
Legge
Regionale 11 agosto 2001, n. 10
Disposizioni
di Finanza Regionale anno 2001
(BURC n. 44 del 29 agosto 2001)
Note
Avvertenza:
Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio
02 del settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura
(D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)
Nota allart.1)
D.Lgs. n. 446/1997: Istituzione dellimposta regionale
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dellIRPEF e istituzione di unaddizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina
dei tributi locali
Art.55: Le Regioni a statuto ordinario hanno facoltà
di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni
regionali di cui al D.lgs. 22 giugno 1991, n.230
L.R.n.3/1984: Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali
L.R.n.44/1993: Determinazione della tariffa per le tasse sulle
concessioni regionali
N.15 Licenza di appostamento fisso di caccia:
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o). Legge 27 dicembre
1977, n. 968, art. 16.
Nota: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati
ogni anno prima delluso, previo pagamento della sopraindicata
tassa.
Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche
previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche
quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti
la zona di rispetto.
N.17 Abilitazione allesercizio venatorio:
a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco
- escluso residenti area parco-
b) con fucile a due colpi
- escluso residenti area parco-
c) con fucile a più di due colpi
- escluso residenti area parco-
d) permesso per la cattura di volatili con reti a norma dellart.
18 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968
- escluso residenti area parco-
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o). D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, art. 99.
Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve
essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio
o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto
darmi per uso di caccia ed ha la validità di un anno
dalla data di rilascio della concessione governativa.
Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è
dovuto qualora non si eserciti la caccia durante lanno. La ricevuta
del versamento deve essere allegata al tesserino per lesercizio
venatorio.
Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili
fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa,
la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata
sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
Labilitazione allesercizio venatorio si consegue soltanto
dopo aver superato lesame previsto dalla Legge 27 dicembre 1977,
n. 968.
N.18: Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata a
termini dellart. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive
modificazioni:
Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi
- escluso residenti area parco
Tipo B: licenza per la pesca con canna o senza mulinello, con uno
o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m.
1,50
- escluso residenti area parco
Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami,
e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50
- escluso residenti area parco
Tipo D: licenza per gli stranieri per lesercizio della pesca
con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana
e bilancia di lato non superiore a m. 1,50
Nota: Le licenze di tipo A, B, e C hanno validità di 6 anni
dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di
6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità
di 3 mesi.
Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può
rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza
con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.
Alle tasse sopraindicate è aggiunta la soprattassa annuale
di: L. 23.500 per le licenze di tipo A; L. 13.000 per le licenze
Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può
rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza
con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.
Alle tasse sopraindicate è aggiunta la soprattassa annuale
di: L. 23.500 per le licenze di tipo A; L. 13.000 per le licenze di
tipo B; L. 6.500 per le licenze di tipo C, da ripartire fra le amministrazioni
provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni
regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo
criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio Regionale. Il
versamento della tassa e della soprattassa annuale deve essere effettuato
per ogni anno di validità della licenza successivo a quello
di rilascio.
Qualora durante un intero anno di validità della licenza non
si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non è
dovuto.
Nota allart.2)
L.R. n.41/1994: Promozione della ricerca scientifica in Campania
Art.5 - Contenuto e affidamento dei progetti-
I progetti di ricerca che formano il contenuto dei piani di
cui allart.12 vengono attuati da Università, Enti, Istituti
pubblici e privati, nonché da Associazioni scientifiche, Aziende,
le cui caratteristiche e specifiche competenze sono di volta in volta
indicati negli appositi bandi pubblici emanati in esecuzione del programma,
previa stipula di convenzioni con le quali vengono stabilite le norme
generali di svolgimento e lentità del finanziamento.
Le convenzioni sono approvate con delibera della Giunta Regionale
su proposta dellAssessore alla Ricerca Scientifica.
Note allart.3)
Regolamento (CE) n.68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001,
relativo allapplicazione degli artt.87 e 88 del trattato CE
agli aiuti destinati alla formazione.
Regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001,
relativo allapplicazione degli artt.87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di importanza minore.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (in Gazz. Uff., 30 aprile,
n. 99). - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dellarticolo 4, comma
4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59 (1).
(1) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dallart.
68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento,
si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato
d.lg. 112/1999.
Legge n.340/2000: Disposizioni per la delegificazione di norme
per la semplificazione di procedimenti amministrativi Legge
di semplificazione 1999
Art.19: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
pubblici a favore delle imprese
1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi
pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti
di cui ai commi 1 e 3 dellart.12 del D.lgs. n.123/1988, possono
modificare, alla stregua degli stessi principi, nei limiti delle disponibilità
finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla
normativa dellUnione Europea, ai sensi dellart.2 del citato
decreto legislativo n.123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo
sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle
agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione:
2. Al fine di garantire, nellambito del programma di cui allart.17
del decreto legge n.32/1995, convertito dalla legge n.104/1995, il
necessario coordinamento delle attività di supporto tecnico
svolte dallIstituto per la promozione industriale (IPI) per
lattuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dellIndustria,
del Commercio e dellArtigianato è autorizzato ad utilizzare
il finanziamento concesso nellesercizio 2000 entro un limite
di spesa di 200 milioni, ai sensi del citato art.17, per acquisire
la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere
i relativi oneri associativi.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 (1) (2) (3)
(4).
D.lgs.n.96/1999. Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione
di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dellart.4,
comma 5, della L.n.59/1997, e successive modificazioni
Art.3 Funzioni delle province
Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste
dallart.14 del D.lgs.n.112/1998
Art.5 Funzioni delle province
Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti
la concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni,
sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se
derivanti da interventi comunitari.
Art.7 Funzioni delle province
Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative
al controllo sul risparmio energetico
Nota
allart.4)
L.R.n.18/2000: Disposizioni di finanza regionale
Art 5 - 1. Ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regionali 31 agosto
1993, n. 28(1) e 2 settembre 1996, n. 23(1) recanti, Interventi
a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore
delloccupazione, i Settori di intervento per lanno
2000 sono individuali nei seguenti:
a) Artigianato
b) Servizi alle imprese
c) Commercio
d) Trasporti
e) Turismo
f) Informatica
g) Agriturismo
h) Pesca e mitilicoltura
i) Piccola industria
l) Agricoltura
m) Zootecnica
2. I massimali di contribuzione previsti dalla L.R. 28/93(1) e successive
modifiche ed integrazioni sono uniformati alla normativa comunitaria
in vigore. Sarà cura del Nucleo di valutazione applicare tali
massimali in sede di approvazione dei progetti.
Nota allart.5)
L.R..n.28/1987: Provvidenze per lo sviluppo e la promozione
dellartigianato
Art. 8 - Istruttoria delle istanze - LE.R.S.V.A. esaminerà
le richieste di contributo, ne controllerà la documentazione
assegnando eventualmente un termine ai richiedenti per le pratiche
incomplete e trasmetterà, entro e non oltre il 30 giugno di
ogni anno, al Servizio Industria ed Artigianato tutti gli atti di
relazione istruttoria corredati da motivato parere in ordine allammissibilità
delliniziativa ai benefici della presente legge.
L.R.n.5/1999: Disposizioni di finanza regionale
B) Società di promozione e di assistenza alle imprese:
1 Contributo allattività. nella misura del settanta per
cento delle spese annuali di Gestione di Società o Società
Consortili partecipate da uno o più Consorzi di garanzia di
primo o secondo grado e/o da due o più Associazioni di categoria
di livello, almeno, provinciale, aventi per scopo la realizzazione
di attività di animazione economica e/o di informazione tecnica
e/o di assistenza allavvio e alla riallocazione di Imprese C/O
di promozione e assistenza tecnica alle Imprese artigiane e minori
per laccesso al credito c/o di fornitura di servizi avanzati
L.R.n.5/1995: Bilancio di previsione della Regione Campania
per lanno finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997
L.R.n.3/1992: Bilancio di previsione della Regione Campania
per lanno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994
Nota allart. 6
L.R. n.28/1997 Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dellartigianato
Art. 13 - Incentivazione per lapprendistato - Allo scopo di
tutelare la continuità della tradizione artigiana e di promuovere
la formazione di nuova mano dopera nellartigianato, la
Regione concede, nella misura e con le modalità specificate
dagli articoli seguenti, contributi finanziari alle imprese artigiane
che assumono giovani in qualità di apprendisti.
Art. 14 - Soggetti beneficiari - Possono essere ammesse a fruire del
contributo le imprese artigiane, singole ed associate, che assumono,
in qualità di apprendisti, ai sensi dellarticolo 6 della
legge 19 gennaio 1955, n 25, giovani con età tra i quindici
ed i ventiquattro anni che abbiano assolto lobbligo scolastico
di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1829.
Il contributo potrà avere durata triennale e sarà concesso,
sulla scorta della documentazione di spesa dimostrata annualmente,
a parziale copertura del salario, comprensivo di eventuali oneri riflessi,
corrisposto dallimprenditore artigiano.
La misura del contributo è graduata come segue:
- 60% per il primo anno;
- 50% per il secondo anno;
- 40% per il terzo anno.
Alle imprese artigiane che entro il periodo massimo del tirocinio
assumeranno a tempo indeterminato i giovani con la qualifica professionale
relativa al mestiere che hanno formato oggetto dellapprendistato,
sarà concesso un contributo una tantum di L. 3.000.000.
In deroga, le imprese artigiane, di cui allarticolo 4 lettera
c, legge 8 agosto 1985, n. 443, beneficeranno anche il quarto anno
del contributo nella misura prevista per il terzo anno.
Ciascuna impresa artigiana può fruire del contributo regionale
per non più di tre giovani assunti.
Art. 15 - Termini di presentazione delle domande - La domanda, in
carta legale, dovrà essere annualmente presentata, con le modalità
ed ai destinatari di cui al precedente articolo 7, entro il termine
perentorio del 31 gennaio successivo allanno in cui lapprendista
è stato assunto.
Alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di nascita dei giovani per i quali si richiede il contributo;
b) attestato comprovante che i giovani per i quali si richiede il
contributo abbiano assolto lobbligo scolastico di cui alla legge
1829 del 31 dicembre 1962;
c) certificato di iscrizione allAlbo Provinciale per lArtigianato
ai sensi della legge n. 443 dell8 agosto 1985, e per le cooperative
e società, atto costitutivo e relativo statuto;
d) relazione sottoscritta dal titolare dellimpresa artigiana
dalla quale si evince il tipo di attività e le caratteristiche
dei locali in cui la stessa viene svolta le attrezzature disponibili
ed il numero dei dipendenti utilizzati, con la precisazione delle
rispettive categorie di appartenenza;
e) posizione assicurativa INPS ed INAIL dellimprenditore artigiano;
f) dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che al
personale dipendente vengono corrisposte retribuzioni non inferiori
a quelle minime previste dai contratti nazionali di lavoro di categoria
stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
g) dichiarazione attestante il numero ed il tipo degli eventuali contributi
fruiti negli anni precedenti.
Art. 16 - Condizioni per i contributi - Per concorrere allassegnazione
dei benefici della presente legge gli interessati devono:
a) non aver proceduto a riduzione di personale ovvero a sospensione
di lavoro nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della
domanda; l b) di non essere stati sottoposti alle sanzioni di cui
allarticolo 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 in relazione
al rapporto di apprendistato al quale il beneficiario si riferisce.
Art. 17 - Istruttoria delle istanze - Listruttoria delle istanze
è regolamentata dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli
8 e 9 della presente legge, ad eccezione del termine di cui al 1°
comma dellarticolo 8, fissato al 31 marzo.
Art. 18 - Erogazione contributi - Il contributo, concesso a parziale
copertura del salario corrisposto al dipendente apprendista, è
erogato in unica soluzione previa acquisizione del certificato di
cui al 2° comma del precedente art. 11.
