per le finalita' indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, dando priorita' alle tematiche inerenti allo sviluppo
dell'intermodalita', del trasporto pubblico locale, al miglioramento della
logistica, e per incentivare la liberalizzazione del mercato, e' autorizzata
la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere
a titolo oneroso alle societa' private e a titolo gratuito agli uffici
della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali,
alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, alle associazioni
di utenti e di consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio
1998, n. 281, e successive modificazioni, alle associazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)
l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati
ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione
dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex
Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalita' ed i corrispettivi
per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalita'
di cui al presente comma, e' istituito apposito capitolo nello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per
l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati
ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalita' di cui
al presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi
anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2.
(Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia
di edilizia agevolata)
1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere
di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere
definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del
creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite
del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione
monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato
a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve
nella contabilita' dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto
un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite
per la definizione transattiva e' elevabile ad un massimo del 50 per cento
dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi.
All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente
di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di
rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi
dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio
lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel
caso di accettazione della proposta l'Amministrazione puo' ricorrere al
parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel
termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo
le norme di contabilita' pubblica. In tal caso il termine e' interrotto
per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura
generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data
della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio
del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi
entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura
generale dello Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini
relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento
si applica altresi' ai progetti speciali ed alle opere previste dalla
delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma
2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, gia' trasferiti dal commissario
ad acta ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto".
2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al
comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure
di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione
della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante
e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento,
per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari
regionali, sono individuati i criteri e le modalita' di formazione del
campione di progetti non inferiore al 20 per cento delle opere definite,
da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione,
ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione
sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi,
anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione
delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri
per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica
dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli
articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come
da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio e' costituito
da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere
che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia
e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovra' riguardare le attivita'
del commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed
economicita' della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le
delibere del collegio sono atti definitivi. Nessun compenso o rimborso
spese e' previsto per i componenti del collegio.
5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare
di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno
due volte. In tale ultimo caso si puo' procedere ad una eventuale riduzione
del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario
del programma di cui al predetto articolo 18 puo' contribuire con fondi
propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di
costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera.
6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma
5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case
popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti al prezzo
di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994. In tal caso il prezzo di cessione e' determinato dal costo di costruzione,
di cui al medesimo decreto, con esclusione di ogni rivalutazione e del
prezzo del terreno. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella
disponibilita' del promotore, questi e' tenuto, per un periodo di dodici
anni, a destinarli alla locazione con le modalita' di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti
pubblici impegnati nella lotta alla criminalita'.
7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni,
previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12,
comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo,
al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi cosi'
attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data
di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento
destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203.
8. I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata
nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere
in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello
Stato impegnati nella lotta alla criminalita' ai sensi dell'articolo 18
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati per le seguenti finalita'
connesse all'attuazione del citato programma:
a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione dei programmi
di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del costo
di costruzione;
b) finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria
nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;
c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto indicato
nel comma 7.
9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali
ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita,
ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate
ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge
n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari
straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, dispone la nomina di uno o piu' nuovi commissari straordinari,
cui spettera' l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere
contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio
ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni
assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni
competenti. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari
straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater dell'articolo 13
del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei
decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia
agevolata di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto
1977, n. 513, e' dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione
della relativa autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad effettuare controlli
a campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle autocertificazioni,
per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.
11. Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "Il commissario ad acta previsto dall'articolo 10 del
decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni,
e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del
decreto di nomina".
12. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati
regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed
alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici
rimasti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti
provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai magistrati per il Po
di Parma ed alle acque di Venezia, i fondi occorrenti, utilizzando, a
tale fine, lo stanziamento degli appositi capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in conformita'
alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di servitu)
1. Le procedure impositive di servitu' previste dalle leggi in materia
di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di
interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati
eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente
legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate
alle relative indennita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli
aventi titolo fino all'imposizione della servitu'.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi dell'articolo
43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico
dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitu'
al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni,
autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi
di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, sono autorita' esproprianti ai fini di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 4.
(Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza)
1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite
dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, dall'articolo 1, comma
5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18
aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986,
n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119,
dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo
1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22 della legge 20 maggio
1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto
retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle
scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in
assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni pro cedenti.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia)
1. All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: "limitatamente alle norme
riguardanti l'espropriazione".
2. Le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001 non si applicano ai progetti per i quali,
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sia intervenuta la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza.
3. Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2002.
4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo e' delegato ad emanare
uno o piu' decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza
oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie
ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative
e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione
delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, nonche' a garantire la massima rapidita' delle relative
procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.
5. All'articolo 59, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b), sono aggiunte
le seguenti:
"b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria
italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS)
di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash
test per le barriere metalliche".
Art. 6.
(Disposizioni relative al Registro italiano dighe)
1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento
attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,
i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo
un contributo annuo per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo
stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo
non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID
e al versamento del contributo, nei loro confronti e' applicata una sanzione
amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non
ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo
e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attivita' che
il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione
delle predette dighe, e' stabilito altresi', a carico dei richiedenti,
un diritto di istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo
e del diritto previsti al comma 1, nonche' delle modalita' di riscossione
degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti
dal RID.
3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della
presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma
1 e' commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento
del RID nonche' una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento,
nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque
titolo di condotte forzate con dighe a monte.
Art. 7.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni
concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici,
anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).
- 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati
dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attivita' di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione
di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei
contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori,
si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli
enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni
locali, alle loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle societa' di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle societa'
con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad
oggetto della propria attivita' la produzione di beni o servizi non destinati
ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis,
27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche' ai lavori civili
relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non
si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della
presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni
della presente legge in materia di pubblicita' dei bandi di gara e termini
per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonche' in materia
di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti
direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai
sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative
alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con
espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi
appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore
globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i
candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale,
ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione
che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere
previste nelle convenzioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002,
ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari
sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento
dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione
degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. E' fatto divieto
ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni
di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla
citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali
sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione
al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano
le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo
8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti
i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano
le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative
all'esecuzione dei lavori, alla contabilita' dei lavori e al collaudo
dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative
e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di
forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi
eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad
atti abilitanti all'attivita' edilizia o conseguenti agli obblighi di
cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile;
per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti
privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure
di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8,
non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo
119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti
a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma
1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni
di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalita'
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attivita'
sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri
enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui
gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi
di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura
non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori
il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera
a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma
2, lettere b) e c).";
b) all'articolo 3, comma 6, lettera l):
1) le parole: "ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089,
e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici
decorate di beni architettonici";
c) all'articolo 4, comma 17, primo periodo, le parole: "150.000 Ecu"
sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro"; le parole: "quindici
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta
giorni"; al medesimo comma 17 dell'articolo 4, dopo il primo periodo,
e' inserito il seguente: "Per gli appalti di importo inferiore a
500.000 euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento";
d) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle
seguenti: "150.000 euro";
2) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca
nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere";
3) al comma 4, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) le modalita' di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa
alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia
dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti
di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da indicare
nel regolamento. La verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa.
