Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10

“Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001”
(BURC n. 44 del 29 agosto 2001)

Note

Avvertenza:
Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)
Nota all’art.1)
D.Lgs. n. 446/1997: “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”
Art.55: “Le Regioni a statuto ordinario hanno facoltà di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni regionali di cui al D.lgs. 22 giugno 1991, n.230”
L.R.n.3/1984: “Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”
L.R.n.44/1993: “Determinazione della tariffa per le tasse sulle concessioni regionali”
N.15 “Licenza di appostamento fisso di caccia”:
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16.
Nota: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell’uso, previo pagamento della sopraindicata tassa.
Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.
N.17 “Abilitazione all’esercizio venatorio”:
a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco
- escluso residenti area parco-
b) con fucile a due colpi
- escluso residenti area parco-
c) con fucile a più di due colpi
- escluso residenti area parco-
d) permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell’art. 18 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968
- escluso residenti area parco-
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99.
Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.
Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l’anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l’esercizio venatorio.
Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
L’abilitazione all’esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l’esame previsto dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 968.
N.18: “Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata a termini dell’art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni”:
Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi
- escluso residenti area parco
Tipo B: licenza per la pesca con canna o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50
- escluso residenti area parco
Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50
- escluso residenti area parco
Tipo D: licenza per gli stranieri per l’esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50
Nota: Le licenze di tipo A, B, e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.
Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.
Alle tasse sopraindicate è aggiunta la soprattassa annuale di: L. 23.500 per le licenze di tipo A; L. 13.000 per le licenze
Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.
Alle tasse sopraindicate è aggiunta la soprattassa annuale di: L. 23.500 per le licenze di tipo A; L. 13.000 per le licenze di tipo B; L. 6.500 per le licenze di tipo C, da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio Regionale. Il versamento della tassa e della soprattassa annuale deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio.
Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non è dovuto.
Nota all’art.2)
L.R. n.41/1994: “Promozione della ricerca scientifica in Campania”
Art.5 - Contenuto e affidamento dei progetti-
“I progetti di ricerca che formano il contenuto dei piani di cui all’art.12 vengono attuati da Università, Enti, Istituti pubblici e privati, nonché da Associazioni scientifiche, Aziende, le cui caratteristiche e specifiche competenze sono di volta in volta indicati negli appositi bandi pubblici emanati in esecuzione del programma, previa stipula di convenzioni con le quali vengono stabilite le norme generali di svolgimento e l’entità del finanziamento.
Le convenzioni sono approvate con delibera della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore alla Ricerca Scientifica.”
Note all’art.3)
Regolamento (CE) n.68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli artt.87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.
Regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli artt.87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99). - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59 (1).
(1) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall’art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
Legge n.340/2000: “Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999”
Art.19: “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese”
1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art.12 del D.lgs. n.123/1988, possono modificare, alla stregua degli stessi principi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell’Unione Europea, ai sensi dell’art.2 del citato decreto legislativo n.123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione:
2. Al fine di garantire, nell’ambito del programma di cui all’art.17 del decreto legge n.32/1995, convertito dalla legge n.104/1995, il necessario coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte dall’Istituto per la promozione industriale (IPI) per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato è autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nell’esercizio 2000 entro un limite di spesa di 200 milioni, ai sensi del citato art.17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.”
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:” Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 (1) (2) (3) (4).”
D.lgs.n.96/1999. “Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’art.4, comma 5, della L.n.59/1997, e successive modificazioni”
Art.3 “Funzioni delle province”
Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall’art.14 del D.lgs.n.112/1998
Art.5 “Funzioni delle province”
Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti la concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari.
Art.7 “Funzioni delle province”
Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico

Nota all’art.4)
L.R.n.18/2000: “Disposizioni di finanza regionale”
Art 5 - 1. Ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regionali 31 agosto 1993, n. 28(1) e 2 settembre 1996, n. 23(1) recanti, “Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell’occupazione”, i Settori di intervento per l’anno 2000 sono individuali nei seguenti:
a) Artigianato
b) Servizi alle imprese
c) Commercio
d) Trasporti
e) Turismo
f) Informatica
g) Agriturismo
h) Pesca e mitilicoltura
i) Piccola industria
l) Agricoltura
m) Zootecnica
2. I massimali di contribuzione previsti dalla L.R. 28/93(1) e successive modifiche ed integrazioni sono uniformati alla normativa comunitaria in vigore. Sarà cura del Nucleo di valutazione applicare tali massimali in sede di approvazione dei progetti.
Nota all’art.5)
L.R..n.28/1987: “Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell’artigianato”
Art. 8 - Istruttoria delle istanze - L’E.R.S.V.A. esaminerà le richieste di contributo, ne controllerà la documentazione assegnando eventualmente un termine ai richiedenti per le pratiche incomplete e trasmetterà, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, al Servizio Industria ed Artigianato tutti gli atti di relazione istruttoria corredati da motivato parere in ordine all’ammissibilità dell’iniziativa ai benefici della presente legge.
L.R.n.5/1999: “Disposizioni di finanza regionale”
B) Società di promozione e di assistenza alle imprese:
1 Contributo all’attività. nella misura del settanta per cento delle spese annuali di Gestione di Società o Società Consortili partecipate da uno o più Consorzi di garanzia di primo o secondo grado e/o da due o più Associazioni di categoria di livello, almeno, provinciale, aventi per scopo la realizzazione di attività di animazione economica e/o di informazione tecnica e/o di assistenza all’avvio e alla riallocazione di Imprese C/O di promozione e assistenza tecnica alle Imprese artigiane e minori per l’accesso al credito c/o di fornitura di servizi avanzati
L.R.n.5/1995: “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997”
L.R.n.3/1992: “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994”
Nota all’art. 6
L.R. n.28/1997 “Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell’artigianato”
Art. 13 - Incentivazione per l’apprendistato - Allo scopo di tutelare la continuità della tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d’opera nell’artigianato, la Regione concede, nella misura e con le modalità specificate dagli articoli seguenti, contributi finanziari alle imprese artigiane che assumono giovani in qualità di apprendisti.
Art. 14 - Soggetti beneficiari - Possono essere ammesse a fruire del contributo le imprese artigiane, singole ed associate, che assumono, in qualità di apprendisti, ai sensi dell’articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n 25, giovani con età tra i quindici ed i ventiquattro anni che abbiano assolto l’obbligo scolastico di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1829.
Il contributo potrà avere durata triennale e sarà concesso, sulla scorta della documentazione di spesa dimostrata annualmente, a parziale copertura del salario, comprensivo di eventuali oneri riflessi, corrisposto dall’imprenditore artigiano.
La misura del contributo è graduata come segue:
- 60% per il primo anno;
- 50% per il secondo anno;
- 40% per il terzo anno.
Alle imprese artigiane che entro il periodo massimo del tirocinio assumeranno a tempo indeterminato i giovani con la qualifica professionale relativa al mestiere che hanno formato oggetto dell’apprendistato, sarà concesso un contributo una tantum di L. 3.000.000.
In deroga, le imprese artigiane, di cui all’articolo 4 lettera c, legge 8 agosto 1985, n. 443, beneficeranno anche il quarto anno del contributo nella misura prevista per il terzo anno.
Ciascuna impresa artigiana può fruire del contributo regionale per non più di tre giovani assunti.
Art. 15 - Termini di presentazione delle domande - La domanda, in carta legale, dovrà essere annualmente presentata, con le modalità ed ai destinatari di cui al precedente articolo 7, entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo all’anno in cui l’apprendista è stato assunto.
Alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di nascita dei giovani per i quali si richiede il contributo;
b) attestato comprovante che i giovani per i quali si richiede il contributo abbiano assolto l’obbligo scolastico di cui alla legge 1829 del 31 dicembre 1962;
c) certificato di iscrizione all’Albo Provinciale per l’Artigianato ai sensi della legge n. 443 dell’8 agosto 1985, e per le cooperative e società, atto costitutivo e relativo statuto;
d) relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa artigiana dalla quale si evince il tipo di attività e le caratteristiche dei locali in cui la stessa viene svolta le attrezzature disponibili ed il numero dei dipendenti utilizzati, con la precisazione delle rispettive categorie di appartenenza;
e) posizione assicurativa INPS ed INAIL dell’imprenditore artigiano;
f) dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che al personale dipendente vengono corrisposte retribuzioni non inferiori a quelle minime previste dai contratti nazionali di lavoro di categoria stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
g) dichiarazione attestante il numero ed il tipo degli eventuali contributi fruiti negli anni precedenti.
Art. 16 - Condizioni per i contributi - Per concorrere all’assegnazione dei benefici della presente legge gli interessati devono:
a) non aver proceduto a riduzione di personale ovvero a sospensione di lavoro nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda; l b) di non essere stati sottoposti alle sanzioni di cui all’articolo 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 in relazione al rapporto di apprendistato al quale il beneficiario si riferisce.
Art. 17 - Istruttoria delle istanze - L’istruttoria delle istanze è regolamentata dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 della presente legge, ad eccezione del termine di cui al 1° comma dell’articolo 8, fissato al 31 marzo.
Art. 18 - Erogazione contributi - Il contributo, concesso a parziale copertura del salario corrisposto al dipendente apprendista, è erogato in unica soluzione previa acquisizione del certificato di cui al 2° comma del precedente art. 11.