Note allart.7)
L.R.n.21/1989: Interventi a favore degli anziani
Art.17, punti 1, 2 e 3
La Giunta Regionale, per agevolare lattuazione di interventi
che risultino prioritari dallindagine aggiornata, notificata
dai Comuni a norma del precedente art.3, è autorizzata ad erogare
annualmente ai Comuni, alle loro associazioni contributi:
1) nelle spese occorrenti per i seguenti servizi permanenti:
a) listituzione, il potenziamento ed il funzionamento dei servizi
di assistenza domiciliare;
b) Il fitto locali, loro manutenzione ed onere accessorio, acquisto
arredamenti ed attrezzature, attività di mensa, sussidi e materiali
necessari per listituzione ed il funzionamento dei Centri sociali
polivalenti;
c) Il funzionamento dei Centri sociali polivalenti (se presenti in
strutture residenziali per anziani), nonché delle strutture
residenziali di cui allart.4;
d) Laffitto di appartamenti da destinare a comunità alloggio
per anziani; 2) ventennali in annualità costanti sulla spesa
preventiva per la costruzione di comunità alloggio, case albergo
per anziani e centri sociali polivalenti; 3) decennali in annualità
costanti sulla spesa preventiva per i lavori di riconversione ristrutturazione,
completamento, adattamento di immobili di cui i Comuni abbiano la
piena disponibilità e che intendano destinare a centri sociali
polivalenti, a comunità alloggio, a case albergo.
L.R. n.50/1985 Contributi della Regione per opere di edilizia
scolastica
L.R. 4 maggio 1985, n. 49: Interventi in favore di Enti, istituti,
Centri Pubblici di ricerca, Dipartimenti Universitari, Fondazioni
ed Associazioni Culturali di rilevante interesse regionale.
L.R.n.26/1993: Promozione ed incentivazione del servizio informa-giovani
L.R. n.30/1984: Normativa regionale per limpianto, la
costruzione, il completamento, larredamento e la gestione degli
asili-nido
Art.3 lettera A):
Criteri La programmazione è disposta con i seguenti
criteri di priorità completamento delle opere in corso di esecuzione,
secondo la successione cronologica dei piani;
integrazione del finanziamento delle opere incluse ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nei piani 1972, 1973, 1974 e 1975,
secondo la loro successione cronologica, fino alla totale copertura
dei relativi oneri; tuttavia il Consiglio, su proposta della Giunta
Regionale, qualora i lavori non sono stati già iniziati, a
conferma dei contributi ordinari assegnati a ciascun Comune con i
suddetti piani, può disporre lutilizzo per un numero
ridotto di asili-nido;
nuove opere programmate, ai sensi e per gli effetti della legge regionale
31 ottobre 1978, n. 51.
Nota allart .9)
L.R. 31 ottobre 1978, n.51: Normativa regionale per la programmazione,
il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di
pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe
e attribuzioni agli Enti locali
Art. 54 Opere di urgenza o somma urgenza
Gli Uffici tecnici della Regione, anche a richiesta degli Enti interessati,
accertano le opere alla cui esecuzione deve provvedersi con urgenza
o somma urgenza.
Il tecnico regionale, che esegue i rilievi, redige motivato verbale
di contestazione, dichiarando altresì lindifferibilità
e urgenza, nonché la pubblica utilità delle opere, e
affida i lavori che non tollerano rinvio, dintesa con il Comune
competente per territorio.
Detto verbale e la perizia tecnico-economica dei lavori affidati,
vistati dal redigente al Servizio regionale competente per gli ulteriori
adempimenti.
La Giunta regionale approva la perizia, assegna e accredita i fondi
al Comune che provvede alla liquidazione ed ai successivi adempimenti
tecnici ed amministrativi secondo le norme della presente legge.
Note allart.10)
L.R. n.15/1997: Bilancio di previsione della Regione Campania
per lanno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1998
Art. 5:
Il termine previsto dallart.14 bis della legge regionale
25 novembre 1994, n.39: Integrazione alla legge regionale 15
marzo 1984, n.11 così come modificato dal comma 1, art.7,
della legge regionale 29 aprile 1996, n.9, è prorogato al 32
dicembre 1997. E autorizzata, pertanto, la spesa di £
2.000.000.000 iscritta al capitolo 7234 del bilancio di previsione
1997.
L.R.n.39/1994: Integrazioni alla legge regionale 15 marzo 1984
n.11 concernente: Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione
degli handicaps e per linserimento nella vita sociale
ed al relativo regolamento di attuazione
Note allart.12
L.R.n.51/1978: Normativa regionale per la programmazione, il
finanziamento e lesecuzione di lavori pubblici e di opere di
pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe
e attribuzioni agli Enti locali
Art.5
Piano annuale esecutivo di finanziamento
Il piano annuale esecutivo di finanziamento è predisposto dalla
Giunta regionale nellambito del bilancio annuale di previsione.
Il piano esecutivo definisce gli stanziamenti di competenza da ascrivere
nel bilancio annuale e assegna alle Province, alle Comunità
Montane, ai Comuni ed altri Enti abilitati ai relativi stanziamenti.
Il piano esecutivo si articola in due sezioni: una relativa agli interventi
per categorie di opere di interesse sovracomunale ed una relativa
agli interventi per categorie di opere di interesse locale.
Per ciascuna delle due sezioni, il Piano esecutivo, secondo i criteri
fissati nel programma pluriennale, localizza i finanziamenti definendo
le forme dellintervento regionale, ai sensi dellart. 3.
Lapprovazione del piano esecutivo è deliberata dal Consiglio
regionale contestualmente al bilancio annuale e alle sue variazioni.
Art.10
Individuazione delle opere
LEnte destinatario del finanziamento, nel rispetto dei vincoli
fissati dal programma pluriennale e dal piano esecutivo annuale, entro
180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui allart.6,
individua le opere da realizzare tra quelle previste dalle richieste
avanzate in base al primo comma del precedente art.7, approva i progetti
tecnico-esecutivi ai sensi del successivo art.20 e ne dà comunicazione
ai Servizi competenti.
Note allart. 14)
D.Lgs. 19 novembre 1997, n.442: Conferimento alle regioni ed
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dellart.4, comma 43, della legge 15 marzo 1997,
n. 59
L.R. n.7/2000: Disposizioni finanziarie e tariffario regionali
in materia di trasporti
Art.4
Per i biglietti di corsa semplice si applica la tariffa chilometrica
n.1 cl.2°, ivi compresa la tariffa minima tassabile, vigente per
le Ferrovie dello Stato SpA.
Gli adeguamenti disposti per le Ferrovie dello Stato SpA si applicano
anche alla tariffa chilometrica di cui al comma 1.
Per le autolinee di Gran turismo e di interesse regionale si applica
la tariffa chilometrica n.1, cl. 1°, vigente per le Ferrovie dello
Stato SpA.
Il prezzo degli abbonamenti è calcolato moltiplicando il prezzo
di corsa semplice per ventisei corse per gli abbonamenti quindicinali,
e per cinquanta corse per gli abbonamenti mensili, applicando agli
importi così ottenuti, lo sconto del 40%.
Per gli abbonamenti di cui al comma 4) il numero delle corse giornaliere
è illimitato; il prezzo degli abbonamenti è arrotondato
alle 100 lire superiori.
La Giunta Regionale può autorizzare, nellambito della
relativa programmazione, sistemi di tariffe omogenee per esigenze
di coordinamento e di integrazione tra servizi urbani, suburbani ed
interurbani, ferroviari e funicolari, questi ultimi non a carattere
turistico.
Note allart. 15)
L.R.n.25/1995: Variazione al Bilancio di previsione della Regione
Campania per lanno finanziario 1995 e al bilancio pluriennale
1995/1997: primo provvedimento
L.R. n.3/1992: Bilancio di previsione della Regione Campania
per lanno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994
L.R.n.19/1996: Utilizzo delle risorse regionali per la realizzazione
di opere pubbliche
L.R.n.20/1993: Bilancio di previsione della Regione Campania
per lanno finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995
L.R.n.27/1996: Variazione al bilancio di previsione della Regione
Campania per lanno finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale
1996-1998 Secondo provvedimento.
Note allart. 16)
Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (in Gazz. Uff., 10 dicembre,
n. 287). Conferimento alle regioni ed agli enti locali
di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dellarticolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 18: Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale
e locale.
3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano
il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre
2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche
con le procedure di cui allarticolo 17, commi 51 e seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali,
ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra
i dipendenti, o leventuale frazionamento societario derivante
da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società, lente
titolare del servizio può restare socio unico per un periodo
non superiore a due anni. Ove la trasformazione di cui al presente
comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o
il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di
ulteriore inerzia, la regione procede allaffidamento immediato
del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al
comma 2, lettera a) (3).
3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi
comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi è
la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali
concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni
di cui al comma 3, ma con lobbligo di affidamento di quote di
servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa
revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni
procedono altresì allaffidamento della gestione dei relativi
servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni
governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia
di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso
il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente
tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).
(1) Lettera così sostituita dallart. 1, d.lg. 20 settembre
1999, n. 400.
(2) Lettera abrogata dallart. 1, d.lg. 20 settembre 1999, n.
400.
(3) Comma così sostituito dallart. 1, d.lg. 20 settembre
1999, n. 400.
D.Lgs 20 settembre 1999, n.400: Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di trasporto pubblico locale
Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422: Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dellarticolo 4, comma 4, della l. 15
marzo 1997, n. 59.
Art. 8: Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non
in concessione a F.S.S.p.A.
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione
e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per
la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a.
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello
Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui
allarticolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque
non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative
di cui al comma 1, lettera a);
b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio
2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie
di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma,
stipulati a norma dellarticolo 12 del presente decreto, con
i quali sono definiti, tra laltro, per le ferrovie in concessione
di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento
tecnico-economico di cui allarticolo 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui allarticolo 12 sono, rispettivamente,
perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999.
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni,
degli impianti e dellinfrastruttura a titolo gratuito alle regioni
sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come
già previsto allarticolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi
dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio
ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in
relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni
dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa
intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando
si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile.
A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità
a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito
a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati
da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione
da parte delle regioni. I beni di cui allarticolo 3, commi 7,
8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti
che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione
o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle
aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono
altresì lentità delle risorse finanziarie da trasferire
alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già
riconosciuti da regioni ed enti locali, lattuale livello di
tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale
governativa (1).
4-bis. La gestione delle reti e dellinfrastruttura ferroviaria
per lesercizio dellattività di trasporto a mezzo
ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o
costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme
di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione
della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard
e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di
attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146 (2).
4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire
alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e linfrastruttura
di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli
beni (2).
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e
alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio
previsto dallarticolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui
allarticolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi
ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio
ai sensi dellarticolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano
i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria
nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti
di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio
2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi,
al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero
dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri,
tutte le informazioni relative allesercizio delle funzioni a
loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base
alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente,
relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente
del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della
delega e sulle eventuali criticità (1).
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura
dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente
articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto,
al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge
30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, dintesa tra
loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per
laffidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento,
manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse
e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per
il sistema ferroviario nazionale (2).
(1) Comma così sostituito dallart. 1, d.lg. 20 settembre
1999, n. 400.
(2) Comma aggiunto dallart. 1, d.lg. 20 settembre 1999, n. 400.
Note allart.17
L.R. n.9/1997: Interventi urgenti in agricoltura
Art. 5, comma 4 bis: Il provvedimento con il quale è
deliberata la variazione di destinazione viene trasmessa allA.G.C.