La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria
dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more
dell'efficacia dello stesso, e' di tre anni, fatta salva la verifica in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di
ordine speciale individuati dal suddetto regolamento";
4) al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E'
facolta' dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale
ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente
comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si
riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo
all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento,
potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.";
5) dopo il comma 11-sexies e' aggiunto il seguente:
"11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorche'
accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente
articolo.";
e) all'articolo 12:
1) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "E' vietata
la partecipazione a piu' di un consorzio stabile";
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare
per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate
da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, e' incrementata di una percentuale della
somma stessa. Tale percentuale e' pari al 20 per cento nel primo anno;
al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino
al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e' acquisita
con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata
per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle
imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate
gia' possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate
ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno
due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate
ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione
per prestazioni di progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione
dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), e'
in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti
da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche
delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione e' acquisita nella
classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore
alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda
che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra
o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due classifiche";
f) all'articolo 13:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi
del comma 1.";
2) al comma 7, la parola: "ciascuna" e' sostituita dalle seguenti:
"una o piu'" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando
di gara, il subappalto, ove consentito, non puo' essere artificiosamente
suddiviso in piu' contratti.";
g) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo le parole: "L'attivita' di realizzazione dei
lavori di cui alla presente legge" sono inserite le seguenti: "di
singolo importo superiore a 100.000 euro";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori
di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori gia' iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale
privato maggioritario";
3) al comma 6, dopo le parole: "e' subordinata" sono inserite
le seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di
euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,";
4) al comma 7, le parole: "o un tronco di lavoro a rete" sono
soppresse;
h) all'articolo 16:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve
ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche
del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.";
2) al comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica" e' inserita
la seguente: "tecnica";
i) all'articolo 17:
1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro
e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali
ai sensi della vigente normativa"; al medesimo comma 1, dopo la lettera
g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) da consorzi stabili di societa' di professionisti di cui
al comma 6, lettera a), e di societa' di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso
di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo
12. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Ai fini
della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione
e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale
in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa'
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato
secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente
legge; ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa'
di ingegneria si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 4,
5, 6 e 7 del predetto articolo 12";
2) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento
in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;" e alla
lettera b), secondo periodo, le parole: "di ciascun professionista
firmatario del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo
dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti";
4) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario";
5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari
o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,
ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi
previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono
rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo
che sia assicurata adeguata pubblicita' agli stessi e siano contemperati
i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza
di garantire la proporzionalita' tra le modalita' procedurali e il corrispettivo
dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione
dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni
appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g),
di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacita' professionale
degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da
affidare";
6) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
"12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto,
le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che possono essere espletate
dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi
sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico
della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo. Fino all'emanazione
del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro
della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 26 aprile 2001.";
l) all'articolo 19:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e
l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida
per piu' del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro";
2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui
al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti
dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione
del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente
associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva
comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista,
in conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di
progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non e' soggetto
a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze
del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico,
il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista
qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la
conformita' con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unita'
progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare
dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale
conformita'.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni
afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate
dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento
di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
comprende, di regola, l'affidamento dell'attivita' di progettazione successiva
a livello preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualita',
qualora la stazione appaltante non abbia gia' adottato un proprio sistema
di qualita', e' fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed
al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento
della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita' richiesti
dall'appaltatore";
3) al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti
prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati" sono
sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole:
", che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale
dei lavori. Il prezzo puo' essere corrisposto a collaudo effettuato in
un'unica rata o in piu' rate annuali, costanti o variabili" sono
soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A titolo
di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprieta' o diritto
di godimento beni immobili nella propria disponibilita', o allo scopo
espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera
da affidare in concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu'
a funzioni di interesse pubblico, gia' indicati nel programma di cui all'articolo
14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere
ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto
concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto
della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo' essere circoscritto
alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del
concessionario";
4) al comma 2-bis, le parole: "La durata della concessione non puo'
essere superiore a trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione
aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo' stabilire
che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo
conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di
cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni del mercato";
5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
"2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione
opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione,
in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che
resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di progetto di cui all'articolo
37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame
ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi
non hanno diritto di voto";
6) al comma 4, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle
seguenti: "salvo il caso di cui al comma 5,"; e le parole: "numero
1)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1), 2) e 4)";
7) al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite le
seguenti: "di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a
500.000 euro e i contratti" e, dopo le parole: "scavi archeologici",
sono aggiunte le seguenti: "nonche' quelli relativi alle opere in
sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni";
m) all'articolo 20:
1) al comma 2, dopo le parole: "ponendo a base di gara un progetto"
sono inserite le seguenti: "almeno di livello";
2) al comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "per i lavori
di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro";
n) all'articolo 21:
1) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 5 milioni di ECU"
sono sostituite dalle seguenti: "al controvalore in euro di 5.000.000
di DSP"; e' soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono
inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito devono precisare
le modalita' di presentazione delle giustificazioni, nonche' indicare
quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita' delle offerte. Non
sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi
sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste
e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita' della offerta,
il concorrente e' chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed
all'esclusione potra' provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica,
in contraddittorio";
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto
o licitazione privata puo' essere effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, determinata in base agli elementi di
cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla
soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica
o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali,
si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata
con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore";
3) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte
alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore
a 5.000.000 di DSP, e' disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione
il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche
dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 16,
comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovra' essere comunque
attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati";
o) all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti:
"Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono
state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione,
ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente
attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto
e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto
al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono
a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti
aggiudicatari";
p) all'articolo 24:
1) al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
"0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro";
2) al comma 1, lettera a), le parole: "non superiore a 300.000 ECU"
sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra oltre 100.000 euro
e 300.000 euro"; alle lettere b) e c), la parola: "ECU"
e' sostituita dalla seguente: "euro";
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il
cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara
informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis,
alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono
in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per
i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al
comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro,
le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli
o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni
appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari,
dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione
alle prestazioni da affidare.";
4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, e' ammissibile l'affidamento a trattativa privata,
ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti
nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente
disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non
prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreche' tali lavori
non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto
principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure,
quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente
necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non
puo' complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale.";
q) all'articolo 27, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte
alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori
del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni
di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della normativa vigente.";
r) all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente
ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato
servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. E' abrogata ogni diversa
disposizione, anche di natura regolamentare";
s) all'articolo 29:
1) al comma 1, lettera a), le parole: "superiore a 5 milioni di ECU"
sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore al controvalore
in euro di 5.000.000 di DSP"; alla lettera b), alla parola: "superiore",
sono premesse le parole: "pari o" e la parola: "ECU"
e' sostituita dalla seguente: "euro"; alla lettera c) la parola:
"ECU" e' sostituita dalla seguente: "euro";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione,
che e' tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo
80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni stesse, dovra' effettuare a proprio carico le forme di pubblicita'
ivi disciplinate, senza alcuna possibilita' di rivalsa sull'amministrazione";
t) all'articolo 30:
1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva e' progressivamente
svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti,
attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari
al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione e' svincolata
in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente
si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale
ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti.
Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza
necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento,
in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette
percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento
dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente.
Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti
in corso"; al terzo periodo, dopo le parole: "La mancata costituzione
della garanzia" sono inserite le seguenti: "di cui al primo
periodo";
2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
"6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori,
le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita'
stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformita'
alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza
agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per
la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei progetti,
attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica
deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica
puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita',
ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve
essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per
i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
6, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo
comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria
possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.";
3) al comma 7-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per tutti i contratti di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni
di euro";
u) all'articolo 31-bis, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora,
a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo
economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso
non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile
del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perche'
formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito
alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore
ed il soggetto committente. Decorso tale termine e' in facolta' dell'appaltatore
avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione
dell'accordo bonario puo' essere reiterata per una sola volta. La costituzione
della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi,
al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta
motivata della commissione e' formulata entro novanta giorni dal predetto
ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 e' formata da tre componenti in
possesso di specifica idoneita', designati, rispettivamente, il primo
dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice
o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti gia' designati
contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso
di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza
della parte piu' diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente
del tribunale del luogo dove e' stato stipulato il contratto. Qualora
l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione
nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento,
questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo
bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da ri conoscere
ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalita' di cui ai commi 1
e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti
hanno facolta' di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo
delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori
per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta
alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti
di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione
e' facoltativa ed il responsabile del procedimento puo' essere componente
della commissione stessa.";
v) all'articolo 32:
1) al comma 2, sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), della presente legge,";
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali
in difformita' alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti
o capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino
gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con
i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle
controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo
2";
z) all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: "destinate ad attivita'"
sono inserite le seguenti: "della Banca d'Italia,";
aa) all'articolo 37-bis:
1) al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno"
sono soppresse; dopo le parole: "promotori stessi", e' inserito
il seguente periodo: "Le proposte sono presentate entro il 30 giugno
di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state
presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre.";
dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da un
istituto di credito" sono inserite le seguenti: "o da societa'
di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione
ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966";
dopo le parole: "garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice" sono inserite le seguenti: "; il regolamento
detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attivita' di asseverazione";
e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti pubblici
e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito
della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge,
proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o
di pubblica utilita' e studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina,
in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le
amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le
proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione
non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni
compiute o alla realizzazione degli interventi proposti";
2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La realizzazione
di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione
dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi
di fattibilita' o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione
di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale";
3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi
di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica
la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un
avviso indicativo con le modalita' di cui all'articolo 80 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni
consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua
istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre
2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso
e' trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne da' pubblicita'.
Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici
hanno facolta' di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti
modalita', nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della
presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale
dettagliata richiesta di integrazione.";
bb) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre
di ogni anno" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve
intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore.
Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto
con il promotore un piu' lungo programma di esame e valutazione. Nella
procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il promotore potra'
adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu'
conveniente. In questo caso, il promotore risultera' aggiudicatario della
concessione";
cc) all'articolo 37-quater:
1) al comma 1, all'alinea, le parole: "il 31 dicembre" sono
sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo
37-ter"; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ";
e' altresi' consentita la procedura di appalto-concorso";
2) al comma 5 le parole da: "Nel caso" fino a: "secondo
offerente" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui
la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura
negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,
lo stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due
soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese
sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis,
comma 1, quinto periodo";
3) il comma 6 e' abrogato;
4) le parole: "articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 37-bis, comma
1, quinto periodo";
dd) all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce
cessione del contratto, la societa' di progetto diventa la concessionaria
a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti
con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo
in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della
societa' restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto
nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo
percepito. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla pubblica
amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione
delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in
tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
le modalita' per la eventuale cessione delle quote della societa' di progetto,
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per
la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' ed a garantire,
nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario
sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso
nel capitale sociale della societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che
non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono
tuttavia avvenire in qualsiasi momento.";
ee) dopo l'articolo 38, e' aggiunto il seguente:
"Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale).
- 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto,
viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente
nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio
comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti".
2. Per i programmi gia' approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo
avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale
data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si da' luogo
all'avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di
cui all'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' estesa anche alle
proposte gia' ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora
istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "Per i subappalti
o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
meta'".
4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo
provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge,
determinando in particolare i requisiti di idoneita' e i criteri di remunerazione
dei componenti della commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera
u), del presente articolo, e apportando altresi' allo stesso le modificazioni
la cui opportunita' sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione
della medesima legge. Il Governo provvede altresi' a modificare il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo
regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza.
Il Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilita'
per l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni
rapportate alla gravita' delle violazioni compiute dagli organismi di
attestazione (SOA).
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio
superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' istituito un apposito centro di responsabilita'
amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
6. E' abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
7. In apposita unita' previsionale di base da istituire nell'ambito del
centro di responsabilita' di cui al comma 5 e' trasferita, nella misura
da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte
delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unita' previsionale di base
3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilita' "Opere
pubbliche ed edilizia".
8. Ai fini di cui al comma 5, e' altresi' autorizzata la spesa aggiuntiva
di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla
base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione
ed ispezione, nonche' di notifica di altri organismi e di benestare tecnico
europeo. Confluiscono, altresi', in detta unita' previsionale di base,
secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di studio e ricerca, anche nel
campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio
tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle
concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo
20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni
e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonche' dell'attivita'
ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica
delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione
di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000
di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 8.
