Legge
Regionale 10 aprile 2001, n. 4
Istituzione
dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche,
riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche della prevenzione
(BURC n. 21 del 17 aprile 2001)
IL
CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL
COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo
1
Istituzione
dei servizi
- Sono istituiti
distintamente i Servizi delle professioni infermieristiche ed ostetriche,
delle professioni della riabilitazione, delle professioni tecnico
sanitarie, delle professioni tecnico della prevenzione a livello
regionale e di Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere di rilievo
nazionale, delle Aziende Universitarie e degli Istituti a carattere
scientifico, dellAgenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente
in Campania, presso ogni presidio ospedaliero a distretto, nonché
delle strutture private.
Articolo
2
Elenco dei
servizi
- I servizi di
cui al precedente articolo espletano le funzioni individuate dalle
norme istitutive dei relativi profili professionali, nonché
dagli specifici codici deontologici ed utilizzano metodologie di
pianificazione per obiettivi dellassistenza, così come
previsto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251:
- Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche e professioni
sanitarie ostetriche;
- Servizio professioni sanitarie riabilitative;
- Servizio professioni tecnico sanitarie;
- Servizio professioni tecniche della prevenzione.
- Le funzioni
ed i compiti dei singoli servizi, nonché i rapporti con gli
altri centri di direzione, saranno individuati da un apposito regolamento
attuativo, da emanare entro 60 giorni dallapprovazione della
presente legge dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore
alla Sanità.
Articolo
3
Finalità
- Listituzione
dei Servizi di cui allart. 1 della presente legge ha lobiettivo
di assicurare una adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli
e della collettività, mediante lottimizzazione, il
coordinamento ed il controllo di qualità delle prestazioni
delle professioni, di cui alla Legge 10 agosto 2000, n. 251.
- I Servizi regionali
delle professioni sanitarie hanno i seguenti fini:
a) propongono e collaborano alle finalità dei rispettivi
Servizi delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere di rilievo
nazionale, delle Aziende Universitarie e degli Istituti a carattere
scientifico, dellAgenzia Regionale per lAmbiente della
Regione Campania, presso ogni presidio ospedaliero o distretto,
nonché delle strutture private, nel rispetto della legge
regionale 3.11.94, n. 32;
b) pianificano e programmano i rispettivi profili ed i servizi correlati,
in coordinamento con i Servizi aziendali sia centrali, che periferici;
c) prevedono in relazione ai piani e programmi la spesa sia delle
risorse umane, che dei mezzi per le singolo Aziende;
d) programmano la formazione nei rapporti con le Università,
determinata in relazione ai bisogni ed organizzano e controllano
la formazione di base, la formazione di base, la formazione complementare
e laggiornamento professionale.
- I Servizi delle
Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere di rilievo nazionale,
delle Aziende Universitarie e degli Istituti a carattere scientifico,
dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania,
presso ogni presidio ospedaliero di distretto, nonché delle
strutture private, hanno i seguenti fini:
a) curano nel proprio ambito, in coordinamento con il Servizio regionale,
le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente rispetto
ai servizi di base con relazioni semestrali;
b) in coordinamento con il Servizio regionale rilevano i dati necessari
per le proposte di programmi di formazione, in relazione ai bisogni
e coordinano la formazione di base e la formazione complementare
e laggiornamento professionale.
- I Servizi locali
di base delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere
di rilievo nazionale, degli istituti a carattere scientifico, dellAgenzia
Regionale della Protezione Ambientale in Campania, presso ogni presidio
ospedaliero e distretto, nonché delle strutture private,
hanno i seguenti fini:
a) organizzano gli uffici dei servizi delle professioni sanitarie
in relazione ai rispettivi profili professionali, in coordinamento
con il corrispondente Servizio centrale;
b) curano nel proprio ambito con relazioni trimestrali, in coordinamento
con il Servizio centrale, le funzioni di cui alle lettere b, c,
d, del secondo comma del presente articolo;
c) comunicano al Servizio centrale della propria Azienda i dati
necessari per le proposte di programmi di formazione, in relazione
ai bisogni e curano con lo stesso la formazione di primo livello,
la formazione complementare e laggiornamento professionale.
Articolo
4
Direttori
dei Servizi
- I Direttori
dei Servizi di cui allart. 2 della presente legge sono nominati
mediante concorsi per avviso pubblico a rapporto quinquennale tra
coloro che, con lo specifico titolo professionale, sono in possesso
di almeno otto anni di anzianità nel ruolo di operatore professionale
dello specifico profilo, con selezione per titoli di carriera accademici
e di studi, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo
e professionale.
- In via transitoria
per quanto riguarda le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere si
rimanda allarticolo 7 delle disposizioni transitorie della
legge 10 agosto 2000, n. 251.
Articolo
5
Dichiarazione
durgenza
- La presente
legge è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 127,
II comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- La presente
legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
- E fatto
obbligo, a chiunque spetti, osservarla e di farla osservare come
Legge della Regione Campania.
Napoli, 10 aprile
2001
ALLEGATO A
(con riferimento allarticolo 4)
Lapplicazione delle norme transitorie della legge del 10 agosto
2000, n. 251, determinano un evidente sperequazione di inquadramento
giuridico e di trattamento economico tra i soggetti, così come
individuati dallarticolo 4 della presente legge regionale.
Si propone di inserire uno specifico riferimento sulla necessità
di prevedere la possibilità di uno scivolamento dei soggetti
di cui allarticolo 4 della presente legge regionale nella categoria
immediatamente superiore.
|