Sviluppo Attività Settore Primario che, entro
venti giorni dalla data di ricezione, rilascia attestato in conformità
alle proprie registrazioni contabili
L.R.n.5 /1999: Disposizioni di Finanza Regionale
Art.21:
1. Dopo il comma 4 dellart.5 della L.R. 14 marzo 1997, n.9,
è aggiunto il seguente:
4 bis) La quota della somma determinata ai sensi del precedente comma
3 non utilizzabile per domande acquisite al 31 gennaio 1997, entro
il termine fissato dalla Giunta Regionale, va rimborsata alla Regione.
2. Fino allentrata in vigore della nuova disciplina regionale,
in materia di interventi in agricoltura, le ripartizioni, di cui allart.
81 della L.R. 2 agosto 1982 n.42, sono disposte con deliberazione
della Giunta Regionale su proposta dellAssessore per lAgricoltura.
Nota allart.18)
L.R.n.18/2000: Disposizioni di finanza regionale,
Art. 27 - La Regione può ammettere a contribuzione a
fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dal capitolo 5316
del Bilancio di Previsione 2000 della Regione Campania ulteriori interventi
ai sensi dellart. 2 della Legge Regionale del 7 agosto 1998,
n. 11(23), con lutilizzo della graduatoria di merito pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57/99.
Gli interventi devono essere ultimati entro centottanta giorni dallautorizzazione
dellinizio dei lavori.
Nota allart. 20)
L.R. 27 n.20/1978: Ordinamento contabile della regione Campania
Art. 30 - Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio dellesercizio
precedente - Per la copertura finanziaria delle spese derivanti da
provvedimenti legislativi previsti negli elenchi di cui al quarto
comma dellarticolo 29, la cui approvazione non sia intervenuta
entro il termine dellesercizio nel cui bilancio essi furono
previsti, può esser fatto riferimento alle quote non utilizzate
dei fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti
siano adottati prima dellapprovazione del rendiconto dellesercizio
medesimo o della legge di assestamento del bilancio per lesercizio
immediatamente successivo e, comunque, non oltre il 30 giugno(2).
Nei casi di cui al comma precedente resta ferma lassegnazione
degli stanziamenti dei fondi globali al bilancio nel quale essi furono
iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio
dellesercizio successivo nel corso del quale si perfezionano
i relativi provvedimenti legislativi.
Allo stanziamento di ciascuna nuova o maggiore spesa così iscritta
in bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti
che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dellesercizio
precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale
esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto
ai fini del calcolo delleventuale disavanzo di cui allarticolo
25, terzo comma
Note allart.21)
L.R.42/1982: Provvedimenti per lattuazione del programma
agricolo regionale
Art. 67 - Oneri per il funzionamento delle Commissioni - Gli oneri
finanziari relativi ai funzionamento delle Commissioni di cui agli
articoli 64 e 65 della presente legge sono a carico della Regione.
Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale spetta unindennità
di presenza di L. 15 mila per ogni seduta.
Art. 60 - Comitati provinciali per la distribuzione di prodotti petroliferi
agevolati per lagricoltura - Con decreto del Presidente della
Giunta regionale sono istituiti i Comitati provinciali per la
distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per lagricoltura,
composti da:
- il dirigente dellIspettorato provinciale dellAgricoltura,
in rappresentanza della Regione, con funzioni di Presidente;
- un funzionario dellAmministrazione provinciale, designato
dal Presidente dellAmministrazione medesima;
- un funzionario dellUfficio Tecnico Imposte di Fabbricazione,
designato dallIntendente di Finanza;
- un rappresentante degli esercenti per conto terzi, designato dallorganizzazione
di categoria;
- un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali
agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato
dalle strutture regionali delle organizzazioni medesime;
- un dipendente dellAmministrazione provinciale, designato dal
Presidente dellAmministrazione medesima, con funzioni di segretario.
I Comitati, che durano in carica 3 anni, svolgono le medesime funzioni
dei Comitati provinciali di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852,
e successive modificazioni.
I Comitati si riuniscono presso le Amministrazioni Provinciali. Le
sedute degli stessi sono valide quando è presente la maggioranza
dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le Amministrazioni provinciali determinano la entità dei gettoni
di presenza da corrispondere ai componenti dei Comitati, la quale
non potrà superare limporto di cui al successivo articolo
67.
Art. 64 - Commissioni provinciali per la tenuta dellAlbo - Presso
ciascuna Amministrazione provinciale è istituita una Commissione
provinciale per la tenuta dell Albo degli imprenditori
agricoli composta da:
a) 12 rappresentanti degli iscritti allAlbo eletti dagli stessi;
b) 7 rappresentanti delle Organizzazioni Professionali agricole più
rappresentative a livello nazionale, designati dalle strutture provinciali
delle stesse organizzazioni;
c) 5 rappresentanti della Amministrazione provinciale di cui uno in
rappresentanza della minoranza;
d) un funzionario del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione;
e) un funzionario del Servizio Lavoro e Promozione Sociale della Regione;
f) un rappresentante dellOrdine Provinciale dei Dottori Agronomi
da questo designato;
g) un rappresentante del Collegio provinciale dei Periti Agrari, da
questo designato;
h) un rappresentante del Collegio provinciale degli Agrotecnici da
questo designato.
I rappresentanti di cui ai punti d) ed e) partecipano alle riunioni
della Commissione a titolo consultivo.
Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti
a maggioranza tra i componenti di cui alla lettera a).
La Commissione viene costituita con un decreto del Presidente della
Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale allAgricoltura,
Caccia e Pesca ed alle Foreste e dura in carica cinque anni.
Art. 65 - Commissione regionale di coordinamento delle attività
per la tenuta dellAlbo - Presso il Servizio Agricoltura, Caccia
e Pesca della Regione è istituita una Commissione regionale
con il compito di coordinare le attività svolte dalle Commissioni
provinciali di cui al precedente articolo 64 e di esaminare gli eventuali
ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni stesse.
La Commissione regionale, che dura in carica 5 anni, è nominata
dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per lAlbo degli
imprenditori agricoli;
b) dal coordinatore del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della
Regione;
c) dal coordinatore del Servizio Lavoro e Promozione Sociale della
Regione;
d) da due esperti in diritto agrario e da due agronomi designati dalla
Giunta Regionale.
I componenti di cui sopra eleggeranno nel proprio seno il Presidente
ed il Vice Presidente della Commissione.
Note allart.24)
L.R. n.28/1987: Provvidenze per lo sviluppo e la promozione
dellartigianato
Art. 7 - Termini di presentazione delle istanze - Le domande per beneficiare
del contributo di cui al precedente articolo 4, unitamente alla documentazione
prescritta dagli articoli seguenti, dovrà essere inoltrata,
a mezzo raccomandata postale con avviso di ritorno, entro il termine
perentorio del primo marzo dellanno per il quale si richiede
il contributo, al Servizio Industria ed Artigianato della Regione
Campania
Art. 14 - Soggetti beneficiari - Possono essere ammesse a fruire del
contributo le imprese artigiane, singole ed associate, che assumono,
in qualità di apprendisti, ai sensi dellarticolo 6 della
legge 19 gennaio 1955, n 25, giovani con età tra i quindici
ed i ventiquattro anni che abbiano assolto lobbligo scolastico
di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1829.
L.R. n.2/1985 Nuove provvidenze a favore delle cooperative artigiane
di garanzia Abrogazione della L.R. n. 2/1973
Art. 4 II comma
Qualora il numero dei soci aumenti dopo la concessione del contributo
può essere concessa la integrazione del contributo medesimo
proporzionalmente allincremento del numero dei soci.
IV comma art.4:
Il contributo di cui ai commi precedenti non può in ogni
caso superare per ciascuna cooperativa limporto massimo di L.
100.000.000=
Il punto b) art.4 :
dallelenco nominativo dei soci risultanti dallapposito
libro alla data del 31 dicembre dellanno precedente con linclusione
per ciascun nominativo del numero di iscrizione allalbo delle
imprese artigiane
I° comma art.7
Al fine di incoraggiare la costituzione di Consorzi di secondo
grado tra le Cooperative previste dalla presente legge con finalità
di coordinamento e di assistenza allesercizio delle Cooperative
stesse, la Regione concede ai Consorzi un contributo annuo di L.5.000.000
per ogni Cooperativa aderente.
L.R. n.28/1987 Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dellartigianato
Art. 3 - Piano degli interventi - Al fine di garantire particolari
esigenze di sviluppo dellartigianato campano, o dei suoi specifici
comparti, anche in rapporto allarticolazione territoriale del
settore, il Consiglio regionale, con la legge di approvazione del
bilancio di previsione, approva gli indirizzi, i criteri prioritari
e selettivi per la redazione del piano degli interventi di cui alla
presente legge.
Per gli anni 1987-1988 sono ammessi ai benefici di cui al successivo
articolo 4, i settori esclusi o sospesi dai contributi di cui alla
legge 1 marzo 1986, n. 64(1).
L.R. n.5/1999 Disposizioni di Finanza regionale
Art. 6 - 1. Per la redazione del piano degli interventi per il 1999
ai sensi dellarticolo 3 della Legge Regionale 4 maggio 1987,
n. 28, gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi sono gli stessi
di quelli indicati nellarticolo 8 della legge regionale 16 giugno
1998, n. 9.
L.R. n. 11/1987
Norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina
delle Commissioni Provinciali e Regionale per lArtigianato
Art. 3 - Costituzione della Commissione Provinciale - La Commissione
provinciale per lartigianato, che ha sede presso la C.C.I.A.A.,
è costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale,
dura in carica 5 anni ed è formata da:
1) 15 membri nelle province con un numero di imprese artigiane fino
a 20.000;
2) 18 membri nelle province con numero di imprese artigiane superiore
a 20.000.
Essa è composta:
a) per 2/3 da titolari di aziende artigiane iscritte allAlbo
da almeno tre anni ed eletti col sistema proporzionale su base di
lista presentata a livello provinciale secondo le modalità
previste dai successivi articoli della presente legge;
b) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali più
rappresentative dei lavoratori dipendenti;
c) dal Direttore dellUfficio Provinciale del Lavoro o suo delegato;
d) dal Direttore dellUfficio Provinciale dellistituto
Nazionale Previdenza Sociale o suo delegato;
e) da due o tre esperti in materia di artigianato, a seconda della
composizione di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente
articolo, designati dallAssessore al ramo.
Essi eleggono nel proprio seno il Presidente, scegliendolo tra i componenti
titolari di imprese artigiane e il Vice Presidente.
Fanno parte, inoltre, della Commissione a titolo consultivo:
a) un dirigente ed un funzionario regionale;
b) un rappresentante dellOrganizzazione Sindacale degli Industriali
più rappresentative della Provincia.
c) due esperti del Credito Artigiano designati dallA.B.I. e
dalla Federazione regionale della Cassa Rurale ed Artigiana.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria
la presenza di almeno metà dei componenti aventi funzioni deliberative.
Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti
computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità
di voti prevale il voto del Presidente.
I componenti decadono dallUfficio in caso di perdita delle qualità
possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione
alle sedute per cinque riunioni consecutive.
La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale
su proposta dellAssessore per lIndustria e lArtigianato.
Nota allart.27
L.R.n.19 /1996: Norme in materia di utilizzo delle risorse regionali
per la realizzazione di opere pubbliche
Nota allart.28
L.R. n.5/1999: Disposizioni di finanza regionale
Art. 32 1. Ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e alle
vedove di questi, sono applicate dalle Aziende di trasporto in concessione
e a sovvenzione regionale agevolazioni tariffarie sui trasporti in
misura del cento per cento per mutilati ed invalidi, di guerra e per
servizio, vedove di questi e per laccompagnatore, qualora ne
abbia giuridicamente diritto, e del cinquanta per cento alle vedove
di mutilati e invalidi, di guerra e per servizio, qualora abbiano
un reddito superiore ai 18milioni.