(Sviluppo Italia Spa)
1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse
del Paese, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali,
regionali e locali competenti possono avvalersi, per le attivita' tecniche,
economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia
Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
Art. 9.
(Delega al Governo in materia di finanziamento delle societa' di progetto)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe
alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle societa'
di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche,
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) la societa' finanziata potra' cedere, alle banche che erogano i finanziamenti,
i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente,
senza il consenso del contraente ceduto;
b) la societa' finanziata potra' costituire, in favore della banca che
eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti
della societa' stessa, anche a consistenza variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle societa' finanziate dovranno essere
salvaguardati con adeguata forma di pubblicita', attraverso lo strumento
del registro delle imprese;
d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacita'
di rimborso del finanziamento.
Art. 10.
(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della
realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica
utilita)
1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo
63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni
permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche
e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di
servizi di pubblica utilita', e' determinato in modo da comprendere nel
suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di
cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche'
ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni
connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.
2. All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, le parole: "di eventuali oneri di manutenzione
derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo" sono sostituite
dalle seguenti: "di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione
in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che
non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a carico delle aziende che eseguono
i lavori".
Art. 11.
(Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali)
1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' abrogato; proseguono, pertanto, senza soluzione di continuita', le
concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il
7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni
ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati
dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera h), della
legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.
2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento
e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge
22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione
da parte delle regioni delle attivita' amministrative sulle aziende ferroviarie
in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti gia' in essere, i compiti
di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
3. Le societa' costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio
1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili
alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31
dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni,
della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis
dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, e' prorogabile per un biennio.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo,
determinato in 1.808.000 euro per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno
2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal
2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a
decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l'anno 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle
opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le
comunita' montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali
di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio
1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento
di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma
di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi
intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo
di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo,
e' disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati
alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione
degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma
2, secondo i termini e le modalita' ivi concordate e comunque in maniera
tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi
connessi all'esecuzione delle opere".
Art. 12.
(Regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione
commissariale governativa)
1. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed
in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma
30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' effettuata, nei limiti delle
risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del
31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi
degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale
dipendente, come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli
organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo,
cosi' determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dovranno
produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante
e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da
cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianare.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune
verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate
dalle aziende.
Art. 13.
(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture)
1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attivita'
di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di captazione
ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuita' dell'approvvigionamento
idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000
euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento
del principio di addizionalita', devono essere destinate, per almeno il
30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi
comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo
scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare
altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite
le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori
ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione,
istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori
al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per gli interventi di cui al presente articolo.
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore
dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998,
n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla
circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale,
sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004.
Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli
stanziamenti di cui al presente comma dovra' essere destinata dalle regioni
all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di
trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad
alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.
3. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'
sostituito dal seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare
per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione e' operata,
a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province
autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture
e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede
secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza strategica e di
contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e
per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle
infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa
dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene
conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del
Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture
strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce
automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse
necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e
privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese
nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma
e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti
dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali
di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed
ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione
con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi, con
le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi
in una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il Governo
e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento
e realizzazione delle opere".
4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente
approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e degli ulteriori finanziamenti
necessari per il completamento degli interventi".
5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni
e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte
dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare
sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori
ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera
e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte
ed assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari
straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore collaborazione richiesta
al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di
progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate,
con oneri a proprio carico".
6. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma
3, e' inserito il seguente:
"3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti
preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti
definitivi degli interventi individuati nel comma 1 puo' essere disposta
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilita'
ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonche' la
pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro
permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente
la realizzazione di tutte le opere ed attivita' previste nel progetto
approvato".
7. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo
le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti:
", salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata
in vigore della presente legge siano gia' conformi a quanto previsto dalle
lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali
categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici".
8. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le regioni a statuto
ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui al periodo precedente".
9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento
delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze,
e' autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno
2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000
di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di
euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000
euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro
a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 14.
(Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello Stretto
di Messina)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la
legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile
dello Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione
delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e relative norme di attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtu'
della inclusione dell'attraversamento stabile nel programma delle opere
di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo
1 della medesima legge n. 443 del 2001;
b) qualificazione della societa' "Stretto di Messina" quale
organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attivita' per la realizzazione
dell'opera, in conformita' alla direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 9 marzo 1998.
Art. 15.
(Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale)
1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti
al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale,
con priorita' per le strade ad elevata incidentalita' e con particolare
attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti
autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale
approvato dal CIPE, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale
di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli
oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale
per le strade (ANAS), o gli enti destinatari delle competenze trasferite,
sono autorizzati ad effettuare.
2. Per una migliore sicurezza stradale, il Governo, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' tenuto ad adottare
il regolamento di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 24 novembre
2000, n. 340, ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilita'.
3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria installazione
nelle autostrade, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni,
di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione
del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003
e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale
di importo non superiore a 200.000 euro, il disposto dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende adempiuto mediante pubblicazione
per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione
locale.
6. Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonche' di completamento della rete autostradale
affidata in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente ad
accertare l'effettiva realizzazione di quanto previsto nei rispettivi
piani finanziari, assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione,
e redige annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni
parlamentari.
Art. 16.
(Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione
ambientale sul sistema stradale)
1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale ed autostradale sul
territorio e di migliorarne la qualita', e' istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione
di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto
fondo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che gli enti gestori
delle strade, ciascuno per la rete di competenza, sono autorizzati ad
effettuare. Il fondo di rotazione e' destinato al finanziamento di interventi
diretti a migliorare la qualita' ambientale delle reti stradali nazionali
e regionali esistenti nonche' alla promozione di iniziative pilota che,
nel caso di territori di particolare fragilita' dal punto di vista naturalistico
e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi di idee.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, sono definite le modalita' e le procedure
per l'utilizzazione del fondo.
3. Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, si intende nel senso che l'ANAS procede con cadenza periodica
alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni registrati
nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro il periodo di
tempo di validita' del piano o programma nel quale erano originariamente
inseriti. I residui passivi risultanti da tale accertamento vanno ad integrare
il fondo di riserva dell'Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti
nel bilancio dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche non piu' realizzabili.
All'individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta
dell'ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze
ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono
disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali
sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi di programma tra
l'ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004,
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 17.
(Veicoli a minimo impatto ambientale)
1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e successive modificazioni, in relazione alla sostituzione
del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo
impatto ambientale, e' autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 18.
