Legge Regionale 28 dicembre 1992, n. 14

“Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero
per ogni neonato e/o minore adottato. Regolamentazione Regionale”

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legga regionale 15 marzo 2011, n. 4.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Versione del testo così come pubblicato sul Bollettino n. 4 del 4 gennaio 1993