Note allart.29
L.R. n.18/1997: Nuova disciplina per lassegnazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
Art. 15 - Osservatorio regionale - 1. E istituito, con decreto
del Presidente della Giunta regionale, lOsservatorio regionale
sulla casa, così composto:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzione
di presidente;
b) lAssessore regionale alledilizia pubblica abitativa
o suo delegato;
c) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
d) un rappresentante per ogni I.A.C.P. provinciale;
e) quattro rappresentanti dei sindacati degli inquilini maggiormente
rappresentativi a livello regionale;
f) un dirigente del settore edilizia pubblica abitativa della Giunta
regionale.
2. Losservatorio regionale compie studi e analisi per lelaborazione
dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti ledilizia
residenziale. Formula alla Giunta regionale proposte inerenti il comparto
delledilizia residenziale.
Valuta i dati, le proposte, le relazioni formulate dai comuni interessati.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la struttura
tecnica di supporto ed i meccanismi di funzionamento dellosservatorio.
L.R. n.21/1993 Nuova disciplina delle funzioni di controllo
sugli atti degli Enti locali, di cui agli artt.41 e seguenti della
Legge 8/6/1990, n. 142, recante Ordinamento delle autonomie
locali
Nota allart.30
L.R. n.18/2000: Disposizioni di finanza regionale
Art. 42 - 1. Fino alla data di approvazione del Piano Regionale delle
attività estrattive di cui allart. 2, della Legge Regionale
13 dicembre 1985, n. 54(30), come risulta modificato dallarticolo
1 della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 17(30), comunque, entro
il 31 dicembre 2001, è fatto divieto di rilasciare autorizzazioni
o concessioni per aperture di nuove cave, nonché ampliamenti
di quelle operanti.
2. La Giunta Regionale è impegnata ad approvare il piano regionale
delle attività estrattive entro il 30 giugno 2001.
Nota allart.31
L.R.n.3/1974: Istituzione delle Comunità Montane in Campania
Abrogata dalla L.R.n.31/1994
Legge 18 aprile 1962, n. 167 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 111). -
Disposizioni per favorire lacquisizione di aree fabbricabili
per ledilizia economica e popolare (1).
Art. 1.
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano
capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone
da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare
nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali,
ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio
comunale, alla formazione del piano.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, può, con un suo decreto, disporre
la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della
facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato
da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità
e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali
dellIstituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore
all8 per cento.
Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la
formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente
legge (1).
La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni
comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori fra
comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili (1).
(1) Gli attuali commi quarto e quinto così sostituiscono loriginario
ultimo comma per effetto dellart. 28, l. 22 ottobre 1971, n.
865.
Legge 5 agosto 1978, n. 457 (in Gazz. Uff., 19 agosto, n. 231).
Norme per ledilizia residenziale (1) (2) (3) (4).
L.R.n.62/1978: Incentivi ai Comuni, ai loro Consorzi ed alle
Comunità Montane per la formazione degli strumenti urbanistici
Art. 6 - Procedure per le richieste di ammissione a contributo - Gli
Enti interessati per lammissione al contributo di cui ai precedenti
articoli 2, 3 e 4 devono trasmettere alla Giunta Regionale, Servizio
Urbanistica, entro il 30 aprile di ogni anno, la istanza per lammissione
al contributo, unitamente alla copia della convenzione per laffidamento
dellincarico di redazione del progetto e dei precedenti atti
consiliari. La convenzione deve, altresì, specificare i tempi
di consegna degli elaborati e laccettazione di quanto previsto
dallart. 16 della Legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni
ed integrazioni.
L.R.n.17/1982: Norme transitorie per le attività urbanistico-edilizie
nei Comuni della Regione
Art. 1 - Obbligo alla formazione del Piano Regolatore Generale -
Comma 4 Su motivata richiesta del Consiglio comunale può
essere concessa, per una sola volta, una proroga per un periodo non
superiore a sei mesi.
L.R. n.38/1994: Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.22/1993,
concernente Piano urbanistico-territoriale dellarea sorrentino-amalfitana
Art. 1 comma 1 punto a) dei programmi integrati di cui allart.
16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179
Art.1 punto b) ultimo comma:
b) di programmi integrati di cui allart. 16 della Legge 17 febbraio
1992, n. 179, conformi oppure in variante al Piano regolatore generale
vigente;
L.n.499/1993: Legge 6 dicembre 1993, n. 499 (in Gazz. Uff.,
6 dicembre, n. 286).
Delega al Governo per la riforma dellapparato sanzionatorio
in materia di lavoro
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria
relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) in materia di assunzione dei lavoratori:
1) mantenere la sanzione penale per lillecita intermediazione
ed interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro, anche
in riferimento ai lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari,
riformulando le norme in modo da rendere più precisa e rigorosa
lidentificazione del mero appalto di mano dopera, con
particolare riguardo alleffettivo trasferimento del rischio
di impresa, alla reale consistenza dellimpresa appaltatrice
ed alle sue capacità tecniche ed organizzative, prevedendo
la pena alternativa dellarresto non superiore a due anni o dellammenda
non superiore a lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria
proporzionale, e stabilendo la sola pena dellarresto per le
ipotesi di maggiore gravità nello sfruttamento della mano dopera
illecitamente appaltata;
2) mantenere la sanzione penale di cui allarticolo 4, comma
8, della legge 10 aprile 1991, n. 125;
3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati previsti
in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni
obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire
dieci milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie
corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati ed equiparando
in particolare lavviamento irregolare al lavoro dei lavoratori
provenienti da Paesi extracomunitari a quello dei lavoratori italiani
e comunitari;
b) in materia di tutela della sicurezza e delligiene del lavoro:
1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una
causa di estinzione del reato consistente nelladempimento, entro
un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni
obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di
eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in
sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dellammenda
comminata per ciascuna infrazione;
2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso
allautorità giudiziaria la notizia di reato inerente
la contravvenzione e, successivamente, lesito della verifica
delladempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni
con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari,
allesercizio dellazione penale e alla prescrizione;
3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene
del lavoro la pena alternativa dellarresto non superiore a sei
mesi o dellammenda non superiore a lire otto milioni, opportunamente
graduate in rapporto alla gravità degli illeciti; stabilire
che lammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore prima
del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore, quanto al massimo,
al quadruplo dellattuale ammontare e che lammenda per
reati previsti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia
comunque non inferiore, quanto al massimo, allattuale ammontare;
c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri
e dei lavoratori a domicilio:
1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza
del lavoro e le condizioni psico-fisiche del lavoratore, prevedendo
la pena alternativa dellarresto non superiore a sei mesi o dellammenda
non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravità
con riferimento al pericolo concreto per la salute, la sola pena dellarresto;
2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo
la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonché
le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie
dei reati depenalizzati;
d) in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del datore di lavoro,
subordinare la punibilità al mancato versamento, entro un termine
determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto
disposto dallarticolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) salvo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) e d), trasformare
in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia di lavoro
punite con la sola pena dellammenda, nonché il delitto
previsto dallarticolo 509, primo comma, del codice penale, prevedendo,
a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di
denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con esclusione
di ogni forma di sanzione proporzionale, nonché le sanzioni
amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei
reati depenalizzati; prevedere per la contravvenzione di cui allarticolo
4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena dellarresto non
superiore a due mesi o dellammenda non superiore a lire un milione;
abrogare larticolo 509, comma secondo, del codice penale;
f) prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento
in misura ridotta, in ragione della gravità dellillecito;
g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal
presente articolo, le norme di coordinamento delle stesse con tutte
le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio;
individuare lautorità competente ad irrogare le sanzioni
amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto
della natura degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni
interessate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto
dellarticolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
competenti per la materia di cui al presente articolo, che si pronunciano
entro quindici giorni dalla comunicazione degli schemi di decreto.
Tale comunicazione deve avvenire almeno un mese prima della scadenza
della delega.
Nota allart.33
L.R. n. 18/2000: Disposizioni di Finanza regionale
Art. 40 comma 3 Il fondo di spesa può utilizzato per la stipula
di contratti privatistici a termine, per la collaborazione, per la
fornitura di servizi specifici occorrenti e per lassistenza
ai Consiglieri non previsto tra quelli di cui alla L.R.n.6/1972, e
successive modifiche ed integrazioni
Comma 4 Laccesso a detto fondo perviene, su richiesta
del Presidente del Gruppo o forza politica allUfficio di Presidenza
che provvede entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
Entro un termine massimo di trenta giorni, lUfficio di Presidenza,
su proposta dei Presidenti di Gruppo e delle Forze Politiche fissa
le modalità attuative.
Art.40 comma 4.
3. Laccesso a detto fondo perviene, su richiesta del Presidente
del Gruppo o forza politica allUfficio di Presidenza che provvede
entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. Entro un periodo
massimo di trenta giorni, lUfficio di Presidenza, su proposta
dei Presidenti di Gruppo e delle Forze Politiche fissa la modalità
attuative.
L.R.n. 6/1972: Funzionamento dei gruppi consiliari
Nota allart.34
L.R. n. 58/1974: Programma di valorizzazione dei beni culturali
della Regione Campania
Nota allart.36
L.R. n.23/1985: Norme in materia di bonifica integrale
Note allart.38
Legge n.865/1971: Edilizia residenziale
Art.27: I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma
di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione
della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nellambito
delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori
generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione
del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli
elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per
la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente
della giunta regionale.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per
dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di
piano particolareggiato desecuzione ai sensi della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione
del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale
si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni.
Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo
sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto
dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti
produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico
mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto
di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti
è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e
aziende a partecipazione statale nellambito di programmi già
approvati dal CIPE (1).
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione
di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal
piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha
una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove
anni.
Contestualmente allatto di concessione, o allatto di cessione
della proprietà dellarea, tra il comune da una parte
e il concessionario o lacquirente dallaltra, viene stipulata
una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati
gli oneri posti a carico del concessionario o dellacquirente
e le sanzioni per la loro inosservanza.
(1) Comma così modificato dallart. 49, comma 17, l. 27
dicembre 1997, n. 449.
L.R. n.3/1992 Bilancio di previsione della regione Campania
per lanno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992/1994
Art. 9 - Il concorso finanziario annuo della Regione nella rata di
ammortamento dei mutui ventennali e/o decennali per investimenti contratti
dagli Enti Locali, secondo la legislazione regionale vigente, é
fissato nella misura massima del 5%.
L.R. n.19/1996. Norme in materia di utilizzo delle risorse regionali
per la realizzazione di opere pubbliche
L.R.n.51/1978: Normativa regionale per la programmazione, il
finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico
interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe ed
attribuzioni agli Enti locali
Art. 3 - Forme di intervento finanziario regionale - Lintervento
finanziario regionale per le opere di cui alla presente legge si esplica
con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:
a) contributi poliennali in conto capitale o in conto interesse per
lammortamento di mutui(2);
L.R.n.38/1984: Modifiche ed integrazioni alla L.R.n. 51/1978
Riportata nel testo della L.R.n. 51/1978
L.R.n. 51/1978: Normativa regionale per la programmazione, il
finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico
interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe ed
attribuzioni agli Enti locali
Art. 10 - Individuazione delle opere - LEnte destinatario del
finanziamento, nel rispetto dei vincoli fissati dal programma pluriennale
e dal piano esecutivo annuale, entro 180 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di cui allarticolo 6, individua le opere
da realizzare tra quelle previste dalle richieste avanzate in base
al primo comma del precedente articolo 7, approva i progetti tecnico-esecutivi
ai sensi del successivo articolo 20 e ne dà comunicazione ai
Servizi competenti. (12)
L.R.n.49/1982: Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.51/1978
Ulteriori termini per lapplicazione dellart. 22
Norme in materia dellaccelerazione delle procedure per
lesecuzione di opere pubbliche.