Note all’art.7)
L.R.n.21/1989: “Interventi a favore degli anziani”
Art.17, punti 1, 2 e 3
“La Giunta Regionale, per agevolare l’attuazione di interventi che risultino prioritari dall’indagine aggiornata, notificata dai Comuni a norma del precedente art.3, è autorizzata ad erogare annualmente ai Comuni, alle loro associazioni contributi:
1) nelle spese occorrenti per i seguenti servizi permanenti:
a) l’istituzione, il potenziamento ed il funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;
b) Il fitto locali, loro manutenzione ed onere accessorio, acquisto arredamenti ed attrezzature, attività di mensa, sussidi e materiali necessari per l’istituzione ed il funzionamento dei Centri sociali polivalenti;
c) Il funzionamento dei Centri sociali polivalenti (se presenti in strutture residenziali per anziani), nonché delle strutture residenziali di cui all’art.4;
d) L’affitto di appartamenti da destinare a comunità alloggio per anziani; 2) ventennali in annualità costanti sulla spesa preventiva per la costruzione di comunità alloggio, case albergo per anziani e centri sociali polivalenti; 3) decennali in annualità costanti sulla spesa preventiva per i lavori di riconversione ristrutturazione, completamento, adattamento di immobili di cui i Comuni abbiano la piena disponibilità e che intendano destinare a centri sociali polivalenti, a comunità alloggio, a case albergo.
L.R. n.50/1985 “Contributi della Regione per opere di edilizia scolastica”
L.R. 4 maggio 1985, n. 49: “Interventi in favore di Enti, istituti, Centri Pubblici di ricerca, Dipartimenti Universitari, Fondazioni ed Associazioni Culturali di rilevante interesse regionale”.
L.R.n.26/1993: “Promozione ed incentivazione del servizio informa-giovani”
L.R. n.30/1984: “Normativa regionale per l’impianto, la costruzione, il completamento, l’arredamento e la gestione degli asili-nido”
Art.3 lettera A):
“Criteri – La programmazione è disposta con i seguenti criteri di priorità completamento delle opere in corso di esecuzione, secondo la successione cronologica dei piani;
integrazione del finanziamento delle opere incluse ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nei piani 1972, 1973, 1974 e 1975, secondo la loro successione cronologica, fino alla totale copertura dei relativi oneri; tuttavia il Consiglio, su proposta della Giunta Regionale, qualora i lavori non sono stati già iniziati, a conferma dei contributi ordinari assegnati a ciascun Comune con i suddetti piani, può disporre l’utilizzo per un numero ridotto di asili-nido;
nuove opere programmate, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.
Nota all’art .9)
L.R. 31 ottobre 1978, n.51: “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali”
Art. 54 “ Opere di urgenza o somma urgenza”
Gli Uffici tecnici della Regione, anche a richiesta degli Enti interessati, accertano le opere alla cui esecuzione deve provvedersi con urgenza o somma urgenza.
Il tecnico regionale, che esegue i rilievi, redige motivato verbale di contestazione, dichiarando altresì l’indifferibilità e urgenza, nonché la pubblica utilità delle opere, e affida i lavori che non tollerano rinvio, d’intesa con il Comune competente per territorio.
Detto verbale e la perizia tecnico-economica dei lavori affidati, vistati dal redigente al Servizio regionale competente per gli ulteriori adempimenti.
La Giunta regionale approva la perizia, assegna e accredita i fondi al Comune che provvede alla liquidazione ed ai successivi adempimenti tecnici ed amministrativi secondo le norme della presente legge.
Note all’art.10)
L.R. n.15/1997: “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1998”
Art. 5:
“Il termine previsto dall’art.14 bis della legge regionale 25 novembre 1994, n.39: “Integrazione alla legge regionale 15 marzo 1984, n.11” così come modificato dal comma 1, art.7, della legge regionale 29 aprile 1996, n.9, è prorogato al 32 dicembre 1997. E’ autorizzata, pertanto, la spesa di £ 2.000.000.000 iscritta al capitolo 7234 del bilancio di previsione 1997”.
L.R.n.39/1994: “Integrazioni alla legge regionale 15 marzo 1984 n.11 concernente: “Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l’inserimento nella vita sociale” ed al relativo regolamento di attuazione”
Note all’art.12
L.R.n.51/1978: “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e l’esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali”
Art.5
“Piano annuale esecutivo di finanziamento”
Il piano annuale esecutivo di finanziamento è predisposto dalla Giunta regionale nell’ambito del bilancio annuale di previsione.
Il piano esecutivo definisce gli stanziamenti di competenza da ascrivere nel bilancio annuale e assegna alle Province, alle Comunità Montane, ai Comuni ed altri Enti abilitati ai relativi stanziamenti.
Il piano esecutivo si articola in due sezioni: una relativa agli interventi per categorie di opere di interesse sovracomunale ed una relativa agli interventi per categorie di opere di interesse locale.
Per ciascuna delle due sezioni, il Piano esecutivo, secondo i criteri fissati nel programma pluriennale, localizza i finanziamenti definendo le forme dell’intervento regionale, ai sensi dell’art. 3.
L’approvazione del piano esecutivo è deliberata dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale e alle sue variazioni.”
Art.10
“Individuazione delle opere”
L’Ente destinatario del finanziamento, nel rispetto dei vincoli fissati dal programma pluriennale e dal piano esecutivo annuale, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art.6, individua le opere da realizzare tra quelle previste dalle richieste avanzate in base al primo comma del precedente art.7, approva i progetti tecnico-esecutivi ai sensi del successivo art.20 e ne dà comunicazione ai Servizi competenti.”
Note all’art. 14)
D.Lgs. 19 novembre 1997, n.442: “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art.4, comma 43, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
L.R. n.7/2000: “Disposizioni finanziarie e tariffario regionali in materia di trasporti”
Art.4
“Per i biglietti di corsa semplice si applica la tariffa chilometrica n.1 cl.2°, ivi compresa la tariffa minima tassabile, vigente per le Ferrovie dello Stato SpA.
Gli adeguamenti disposti per le Ferrovie dello Stato SpA si applicano anche alla tariffa chilometrica di cui al comma 1.
Per le autolinee di Gran turismo e di interesse regionale si applica la tariffa chilometrica n.1, cl. 1°, vigente per le Ferrovie dello Stato SpA.
Il prezzo degli abbonamenti è calcolato moltiplicando il prezzo di corsa semplice per ventisei corse per gli abbonamenti quindicinali, e per cinquanta corse per gli abbonamenti mensili, applicando agli importi così ottenuti, lo sconto del 40%.
Per gli abbonamenti di cui al comma 4) il numero delle corse giornaliere è illimitato; il prezzo degli abbonamenti è arrotondato alle 100 lire superiori.
La Giunta Regionale può autorizzare, nell’ambito della relativa programmazione, sistemi di tariffe omogenee per esigenze di coordinamento e di integrazione tra servizi urbani, suburbani ed interurbani, ferroviari e funicolari, questi ultimi non a carattere turistico.
Note all’art. 15)
L.R.n.25/1995: “Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1995 e al bilancio pluriennale 1995/1997: primo provvedimento”
L.R. n.3/1992: “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994”
L.R.n.19/1996: “Utilizzo delle risorse regionali per la realizzazione di opere pubbliche”
L.R.n.20/1993: “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995”
L.R.n.27/1996: “Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale 1996-1998 – Secondo provvedimento.”
Note all’art. 16)
Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (in Gazz. Uff., 10 dicembre, n. 287). – “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59”.
Art. 18: “Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.”
3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all’articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l’eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società, l’ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all’affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a) (3).
3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l’obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all’affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).
(1) Lettera così sostituita dall’art. 1, d.lg. 20 settembre 1999, n. 400.
(2) Lettera abrogata dall’art. 1, d.lg. 20 settembre 1999, n. 400.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, d.lg. 20 settembre 1999, n. 400.
D.Lgs 20 settembre 1999, n.400: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”
Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422: “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59.”
Art. 8: “Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S.S.p.A.”
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all’articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);
b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell’articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l’altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999.
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell’infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile.
A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all’articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l’entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l’attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa (1).
4-bis. La gestione delle reti e dell’infrastruttura ferroviaria per l’esercizio dell’attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146 (2).
4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l’infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni (2).
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall’articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell’articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all’esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità (1).
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d’intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l’affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale (2).
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, d.lg. 20 settembre 1999, n. 400.
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, d.lg. 20 settembre 1999, n. 400.
Note all’art.17
L.R. n.9/1997: “Interventi urgenti in agricoltura”
Art. 5, comma 4 bis: “Il provvedimento con il quale è deliberata la variazione di destinazione viene trasmessa all’A.G.C. – Sviluppo Attività Settore Primario – che, entro venti giorni dalla data di ricezione, rilascia attestato in conformità alle proprie registrazioni contabili”
L.R.n.5 /1999: “Disposizioni di Finanza Regionale”
Art.21:
1. Dopo il comma 4 dell’art.5 della L.R. 14 marzo 1997, n.9, è aggiunto il seguente:
4 bis) La quota della somma determinata ai sensi del precedente comma 3 non utilizzabile per domande acquisite al 31 gennaio 1997, entro il termine fissato dalla Giunta Regionale, va rimborsata alla Regione.
2. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina regionale, in materia di interventi in agricoltura, le ripartizioni, di cui all’art. 81 della L.R. 2 agosto 1982 n.42, sono disposte con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore per l’Agricoltura.
