Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 18

Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2001 e Bilancio Pluriennale 2001-2003
(BURC Speciale del 29 novembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ARTICOLO 1

  1. Nello stato di previsione di competenza dell’entrata per l’anno finanziario 2001, sono introdotte le variazioni riportate nell’annessa tabella A).
  2. Tali variazioni determinano un incremento delle Entrate di complessive lire 964.216.249.153.

ARTICOLO 2

  1. Nello stato di previsione della Spesa per l’anno finanziario 2001 sono introdotte le variazioni riportate nell’annessa tabella B).
  2. Tali variazioni comportano nelle dotazioni di spesa considerate un incremento parimenti di lire 964.216.249.153.

ARTICOLO 3

Nello stato di previsione di cassa dell’Entrata per l’anno finanziario 2001 sono introdotte le variazioni riportate nell’annessa tabella A).

ARTICOLO 4

  1. Nello stato di previsione di cassa della Spesa per l’anno finanziario 2001 sono introdotte le variazioni riportate nell’annessa tabella B).

ARTICOLO 5

  1. La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2000 registra un decremento di lire 71.253.087.564.

ARTICOLO 6

  1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione dell’Entrata 2001, capitolo A4, dell’incremento della somma di lire 250 miliardi, “Avanzo di amministrazione al 31.12.2000, per il finanziamento delle iniziative di cui al Capitolo n. 7000 dello stato di previsione della Spesa, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1995, n. 25”.

ARTICOLO 7

  1. Le variazioni introdotte nelle tabelle “A” e “B” del Bilancio di previsione per l’anno 2001, portano conseguentemente variazioni al Bilancio pluriennale 2001-2003.

ARTICOLO 8

  1. Per le finalità di cui al comma 4 del Decreto Legge 18 settembre 2001, n. 347, la Regione è autorizzata a contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, un mutuo di lire 770 miliardi con oneri a carico del Bilancio per l’esercizio finanziario 2001.

ARTICOLO 9

L’utilizzo dello stanziamento del capitolo n. 7000 della spesa concernente “Spesa sanitaria regionale di parte corrente”, finanziata in parte con l’avanzo di amministrazione, è subordinato alla verifica dell’esistenza della predetta disponibilità sulla base delle risultanze definitive al 31 dicembre 2000.

ARTICOLO 10

  1. Il termine del 31 ottobre stabilito dalla legge regionale del 22 marzo 1991, n. 4, è fissato per l’anno corrente al 30 novembre.

ARTICOLO 11

  1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
    La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
    E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 novembre 2001

 

 
Bassolino

Note
Avvertenza:
Il testo viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996
Art. 6
La L.R. 27 dicembre 1995, n.25, recante norme in materia di: “Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1995/1997. Primo provvedimento” all’art. 22 così recita: “All’articolo 74 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
“1. Con la medesima cadenza di cui al primo comma, i responsabili dei Settori operativi procedono alla ricognizione dei debiti fuori bilancio a loro noti, anche attraverso le comunicazioni dei Settori “Gestione Amministrativa della Entrata e della Spesa” ed “Avvocatura Generale”, in ordine ad eventuali sentenze definitive di condanna ed esecuzioni forzate.
2. Per ciascuna partita debitoria deve essere indicato l’oggetto della fornitura o della prestazione, l’Amministratore o il dipendente che la disposto, il creditore, il relativo importo da riconoscere, avendo cura di attestare il fine pubblico conseguito, la regolarità dell’esecuzione e la congruità dei prezzi applicati.
3. I Settori, di cui al primo comma, trasmettono gli esiti dei propri accertamenti sulla consistenza dei debiti fuori bilancio esistenti alla data della ricognizione al Settore “Gestione Amministrativa della Entrata e della Spesa”, il quale provvede ad appurare l’eventuale iscrizione di tali partite debitorie in precedenti bilanci, annotando il relativo capitolo di spesa, l’anno di iscrizione e l’importo iscritto.
4. Il Settore “Gestione Amministrativa dell’Entrata e della Spesa”, una volta effettuati i dovuti riscontri contabili, ne trasmette gli esiti alla Giunta regionale la quale, sulla base degli accertamenti eseguiti dai Settori competenti e delle attestazioni apposte per ciascun debito, ne riconosce, con atto formale, la loro legittimità entro il termine di approvazione del conto consuntivo disponendone l’annotazione nel quadro generale riassuntivo.
5. Il Consiglio Regionale con propria legge individua i mezzi finanziari di copertura ed impegna nel bilancio corrente, e al più, nei primi due esercizi immediatamente successivi i fondi necessari, utilizzando le risorse disponibili libere da vincolo di destinazione.”
Art. 8
Il Decreto Legge 1.8 settembre 2001, n.347, recante norme in materia di: “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”
Al comma 4) dell’art. 4, così recita: “Al fine di assicurare la quota dei disavanzi relativi all’anno 2000 di pertinenza regionale in base all’accordo tra lo Stato e le regioni citato all’art. 1, comma 19, le regioni sono autorizzate a contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci”.