Art. 4 - Programmi pluriennali di intervento - Lutilizzazione
dei fondi disponibili per la realizzazione delle opere di cui al precedente
art. 2 è disposta attraverso programmi pluriennali dintervento,
con validità temporale coincidente con quella del bilancio
della Regione.
La Giunta regionale sulla base delle proposte programmatiche formulate
dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi del successivo art. 7
predispone il programma pluriennale di intervento e lo trasmette al
Consiglio regionale che lo approva contestualmente al piano regionale
di sviluppo e al bilancio pluriennale e alle sue variazioni.
Fino allelaborazione del piano regionale di sviluppo, il programma
pluriennale si ispira agli indirizzi di programmazione territoriale
e settoriale degli interventi e fissa lammontare della relativa
previsione di spesa per categoria di intervento e per aree territoriali,
nonché i criteri per la formulazione dei piani esecutivi.
Il programma pluriennale è articolato in due sezioni, una relativa
al finanziamento degli interventi di interesse sovracomunale di competenza
delle Province delle Comunità Montane e degli altri Enti abilitati,
ed una per gli interventi di interesse locale, di competenza dei Comuni
e degli altri Enti abilitati.
Per ciascuna delle due sezioni sono indicati: lammontare della
previsione di spesa, i criteri ed i relativi parametri per il riparto
territoriale e settoriale dei finanziamenti disponibili, la ripartizione
della spesa per esercizi finanziari e categorie di intervento, le
forme di intervento finanziario di cui al precedente art. 3.
I servizi regionali, ciascuno per la propria competenza, entro 10
giorni dallapprovazione del programma pluriennale, danno agli
Enti destinatari comunicazione degli interventi previsti dal programma
medesimo.
Il programma pluriennale è attuato attraverso i piani annuali
esecutivi di finanziamento.
Sino alla organica attuazione dei primi cinque comma del presente
articolo, i piani annuali esecutivi di finanziamento sono predisposti
nellambito delle rispettive disponibilità di bilancio
sulla base di assegnazione di un plafond di finanziamento per Ente
abilitato da utilizzare con le modalità previste dal successivo
articolo 6.(3)
La spesa assegnata agli Enti abilitati rappresenta il limite massimo
di intervento finanziario della Regione che può essere utilizzato
dagli Enti medesimi secondo le modalità previste dalle lettere
a) e b) dellart. 3 della legge regionale 31 ottobre 1978, n.
51. (3)
Nel caso di assegnazione di fondi secondo la forma della lettera a),
richiamata nel comma precedente, essi rappresentano lannualità
massima utilizzata dallEnte abilitato, per intero o frazionata,
che può devolvere in favore della Cassa DD.PP. ovvero di altri
Istituti di Credito(3).
Il ricorso agli Istituti di Credito diversi dalla Cassa DD.PP. è
consentito quando questa rifiuti la concessione del mutuo per esaurimento
del plafond utilizzabile da parte dellEnte abilitato, ovvero
per altre ragioni. (3)
Laccesso al mutuo con altri Istituti di Credito è consentito
esclusivamente alle migliori condizioni del mercato finanziario, salvo
che lEnte abilitato in caso di condizioni più onerose,
dichiari espressamente, nelle forme dovute, che lIstituto mutuante
prescelto è lunico disponibile a concedere il mutuo.
(3)
Nel caso di contrazione del mutuo con Istituto di Credito diverso
dalla Cassa DD.PP., limporto delle rate di ammortamento, che
non può superare il plafond messo a disposizione dellEnte
abilitato, e il numero delle relative annualità sono rapportate
a quelle praticate dallistituto medesimo, in deroga a quanto
disposto dalla L.R. 2 agosto 1982, n.37.(3)
Gli Enti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano in corso di perfezionamento mutui con la Cassa DD.PP.
o che labbiano già contratta con la stessa Cassa, ovvero
con Istituti di Credito diversi, in deroga al disposto del II comma,
possono usufruire delladeguamento della aliquota annuale del
contributo così come previsto dalla legge regionale 2 agosto
1982, n. 37(4)
Nota allart.41
Il Decreto legislativo n.267/2000 reca norme in tema di:
Nota allart.42
Legge n.142/1990: Ordinamento delle Autonomie locali
Art.27 Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi
o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, lazione integrata e coordinata di comuni, di
province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti,
il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco,
in relazione alla competenza primaria o prevalenti sullopera
o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione
di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più
dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni
e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
Nota allart.43
L.R.n.5/1995: Bilancio di previsione della Regione Campania
per lanno finanziario 1995- Bilancio pluriennale 1995/1997
Art. 7 - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i mutui previsti agli articoli 3 e 4 della legge regionale
25 agosto 1989, n. 18, sono concessi per la trasformazione di passività
derivanti da esposizioni debitorie per mutui e prestiti agrari con
inizio dellammortamento antecedente al 1 dicembre 1994.
Note allart.44
L.R. n. 7/1985: Riorganizzazione dellintervento regionale
in materia di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura
Art. 16 - Indirizzi e programmi di attività - Gli indirizzi
di programmazione degli interventi regionali nel Settore della Sperimentazione,
Informazione e Consulenza in Agricoltura sono definiti a cadenza triennale
dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.
Lattuazione degli indirizzi è disposta attraverso programmi
annuali definiti dal Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza
in Agricoltura ed approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato
Consultivo.
Gli indirizzi ed i programmi di cui al precedente comma dovranno riguardare
le attività da attuarsi direttamente dal Servizio Sperimentazione,
Informazione e Consulenza in Agricoltura, quelle da attuarsi a cura
e su proposta dellEnte regionale di sviluppo agricolo in Campania
nel campo della valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli e
della promozione cooperativa [e quelli a cura degli organismi di cui
allart. 8] (5/D) della presente legge e saranno formulati sulla
base:
- delle risultanze delle attività svolte nel periodo precedente;
- dei documenti di programmazione in agricoltura a carattere zonale,
regionale, nazionale e comunitario;
- dei documenti di programmazione intersettoriale;
- delle indicazioni provenienti dalla ricerca e sperimentazione.
L.R.n.7/1985: Riorganizzazione dellintervento regionale
in materia di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura
Art. 17 - Comitato Consultivo - Ai fini dellapplicazione della
presente legge è istituito il Comitato Consultivo per
la Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura,
composto da:
- lAssessore allAgricoltura, che lo presiede;
- il Coordinatore del Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza
in Agricoltura;
- il Coordinatore del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca;
- il Coordinatore del Servizio Foreste;
- il Direttore dellEnte regionale di sviluppo agricolo o suo
delegato;
- tre rappresentanti della Facoltà di Agraria di Portici;
- tre rappresentanti degli Istituti Sperimentali dellAgricoltura,
facenti capo al Ministero dellAgricoltura e Foreste;
- un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
[- un rappresentante designato da ciascuna Associazione di cui ai
punti a) e b) dellarticolo 8 della presente legge;] (5/E)
- un rappresentante di ciascuna Unione delle Associazioni dei produttori
riconosciute ai fini dellapplicazione della presente legge;
- un rappresentante designato dallAssociazione regionale degli
allevatori della Campania;
- un funzionario del Servizio Sperimentazione e Consulenza in Agricoltura,
con funzione di Segretario.
L.R.n.8/2000: Potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo
regionali e contestuale revoca delle funzioni assegnate alle associazioni
regionali per linformazioni e la consulenza in agricoltura.
Riesame.
Nota allart.45
L.R. n.13/1985: Riordino delle funzioni in materia di igiene
e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie
Art. 25 - Concorsi per il conferimento di farmacie Commissione giudicatrice
- I concorsi per lassegnazione di sedi farmaceutiche disponibili
per lesercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono
espletati, per ogni ambito territoriale delle Unità Sanitarie
Locali, dalla Regione, secondo la vigente normativa in materia.
La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è
composta da:
- tre funzionari della Regione di cui almeno uno laureato in medicina
e chirurgia o in farmacia o in chimica;
- un professore universitario in materia farmaceutica, designato dallUniversità
agli Studi del capoluogo della Regione;
- due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti
tra due distinte terne, proposte dallOrdine provinciale dei
Farmacisti competente per territorio.
La Commissione è presieduta da uno dei funzionari della Regione.
In caso di parità e nel rispetto della normativa vigente dello
Stato, prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Servizio
regionale di cui alla lettera b) dellart. 23 della legge regionale
9 giugno 1980, n. 57(1).
La Giunta regionale approva la graduatoria formulata dalla Commissione
giudicatrice e nomina i vincitori. Lelenco dei vincitori è
trasmesso ai Sindaci ed alle Unità Sanitarie Locali interessate
per gli adempimenti di competenza.
Note allart.46
Decreto legislativo n.77 del 25 febbraio 1995: Ordinamento finanziario
delle Autonomie locali
Art. 98 Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di
debiti fuori bilancio
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile
con i mezzi di cui allart. 36, o linsorgenza di debiti
fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui allart.
37 o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 91,
95, 96 e 97, comportano da parte dellorgano regionale di controllo
la segnalazione dei fatti allAutorità giudiziaria per
laccertamento delle ipotesi di reato e linvio degli atti
alla Corte dei conti per laccertamento delle responsabilità
sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri (1).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dellinterno con proprio
decreto, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale,
stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga
alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando
il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali
di cui al capo ottavo della legge 8 giugno 1990, n. 142(1).
(1) Comma così modificato dallart. 34, d.lg. 11 giugno
1996, n. 336.
Art.1: Ambito di applicazione.
1. Lordinamento finanziario e contabile degli enti locali è
stabilito dalle disposizioni di principio del presente decreto.
2. Lordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunità
montane, le città metropolitane e le unioni di comuni i principi
contabili che si applicano alle attività di programmazione
finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento
e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano. Art.1
Nota allart.49
L.R. n.9/2000: Contributo annuale al Teatro Municipale Giuseppe
Verdi di Salerno e al teatro stabile di prosa Bellini
di Napoli
Art. 3 - Allonere derivante dallapplicazione della presente
legge, stabilito in lire un miliardo per lanno 2000 si fa fronte
con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al
capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa per lanno
finanziario 2000, di nuova istituzione con la denominazione contributo
al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno e al Teatro
Bellini di Napoli, mediante prelievo ai sensi dellarticolo
30 della legge 27 luglio .1978, n. 20(1) della somma occorrente dallo
stanziamento, di cui al capitolo 1040 dello stato di previsione della
spesa del 1999, che si riduce di peri importo e 500 milioni
al Teatro Augusteo di Napoli, mediante prelievo dal capitolo 1000
dello stato di previsione della Spesa del 2000, che si riduce di pari
importo(2).
Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge
di Bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
L.R. n.18/200: Disposizioni di finanza regionale
Art. 35 - 1. Larticolo 3 della Legge Regionale 5 aprile 2000,
n. 9(6) è così integrato dopo la parola Bellini
aggiungere e 500 milioni al Teatro Augusteo di Napoli, mediante
prelievo dal capitolo 1000 dello stato di previsione della Spesa del
2000, che si riduce di pari importo.