Nota all’art.18)
L.R.n.18/2000: “Disposizioni di finanza regionale”,
“Art. 27 - La Regione può ammettere a contribuzione a fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dal capitolo 5316 del Bilancio di Previsione 2000 della Regione Campania ulteriori interventi ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale del 7 agosto 1998, n. 11(23), con l’utilizzo della graduatoria di merito pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57/99.
Gli interventi devono essere ultimati entro centottanta giorni dall’autorizzazione dell’inizio dei lavori.”
Nota all’art. 20)
L.R. 27 n.20/1978: “Ordinamento contabile della regione Campania”
Art. 30 - Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio dell’esercizio precedente - Per la copertura finanziaria delle spese derivanti da provvedimenti legislativi previsti negli elenchi di cui al quarto comma dell’articolo 29, la cui approvazione non sia intervenuta entro il termine dell’esercizio nel cui bilancio essi furono previsti, può esser fatto riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano adottati prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio medesimo o della legge di assestamento del bilancio per l’esercizio immediatamente successivo e, comunque, non oltre il 30 giugno(2).
Nei casi di cui al comma precedente resta ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
Allo stanziamento di ciascuna nuova o maggiore spesa così iscritta in bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell’esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell’eventuale disavanzo di cui all’articolo 25, terzo comma
Note all’art.21)
L.R.42/1982: “Provvedimenti per l’attuazione del programma agricolo regionale”
Art. 67 - Oneri per il funzionamento delle Commissioni - Gli oneri finanziari relativi ai funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 64 e 65 della presente legge sono a carico della Regione.
Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale spetta un’indennità di presenza di L. 15 mila per ogni seduta.
Art. 60 - Comitati provinciali per la distribuzione di prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura - Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono istituiti i “Comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura, composti da:
- il dirigente dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura, in rappresentanza della Regione, con funzioni di Presidente;
- un funzionario dell’Amministrazione provinciale, designato dal Presidente dell’Amministrazione medesima;
- un funzionario dell’Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione, designato dall’Intendente di Finanza;
- un rappresentante degli esercenti per conto terzi, designato dall’organizzazione di categoria;
- un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dalle strutture regionali delle organizzazioni medesime;
- un dipendente dell’Amministrazione provinciale, designato dal Presidente dell’Amministrazione medesima, con funzioni di segretario.
I Comitati, che durano in carica 3 anni, svolgono le medesime funzioni dei Comitati provinciali di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
I Comitati si riuniscono presso le Amministrazioni Provinciali. Le sedute degli stessi sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le Amministrazioni provinciali determinano la entità dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti dei Comitati, la quale non potrà superare l’importo di cui al successivo articolo 67.
Art. 64 - Commissioni provinciali per la tenuta dell’Albo - Presso ciascuna Amministrazione provinciale è istituita una Commissione provinciale per la tenuta dell’ “Albo degli imprenditori agricoli” composta da:
a) 12 rappresentanti degli iscritti all’Albo eletti dagli stessi;
b) 7 rappresentanti delle Organizzazioni Professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, designati dalle strutture provinciali delle stesse organizzazioni;
c) 5 rappresentanti della Amministrazione provinciale di cui uno in rappresentanza della minoranza;
d) un funzionario del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione;
e) un funzionario del Servizio Lavoro e Promozione Sociale della Regione;
f) un rappresentante dell’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi da questo designato;
g) un rappresentante del Collegio provinciale dei Periti Agrari, da questo designato;
h) un rappresentante del Collegio provinciale degli Agrotecnici da questo designato.
I rappresentanti di cui ai punti d) ed e) partecipano alle riunioni della Commissione a titolo consultivo.
Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui alla lettera a).
La Commissione viene costituita con un decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca ed alle Foreste e dura in carica cinque anni.
Art. 65 - Commissione regionale di coordinamento delle attività per la tenuta dell’Albo - Presso il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione è istituita una Commissione regionale con il compito di coordinare le attività svolte dalle Commissioni provinciali di cui al precedente articolo 64 e di esaminare gli eventuali ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni stesse.
La Commissione regionale, che dura in carica 5 anni, è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l’Albo degli imprenditori agricoli;
b) dal coordinatore del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione;
c) dal coordinatore del Servizio Lavoro e Promozione Sociale della Regione;
d) da due esperti in diritto agrario e da due agronomi designati dalla Giunta Regionale.
I componenti di cui sopra eleggeranno nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.
Note all’art.24)
L.R. n.28/1987: “Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell’artigianato”
Art. 7 - Termini di presentazione delle istanze - Le domande per beneficiare del contributo di cui al precedente articolo 4, unitamente alla documentazione prescritta dagli articoli seguenti, dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata postale con avviso di ritorno, entro il termine perentorio del primo marzo dell’anno per il quale si richiede il contributo, al Servizio Industria ed Artigianato della Regione Campania
Art. 14 - Soggetti beneficiari - Possono essere ammesse a fruire del contributo le imprese artigiane, singole ed associate, che assumono, in qualità di apprendisti, ai sensi dell’articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n 25, giovani con età tra i quindici ed i ventiquattro anni che abbiano assolto l’obbligo scolastico di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1829.
L.R. n.2/1985 “Nuove provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia – Abrogazione della L.R. n. 2/1973”
Art. 4 II comma
“Qualora il numero dei soci aumenti dopo la concessione del contributo può essere concessa la integrazione del contributo medesimo proporzionalmente all’incremento del numero dei soci”.
IV comma art.4:
“Il contributo di cui ai commi precedenti non può in ogni caso superare per ciascuna cooperativa l’importo massimo di L. 100.000.000=
Il punto b) art.4 :
“dall’elenco nominativo dei soci risultanti dall’apposito libro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente con l’inclusione per ciascun nominativo del numero di iscrizione all’albo delle imprese artigiane”
I° comma art.7
“Al fine di incoraggiare la costituzione di Consorzi di secondo grado tra le Cooperative previste dalla presente legge con finalità di coordinamento e di assistenza all’esercizio delle Cooperative stesse, la Regione concede ai Consorzi un contributo annuo di L.5.000.000 per ogni Cooperativa aderente”.
L.R. n.28/1987 “Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell’artigianato”
Art. 3 - Piano degli interventi - Al fine di garantire particolari esigenze di sviluppo dell’artigianato campano, o dei suoi specifici comparti, anche in rapporto all’articolazione territoriale del settore, il Consiglio regionale, con la legge di approvazione del bilancio di previsione, approva gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi per la redazione del piano degli interventi di cui alla presente legge.
Per gli anni 1987-1988 sono ammessi ai benefici di cui al successivo articolo 4, i settori esclusi o sospesi dai contributi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64(1).
L.R. n.5/1999 “Disposizioni di Finanza regionale”
Art. 6 - 1. Per la redazione del piano degli interventi per il 1999 ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 28, gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi sono gli stessi di quelli indicati nell’articolo 8 della legge regionale 16 giugno 1998, n. 9.
L.R. n. 11/1987
“Norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l’Artigianato”
Art. 3 - Costituzione della Commissione Provinciale - La Commissione provinciale per l’artigianato, che ha sede presso la C.C.I.A.A., è costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica 5 anni ed è formata da:
1) 15 membri nelle province con un numero di imprese artigiane fino a 20.000;
2) 18 membri nelle province con numero di imprese artigiane superiore a 20.000.
Essa è composta:
a) per 2/3 da titolari di aziende artigiane iscritte all’Albo da almeno tre anni ed eletti col sistema proporzionale su base di lista presentata a livello provinciale secondo le modalità previste dai successivi articoli della presente legge;
b) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;
c) dal Direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro o suo delegato;
d) dal Direttore dell’Ufficio Provinciale dell’istituto Nazionale Previdenza Sociale o suo delegato;
e) da due o tre esperti in materia di artigianato, a seconda della composizione di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, designati dall’Assessore al ramo.
Essi eleggono nel proprio seno il Presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di imprese artigiane e il Vice Presidente.
Fanno parte, inoltre, della Commissione a titolo consultivo:
a) un dirigente ed un funzionario regionale;
b) un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale degli Industriali più rappresentative della Provincia.
c) due esperti del Credito Artigiano designati dall’A.B.I. e dalla Federazione regionale della Cassa Rurale ed Artigiana.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti aventi funzioni deliberative. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I componenti decadono dall’Ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.
La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore per l’Industria e l’Artigianato.
Nota all’art.27
L.R.n.19 /1996: “Norme in materia di utilizzo delle risorse regionali per la realizzazione di opere pubbliche”
Nota all’art.28
L.R. n.5/1999: “Disposizioni di finanza regionale”
Art. 32 1. Ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e alle vedove di questi, sono applicate dalle Aziende di trasporto in concessione e a sovvenzione regionale agevolazioni tariffarie sui trasporti in misura del cento per cento per mutilati ed invalidi, di guerra e per servizio, vedove di questi e per l’accompagnatore, qualora ne abbia giuridicamente diritto, e del cinquanta per cento alle vedove di mutilati e invalidi, di guerra e per servizio, qualora abbiano un reddito superiore ai 18milioni.
Note all’art.29
L.R. n.18/1997: “Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”
Art. 15 - Osservatorio regionale - 1. E’ istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l’Osservatorio regionale sulla casa, così composto:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzione di presidente;
b) l’Assessore regionale all’edilizia pubblica abitativa o suo delegato;
c) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
d) un rappresentante per ogni I.A.C.P. provinciale;
e) quattro rappresentanti dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale;
f) un dirigente del settore edilizia pubblica abitativa della Giunta regionale.
