Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 15
Norme in materia di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura
(BURC Speciale del 29 novembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ARTICOLO 1

  1. La Regione, in attuazione dell’art. 32, comma 1, della Costituzione e dell’art. 7 dello Statuto, tutela la salute quale fondamentale diritto dell’individuo e della comunità con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e dell’infanzia e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana e all’ambiente derivanti dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

ARTICOLO 2

  1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale organizza e realizza, all’interno dei propri programmi sull’educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino, dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili rischi derivanti dall’introduzione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

ARTICOLO 3

  1. Nelle more di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente, i prodotti contenenti organismi geneticamente modificati non devono essere somministrati nelle attività di ristorazione collettiva riguardanti le forme scolastiche e prescolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura della Regione Campania appartenenti alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere, ai Comuni, alle Province, alla Regione, agli altri Enti pubblici ed ai soggetti privati convenzionati.
  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di verificare attraverso la richiesta di apposita certificazione l’assenza di organismi geneticamente modificati.

ARTICOLO 4

  1. Ai fini di favorire la corretta e giusta informazione del cittadino, i soggetti gestori, di cui al comma 1 dell’articolo 3, hanno l’obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza degli alimenti somministrati.

ARTICOLO 5

La presente Legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 novembre 2001

 

 
Bassolino

Note
Avvertenza
Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Art. 1
L’art. 32, comma 1 della Costituzione, cosi’ recita:” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”
L’art. 7 dello Statuto della Regione Campania, così recita: “Tutela della salute - La Regione tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettività con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e dell’infanzia. Nei limiti della legge dello Stato, istituisce il servizio sanitario regionale in unità sanitarie locali con la partecipazione dei comuni e delle province, dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali all’autonoma gestione delle stesse.”