(Interventi in materia di mobilita' ciclistica)
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre
1998, n. 366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali
di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002, quale concorso dello
Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni
finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della
quota a ciascuna di esse assegnata.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 19.
(Realizzazione di opere di interesse locale)
1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita' di particolari
realta' territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati
stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari
indicati:
a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada
statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada
provinciale della Valcosa, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia
di Pordenone;
b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza
della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorita'
individuate dalla provincia di Brescia, e' autorizzata la spesa di 3.000.000
di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia;
c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza
e miglioramento della viabilita' delle strade statali n. 36 e n. 38, nel
tratto Lecco-Sondrio, e' autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per
l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e alla provincia di
Sondrio, per essere utilizzati, previa convenzione con l'ANAS e la regione
Lombardia, secondo i limiti e le finalita' di seguito elencati:
1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo
di Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;
2) provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della
strada statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino
e Rogolo;
d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639
e n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorita' concordate tra le
province di Bergamo e di Lecco, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di
euro per l'anno 2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e
di Lecco;
e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e
del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsie',
in provincia di Belluno, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per
l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsie'. Il comune di Arsie' puo'
attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante,
anche relativamente alla progettazione dell'opera di cui alla presente
lettera, al provveditorato regionale alle opere pubbliche;
f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria individuati
dalla provincia di Treviso secondo il progetto "strade sicure",
e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare
alla stessa provincia di Treviso;
g) per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio
"Bypass ponte Visconte o di Valeggio sul Mincio - variante alla strada
provinciale n. 55" e del suo collegamento con la ex strada statale
n. 249, e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002,
da assegnare alla provincia di Verona;
h) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza
dell'ex strada statale n. 174 nel tratto Nardo-Galatone e per la progettazione
e realizzazione nello stesso tratto del cavalcavia alla linea ferrata
in prossimita' della stazione ferroviaria Nardo' centrale e del suo raccordo
con lo svincolo della strada statale n. 101, e' autorizzata la spesa di
3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecce;
i) per il potenziamento delle infrastrutture viarie nell'area industriale
denominata Bacino del Salotto, compresa tra i comuni di Santeramo, Altamura
e Matera, e con particolare riferimento alla circonvallazione di Santeramo
in Colle, secondo il progetto gia' approvato, e' autorizzata la spesa
di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003
e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da attribuire all'ANAS;
l) per il completamento della strada fondo valle Isclero, tratto S. Salvatore
Telesino-Paolisi, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Benevento;
m) per la progettazione e realizzazione del completamento della tangenziale
est di Galatina e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002,
2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da
assegnare al comune di Galatina;
n) per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle
di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la messa
in sicurezza della galleria esistente e' autorizzata la spesa di 1.000.000
di euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS;
o) per la progettazione e realizzazione della strada provinciale Melito-Cassandrino-S.
Antimo e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da
assegnare alla provincia di Napoli;
p) per la messa in sicurezza della strada provinciale Formia-Maranola-Castellonorato
e' autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare
alla provincia di Latina;
q) per i lavori di adeguamento della strada statale n. 141, nel tratto
urbano del comune di Romano d'Ezzelino-Vicenza, e' autorizzata la spesa
di 1.350.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Romano d'Ezzelino;
r) per l'adeguamento dell'ex strada statale n. 523, tratto Ponte Scodellino-Bivio
Bertorella e tratto Sestri Levante-Battilana, e' autorizzata la spesa
di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare per un importo pari
a 3.000.000 di euro alla comunita' montana delle Valli del Taro e del
Ceno in convenzione con la provincia di Parma e per un importo pari a
1.000.000 di euro alla provincia di Genova;
s) per la progettazione del nodo autostradale e stradale di Genova, comprese
infrastrutture di raccordo, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro
per l'anno 2002, da assegnare alla regione Liguria;
t) per la progettazione e la realizzazione di lavori di sistemazione e
miglioramento dell'inserimento ambientale relativi all'ex strada statale
n. 4-bis del Terminillo ed alla strada provinciale di raccordo tra Terminillo
e Leonessa, e' autorizzata la spesa di 1.225.000 euro per l'anno 2002,
da assegnare alla regione Lazio;
u) per la progettazione della bretella autostradale Carcare-Predosa e'
autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al
comune di Cairo Montenotte;
v) per la progettazione di una bretella di collegamento tra la strada
statale n. 118 e la strada statale n. 115, nei tratti intersecati dal
torrente Magazzolo, e' autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno
2002, da assegnare all'ANAS;
z) per la realizzazione di un percorso pedonale sulle mura etrusche della
citta' di Perugia e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2002, da assegnare al comune di Perugia;
aa) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento
e messa in sicurezza della strada provinciale n. 7, S. Silvestro Felisio,
nel tratto dal fiume Senio allo scavalco della A14, compresa la messa
in sicurezza della strada provinciale n. 55, Ponte Sant'Andrea, ed adeguamento
planimetrico della stessa strada provinciale n. 55, quinto lotto nel comune
di Faenza, e' autorizzata la spesa di 1.650.000 euro per l'anno 2002,
da assegnare alla provincia di Ravenna;
bb) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento
per la strada statale n. 247, Riviera Berica, nel tratto compreso tra
Vicenza e Noventa Vicentina, tra il chilometro 21,400 ed il chilometro
21,800 e tra il chilometro 20,700 e il chilometro 21, per la messa in
sicurezza degli incroci tra la strada statale medesima e le strade provinciali
Berico Euganea e Dorsale dei Berici, e' autorizzata la spesa di 1.000.000
di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Vicenza;
cc) per la progettazione di un collegamento viario diretto Como-Varese,
e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare
alla provincia di Como;
dd) per la realizzazione dell'asse viario a valle dell'abitato di Barcellona
Pozzo di Gotto, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno
2002, da assegnare al comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
ee) per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con risanamento
delle aree interessate, cosi' come previsto dal progetto Parco fluviale
del Pescara, e' autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002,
da assegnare alla provincia di Pescara;
ff) per i lavori di ammodernamento della strada provinciale bivio Fiume
Alli - strada statale n. 106 e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per
l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Catanzaro;
gg) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza
della superstrada Cassino-Formia, e' autorizzata la spesa di 1.000.000
di euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Lazio.
2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla
progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente
in materia di lavori pubblici, anche in difformita' alla programmazione
triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente
approvati.
3. Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla
legge 11 novembre 1986, n. 771, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di
euro per l'anno 2002, 1.500.000 euro per l'anno 2003 e 1.500.000 euro
per l'anno 2004, da assegnare al comune di Matera.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, dalla lettera a) alla
lettera m), e 3, pari a 26.000.000 di euro per l'anno 2002, 9.000.000
di euro per l'anno 2003 e 10.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, dalla lettera n) alla
lettera gg), determinato in 22.325.000 euro per l'anno 2002, si provvede
mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 6 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 20.
(Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina)
1. Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti
sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali
di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2002, di 5.164.569
euro a decorrere dall'anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere dall'anno
2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione
di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia e' autorizzata
ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi
sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze.
2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1,
la regione Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro,
ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.164.569
euro per l'anno 2002, 10.329.138 euro per l'anno 2003 e 10.494.138 euro
a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 21.
(Giochi olimpici invernali Torino 2006)
1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, sportive
e turistiche, che insistono sul territorio della regione Piemonte, individuate
con apposito programma deliberato dalla giunta regionale della medesima
regione, funzionali allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali
Torino 2006, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.329.138
euro per l'anno 2003 e di 5.164.569 euro per l'anno 2004.
2. La regione Piemonte e' autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare
altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1. Le relative
rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti
finanziatori dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138
euro per l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 22.
(Interventi per le Universiadi invernali "Tarvisio 2003")
1. E' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di 5.000.000
di euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia
per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione
e allo svolgimento delle Universiadi invernali "Tarvisio 2003".
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con l'Unione nazionale
comuni comunita' enti montani (UNCEM), predispone un progetto pilota di
istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali.
Il progetto e' volto ad incentivare la pratica sportiva nell'ambito della
programmazione scolastica al fine di conciliare la pratica agonistica
di una o piu' discipline sportive con la frequenza scolastica. A tal fine
e' autorizzata, per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, la spesa
di 2 milioni di euro.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2.500.000 euro
per l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 23.
(Finanziamenti per il programma "Genova capitale europea della cultura
2004")
1. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della
cultura 2004" e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno
2002 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. A decorrere dal 2002 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale
di euro 1.500.000, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da
mutui o da altre operazioni finanziarie che il comune di Genova e' autorizzato
ad effettuare per interventi infrastrutturali, per il trasporto pubblico
delle persone, di restauro e ristrutturazione anche di beni di valore
storico-artistico.
3. L'individuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa intesa con
il sindaco di Genova.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.000.000
per l'anno 2002 e ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze e, quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500.000 euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 24.
(Differimento di termine per il completamento di interventi strutturali
e di riqualificazione urbana)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole:
"entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 30 giugno 2003".
Art. 25.
(Interventi aeroportuali)
1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attivita' di
prevenzione dalle azioni terroristiche, il controllo totale dei bagagli
da stiva, nonche' la realizzazione di interventi aeroportuali diretti
ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per
l'abbattimento della rumorosita', e' autorizzato il limite di impegno
quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 26.
(Recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione
civile internazionale)
1. Al recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione
civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva
con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17
aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei
principi generali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica
4 luglio 1985, n. 461, emanato in attuazione dell'articolo 687 del codice
della navigazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 si provvede alla predisposizione
delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al
recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.
3. Il Governo e' autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con
quelle degli annessi oggetto del recepimento.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 27.
(Programmi di riabilitazione urbana)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
i criteri e le modalita' di predisposizione, di valutazione, di finanziamento,
di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione
di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della
accessibilita' e mobilita' urbana, denominati "programmi di riabilitazione
urbana", nonche' di programmi volti al riordino delle reti di trasporto
e di infrastrutture di servizio per la mobilita' attraverso una rete nazionale
di autostazioni per le grandi aree urbane.
2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti
e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.
3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e
spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane
caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della
normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei
beni culturali.
4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate
da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni
urbane. A cura degli enti locali promotori e' trasmessa al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull'attuazione
dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento
ambientale e civile ottenuti.
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta
del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi
nel piano attuativo, e' sufficiente a costituire il consorzio ai fini
della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento
e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando
un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito
alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano
attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente
il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilita' degli
immobili ed e' abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa
a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.
L'indennita' espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo
5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale
dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti
in convenzione. L'indennita' puo' essere corrisposta anche mediante permute
di altre proprieta' immobiliari site nel comune.
Art. 28.
(Edificabilita' delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)
1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio
decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri
dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici
entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale,
quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in
difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed
eccezioni previste dalla legge";
b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
"Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole della
competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri
o l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una distanza inferiore a 200
metri dal centro abitato, purche' non oltre il limite di 50 metri, quando
ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari
condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche
almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista
ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali
rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento
urbanistico, purche' non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio
comunale puo' consentire, previo parere favorevole della competente azienda
sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli
elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di
edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di
cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per
la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati,
attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria
locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla
richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti
interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio
stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento
e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere
a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457".
2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e
4 sono abrogati.
Art. 29.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179)
1. All'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "60 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "50 per cento" e le parole da: "a maggioranza"
fino a: "dei soci iscritti" sono sostituite dalle seguenti:
"dal consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi
giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea
ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta
giorni l'una dall'altra";
b) alla lettera g), le parole da: "per le cooperative a proprieta'
indivisa" fino a: "di presentazione del piano" sono soppresse.
Art. 30.
(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia)
1. Gli immobili demaniali gia' in uso alle soppresse amministrazioni dei
lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle
regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare,
nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale
e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento
funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa
la mobilita' del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle
infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti
dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite
dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione
finanziaria competente.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma
pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al
fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo
e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie
di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione
puo' assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro
per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.
5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato
avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui
al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato,
presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo
delegato, e' composto:
a) dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
o da un suo delegato;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un
suo delegato;
d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da
un suo delegato;
e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;
f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
difesa civile, o da un suo delegato;
g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture
e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.
6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate
da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Nessun compenso o rimborso spese e' previsto per i componenti del Comitato
stesso.
7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000
di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003
e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 31.
(Disposizioni in materia di impianti a fune)
1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici
di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n.140, potranno
godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro
idoneita' al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impianti di cui si
prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3,
della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali,
regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli
organi di controllo della loro idoneita' al funzionamento e della loro
sicurezza, di una proroga di due anni".
2. Possono usufruire della proroga di cui all'articolo 145, comma 46,
della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, anche gli impianti la cui vita tecnica e' terminata nei sei
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia
di concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della legge 11 maggio
1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformita'
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre
1999.