2. L’osservatorio regionale compie studi e analisi per l’elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l’edilizia residenziale. Formula alla Giunta regionale proposte inerenti il comparto dell’edilizia residenziale.
Valuta i dati, le proposte, le relazioni formulate dai comuni interessati.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la struttura tecnica di supporto ed i meccanismi di funzionamento dell’osservatorio.
L.R. n.21/1993 “Nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti locali, di cui agli artt.41 e seguenti della Legge 8/6/1990, n. 142, recante “Ordinamento delle autonomie locali”
Nota all’art.30
L.R. n.18/2000: “Disposizioni di finanza regionale”
Art. 42 - 1. Fino alla data di approvazione del Piano Regionale delle attività estrattive di cui all’art. 2, della Legge Regionale 13 dicembre 1985, n. 54(30), come risulta modificato dall’articolo 1 della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 17(30), comunque, entro il 31 dicembre 2001, è fatto divieto di rilasciare autorizzazioni o concessioni per aperture di nuove cave, nonché ampliamenti di quelle operanti.
2. La Giunta Regionale è impegnata ad approvare il piano regionale delle attività estrattive entro il 30 giugno 2001.
Nota all’art.31
L.R.n.3/1974: “Istituzione delle Comunità Montane in Campania”
Abrogata dalla L.R.n.31/1994
Legge 18 aprile 1962, n. 167 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 111). -
Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare (1).
Art. 1.
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con un suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all’8 per cento.
Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge (1).
La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili (1).
(1) Gli attuali commi quarto e quinto così sostituiscono l’originario ultimo comma per effetto dell’art. 28, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
“Legge 5 agosto 1978, n. 457 (in Gazz. Uff., 19 agosto, n. 231).
Norme per l’edilizia residenziale (1) (2) (3) (4).”
L.R.n.62/1978: “Incentivi ai Comuni, ai loro Consorzi ed alle Comunità Montane per la formazione degli strumenti urbanistici”
Art. 6 - Procedure per le richieste di ammissione a contributo - Gli Enti interessati per l’ammissione al contributo di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 devono trasmettere alla Giunta Regionale, Servizio Urbanistica, entro il 30 aprile di ogni anno, la istanza per l’ammissione al contributo, unitamente alla copia della convenzione per l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto e dei precedenti atti consiliari. La convenzione deve, altresì, specificare i tempi di consegna degli elaborati e l’accettazione di quanto previsto dall’art. 16 della Legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni.
L.R.n.17/1982: “Norme transitorie per le attività urbanistico-edilizie nei Comuni della Regione”
Art. 1 - Obbligo alla formazione del Piano Regolatore Generale -
Comma 4 “Su motivata richiesta del Consiglio comunale può essere concessa, per una sola volta, una proroga per un periodo non superiore a sei mesi.”
L.R. n.38/1994: “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.22/1993, concernente” Piano urbanistico-territoriale dell’area sorrentino-amalfitana”
Art. 1 comma 1 punto a) “dei programmi integrati di cui all’art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179”
Art.1 punto b) ultimo comma:
b) di programmi integrati di cui all’art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, conformi oppure in variante al Piano regolatore generale vigente;
L.n.499/1993: “Legge 6 dicembre 1993, n. 499 (in Gazz. Uff., 6 dicembre, n. 286).
Delega al Governo per la riforma dell’apparato sanzionatorio in materia di lavoro
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) in materia di assunzione dei lavoratori:
1) mantenere la sanzione penale per l’illecita intermediazione ed interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro, anche in riferimento ai lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme in modo da rendere più precisa e rigorosa l’identificazione del mero appalto di mano d’opera, con particolare riguardo all’effettivo trasferimento del rischio di impresa, alla reale consistenza dell’impresa appaltatrice ed alle sue capacità tecniche ed organizzative, prevedendo la pena alternativa dell’arresto non superiore a due anni o dell’ammenda non superiore a lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria proporzionale, e stabilendo la sola pena dell’arresto per le ipotesi di maggiore gravità nello sfruttamento della mano d’opera illecitamente appaltata;
2) mantenere la sanzione penale di cui all’articolo 4, comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125;
3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati ed equiparando in particolare l’avviamento irregolare al lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari a quello dei lavoratori italiani e comunitari;
b) in materia di tutela della sicurezza e dell’igiene del lavoro:
1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell’adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda comminata per ciascuna infrazione;
2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all’autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l’esito della verifica dell’adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari, all’esercizio dell’azione penale e alla prescrizione;
3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell’arresto non superiore a sei mesi o dell’ammenda non superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti; stabilire che l’ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore, quanto al massimo, al quadruplo dell’attuale ammontare e che l’ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al massimo, all’attuale ammontare;
c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:
1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psico-fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell’arresto non superiore a sei mesi o dell’ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravità con riferimento al pericolo concreto per la salute, la sola pena dell’arresto;
2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati;
d) in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, subordinare la punibilità al mancato versamento, entro un termine determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto dall’articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) salvo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) e d), trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola pena dell’ammenda, nonché il delitto previsto dall’articolo 509, primo comma, del codice penale, prevedendo, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la contravvenzione di cui all’articolo 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena dell’arresto non superiore a due mesi o dell’ammenda non superiore a lire un milione; abrogare l’articolo 509, comma secondo, del codice penale;
f) prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell’illecito;
g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individuare l’autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia di cui al presente articolo, che si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione degli schemi di decreto. Tale comunicazione deve avvenire almeno un mese prima della scadenza della delega.
Nota all’art.33
L.R. n. 18/2000: “Disposizioni di Finanza regionale”
Art. 40 comma 3 Il fondo di spesa può utilizzato per la stipula di contratti privatistici a termine, per la collaborazione, per la fornitura di servizi specifici occorrenti e per l’assistenza ai Consiglieri non previsto tra quelli di cui alla L.R.n.6/1972, e successive modifiche ed integrazioni”
Comma 4 “L’accesso a detto fondo perviene, su richiesta del Presidente del Gruppo o forza politica all’Ufficio di Presidenza che provvede entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. Entro un termine massimo di trenta giorni, l’Ufficio di Presidenza, su proposta dei Presidenti di Gruppo e delle Forze Politiche fissa le modalità attuative.
Art.40 comma 4.
3. L’accesso a detto fondo perviene, su richiesta del Presidente del Gruppo o forza politica all’Ufficio di Presidenza che provvede entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. Entro un periodo massimo di trenta giorni, l’Ufficio di Presidenza, su proposta dei Presidenti di Gruppo e delle Forze Politiche fissa la modalità attuative.
L.R.n. 6/1972: “Funzionamento dei gruppi consiliari”
Nota all’art.34
L.R. n. 58/1974: “Programma di valorizzazione dei beni culturali della Regione Campania”
Nota all’art.36
L.R. n.23/1985: “Norme in materia di bonifica integrale”
Note all’art.38
Legge n.865/1971: “Edilizia residenziale”
Art.27: “I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell’ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d’esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell’ambito di programmi già approvati dal CIPE (1).
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.
Contestualmente all’atto di concessione, o all’atto di cessione della proprietà dell’area, tra il comune da una parte e il concessionario o l’acquirente dall’altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.
(1) Comma così modificato dall’art. 49, comma 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
L.R. n.3/1992 “Bilancio di previsione della regione Campania per l’anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992/1994”
Art. 9 - Il concorso finanziario annuo della Regione nella rata di ammortamento dei mutui ventennali e/o decennali per investimenti contratti dagli Enti Locali, secondo la legislazione regionale vigente, é fissato nella misura massima del 5%.
L.R. n.19/1996. “Norme in materia di utilizzo delle risorse regionali per la realizzazione di opere pubbliche”
L.R.n.51/1978: “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe ed attribuzioni agli Enti locali”
Art. 3 - Forme di intervento finanziario regionale - L’intervento finanziario regionale per le opere di cui alla presente legge si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:
a) contributi poliennali in conto capitale o in conto interesse per l’ammortamento di mutui(2);
L.R.n.38/1984: “Modifiche ed integrazioni alla L.R.n. 51/1978”
Riportata nel testo della L.R.n. 51/1978
L.R.n. 51/1978: “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe ed attribuzioni agli Enti locali”
Art. 10 - Individuazione delle opere - L’Ente destinatario del finanziamento, nel rispetto dei vincoli fissati dal programma pluriennale e dal piano esecutivo annuale, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 6, individua le opere da realizzare tra quelle previste dalle richieste avanzate in base al primo comma del precedente articolo 7, approva i progetti tecnico-esecutivi ai sensi del successivo articolo 20 e ne dà comunicazione ai Servizi competenti. (12)
L.R.n.49/1982: “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.51/1978 – Ulteriori termini per l’applicazione dell’art. 22 – Norme in materia dell’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche”.
Art. 4 - Programmi pluriennali di intervento - L’utilizzazione dei fondi disponibili per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 è disposta attraverso programmi pluriennali d’intervento, con validità temporale coincidente con quella del bilancio della Regione.
La Giunta regionale sulla base delle proposte programmatiche formulate dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi del successivo art. 7 predispone il programma pluriennale di intervento e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva contestualmente al piano regionale di sviluppo e al bilancio pluriennale e alle sue variazioni.
Fino all’elaborazione del piano regionale di sviluppo, il programma pluriennale si ispira agli indirizzi di programmazione territoriale e settoriale degli interventi e fissa l’ammontare della relativa previsione di spesa per categoria di intervento e per aree territoriali, nonché i criteri per la formulazione dei piani esecutivi.
