Legge
Regionale 24 novembre 2001, n. 15
Norme
in materia di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense
scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura
(BURC Speciale del 29 novembre 2001)
IL
CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La
seguente legge:
ARTICOLO
1
- La
Regione, in attuazione dellart. 32, comma 1, della Costituzione
e dellart. 7 dello Statuto, tutela la salute quale fondamentale
diritto dellindividuo e della comunità con particolare
riguardo ai problemi della prevenzione e dellinfanzia e promuove
tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute
umana e allambiente derivanti dal consumo di prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati.
ARTICOLO
2
- Per
il conseguimento delle finalità di cui allarticolo
1, la Giunta regionale organizza e realizza, allinterno dei
propri programmi sulleducazione alimentare e nella divulgazione
agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino,
dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici
e sanitari, sui possibili rischi derivanti dallintroduzione
di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
ARTICOLO
3
- Nelle
more di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione
dellimpatto sulla salute umana e sullambiente, i prodotti
contenenti organismi geneticamente modificati non devono essere
somministrati nelle attività di ristorazione collettiva riguardanti
le forme scolastiche e prescolastiche, negli ospedali e nei luoghi
di cura della Regione Campania appartenenti alle Aziende Sanitarie
Locali e alle Aziende Ospedaliere, ai Comuni, alle Province, alla
Regione, agli altri Enti pubblici ed ai soggetti privati convenzionati.
- I
soggetti di cui al comma 1 hanno lobbligo di verificare attraverso
la richiesta di apposita certificazione lassenza di organismi
geneticamente modificati.
ARTICOLO
4
- Ai
fini di favorire la corretta e giusta informazione del cittadino,
i soggetti gestori, di cui al comma 1 dellarticolo 3, hanno
lobbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei
ed adeguati, la provenienza degli alimenti somministrati.
ARTICOLO
5
La
presente Legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La
presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficale
della Regione Campania.
E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
24
novembre 2001
Note
Avvertenza
Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio
02 del Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura
(D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Art.
1
Lart. 32, comma 1 della Costituzione, cosi recita:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti
Lart. 7 dello Statuto della Regione Campania, così recita:
Tutela della salute - La Regione tutela la salute come fondamentale
diritto dellindividuo e della collettività con particolare
riguardo ai problemi della prevenzione e dellinfanzia. Nei limiti
della legge dello Stato, istituisce il servizio sanitario regionale
in unità sanitarie locali con la partecipazione dei comuni
e delle province, dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle
categorie professionali allautonoma gestione delle stesse.
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