4. In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della
citata legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto
ordinario, in unica soluzione, nell'anno 2002, l'ammontare complessivo
di 180.000.000 di euro. Per l'anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8
della citata legge n. 140 del 1999, come rideterminata dalla tabella F
allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari
a 177.418.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
5. Sono fatti salvi gli interventi gia' previsti e finanziati con il primo
bando, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 140 del
1999, purche' gia' realizzati o in corso di realizzazione entro il termine
del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare e' pari al 40 per cento
dell'ammontare complessivo della spesa.
6. Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e quelle previste dalla presente legge sono ripartite entro
il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento
delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento
degli impianti a fune.
Art. 32.
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, come modificata dall'articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre
1999, n. 472, e' sostituita dalla seguente:
"a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio
di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario
volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare
l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi
di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione,
i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite
per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo,
nonche' gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali
e regionali e da impegni di bilancio comunale;".
2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni, le parole da: "Entro 240 giorni" fino a: "distinta
per lotti funzionali," sono sostituite dalle seguenti: "Entro
270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti
interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere
secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 7
dicembre 1999, n. 472,".
3. All'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva
dovra' essere presentato un programma temporale delle scadenze relative
agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna
dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati.
Il soggetto beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare
le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli
obiettivi di programma costituira' elemento di valutazione nella destinazione
di ulteriori contributi per nuovi progetti".
4. All'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
"5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato
il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari
per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari,
in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione
delle opere".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi
finanziati con delibere del CIPE successive alla data di entrata in vigore
della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere del CIPE
antecedenti, il soggetto beneficiario puo' avvalersi delle procedure introdotte
dal presente articolo.
Art. 33.
(Disposizioni in materia di capitanerie di porto - guardia costiera)
1. Ai fini dell'accertamento di conformita' previsto dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e
opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie
di porto - guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo
dei traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa
militare. Restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni
e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.
2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari
in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto
con volontari di truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio permanente
di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria
prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche
fissate dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari
in servizio permanente e 35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002;
170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria,
nell'anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in
ferma volontaria, nell'anno 2004. Contestualmente il contingente di 3.325
militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio
nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce nell'anno 2002 a 3.150
unita', nell'anno 2003 a 2.921 unita' e nell'anno 2004 a 2.685 unita'.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente
in 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003
e 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
Art. 34.
(Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio e contributi
per l'eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della navigazione)
1. All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: "del 43 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'80 per cento";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), determinato
in 16 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno 2002 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale
di 6.500.000 euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui
o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che
esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno attivita' di
cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti stabilisce le modalita' e i termini di applicazione del
presente articolo.
4. Al fine di accelerare l'eliminazione del naviglio cisterniero vetusto
per una migliore tutela dell'ambiente marino, di cui all'articolo 2 della
legge 7 marzo 2001, n. 51, e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale
di 6.700.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 6.500.000 euro
a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, dopo le parole: "diretto verso un altro
Stato" sono aggiunte le seguenti: ", se si osservano i criteri
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono
effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi
mensili, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), e comma 1-bis".
7. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole:
"da lire 2 milioni a lire 12 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da 1.033 euro a 6.197 euro" e le parole: "lire
5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2,58 euro".
8. All'articolo 318 del codice della navigazione, dopo il comma 2, e'
inserito il seguente:
"2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani,
imbarcati in virtu' degli accordi collettivi nazionali di cui al comma
2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente,
ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324".
9. All'articolo 319 del codice della navigazione, al primo comma, dopo
le parole: "navigazione marittima o interna" sono inserite le
seguenti: "e nei porti nazionali" e al secondo comma, dopo le
parole: "l'autorita' consolare" sono inserite le seguenti: "o
la capitaneria di porto".
Art. 35.
(Programma di ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a concedere,
nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena)
di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma
straordinario di ricerca, da condurre congiuntamente con il Consorzio
Confitarma-Federlinea per la ricerca (Cofir) di Genova e da completare
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
lo sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della
navigazione a corto raggio.
2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonche'
per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica
l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresi' conto
delle attivita' di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di
potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 300.000
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 36.
(Ammodernamento delle infrastrutture portuali. Classificazione del porto
di Oristano)
1. Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, e' prorogato al 30 giugno 2002.
2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione
delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre
1998, n. 413, e di quelle individuate dall'articolo 1, comma 4, lettera
d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori limiti
di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000
di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti
da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati
ad effettuare.
3. Il sistema informativo del demanio marittimo puo' essere sottoposto
a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000
di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il porto di Oristano e' classificato, ai fini dell'articolo 4 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, porto di rilevanza
economica nazionale ed inserito nella categoria II, classe II.
Art. 37.
(Disposizioni sugli interporti)
1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 24, comma
1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale
nazionale e' prorogato al 31 dicembre 2002.
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera
e) e' sostituita dalla seguente:
"e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento
i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi
quelli multimodali, i terminali intermodali nonche' quelli dedicati al
transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta
giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente
gli interporti gia' individuati e ammessi al finanziamento nell'ambito
del Sistema nazionale integrato dei trasporti".
3. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e' da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore
dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei
sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalita'.
4. Alle attivita' di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile
e' abrogata.
Art. 38.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo
sviluppo del trasporto ferroviario di merci)
1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione
agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia
previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno
1969, ed in conformita' all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del
Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalita'
della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula
del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, e' accertato, in via
definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente
prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di
previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a corrispondere alla societa' Trenitalia spa, alle singole
scadenze, le somme spettanti.
2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale
da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare
riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi
di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno
disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il
superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di
concorrenzialita' dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali
per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio
sulla base dei principi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni.
3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed
all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuita' del
servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto
di servizio, da stipulare con la societa' Trenitalia spa sono definiti
gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato,
nonche' le compensazioni spettanti alla medesima societa' in ragione degli
obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente
articolo, nonche' la materia relativa all'incentivazione del trasporto
merci su ferrovia e a criteri e modalita' per l'erogazione della connessa
contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.
5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria
a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto
combinato o di merci pericolose, e' riconosciuto un contributo in funzione
dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004.
Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno
il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente.
Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro,
il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa
mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto
su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto
ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende
il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per
il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo e' stabilita
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite
massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6.
6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, e' istituito un fondo denominato "Fondo per la contribuzione
agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con
particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed
agli investimenti per le autostrade viaggianti", per il quale sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno
2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per
l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui
o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad
effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di tali
fondi e' destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma
5.
7. Per il triennio 2002-2004, il 25 per cento degli importi di cui al
comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualita' del triennio,
e' finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati
nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano
a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo
accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato
delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci
effettuato con le modalita' definite al comma 5; per trasporto accompagnato
si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto
di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.