Il programma pluriennale è articolato in due sezioni, una relativa al finanziamento degli interventi di interesse sovracomunale di competenza delle Province delle Comunità Montane e degli altri Enti abilitati, ed una per gli interventi di interesse locale, di competenza dei Comuni e degli altri Enti abilitati.
Per ciascuna delle due sezioni sono indicati: l’ammontare della previsione di spesa, i criteri ed i relativi parametri per il riparto territoriale e settoriale dei finanziamenti disponibili, la ripartizione della spesa per esercizi finanziari e categorie di intervento, le forme di intervento finanziario di cui al precedente art. 3.
I servizi regionali, ciascuno per la propria competenza, entro 10 giorni dall’approvazione del programma pluriennale, danno agli Enti destinatari comunicazione degli interventi previsti dal programma medesimo.
Il programma pluriennale è attuato attraverso i piani annuali esecutivi di finanziamento.
Sino alla organica attuazione dei primi cinque comma del presente articolo, i piani annuali esecutivi di finanziamento sono predisposti nell’ambito delle rispettive disponibilità di bilancio sulla base di assegnazione di un plafond di finanziamento per Ente abilitato da utilizzare con le modalità previste dal successivo articolo 6.(3)
La spesa assegnata agli Enti abilitati rappresenta il limite massimo di intervento finanziario della Regione che può essere utilizzato dagli Enti medesimi secondo le modalità previste dalle lettere a) e b) dell’art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51. (3)
Nel caso di assegnazione di fondi secondo la forma della lettera a), richiamata nel comma precedente, essi rappresentano l’annualità massima utilizzata dall’Ente abilitato, per intero o frazionata, che può devolvere in favore della Cassa DD.PP. ovvero di altri Istituti di Credito(3).
Il ricorso agli Istituti di Credito diversi dalla Cassa DD.PP. è consentito quando questa rifiuti la concessione del mutuo per esaurimento del plafond utilizzabile da parte dell’Ente abilitato, ovvero per altre ragioni. (3)
L’accesso al mutuo con altri Istituti di Credito è consentito esclusivamente alle migliori condizioni del mercato finanziario, salvo che l’Ente abilitato in caso di condizioni più onerose, dichiari espressamente, nelle forme dovute, che l’Istituto mutuante prescelto è l’unico disponibile a concedere il mutuo. (3)
Nel caso di contrazione del mutuo con Istituto di Credito diverso dalla Cassa DD.PP., l’importo delle rate di ammortamento, che non può superare il plafond messo a disposizione dell’Ente abilitato, e il numero delle relative annualità sono rapportate a quelle praticate dall’istituto medesimo, in deroga a quanto disposto dalla L.R. 2 agosto 1982, n.37.(3)
Gli Enti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in corso di perfezionamento mutui con la Cassa DD.PP. o che l’abbiano già contratta con la stessa Cassa, ovvero con Istituti di Credito diversi, in deroga al disposto del II comma, possono usufruire dell’adeguamento della aliquota annuale del contributo così come previsto dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 37(4)
Nota all’art.41
Il Decreto legislativo n.267/2000 reca norme in tema di: “
Nota all’art.42
Legge n.142/1990: “Ordinamento delle Autonomie locali”
Art.27 “Accordi di programma”
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Nota all’art.43
L.R.n.5/1995: “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1995- Bilancio pluriennale 1995/1997”
Art. 7 - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mutui previsti agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 18, sono concessi per la trasformazione di passività derivanti da esposizioni debitorie per mutui e prestiti agrari con inizio dell’ammortamento antecedente al 1 dicembre 1994.
Note all’art.44
L.R. n. 7/1985: “Riorganizzazione dell’intervento regionale in materia di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura”
Art. 16 - Indirizzi e programmi di attività - Gli indirizzi di programmazione degli interventi regionali nel Settore della Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura sono definiti a cadenza triennale dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente. L’attuazione degli indirizzi è disposta attraverso programmi annuali definiti dal Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura ed approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo.
Gli indirizzi ed i programmi di cui al precedente comma dovranno riguardare le attività da attuarsi direttamente dal Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura, quelle da attuarsi a cura e su proposta dell’Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania nel campo della valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli e della promozione cooperativa [e quelli a cura degli organismi di cui all’art. 8] (5/D) della presente legge e saranno formulati sulla base:
- delle risultanze delle attività svolte nel periodo precedente;
- dei documenti di programmazione in agricoltura a carattere zonale, regionale, nazionale e comunitario;
- dei documenti di programmazione intersettoriale;
- delle indicazioni provenienti dalla ricerca e sperimentazione.
L.R.n.7/1985: “Riorganizzazione dell’intervento regionale in materia di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura”
Art. 17 - Comitato Consultivo - Ai fini dell’applicazione della presente legge è istituito il “Comitato Consultivo per la Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura”, composto da:
- l’Assessore all’Agricoltura, che lo presiede;
- il Coordinatore del Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura;
- il Coordinatore del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca;
- il Coordinatore del Servizio Foreste;
- il Direttore dell’Ente regionale di sviluppo agricolo o suo delegato;
- tre rappresentanti della Facoltà di Agraria di Portici;
- tre rappresentanti degli Istituti Sperimentali dell’Agricoltura, facenti capo al Ministero dell’Agricoltura e Foreste;
- un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
[- un rappresentante designato da ciascuna Associazione di cui ai punti a) e b) dell’articolo 8 della presente legge;] (5/E)
- un rappresentante di ciascuna Unione delle Associazioni dei produttori riconosciute ai fini dell’applicazione della presente legge;
- un rappresentante designato dall’Associazione regionale degli allevatori della Campania;
- un funzionario del Servizio Sperimentazione e Consulenza in Agricoltura, con funzione di Segretario.
L.R.n.8/2000: “Potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo regionali e contestuale revoca delle funzioni assegnate alle associazioni regionali per l’informazioni e la consulenza in agricoltura. Riesame.”
Nota all’art.45
L.R. n.13/1985: “Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie”
Art. 25 - Concorsi per il conferimento di farmacie Commissione giudicatrice - I concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l’esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono espletati, per ogni ambito territoriale delle Unità Sanitarie Locali, dalla Regione, secondo la vigente normativa in materia.
La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:
- tre funzionari della Regione di cui almeno uno laureato in medicina e chirurgia o in farmacia o in chimica;
- un professore universitario in materia farmaceutica, designato dall’Università agli Studi del capoluogo della Regione;
- due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti tra due distinte terne, proposte dall’Ordine provinciale dei Farmacisti competente per territorio.
La Commissione è presieduta da uno dei funzionari della Regione.
In caso di parità e nel rispetto della normativa vigente dello Stato, prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Servizio regionale di cui alla lettera b) dell’art. 23 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57(1).
La Giunta regionale approva la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice e nomina i vincitori. L’elenco dei vincitori è trasmesso ai Sindaci ed alle Unità Sanitarie Locali interessate per gli adempimenti di competenza.
Note all’art.46
Decreto legislativo n.77 del 25 febbraio 1995: “Ordinamento finanziario delle Autonomie locali”
Art. 98 “Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio”
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all’art. 36, o l’insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all’art. 37 o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 91, 95, 96 e 97, comportano da parte dell’organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all’Autorità giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato e l’invio degli atti alla Corte dei conti per l’accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri (1).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell’interno con proprio decreto, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui al capo ottavo della legge 8 giugno 1990, n. 142(1).
(1) Comma così modificato dall’art. 34, d.lg. 11 giugno 1996, n. 336.
Art.1: “Ambito di applicazione.”
1. L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è stabilito dalle disposizioni di principio del presente decreto.
2. L’ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Art.1
Nota all’art.49
L.R. n.9/2000: “Contributo annuale al Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno e al teatro stabile di prosa “Bellini” di Napoli”
Art. 3 - All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, stabilito in lire un miliardo per l’anno 2000 si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2000, di nuova istituzione con la denominazione contributo al Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno e al Teatro “Bellini” di Napoli, mediante prelievo ai sensi dell’articolo 30 della legge 27 luglio .1978, n. 20(1) della somma occorrente dallo stanziamento, di cui al capitolo 1040 dello stato di previsione della spesa del 1999, che si riduce di peri importo ”e 500 milioni al Teatro Augusteo di Napoli, mediante prelievo dal capitolo 1000 dello stato di previsione della Spesa del 2000, che si riduce di pari importo”(2).
Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge di Bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
L.R. n.18/200: “Disposizioni di finanza regionale”
Art. 35 - 1. L’articolo 3 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 9(6) è così integrato dopo la parola “Bellini” aggiungere “e 500 milioni al Teatro Augusteo di Napoli, mediante prelievo dal capitolo 1000 dello stato di previsione della Spesa del 2000, che si riduce di pari importo”.
Nota all’art.50
L.R. n. 7/2000: “Disposizioni Finanziarie e tariffe Regionali in materia di Trasporti”
Art. 2 - Interventi finanziari regionali a favore delle Aziende private concessionarie di autolinee di competenza regionale o comunale e delle Gestioni Commissariali Governative concessionarie di autolinee di competenza regionale - 1. La Giunta Regionale assume, ai sensi dell’articolo 2-bis del testo del D.L. n.310/90(2) coordinato con la legge n. 403/90, nonché del testo del D.L. n.485/92(3) coordinato con la legge n. 32/93, a carico del bilancio regionale, un mutuo decennale di importo complessivo di lire 181 miliardi, da destinare ad interventi finanziari in favore delle Aziende private concessionarie di autolinee di competenza regionale o comunale e delle Gestioni Commissariali Governative, per il parziale riassorbimento dei residui disavanzi di esercizio 1987-1993, come rideterminati in conformità al comma 5 dell’art. 1 del testo del D.L. n. 98/95(1), coordinato con la legge n. 204/95. Il contributo, di cui al comma 2 del D.L. del 1 aprile 1995, n. 98(1), convertito in legge 30 maggio 1995, n. 204, così come dettato dal comma 8 del succitato decreto legge, è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli Enti proprietari non hanno provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento approvati.