Nota allart.50
L.R. n. 7/2000: Disposizioni Finanziarie e tariffe Regionali
in materia di Trasporti
Art. 2 - Interventi finanziari regionali a favore delle Aziende private
concessionarie di autolinee di competenza regionale o comunale e delle
Gestioni Commissariali Governative concessionarie di autolinee di
competenza regionale - 1. La Giunta Regionale assume, ai sensi dellarticolo
2-bis del testo del D.L. n.310/90(2) coordinato con la legge n. 403/90,
nonché del testo del D.L. n.485/92(3) coordinato con la legge
n. 32/93, a carico del bilancio regionale, un mutuo decennale di importo
complessivo di lire 181 miliardi, da destinare ad interventi finanziari
in favore delle Aziende private concessionarie di autolinee di competenza
regionale o comunale e delle Gestioni Commissariali Governative, per
il parziale riassorbimento dei residui disavanzi di esercizio 1987-1993,
come rideterminati in conformità al comma 5 dellart.
1 del testo del D.L. n. 98/95(1), coordinato con la legge n. 204/95.
Il contributo, di cui al comma 2 del D.L. del 1 aprile 1995, n. 98(1),
convertito in legge 30 maggio 1995, n. 204, così come dettato
dal comma 8 del succitato decreto legge, è sospeso qualora
entro il 31 dicembre 1997 gli Enti proprietari non hanno provveduto
alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento
approvati.
Nota allart.51
L.R. n.3/1992: Bilancio di previsione per lanno finanziario
1992 e bilancio pluriennale 1992/1994
Art. 21 - Al fine di garantire la congruità degli interventi
assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza
renale e degli uremici cronici, la Giunta Regionale é autorizzata
con riferimento alle assegnazioni di risorse finanziarie effettivamente
disposte a favore della Regione in sede di riparto delle disponibilità
del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente per lesercizio
finanziario 1992 a disporre a che le Unità Sanitarie Locali
provvedano a garantire:
a) la equiparazione dei nefropatici con insufficienza renale ai soggetti
di cui al Decreto del Ministro della Sanità 1 luglio 1982,
ai fini sulla fornitura dei prodotti dietetici nonché, limitatamente
ai casi di accertata necessità, dei prodotti contenenti aminoacidi
essenziali e/o analoghi, secondo protocolli deliberati dalla Giunta
regionale;
b) il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli uremici cronici
per il raggiungimento del Centro dialitico dalla propria abitazione
e viceversa secondo importi e modalità procedurali definiti
da apposita deliberazione della Giunta Regionale;
c) la erogazione del farmaco Eritropieteina umana da DNA ricombinante
nel rispetto del regime di dispensazione al pubblico previsto per
le relative specialità medicinali dai provvedimenti ministeriali
di registrazione e autorizzazione al commercio.
Art. 22 - Al fine di assicurare ai soggetti che hanno subito trapianti
dorgano adeguati interventi integrativi di prevalente natura
socio - assistenziale, la Giunta regionale é autorizzata ad
adottare apposito atto deliberativo per garantire ai soggetti interessati
il rimborso delle relative spese, per il tramite delle Unità
Sanitarie Locali, utilizzando quota parte dello stanziamento di cui
al Capitolo 7812 dello stato di previsione della spesa fino ad un
importo di L. 2.000.000.000.
Note allart.52
L.R.n. 42/1979: Interventi regionali per la costruzione, lampliamento,
il miglioramento, il completamento e lacquisto di impianti e
attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica
sportiva
Art. 2 Lettera c) la concessione di un contributo annuo costante
trentacinquennale nella misura stabilita dalla Cassa Depositi e Prestiti
per la contrazione di mutui da parte degli Enti di cui alla precedente
lettera a) per la realizzazione di impianti sportivi
L.R. n. 3/1992: Bilancio di previsione della Regione Campania
per lanno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992/1994
Art. 9 - Il concorso finanziario annuo della Regione nella rata di
ammortamento dei mutui ventennali e/o decennali per investimenti contratti
dagli Enti Locali, secondo la legislazione regionale vigente, é
fissato nella misura massima del 5%.
L.R.n.19/1996: Norme in materia di utilizzo delle risorse regionali
per la realizzazione di opere pubbliche
L.R.n.51/1978: Normativa regionale per la programmazione, il
finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico
interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni
agli Enti locali
Art. 3 - Forme di intervento finanziario regionale Lintervento
finanziario regionale per le opere di cui alla presente legge si esplica
con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:
a) contributi poliennali in conto capitale o in conto interesse per
lammortamento di mutui(2).
L.R.n.38/1984: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 51/1978
Art. 13 I° e III° comma
L.R. n. 51/1978 già citata
Art. 10 - Individuazione delle opere - LEnte destinatario del
finanziamento, nel rispetto dei vincoli fissati dal programma pluriennale
e dal piano esecutivo annuale, entro 180 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di cui allarticolo 6, individua le opere
da realizzare tra quelle previste dalle richieste avanzate in base
al primo comma del precedente articolo 7, approva i progetti tecnico-esecutivi
ai sensi del successivo articolo 20 e ne dà comunicazione ai
Servizi competenti. (12)
Nota allart.53
L.R.n.8/2000: Potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo
regionali e contestuale revoca delle funzioni assegnate alle associazioni
regionali per linformazione e la consulenza in agricoltura.
Riesame.
Art. 4 - Norma transitoria - 1. Alle Associazioni riconosciute di
cui al soppresso articolo 8, comma i lettera a) della legge regionale
7/85, allo scopo di consentire la conclusione dei programmi di attività
del 1999 e fino alleffettivo inquadramento del personale, così
come disposto dalla presente Legge, viene concesso un contributo una
tantum ad integrazione del finanziamento regionale dei programmi di
attività. In ogni caso lentità del contributo
totale concesso, percentualmente, non può superare quello medio
ammesso nel triennio 1996/1998 e comunque, complessivamente, non superiore
a 550 milioni di lire. Lerogazione del contributo avverrà
a fronte delle spese documentate.
Note allart.58
L.R.n.11/1991: Ordinamento amministrativo della Regione Campania
Art. 16 - Segreterie particolari - Per lespletamento delle attività
di collaborazione diretta al Presidente della Giunta, al Vice Presidente
ed agli Assessori, sono istituite apposite segreterie particolari
i cui organici non possono superare:
a) le dodici unità per il Presidente;
b) le nove unità per il Vice Presidente;
c) le sette unità per Assessore.
I responsabili delle Segreterie sono scelti tra il personale dipendente
della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale.
Ai responsabili delle Segreterie è attribuita una indennità,
limitatamente al periodo dellespletamento dellincarico,
pari a quella prevista per i responsabili dei Servizi.
L.R.n.15/1989: Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio
regionale
Art. 14 - Segreterie particolari - Per lespletamento delle attività
di collaborazione diretta, al Presidente del Consiglio Regionale,
ai Componenti dellUfficio di Presidenza, ai Presidenti delle
Commissioni, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono
istituite apposite segreterie particolari i cui organici non possono
superare:
a) le dieci unità per il Presidente del Consiglio comprensive
del segretario particolare;
b) le quattro unità per ciascun Vice Presidente;
c) le tre unità per ciascun Consigliere Questore e ciascun
Consigliere Segretario;
d) le due unità per ciascun Presidente di Commissione consiliare
e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Allassegnazione del personale delle segreterie particolari provvede
lUfficio di Presidenza con apposita deliberazione su richiesta
nominativa di ciascun membro interessato.
Il personale di cui al precedente comma può essere chiamato
dal ruolo del Consiglio o, mediante ricorso al distacco, dal ruolo
della Giunta Regionale.
Per particolari esigenze e sempre nei limiti della dotazione organica
può essere chiamato, in posizione di comando, anche personale
dello Stato, del Parastato, degli Enti Locali e degli Enti pubblici.
Nota allart.62
L.R.n.19/1996, già citata
Art. 1 - 1. I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa
del Bilancio per lanno 1993 ai Capitoli 1500, 2100 e 6006, nonché
quelli del bilancio di previsione per lanno 1994, di cui ai
Capitoli 1500, 2101 e 8502, destinati allattuazione dei piani
esecutivi di finanziamento delle opere pubbliche approvati ai sensi
dellarticolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1971 n. 51(1),
fatti salvi quelli regolati da specifiche leggi di settore e, in deroga
a quanto stabilito dallarticolo 9 della legge regionale 16 giugno
1992 n. 3(2), possono essere utilizzati con la forma del contributo
poliennale in conto capitale, ai sensi della lettera a) dellarticolo
3) della stessa legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51(1), e la quota
in capitale costituisce la spesa massima utilizzabile dallEnte
per la copertura dei mutui, ai sensi del 1° e 3° comma dellarticolo
13 della legge regionale 27 agosto 1984 n. 38(3)
Note allart.63
Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
17 marzo, n. 64). - Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile (1) (2) (3) (4).
Decreto legislativo n.112/1998: già citato Art. 108.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni dellarticolo 107 sono conferite alle regioni e
agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione
dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) allattuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata
dal verificarsi o dallimminenza di eventi di cui allarticolo
2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi
anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui allarticolo 2,
comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) allattuazione degli interventi necessari per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito
al punto 3) della lettera f) del comma 1 dellarticolo 107;
6) (Omissis) (1);
7) agli interventi per lorganizzazione e lutilizzo del
volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) allattuazione, in ambito provinciale, delle attività
di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai programmi e piani regionali, con ladozione dei connessi
provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base
degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali
di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica,
da attivare in caso di eventi calamitosi di cui allarticolo
2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) allattuazione, in ambito comunale, delle attività
di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai programmi e piani regionali;
2) alladozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi
alla preparazione allemergenza, necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza,
anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge
8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità
montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali;
4) allattivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare lemergenza;
5) alla vigilanza sullattuazione, da parte delle strutture locali
di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) allutilizzo del volontariato di protezione civile a livello
comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali.
(1) Numero abrogato dallart. 14, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
L.R.11/91 già citata
Legge n.388/2000: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
Art.138, comma 16: Per finanziare gli interventi delle regioni,
delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare
esigenze urgenti per calamità naturali di livello b di cui
allart. 1°8 del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112,
nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle
regioni e degli enti locali, è istituito il Fondo regionale
di protezione civile. Il Fondo è alimentato per il triennio
2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue,
il cui versamento subordinato al versamento al Fondo da parte di ciascuna
regione e provincia autonoma di un percentuale uniforme delle proprie
entrate accertate nellanno precedente, determinata dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da
assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province
autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale:
Le risorse regionali e statali sono accreditata su un conto corrente
di tesoreria centrale denominato Fondo regionale di protezione
civile. Lutilizzo delle risorse del Fondo è disposto
dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
dintesa con il direttore dellAgenzia di protezione civile
e con le competenti Autorità di bacino, in caso di calamità
naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato
tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Decreto legislativo n.112/1998 già citato
Note allart.65
L.R.n.17/1998: Provvidenze per la salvaguardia del territorio
e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane
Art. 8 - Incentivi per linsediamento nelle zone montane - 1.
Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero
dei centri abitati di montagna, le comunità montane possono
concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e di
ristrutturazioni di immobili da destinare a prima abitazione, a favore
di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale,
unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani
a comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
2. Gli stessi benefici sono concessi a coloro che, pur già
residenti in comune montano avente le caratteristiche di cui al comma
3, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni
con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati entro sei mesi
dallentrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale,
sentite le comunità montane, a norma dellart. 19 della
L. 31/1/1994, n. 97(8).
perimetrate 4. Le comunità montane, a valere sul finanziamento
loro concesso ai fini dellattuazione della presente legge, possono
erogare contributi a favore di residenti in territori montani per
allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi
nelle zone dai piani regolatori, quali aree a prevalente destinazione
residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati
dalla comunità montana anche per territori montani limitrofi,
pur non ricadenti nella comunità montana, previa convenzione
con i comuni interessati.