8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti puo' affidare incarichi di studio e di consulenza per
elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi
dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica
per la gestione delle relative procedure.
9. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati
gli accordi nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, comma
6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni
territorialmente competenti, con le modalita' di cui all'articolo 8, comma
4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione
degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie
delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi
di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale
ed internazionale, si provvedera' attraverso una intesa generale quadro,
con la quale saranno individuate le risorse necessarie.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 14.500.000
euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro
a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 39.
(Realizzazione del piano triennale per l'informatica)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' stipulare per il settore informatico
contratti di prestazione d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti
del codice civile o contratti di collaborazione a tempo determinato.
2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' per la realizzazione
di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi
innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati
in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose,
al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno
2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno
2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.728.000
euro per l'anno 2002, 11.957.000 euro per l'anno 2003 e 30.185.000 euro
per l'anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere
a soggetti pubblici o privati l'accesso, a titolo oneroso, alla consultazione
delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi
dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero. Le modalita'
ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente
comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi
di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte agli oneri derivanti
dalla gestione dei sistemi informativi e statistici, nonche' dalla formazione
e dall'attuazione del piano informativo e statistico.
5. Per il completamento nell'intero territorio nazionale delle fasi realizzative
del progetto esecutivo del Sistema di controllo del traffico marittimo
VTS (Vessel Traffic Service), ritenuto prioritario per l'avvio delle autostrade
del mare e dello sportello unico per lo short sea shipping, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse finanziarie
di cui al comma 2 e di quelle disponibili in bilancio, si avvale della
procedura di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
Art. 40.
(Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni)
1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade,
autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti,
o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto
ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura
societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di
scavo del sottosuolo, purche' previsti dai programmi degli enti proprietari,
devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata
dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il
passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali,
nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela
dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili
a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi
o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti
delle singole unita' immobiliari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione
di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui
agli articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' alle societa' di cui agli articoli 113,
113-bis, 115, 116 e 120 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, e successive modificazioni.
3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali
ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti
di cui al comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto
proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o
ai cavidotti, sino al limite della capacita' di contenimento, con modalita'
eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali
rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo
complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso
ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive
sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti.
Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri
aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.
5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per
l'installazione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei
beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa
di settore vigente.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle istituzioni
pubbliche di ricerca per l'accesso alla rete dell'universita' e della
ricerca scientifica (rete GARR), nonche' all'organismo gestore della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali,
ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
nei confronti dell'attivita' legislativa delle regioni a statuto ordinario.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma
7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti
di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base
dei criteri definiti dalle regioni".
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per
i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 41.
(Riassetto in materia di telecomunicazioni)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, previa
acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da
rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta,
per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento
delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nonche' delle altre approvate
entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:
a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi
di comunicazione elettronica;
b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate
e l'interconnessione alle medesime;
d) il servizio universale;
e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni
elettroniche.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:
1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettivita', trasparenza,
non discriminazione e proporzionalita';
2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso
l'attribuzione della facolta' di trasferimento del diritto d'uso delle
radiofrequenze, previa notifica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;
3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti
per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso
alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili,
ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi,
nonche' regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo
a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle
infrastrutture di reti mobili, in conformita' ai principi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241;
5) interoperabilita' dei servizi in tecnica digitale;
6) affidamento all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle
funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche
di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le
competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,
al decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
7) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo
alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile,
innovazione, interoperabilita' dei servizi e vantaggi per i consumatori;
8) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni
della concorrenza;
b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni
in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione
della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, secondo i medesimi criteri e principi direttivi stabiliti
nel presente comma;
c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la
radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e
comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore
a quello attualmente vigente:
1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti
la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
2) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole
fattispecie in equo rapporto alla gravita' degli illeciti;
3) determinazione delle modalita' di accertamento degli illeciti;
4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti
contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti
delitti da 2.500 euro a 250.000 euro;
5) previsione, nei casi piu' gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione
per piu' di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura,
della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della
revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio
di proporzionalita';
d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.
Art. 42.
(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni
Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre
aree colpite da eventi sismici)
1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei
comuni indicato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, e' prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga
del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni
non da' diritto ad alcun indennizzo.
2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune
per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione
di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare
sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748,
secondo comma, del codice civile.
3. All'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Non costituisce causa di decadenza l'alienazione
dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi
di ricostruzione, a fondazioni o a societa' a partecipazione pubblica,
a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi
di pubblica utilita'.
4. Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, relativi
ai comuni della provincia di Foggia, e' attribuito un contributo pari
a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine
il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
provvede, ai sensi della citata legge n. 32 del 1992, alla ripartizione
del suddetto contributo a favore dei comuni della provincia di Foggia
danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 1.000.000 di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto,
provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei
danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi
sismica del 1997 al patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 8 del
citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1998, al fine di consentire il deposito di nuove istanze
di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro,
nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 43.
(Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice
colpite dal sisma del 1968)
1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi
di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo
30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei
limiti delle disponibilita' in essere a contrarre mutui quindicennali,
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze.
2. Il trasferimento in proprieta' delle aree assegnate ai privati, ai
sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio
1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968,
n. 241, e' disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del
sindaco.
3. Gli atti, contratti, documenti e formalita' occorrenti per la ricostruzione
o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della
valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono
esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche'
dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1º
gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione
di eventuali imposte gia' pagate.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
in 3 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 44.
(Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267)
1. All'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione
e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire
consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte
del comune";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono
individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli
immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche per gli
immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprieta'
degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti
alla societa' anche a titolo di concessione".
Art. 45.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "con
esclusione" sono inserite le seguenti: ", terminato il periodo
transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali,";
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, la parola: "attraverso"
e' sostituita dalle seguenti: "a seguito di";
c) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "delle
societa' dalle stesse controllate" sono aggiunte le seguenti: "o
ad esse collegate, delle loro controllanti e delle societa' di gestione
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali";
d) al comma 2, lettera a), il terzo periodo e' soppresso;
e) al comma 2, lettera a), dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti:
"Il bando di gara deve garantire che la disponibilita' a qualunque
titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali
essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun
modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.
Il bando di gara deve altresi' assicurare che i beni di cui al periodo
precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo,
la disponibilita', messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario
a seguito di procedura ad evidenza pubblica";
f) al comma 2, lettera e), le parole: "strumentali funzionali all'effettuazione"
sono sostituite dalle seguenti: "essenziali per l'effettuazione".
Art. 46.
(Variazioni di bilancio)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
della presente legge.
Art. 47.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento
alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione,
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite.
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