Nota all’art.51
L.R. n.3/1992: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992/1994”
Art. 21 - Al fine di garantire la congruità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza renale e degli uremici cronici, la Giunta Regionale é autorizzata con riferimento alle assegnazioni di risorse finanziarie effettivamente disposte a favore della Regione in sede di riparto delle disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente per l’esercizio finanziario 1992 a disporre a che le Unità Sanitarie Locali provvedano a garantire:
a) la equiparazione dei nefropatici con insufficienza renale ai soggetti di cui al Decreto del Ministro della Sanità 1 luglio 1982, ai fini sulla fornitura dei prodotti dietetici nonché, limitatamente ai casi di accertata necessità, dei prodotti contenenti aminoacidi essenziali e/o analoghi, secondo protocolli deliberati dalla Giunta regionale;
b) il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli uremici cronici per il raggiungimento del Centro dialitico dalla propria abitazione e viceversa secondo importi e modalità procedurali definiti da apposita deliberazione della Giunta Regionale;
c) la erogazione del farmaco Eritropieteina umana da DNA ricombinante nel rispetto del regime di dispensazione al pubblico previsto per le relative specialità medicinali dai provvedimenti ministeriali di registrazione e autorizzazione al commercio.
Art. 22 - Al fine di assicurare ai soggetti che hanno subito trapianti d’organo adeguati interventi integrativi di prevalente natura socio - assistenziale, la Giunta regionale é autorizzata ad adottare apposito atto deliberativo per garantire ai soggetti interessati il rimborso delle relative spese, per il tramite delle Unità Sanitarie Locali, utilizzando quota parte dello stanziamento di cui al Capitolo 7812 dello stato di previsione della spesa fino ad un importo di L. 2.000.000.000.
Note all’art.52
L.R.n. 42/1979: “Interventi regionali per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e l’acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva”
Art. 2 “Lettera c) la concessione di un contributo annuo costante trentacinquennale nella misura stabilita dalla Cassa Depositi e Prestiti per la contrazione di mutui da parte degli Enti di cui alla precedente lettera a) per la realizzazione di impianti sportivi”
L.R. n. 3/1992: “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992/1994”
Art. 9 - Il concorso finanziario annuo della Regione nella rata di ammortamento dei mutui ventennali e/o decennali per investimenti contratti dagli Enti Locali, secondo la legislazione regionale vigente, é fissato nella misura massima del 5%.
L.R.n.19/1996: “Norme in materia di utilizzo delle risorse regionali per la realizzazione di opere pubbliche”
L.R.n.51/1978: “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali”
Art. 3 - Forme di intervento finanziario regionale –“ L’intervento finanziario regionale per le opere di cui alla presente legge si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:
a) contributi poliennali in conto capitale o in conto interesse per l’ammortamento di mutui(2).
L.R.n.38/1984: “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 51/1978
Art. 13 I° e III° comma
L.R. n. 51/1978 già citata
Art. 10 - Individuazione delle opere - L’Ente destinatario del finanziamento, nel rispetto dei vincoli fissati dal programma pluriennale e dal piano esecutivo annuale, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 6, individua le opere da realizzare tra quelle previste dalle richieste avanzate in base al primo comma del precedente articolo 7, approva i progetti tecnico-esecutivi ai sensi del successivo articolo 20 e ne dà comunicazione ai Servizi competenti. (12)
Nota all’art.53
L.R.n.8/2000: “Potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo regionali e contestuale revoca delle funzioni assegnate alle associazioni regionali per l’informazione e la consulenza in agricoltura. Riesame.”
Art. 4 - Norma transitoria - 1. Alle Associazioni riconosciute di cui al soppresso articolo 8, comma i lettera a) della legge regionale 7/85, allo scopo di consentire la conclusione dei programmi di attività del 1999 e fino all’effettivo inquadramento del personale, così come disposto dalla presente Legge, viene concesso un contributo una tantum ad integrazione del finanziamento regionale dei programmi di attività. In ogni caso l’entità del contributo totale concesso, percentualmente, non può superare quello medio ammesso nel triennio 1996/1998 e comunque, complessivamente, non superiore a 550 milioni di lire. L’erogazione del contributo avverrà a fronte delle spese documentate.
Note all’art.58
L.R.n.11/1991: “Ordinamento amministrativo della Regione Campania”
Art. 16 - Segreterie particolari - Per l’espletamento delle attività di collaborazione diretta al Presidente della Giunta, al Vice Presidente ed agli Assessori, sono istituite apposite segreterie particolari i cui organici non possono superare:
a) le dodici unità per il Presidente;
b) le nove unità per il Vice Presidente;
c) le sette unità per Assessore.
I responsabili delle Segreterie sono scelti tra il personale dipendente della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale.
Ai responsabili delle Segreterie è attribuita una indennità, limitatamente al periodo dell’espletamento dell’incarico, pari a quella prevista per i responsabili dei Servizi.
L.R.n.15/1989:“ Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale”
Art. 14 - Segreterie particolari - Per l’espletamento delle attività di collaborazione diretta, al Presidente del Consiglio Regionale, ai Componenti dell’Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono istituite apposite segreterie particolari i cui organici non possono superare:
a) le dieci unità per il Presidente del Consiglio comprensive del segretario particolare;
b) le quattro unità per ciascun Vice Presidente;
c) le tre unità per ciascun Consigliere Questore e ciascun Consigliere Segretario;
d) le due unità per ciascun Presidente di Commissione consiliare e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
All’assegnazione del personale delle segreterie particolari provvede l’Ufficio di Presidenza con apposita deliberazione su richiesta nominativa di ciascun membro interessato.
Il personale di cui al precedente comma può essere chiamato dal ruolo del Consiglio o, mediante ricorso al distacco, dal ruolo della Giunta Regionale.
Per particolari esigenze e sempre nei limiti della dotazione organica può essere chiamato, in posizione di comando, anche personale dello Stato, del Parastato, degli Enti Locali e degli Enti pubblici.
Nota all’art.62
L.R.n.19/1996, già citata
Art. 1 - 1. I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l’anno 1993 ai Capitoli 1500, 2100 e 6006, nonché quelli del bilancio di previsione per l’anno 1994, di cui ai Capitoli 1500, 2101 e 8502, destinati all’attuazione dei piani esecutivi di finanziamento delle opere pubbliche approvati ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1971 n. 51(1), fatti salvi quelli regolati da specifiche leggi di settore e, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 9 della legge regionale 16 giugno 1992 n. 3(2), possono essere utilizzati con la forma del contributo poliennale in conto capitale, ai sensi della lettera a) dell’articolo 3) della stessa legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51(1), e la quota in capitale costituisce la spesa massima utilizzabile dall’Ente per la copertura dei mutui, ai sensi del 1° e 3° comma dell’articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1984 n. 38(3)
Note all’art.63
Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 marzo, n. 64). - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (1) (2) (3) (4).
Decreto legislativo n.112/1998: già citato Art. 108.” Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.”
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell’articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 107;
6) (Omissis) (1);
7) agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;
5) alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
(1) Numero abrogato dall’art. 14, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
L.R.11/91 già citata
Legge n.388/2000: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”
Art.138, comma 16: “Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per calamità naturali di livello b di cui all’art. 1°8 del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il “Fondo regionale di protezione civile”. Il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento subordinato al versamento al Fondo da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di un percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell’anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale: Le risorse regionali e statali sono accreditata su un conto corrente di tesoreria centrale denominato “Fondo regionale di protezione civile”. L’utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, d’intesa con il direttore dell’Agenzia di protezione civile e con le competenti Autorità di bacino, in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Decreto legislativo n.112/1998 già citato
Note all’art.65
L.R.n.17/1998: “Provvidenze per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane”
Art. 8 - Incentivi per l’insediamento nelle zone montane - 1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e di ristrutturazioni di immobili da destinare a prima abitazione, a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
2. Gli stessi benefici sono concessi a coloro che, pur già residenti in comune montano avente le caratteristiche di cui al comma 3, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, sentite le comunità montane, a norma dell’art. 19 della L. 31/1/1994, n. 97(8).
perimetrate 4. Le comunità montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell’attuazione della presente legge, possono erogare contributi a favore di residenti in territori montani per allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone dai piani regolatori, quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati dalla comunità montana anche per territori montani limitrofi, pur non ricadenti nella comunità montana, previa convenzione con i comuni interessati.
5. La Giunta regionale determina annualmente le modalità di erogazione e la misura del contributo per ogni tipo di intervento. Le comunità montane stabiliscono di conseguenza l’entità del contributo; tale entità può essere diversificata per sub-aree in relazione alle loro caratteristiche.
Legge n.991/1952: “Provvedimenti in favore dei territori montani”
Nota all’art.68
L.R.n.218/1993: “Nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti locali, di cui agli artt.41 e seguenti della Legge n.142/1990, recante: Ordinamento delle autonomie locali”
Art. 28 - Indennità di carica - Gettoni di presenza
A tutti gli altri componenti è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, pari a L. 150.000 lorde, per due sedute settimanali.