5. La Giunta regionale determina annualmente le modalità di
erogazione e la misura del contributo per ogni tipo di intervento.
Le comunità montane stabiliscono di conseguenza lentità
del contributo; tale entità può essere diversificata
per sub-aree in relazione alle loro caratteristiche.
Legge n.991/1952: Provvedimenti in favore dei territori montani
Nota allart.68
L.R.n.218/1993: Nuova disciplina delle funzioni di controllo
sugli atti degli Enti locali, di cui agli artt.41 e seguenti della
Legge n.142/1990, recante: Ordinamento delle autonomie locali
Art. 28 - Indennità di carica - Gettoni di presenza
A tutti gli altri componenti è corrisposto un gettone di presenza,
per ciascuna seduta, pari a L. 150.000 lorde, per due sedute settimanali.
Nota allart.69
L.R.n. 13/2000: Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Risarcimento danni alla
pubblica amministrazione e modifica allarticolo 11 della Legge
Regionale 2 luglio 1997, n. 18
Note allart.70
L.R.n.2/2001: Disposizioni urgenti in materia di personale Riesame.
Art. 3: La Giunta Regionale della Campania è autorizzata
a procedere, ai sensi dellart.7 del C.C.N.L. del 14 settembre
2000 integrativo del C.C.N.L. del 1° aprile 1999,allassunzione
a tempo determinato per nove mesi di un contingente di Avvocati utilizzando
la graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico,
per titoli ed esami indetto con deliberazione di Giunta Regionale
n.10273 del 18 dicembre 1997
Allonere derivante dallapplicazione del comma precedente,
quantizzato in 800 milioni, si fa fronte in termini di competenza
e cassa con lo stanziamento di cui al capitolo 30 del Bilancio
della spesa del corrente esercizio finanziario, che viene aumentato
di pari importo, mediante prelievo dal capitolo 1030 del corrente
bilancio di previsione dellanno finanziario 2001
L.R.n.12/1997: Rideterminazione dellorganico del ruolo
della Giunta Regionale: Norme di adeguamento al D.lgs. 3/2/1993, n.29
artt. 30 e 31
Nota allart.71
Decreto legislativo n. 112/1998: già citato
Nota allart.72
L.R.n.9/1995: Interventi per favorire laccesso al credito
alle piccole imprese commerciali e di servizi
Note allart.75
L.R.n.44/1982: Istituzione di una scuola regionale per la preparazione
professionale degli Agenti di Polizia municipale
L.R.n.21/1986: Determinazione delle indennità per gli Amministratori
e Revisori dei Conti dellEnte Regionale di Sviluppo Agricolo
in Campania (ERSAC) e stato giuridico e trattamento economico del
Direttore generale dellEnte
Art. 2 - Gettone di presenza - Ad esclusione del Presidente, a tutti
i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo
dellERSAC e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,
in applicazione della L.R. 20-2-1978, n. 8(1), è concesso un
gettone di presenza, per ciascuna seduta, pari a L. 100.000 lorde,
per un massimo di 12 sedute mensili ivi comprese quelle delle Commissioni
di cui allart. 8 della L.R. 20-2-1978, n. 8(1) e per non più
di una seduta per ciascun giorno.
L.R.n.8/1978: Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania.
Adeguamento alla normativa della L.R. 30/4/1976 n.386
L.R.n.21/1986 già citata
Art. 5 - Decorrenza degli emolumenti - La corresponsione delle indennità,
gettoni di presenza e indennità di missione, di cui alla presente
legge, si applica a decorrere dallinsediamento dellattuale
Consiglio di Amministrazione.
Alla liquidazione degli emolumenti procedono i competenti servizi
dellERSAC, utilizzando gli stanziamenti appositi iscritti nel
Bilancio dellEnte.
L.R. n.19/1991: Norme per il funzionamento del Comitato Regionale
per il Servizio Radiotelevisivo
Art. 12 - Al Presidente del Comitato spetta una indennità di
funzione pari al 20% di quella percepita dai Consiglieri Regionali;
ai due Vice Presidenti spetta una indennità di funzione pari
al 15% di quella percepita dai Consiglieri Regionali.
Agli altri componenti del Comitato viene corrisposto, per ogni seduta,
un gettone di presenza pari a L. 100.000 per un massimo di cinque
sedute mensili.
Agli stessi componenti il Comitato che, per ragioni del loro mandato,
si recano in località diversa da quella di residenza, spetta
il trattamento di missione e il rimborso delle spese, previsti per
i Consiglieri Regionali.
Note allart.76
Decreto legge n.180/1998: Misure urgenti per la prevenzione
del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania (1) (2).
Legge n.267/1999: Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto legge 13 maggio 1999,n, 132, recante interventi urgenti
in materia di protezione civile.
Note allart.77
L.R.n.16/1996: Variazione al Bilancio di Previsione della Regione
Campania per lanno finanziario 1996 - Primo provvedimento
Note allart.78
L.R.n.22/1978: Scioglimento dellassociazione C.I.A.P.I.
- Chiusura del C.F.P. A. Marino di S. Nicola la Strada
(CE) ed inquadramento ai sensi dellart. 26 della L.R. 30/7/1977,
n.40, del personale in servizio nel ruolo del personale della Giunta
regionale della Campania
Art. 3 - Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso il C.I.A.P.I., in servizio alla data di entrata in vigore della
Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, ed indicato nellunita
tabella, ai sensi dellart. 26 della citata Legge regionale,
é assorbito dai Centri regionali, ed inquadrato nel ruolo del
personale della Giunta regionale, con decorrenza dalla data di immissione
nel ruolo stesso, previa presentazione di domanda da prodursi entro
trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge regionale,
e previo superamento della prova di accertamento qualitativo le cui
modalità di espletamento saranno stabilite dalla Giunta regionale.
L.R.n.27/1990: Modifiche ed integrazioni alla L.R.n.21/1982
concernente: Disposizioni di attuazione dellart.51 tab
C) della L.R.n.12/1981
Note allart.79
L.R.n.11/1974: Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale dipendente dalla Regione Campania
Art. 36 - Il personale dello Stato trasferito alla Regione a norma
dellart. 17 della legge 15 maggio 1970, n. 281, è inquadrato,
a tutti gli effetti, nel personale di ruolo della Regione con decorrenza
dal I aprile 1972 ancorché abbia assunto servizio presso gli
Uffici regionali in data successiva.
Linquadramento è disposto nel livello corrispondente
alla carriera di provenienza. Il servizio comunque precedentemente
prestato presso qualsiasi Ente pubblico, anche diverso da quello di
diretta provenienza, è valutato:
a) per intero se prestato nella stessa carriera;
b) per tre quarti se prestato nella carriera immediatamente inferiore;
c) al cinquanta per cento se prestato in altre carriere inferiori;
d) per intero se prestato nelle soppresse carriere speciali e trasformate
in carriere direttive con legge.
Il personale dello Stato di cui al presente articolo ed a quello successivo
appartenente a ruoli atipici o che comunque fruiva di parametri differenziati
rispetto alle tradizionali carriere dello Stato, viene inquadrato
nella carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza al
momento del trasferimento o del comando presso la Regione ed il servizio
prestato nellAmministrazione di provenienza viene valutato per
intero(5).
I dipendenti i quali, allatto del trasferimento, godevano di
un trattamento economico più vantaggioso, hanno diritto a percepire
la differenza fra il trattamento di origine ed il trattamento regionale
come assegno ad personam non riassorbibile ma pensionabile.
Il personale dei disciolti Enti di diritto pubblico ENALC, INAPLI
ed INIASA, trasferito alla Regione Campania ai sensi dellart.
2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 e del D.M. I agosto 1972, è
inquadrato, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi,
a tutti gli effetti, nel personale di ruolo della Regione con decorrenza
dal I luglio 1972.
Per il personale didattico che abbia prestato la propria attività
a tempo determinato nei centri di formazione professionale il servizio
prestato è valutato:
1) per un intero anno solare nel caso sia stato prestato per un periodo
complessivamente superiore a sei mesi nellanno addestrativo
e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali.
2) in misura proporzionale, rapportata a dodicesimi, se invece lincarico,
di durata complessivamente superiore a sei mesi, è stato conferito
con lattribuzione di ore settimanali di insegnamento inferiori
a 12 e con un minimo di 6 ore.
I posti necessari per inquadrare il personale di cui ai precedenti
commi che sia stato collocato a riposo o sia comunque cessato dal
servizio nel periodo intercorrente tra la data di trasferimento e
quella di entrata in vigore della presente legge, non sono da computarsi
tra i disponibili ai sensi dellart. 38 dovendosi negli stessi
inquadrare, nei termini e con le modalità di cui allart.
37, il personale che in effetti già li occupa per comando(6)
Art. 37 - Sono inquadrati a domanda nel personale della Regione i
dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici, di ruolo e non di
ruolo, che allatto della entrata in vigore della presente legge
regionale, prestano comunque servizio in posizione di comando o di
distacco o di temporanea assegnazione presso la Regione, anche se
i formali provvedimenti non siano resi esecutivi entro la predetta
data.
La domanda deve essere presentata dal dipendente entro 90 giorni dalla
entrata i n vigore della presente legge regionale.
E altresì inquadrato nei ruoli della Regione il personale
di ruolo che assume servizio a seguito di comando o distacco richiesto
prima della data di entrata in vigore della presente legge ed a seguito
di comando richiesto in applicazione del penultimo comma dellart.
38.
Linquadramento è disposto - anche in soprannumero rispetto
al contingente di ogni singolo livello funzionale purché nei
limiti del contingente complessivo fissato per ciascuno dei due ruoli
regionali di cui allart. 1 - con decorrenza dalla data di effettiva
immissione nei ruoli regionali.
Per il servizio prestato presso la Regione, tra la data di comando
o di distacco e quella effettiva dellinquadramento, viene corrisposto
un assegno una tantum pari alla differenza tra il trattamento
economico conseguente allinquadramento e quello già in
godimento, comprensivo delle somme eventualmente percepite dalla Regione
a titolo diverso da compensi in deroga o per incentivazione per prestazioni
eccezionali o per indennità di missione.
Parimenti, ai fini dellattribuzione del trattamento economico
regionale al personale di cui al precedente articolo 36, non si terrà
conto dei compensi a qualsiasi titolo percepiti fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, che siano stati rapportati
ad ore di lavoro straordinario preventivamente autorizzate ed effettivamente
rese.
Si applicano le disposizioni di cui al comma secondo, terzo e quarto
dellarticolo 36(7).
L.R.n.52/1974: Modifiche alla L.R. 16/3/1974, n.11, concernente:
Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico
del personale dipendente dalla Regione Campania
Art. 3 - Il personale della Regione è inquadrato in livelli
funzionali di attività cui corrispondono mansioni attribuite
agli stessi livelli per preparazione culturale e professionale, per
impegno e responsabilità.
I livelli funzionali, le qualifiche e le mansioni corrispondenti sono
indicati nellallegata Tabella A).
Ogni livello si articola in due parametri retributivi secondo lallegata
tabella B). Il passaggio dal parametro iniziale al secondo parametro
è stabilito al compimento del sesto anno di anzianità
nel livello.
La progressione economica in senso orizzontale si attua in base ad
aumenti biennali, calcolati sui parametri in godimento, secondo lallegata
tabella C).
I contingenti numerici di personale assegnati a ciascun livello sono
indicati dalle allegate tabelle E/l ed E/2.
A ciascun livello si accede per pubblico concorso secondo le modalità
previste dal successivo articolo 5.
Art. 4 - Nellambito delle articolazioni operative degli organi
regionali, i rapporti interni sono fondati sul principio della collaborazione
e sul metodo del lavoro di gruppo.