Nota all’art.69
L.R.n. 13/2000: “Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Risarcimento danni alla pubblica amministrazione e modifica all’articolo 11 della Legge Regionale 2 luglio 1997, n. 18”
Note all’art.70
L.R.n.2/2001: “Disposizioni urgenti in materia di personale Riesame.”
Art. 3: “La Giunta Regionale della Campania è autorizzata a procedere, ai sensi dell’art.7 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 integrativo del C.C.N.L. del 1° aprile 1999,all’assunzione a tempo determinato per nove mesi di un contingente di Avvocati utilizzando la graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami indetto con deliberazione di Giunta Regionale n.10273 del 18 dicembre 1997”
All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente, quantizzato in 800 milioni, si fa fronte in termini di competenza e cassa con lo stanziamento di cui al capitolo 30 del “Bilancio” della spesa del corrente esercizio finanziario, che viene aumentato di pari importo, mediante prelievo dal capitolo 1030 del corrente “bilancio di previsione dell’anno finanziario 2001”
L.R.n.12/1997: “Rideterminazione dell’organico del ruolo della Giunta Regionale: Norme di adeguamento al D.lgs. 3/2/1993, n.29 artt. 30 e 31
Nota all’art.71
Decreto legislativo n. 112/1998: già citato
Nota all’art.72
L.R.n.9/1995: “Interventi per favorire l’accesso al credito alle piccole imprese commerciali e di servizi”
Note all’art.75
L.R.n.44/1982: “Istituzione di una scuola regionale per la preparazione professionale degli Agenti di Polizia municipale”
L.R.n.21/1986: Determinazione delle indennità per gli Amministratori e Revisori dei Conti dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC) e stato giuridico e trattamento economico del Direttore generale dell’Ente
Art. 2 - Gettone di presenza - Ad esclusione del Presidente, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dell’ERSAC e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, in applicazione della L.R. 20-2-1978, n. 8(1), è concesso un gettone di presenza, per ciascuna seduta, pari a L. 100.000 lorde, per un massimo di 12 sedute mensili ivi comprese quelle delle Commissioni di cui all’art. 8 della L.R. 20-2-1978, n. 8(1) e per non più di una seduta per ciascun giorno.
L.R.n.8/1978: “Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania. Adeguamento alla normativa della L.R. 30/4/1976 n.386”
L.R.n.21/1986 già citata
Art. 5 - Decorrenza degli emolumenti - La corresponsione delle indennità, gettoni di presenza e indennità di missione, di cui alla presente legge, si applica a decorrere dall’insediamento dell’attuale Consiglio di Amministrazione.
Alla liquidazione degli emolumenti procedono i competenti servizi dell’ERSAC, utilizzando gli stanziamenti appositi iscritti nel Bilancio dell’Ente.
L.R. n.19/1991: “Norme per il funzionamento del Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo”
Art. 12 - Al Presidente del Comitato spetta una indennità di funzione pari al 20% di quella percepita dai Consiglieri Regionali; ai due Vice Presidenti spetta una indennità di funzione pari al 15% di quella percepita dai Consiglieri Regionali.
Agli altri componenti del Comitato viene corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza pari a L. 100.000 per un massimo di cinque sedute mensili.
Agli stessi componenti il Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese, previsti per i Consiglieri Regionali.
Note all’art.76
Decreto legge n.180/1998: “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (1) (2).”
Legge n.267/1999: “Conversione in legge, con modificazioni , del decreto legge 13 maggio 1999,n, 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile”.
Note all’art.77
L.R.n.16/1996: “Variazione al Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1996 - Primo provvedimento”
Note all’art.78
L.R.n.22/1978: “Scioglimento dell’associazione C.I.A.P.I. - Chiusura del C.F.P. “A. Marino” di S. Nicola la Strada (CE) ed inquadramento ai sensi dell’art. 26 della L.R. 30/7/1977, n.40, del personale in servizio nel ruolo del personale della Giunta regionale della Campania”
Art. 3 - Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il C.I.A.P.I., in servizio alla data di entrata in vigore della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, ed indicato nell’unita tabella, ai sensi dell’art. 26 della citata Legge regionale, é assorbito dai Centri regionali, ed inquadrato nel ruolo del personale della Giunta regionale, con decorrenza dalla data di immissione nel ruolo stesso, previa presentazione di domanda da prodursi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge regionale, e previo superamento della prova di accertamento qualitativo le cui modalità di espletamento saranno stabilite dalla Giunta regionale.
L.R.n.27/1990: “Modifiche ed integrazioni alla L.R.n.21/1982 concernente: “Disposizioni di attuazione dell’art.51 tab C) della L.R.n.12/1981”
Note all’art.79
L.R.n.11/1974: “Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dalla Regione Campania”
Art. 36 - Il personale dello Stato trasferito alla Regione a norma dell’art. 17 della legge 15 maggio 1970, n. 281, è inquadrato, a tutti gli effetti, nel personale di ruolo della Regione con decorrenza dal I aprile 1972 ancorché abbia assunto servizio presso gli Uffici regionali in data successiva.
L’inquadramento è disposto nel livello corrispondente alla carriera di provenienza. Il servizio comunque precedentemente prestato presso qualsiasi Ente pubblico, anche diverso da quello di diretta provenienza, è valutato:
a) per intero se prestato nella stessa carriera;
b) per tre quarti se prestato nella carriera immediatamente inferiore;
c) al cinquanta per cento se prestato in altre carriere inferiori;
d) per intero se prestato nelle soppresse carriere speciali e trasformate in carriere direttive con legge.
Il personale dello Stato di cui al presente articolo ed a quello successivo appartenente a ruoli atipici o che comunque fruiva di parametri differenziati rispetto alle tradizionali carriere dello Stato, viene inquadrato nella carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza al momento del trasferimento o del comando presso la Regione ed il servizio prestato nell’Amministrazione di provenienza viene valutato per intero(5).
I dipendenti i quali, all’atto del trasferimento, godevano di un trattamento economico più vantaggioso, hanno diritto a percepire la differenza fra il trattamento di origine ed il trattamento regionale come assegno “ad personam” non riassorbibile ma pensionabile.
Il personale dei disciolti Enti di diritto pubblico ENALC, INAPLI ed INIASA, trasferito alla Regione Campania ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 e del D.M. I agosto 1972, è inquadrato, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, a tutti gli effetti, nel personale di ruolo della Regione con decorrenza dal I luglio 1972.
Per il personale didattico che abbia prestato la propria attività a tempo determinato nei centri di formazione professionale il servizio prestato è valutato:
1) per un intero anno solare nel caso sia stato prestato per un periodo complessivamente superiore a sei mesi nell’anno addestrativo e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali.
2) in misura proporzionale, rapportata a dodicesimi, se invece l’incarico, di durata complessivamente superiore a sei mesi, è stato conferito con l’attribuzione di ore settimanali di insegnamento inferiori a 12 e con un minimo di 6 ore.
I posti necessari per inquadrare il personale di cui ai precedenti commi che sia stato collocato a riposo o sia comunque cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra la data di trasferimento e quella di entrata in vigore della presente legge, non sono da computarsi tra i disponibili ai sensi dell’art. 38 dovendosi negli stessi inquadrare, nei termini e con le modalità di cui all’art. 37, il personale che in effetti già li occupa per comando(6)
Art. 37 - Sono inquadrati a domanda nel personale della Regione i dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici, di ruolo e non di ruolo, che all’atto della entrata in vigore della presente legge regionale, prestano comunque servizio in posizione di comando o di distacco o di temporanea assegnazione presso la Regione, anche se i formali provvedimenti non siano resi esecutivi entro la predetta data.
La domanda deve essere presentata dal dipendente entro 90 giorni dalla entrata i n vigore della presente legge regionale.
E’ altresì inquadrato nei ruoli della Regione il personale di ruolo che assume servizio a seguito di comando o distacco richiesto prima della data di entrata in vigore della presente legge ed a seguito di comando richiesto in applicazione del penultimo comma dell’art. 38.
L’inquadramento è disposto - anche in soprannumero rispetto al contingente di ogni singolo livello funzionale purché nei limiti del contingente complessivo fissato per ciascuno dei due ruoli regionali di cui all’art. 1 - con decorrenza dalla data di effettiva immissione nei ruoli regionali.
Per il servizio prestato presso la Regione, tra la data di comando o di distacco e quella effettiva dell’inquadramento, viene corrisposto un assegno “una tantum” pari alla differenza tra il trattamento economico conseguente all’inquadramento e quello già in godimento, comprensivo delle somme eventualmente percepite dalla Regione a titolo diverso da compensi in deroga o per incentivazione per prestazioni eccezionali o per indennità di missione.
Parimenti, ai fini dell’attribuzione del trattamento economico regionale al personale di cui al precedente articolo 36, non si terrà conto dei compensi a qualsiasi titolo percepiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano stati rapportati ad ore di lavoro straordinario preventivamente autorizzate ed effettivamente rese.
Si applicano le disposizioni di cui al comma secondo, terzo e quarto dell’articolo 36(7).
L.R.n.52/1974: “Modifiche alla L.R. 16/3/1974, n.11, concernente: Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dalla Regione Campania”
Art. 3 - Il personale della Regione è inquadrato in livelli funzionali di attività cui corrispondono mansioni attribuite agli stessi livelli per preparazione culturale e professionale, per impegno e responsabilità.
I livelli funzionali, le qualifiche e le mansioni corrispondenti sono indicati nell’allegata Tabella A).
Ogni livello si articola in due parametri retributivi secondo l’allegata tabella B). Il passaggio dal parametro iniziale al secondo parametro è stabilito al compimento del sesto anno di anzianità nel livello.
La progressione economica in senso orizzontale si attua in base ad aumenti biennali, calcolati sui parametri in godimento, secondo l’allegata tabella C).
I contingenti numerici di personale assegnati a ciascun livello sono indicati dalle allegate tabelle E/l ed E/2.
A ciascun livello si accede per pubblico concorso secondo le modalità previste dal successivo articolo 5.
Art. 4 - Nell’ambito delle articolazioni operative degli organi regionali, i rapporti interni sono fondati sul principio della collaborazione e sul metodo del lavoro di gruppo.
L.R.n.11/1974 già citata
Art. 38 - Il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione in forza del disposto di cui alla VIII disposizione transitoria della Costituzione, non compreso tra quello di cui ai precedenti articoli 36 e 37 o distaccato da Enti diversi, viene inquadrato a domanda, nei ruoli del personale della Regione.
L’inquadramento avviene, previa apposita prova di idoneità effettuata secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel livello ausiliario, per coloro che svolgano mansioni ausiliarie, e, nel livello esecutivo per tutti gli altri ancorché utilizzati per svolgere mansioni superiori.
L’inquadramento di cui ai precedenti comma è condizionato dal possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), e) del secondo comma dell’articolo 5.
Il detto personale viene inquadrato agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio.
Per il personale assegnato ai Gruppi Consiliari non si applicano le limitazioni di cui ai comma precedenti.
Per completare le occorrenze di primo impianto, entro il termine ultimo ed improrogabile del 30 settembre 1974, i posti che, da un raffronto tra la consistenza della pianta organica e quella del personale avente diritto all’inquadramento ai sensi degli articoli 36 e 37 e del primo comma del presente articolo dovessero risultare disponibili, potranno essere coperti, in via transitoria, in misura del 40 per cento, da personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici da richiedersi per comando.
Nel termine predetto si potrà provvedere altresì al comando di personale in sostituzione di quello di cui al terzo comma del precedente articolo 37(8).
L.R.n.52/1974 già citata
Art. 5 - L’assunzione del personale di ruolo, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge, è effettuata mediante pubblico concorso per l’ammissione a ciascun livello.
I partecipanti al concorso devono risultare in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvo le elevazioni stabilite dalle leggi dello Stato;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità fisica e psichica all’impiego;
e) diploma di laurea per il livello direttivo; diploma di scuola media superiore per il livello di concetto; diploma di scuola media inferiore o attestato di idoneità professionale per il livello esecutivo; licenza di scuola elementare e qualifica professionale per il livello ausiliario.
Con regolamento, per l’accesso ai singoli livelli, si possono prevedere ulteriori, specifici requisiti.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
L.R.n.12/1981: “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/2/1977, n. 14: “Istituzione della Consulta regionale per la soluzione dei problemi relativi alla condizione della donna”
Art. 9 - Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all’attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell’ambito delle unità organiche in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l’indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell’ambito di prescrizioni di massima e complesse;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell’unità organica in cui è inserito.
Comporta responsabilità:
- delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;
- degli ordinamenti dati, a livello tecnico ed altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
L’attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.
Nei corsi di formazione professionale compone attività d’insegnamento (cultura generale, lingue, etc.).
Richiede in stretta connessione con le caratteristiche dell’insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibili alla professionalità prevista più in generale per l’accesso al livello.
Per l’accesso al livello si richiede il possesso di un diploma di laurea.
Al livello è correlato il parametro 178.
L.R.n.41/1981: “Disciplina del rapporto di lavoro del personale della Regione Campania per il periodo 1/1/1979 - 31/12/1981”
L.R.n.11/1974 già citata
L.R.n.12/1981: “Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario”.
Art. 11 Sono comprese nell’ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell’ambito delle competenze per materia o per obiettivo con definizione dei processi attuativi.
La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa “dell’unità organica complessa”, di cui indirizza l’attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.
E’ caratterizzata da:
- autonomia rilevante per la formulazione di programmi di lavoro dell’unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione sotto il profilo professionale di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani ed i programmi anche pluriennali dell’amministrazione;
- apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell’unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all’intera organizzazione regionale.
Comporta la responsabilità:
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni di carattere generale impartite;
- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento a livello generale degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
Il livello comprende posizioni di lavoro individuale a livello di specializzazione analogamente a quelle elencate al livello precedente.
Le posizioni di lavoro dell’ottavo livello richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell’organizzazione.
Al livello è correlato il parametro 333.
L.R.n.27/1984: “Nuovo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale”
Art. 36 - Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali - Il personale di ruolo della Regione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Livelli funzionali Nuovi livelli Qualifiche
L.R. 41/81 funzionali
  2a qual. dir. Dirigente Superiore
VIII 1a qual. dir. Dirigente
VII VIII Funzionario
VI VII Istruttore Direttivo
V VI Istruttore
- V Collaboratore Professionale
IV IV Esecutore
III III Operatore
II II Ausiliario
I I Addetto alle pulizie
L’inquadramento nelle qualifiche funzionali di cui alla presente legge decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 1983.
Nella quinta qualifica funzionale verrà inquadrato, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti regionali, il personale di quarto livello il cui profilo professionale rientra nella declaratoria della qualifica.
Con la stessa procedura di cui al comma precedente verranno individuati i profili professionali del personale di quinto e quarto livello delle Opere Universitarie da inquadrare nella quinta qualifica funzionale(11).
Nella fase di prima attuazione della presente legge sono inquadrati automaticamente nella 1a qualifica dirigenziale tutti i dipendenti attualmente inquadrati nell’VIII livello di cui alla legge regionale 41/81.
Nella fase di 1a attuazione della presente legge, nella 2a qualifica dirigenziale si accede mediante selezione per titoli per almeno il 90% dei posti secondo modalità da definirsi con atto deliberativo, entro il termine di giorni trenta, del Consiglio regionale su proposta della Giunta, previa contrattazione con le OO.SS. regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale(11/A).
Sino alla nomina dei coordinatori, fra i dirigenti della 2a qualifica dirigenziale, i dipendenti con incarico di coordinamento ai sensi della legge regionale 41/81, percepiscono la relativa indennità di coordinamento nella misura prevista dalla citata legge.
Le procedure per la copertura dei posti nella 2a qualifica dirigenziale e la nomina dei coordinatori devono essere ultimate entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Per il personale inquadrato nella 1a qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dall’1 gennaio 1983; per il personale che verrà inquadrato nella 2a qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.
Al personale in servizio all’1 gennaio 1983 viene attribuito:
- l’importo del nuovo livello retributivo sulla base dell’inquadramento di cui alla precitata tabella;
- l’importo economico derivante dalla valutazione dell’anzianità pregressa, calcolata secondo quanto previsto dal successivo art. 37;
- l’indennità eventualmente spettante.
Note all’art.83
Decreto legislativo n.422/1997: “Conferimento alle regioni ed agli enti locali
Di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art.4, comma4, della legge 15 marzo 1997,n.59”
Art.8 “Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S.S.pa.”
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all’articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);
b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell’articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l’altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999.
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell’infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come 4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999.
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell’infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile.
A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all’articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l’entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l’attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa (1).
4-bis. La gestione delle reti e dell’infrastruttura ferroviaria per l’esercizio dell’attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146 (2).
4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l’infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni (2).
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall’articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell’articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all’esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità (1).
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d’intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l’affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale (2).
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, d.lg. 20 settembre 1999, n.400”
Art. 9.
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.
1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell’articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all’articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a) (1).
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione (2);
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l’intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all’articolo 12 (2).
(1) Comma così modificato dall’art. 1, d.lg. 20 settembre 1999, n. 400.
(2) Lettera così sostituita dall’art. 1, d.lg. 20 settembre 1999,
Nota all’art. 85
L.R.n.36/1985: “Scioglimento del Consorzio Farmaceutico Regionale Ospedaliero e provvedimenti conseguenti
Abrogata dalla L.R. 29/07/1998, n.10
Art.1, ultimo comma, lettera b) b) la modifica degli scopi sociali dell’EFI S.p.A. al fine di consentire alla società ristrutturata il solo mantenimento delle partecipazioni già assunte a Consorzi di ricerca già autorizzati dalla Regione, costituiti o in via di costituzione;
Nota all’art. 86
L.R.n.15/1989: “Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale”
Art. 14 - Segreterie particolari - Per l’espletamento delle attività di collaborazione diretta, al Presidente del Consiglio Regionale, ai Componenti dell’Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono istituite apposite segreterie particolari i cui organici non possono superare:
a) le dieci unità per il Presidente del Consiglio comprensive del segretario particolare;
b) le quattro unità per ciascun Vice Presidente;
c) le tre unità per ciascun Consigliere Questore e ciascun Consigliere Segretario
c) le tre unità per ciascun Consigliere Questore e ciascun Consigliere Segretario;
d) le due unità per ciascun Presidente di Commissione consiliare e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Nota all’art.87
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165: ”
Nota all’art.88
L’art.17, secondo comma della Costituzione, è il seguente: “Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione ilo potere di emanare norme per la loro attuazione”