L.R.n.11/1974 già citata
Art. 38 - Il personale comunque in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso la Regione in forza del disposto
di cui alla VIII disposizione transitoria della Costituzione, non
compreso tra quello di cui ai precedenti articoli 36 e 37 o distaccato
da Enti diversi, viene inquadrato a domanda, nei ruoli del personale
della Regione.
Linquadramento avviene, previa apposita prova di idoneità
effettuata secondo le modalità che saranno stabilite dalla
Giunta o dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale,
nel livello ausiliario, per coloro che svolgano mansioni ausiliarie,
e, nel livello esecutivo per tutti gli altri ancorché utilizzati
per svolgere mansioni superiori.
Linquadramento di cui ai precedenti comma è condizionato
dal possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), e) del secondo
comma dellarticolo 5.
Il detto personale viene inquadrato agli effetti giuridici ed economici
con decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio.
Per il personale assegnato ai Gruppi Consiliari non si applicano le
limitazioni di cui ai comma precedenti.
Per completare le occorrenze di primo impianto, entro il termine ultimo
ed improrogabile del 30 settembre 1974, i posti che, da un raffronto
tra la consistenza della pianta organica e quella del personale avente
diritto allinquadramento ai sensi degli articoli 36 e 37 e del
primo comma del presente articolo dovessero risultare disponibili,
potranno essere coperti, in via transitoria, in misura del 40 per
cento, da personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e di
altri Enti pubblici da richiedersi per comando.
Nel termine predetto si potrà provvedere altresì al
comando di personale in sostituzione di quello di cui al terzo comma
del precedente articolo 37(8).
L.R.n.52/1974 già citata
Art. 5 - Lassunzione del personale di ruolo, fermo restando
quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge,
è effettuata mediante pubblico concorso per lammissione
a ciascun livello.
I partecipanti al concorso devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni trentadue, salvo le elevazioni stabilite dalle leggi dello Stato;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità fisica e psichica allimpiego;
e) diploma di laurea per il livello direttivo; diploma di scuola media
superiore per il livello di concetto; diploma di scuola media inferiore
o attestato di idoneità professionale per il livello esecutivo;
licenza di scuola elementare e qualifica professionale per il livello
ausiliario.
Con regolamento, per laccesso ai singoli livelli, si possono
prevedere ulteriori, specifici requisiti.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande.
L.R.n.12/1981: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/2/1977,
n. 14: Istituzione della Consulta regionale per la soluzione
dei problemi relativi alla condizione della donna
Art. 9 - Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che
comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per
la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi
preordinati allattuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione
sono tenute a collaborare nellambito delle unità organiche
in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare
anche lindirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto
professionale.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nellambito di prescrizioni di massima e complesse;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei
compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità
dellunità organica in cui è inserito.
Comporta responsabilità:
- delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate
in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;
- degli ordinamenti dati, a livello tecnico ed altre posizioni di
lavoro a minor contenuto professionale.
Lattività è soggetta a controlli e verifiche periodiche
e di massima.
Nei corsi di formazione professionale compone attività dinsegnamento
(cultura generale, lingue, etc.).
Richiede in stretta connessione con le caratteristiche dellinsegnamento
da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite
per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni
scolastiche di livello superiore e riconducibili alla professionalità
prevista più in generale per laccesso al livello.
Per laccesso al livello si richiede il possesso di un diploma
di laurea.
Al livello è correlato il parametro 178.
L.R.n.41/1981: Disciplina del rapporto di lavoro del personale
della Regione Campania per il periodo 1/1/1979 - 31/12/1981
L.R.n.11/1974 già citata
L.R.n.12/1981: Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento
economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo
contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario Disposizioni
sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali
in attuazione del primo accordo contrattuale per il personale delle
Regioni a Statuto ordinario.
Art. 11 Sono comprese nellottavo livello le posizioni di lavoro
che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione
di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione
dei programmi nellambito delle competenze per materia o per
obiettivo con definizione dei processi attuativi.
La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità
organizzativa dellunità organica complessa,
di cui indirizza lattività verificandone la rispondenza
ai programmi di lavoro.
E caratterizzata da:
- autonomia rilevante per la formulazione di programmi di lavoro dellunità
organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione
della stessa unità e per la realizzazione sotto il profilo
professionale di attività di ricerca, studio ed elaborazione
affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani ed
i programmi anche pluriennali dellamministrazione;
- apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità
dellunità organica complessa, alla quale appartiene o
della quale è responsabile, in rapporto allintera organizzazione
regionale.
Comporta la responsabilità:
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni di carattere generale impartite;
- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento a livello
generale degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli
saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti
dai programmi di lavoro.
Il livello comprende posizioni di lavoro individuale a livello di
specializzazione analogamente a quelle elencate al livello precedente.
Le posizioni di lavoro dellottavo livello richiedono peraltro
una professionalità più elevata e sono istituite in
rapporto alle esigenze funzionali dellorganizzazione.
Al livello è correlato il parametro 333.
L.R.n.27/1984: Nuovo stato giuridico e trattamento economico
del personale regionale
Art. 36 - Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali - Il personale
di ruolo della Regione, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali
secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Livelli funzionali Nuovi livelli Qualifiche
L.R. 41/81 funzionali
2a qual. dir. Dirigente Superiore
VIII 1a qual. dir. Dirigente
VII VIII Funzionario
VI VII Istruttore Direttivo
V VI Istruttore
- V Collaboratore Professionale
IV IV Esecutore
III III Operatore
II II Ausiliario
I I Addetto alle pulizie
Linquadramento nelle qualifiche funzionali di cui alla presente
legge decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio
1983.
Nella quinta qualifica funzionale verrà inquadrato, previa
contrattazione con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti regionali,
il personale di quarto livello il cui profilo professionale rientra
nella declaratoria della qualifica.
Con la stessa procedura di cui al comma precedente verranno individuati
i profili professionali del personale di quinto e quarto livello delle
Opere Universitarie da inquadrare nella quinta qualifica funzionale(11).
Nella fase di prima attuazione della presente legge sono inquadrati
automaticamente nella 1a qualifica dirigenziale tutti i dipendenti
attualmente inquadrati nellVIII livello di cui alla legge regionale
41/81.
Nella fase di 1a attuazione della presente legge, nella 2a qualifica
dirigenziale si accede mediante selezione per titoli per almeno il
90% dei posti secondo modalità da definirsi con atto deliberativo,
entro il termine di giorni trenta, del Consiglio regionale su proposta
della Giunta, previa contrattazione con le OO.SS. regionali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale(11/A).
Sino alla nomina dei coordinatori, fra i dirigenti della 2a qualifica
dirigenziale, i dipendenti con incarico di coordinamento ai sensi
della legge regionale 41/81, percepiscono la relativa indennità
di coordinamento nella misura prevista dalla citata legge.
Le procedure per la copertura dei posti nella 2a qualifica dirigenziale
e la nomina dei coordinatori devono essere ultimate entro un anno
dallentrata in vigore della presente legge.
Per il personale inquadrato nella 1a qualifica dirigenziale gli effetti
economici e giuridici decorrono dall1 gennaio 1983; per il personale
che verrà inquadrato nella 2a qualifica dirigenziale gli effetti
economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove
funzioni dirigenziali.
Al personale in servizio all1 gennaio 1983 viene attribuito:
- limporto del nuovo livello retributivo sulla base dellinquadramento
di cui alla precitata tabella;
- limporto economico derivante dalla valutazione dellanzianità
pregressa, calcolata secondo quanto previsto dal successivo art. 37;
- lindennità eventualmente spettante.
Note allart.83
Decreto legislativo n.422/1997: Conferimento alle regioni ed
agli enti locali
Di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dellart.4, comma4, della legge 15 marzo 1997,n.59
Art.8 Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non
in concessione a F.S.S.pa.
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione
e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per
la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a.
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello
Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui
allarticolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque
non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative
di cui al comma 1, lettera a);
b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio
2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie
di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma,
stipulati a norma dellarticolo 12 del presente decreto, con
i quali sono definiti, tra laltro, per le ferrovie in concessione
di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento
tecnico-economico di cui allarticolo 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui allarticolo 12 sono, rispettivamente,
perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999.
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni,
degli impianti e dellinfrastruttura a titolo gratuito alle regioni
sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui allarticolo 12 sono, rispettivamente,
perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999.
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni,
degli impianti e dellinfrastruttura a titolo gratuito alle regioni
sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come
già previsto allarticolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi
dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio
ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in
relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni
dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa
intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando
si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile.
A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità
a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito
a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati
da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione
da parte delle regioni. I beni di cui allarticolo 3, commi 7,
8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti
che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione
o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle
aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono
altresì lentità delle risorse finanziarie da trasferire
alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già
riconosciuti da regioni ed enti locali, lattuale livello di
tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale
governativa (1).
4-bis. La gestione delle reti e dellinfrastruttura ferroviaria
per lesercizio dellattività di trasporto a mezzo
ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o
costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme
di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione
della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard
e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di
attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146 (2).
4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire
alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e linfrastruttura
di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli
beni (2).
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e
alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio
previsto dallarticolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui
allarticolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi
ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio
ai sensi dellarticolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano
i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria
nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti
di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio
2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi,
al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero
dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri,
tutte le informazioni relative allesercizio delle funzioni a
loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base
alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente,
relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente
del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della
delega e sulle eventuali criticità (1).
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura
dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente
articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto,
al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge
30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, dintesa tra
loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per
laffidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento,
manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse
e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per
il sistema ferroviario nazionale (2).
(1) Comma così sostituito dallart. 1, d.lg. 20 settembre
1999, n.400
Art. 9.
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione
a F.S. S.p.a.
1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le
funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti
ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a.
di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi
interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato
nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro
il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dellarticolo
19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre
1999. Trascorso il periodo transitorio di cui allarticolo 18,
comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di
cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a) (1).
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare
i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione
delle deleghe alle regioni, provvede:
a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio
tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della
navigazione (2);
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, lintesa delle
regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico
con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui allarticolo
12 (2).
(1) Comma così modificato dallart. 1, d.lg. 20 settembre
1999, n. 400.
(2) Lettera così sostituita dallart. 1, d.lg. 20 settembre
1999,
Nota allart. 85
L.R.n.36/1985: Scioglimento del Consorzio Farmaceutico Regionale
Ospedaliero e provvedimenti conseguenti
Abrogata dalla L.R. 29/07/1998, n.10
Art.1, ultimo comma, lettera b) b) la modifica degli scopi sociali
dellEFI S.p.A. al fine di consentire alla società ristrutturata
il solo mantenimento delle partecipazioni già assunte a Consorzi
di ricerca già autorizzati dalla Regione, costituiti o in via
di costituzione;
Nota allart. 86
L.R.n.15/1989: Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio
Regionale
Art. 14 - Segreterie particolari - Per lespletamento delle attività
di collaborazione diretta, al Presidente del Consiglio Regionale,
ai Componenti dellUfficio di Presidenza, ai Presidenti delle
Commissioni, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono
istituite apposite segreterie particolari i cui organici non possono
superare:
a) le dieci unità per il Presidente del Consiglio comprensive
del segretario particolare;
b) le quattro unità per ciascun Vice Presidente;
c) le tre unità per ciascun Consigliere Questore e ciascun
Consigliere Segretario
c) le tre unità per ciascun Consigliere Questore e ciascun
Consigliere Segretario;
d) le due unità per ciascun Presidente di Commissione consiliare
e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Nota allart.87
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165:
Nota allart.88
Lart.17, secondo comma della Costituzione, è il seguente:
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione ilo
potere di emanare norme per la loro attuazione
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