Legge
Regionale 24 novembre 2001, n. 18
Variazione
al Bilancio di previsione della Regione Campania per lanno finanziario
2001 e Bilancio Pluriennale 2001-2003
(BURC Speciale del 29 novembre 2001)
IL
CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La
seguente legge:
ARTICOLO
1
-
Nello stato di previsione di competenza dellentrata per
lanno finanziario 2001, sono introdotte le variazioni riportate
nellannessa tabella A).
-
Tali
variazioni determinano un incremento delle Entrate di complessive
lire 964.216.249.153.
ARTICOLO
2
- Nello
stato di previsione della Spesa per lanno finanziario 2001
sono introdotte le variazioni riportate nellannessa tabella
B).
- Tali
variazioni comportano nelle dotazioni di spesa considerate un incremento
parimenti di lire 964.216.249.153.
ARTICOLO
3
Nello
stato di previsione di cassa dellEntrata per lanno finanziario
2001 sono introdotte le variazioni riportate nellannessa tabella
A).
ARTICOLO
4
- Nello
stato di previsione di cassa della Spesa per lanno finanziario
2001 sono introdotte le variazioni riportate nellannessa tabella
B).
ARTICOLO
5
- La
consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2000 registra un decremento
di lire 71.253.087.564.
ARTICOLO
6
- E
autorizzata liscrizione, nello stato di previsione dellEntrata
2001, capitolo A4, dellincremento della somma di lire 250
miliardi, Avanzo di amministrazione al 31.12.2000, per il
finanziamento delle iniziative di cui al Capitolo n. 7000 dello
stato di previsione della Spesa, ai sensi dellarticolo 22
della legge regionale 27 dicembre 1995, n. 25.
ARTICOLO
7
- Le
variazioni introdotte nelle tabelle A e B
del Bilancio di previsione per lanno 2001, portano conseguentemente
variazioni al Bilancio pluriennale 2001-2003.
ARTICOLO
8
- Per
le finalità di cui al comma 4 del Decreto Legge 18 settembre
2001, n. 347, la Regione è autorizzata a contrarre, anche
in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni,
un mutuo di lire 770 miliardi con oneri a carico del Bilancio per
lesercizio finanziario 2001.
ARTICOLO
9
Lutilizzo
dello stanziamento del capitolo n. 7000 della spesa concernente Spesa
sanitaria regionale di parte corrente, finanziata in parte con
lavanzo di amministrazione, è subordinato alla verifica
dellesistenza della predetta disponibilità sulla base
delle risultanze definitive al 31 dicembre 2000.
ARTICOLO
10
- Il
termine del 31 ottobre stabilito dalla legge regionale del 22 marzo
1991, n. 4, è fissato per lanno corrente al 30 novembre.
ARTICOLO
11
-
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli
effetti del secondo comma dellarticolo 127 della Costituzione,
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
24
novembre 2001
Note
Avvertenza:
Il testo viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del
Settore Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C.
n. 10328 del 21 giugno 1996
Art. 6
La L.R. 27 dicembre 1995, n.25, recante norme in materia di: Variazione
al bilancio di previsione della Regione Campania per lanno finanziario
1996 e al bilancio pluriennale 1995/1997. Primo provvedimento
allart. 22 così recita: Allarticolo 74 della
legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, dopo il quarto comma, sono aggiunti
i seguenti:
1. Con la medesima cadenza di cui al primo comma, i responsabili
dei Settori operativi procedono alla ricognizione dei debiti fuori
bilancio a loro noti, anche attraverso le comunicazioni dei Settori
Gestione Amministrativa della Entrata e della Spesa ed
Avvocatura Generale, in ordine ad eventuali sentenze definitive
di condanna ed esecuzioni forzate.
2. Per ciascuna partita debitoria deve essere indicato loggetto
della fornitura o della prestazione, lAmministratore o il dipendente
che la disposto, il creditore, il relativo importo da riconoscere,
avendo cura di attestare il fine pubblico conseguito, la regolarità
dellesecuzione e la congruità dei prezzi applicati.
3. I Settori, di cui al primo comma, trasmettono gli esiti dei propri
accertamenti sulla consistenza dei debiti fuori bilancio esistenti
alla data della ricognizione al Settore Gestione Amministrativa
della Entrata e della Spesa, il quale provvede ad appurare leventuale
iscrizione di tali partite debitorie in precedenti bilanci, annotando
il relativo capitolo di spesa, lanno di iscrizione e limporto
iscritto.
4. Il Settore Gestione Amministrativa dellEntrata e della
Spesa, una volta effettuati i dovuti riscontri contabili, ne
trasmette gli esiti alla Giunta regionale la quale, sulla base degli
accertamenti eseguiti dai Settori competenti e delle attestazioni
apposte per ciascun debito, ne riconosce, con atto formale, la loro
legittimità entro il termine di approvazione del conto consuntivo
disponendone lannotazione nel quadro generale riassuntivo.
5. Il Consiglio Regionale con propria legge individua i mezzi finanziari
di copertura ed impegna nel bilancio corrente, e al più, nei
primi due esercizi immediatamente successivi i fondi necessari, utilizzando
le risorse disponibili libere da vincolo di destinazione.
Art. 8
Il Decreto Legge 1.8 settembre 2001, n.347, recante norme in materia
di: Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria
Al comma 4) dellart. 4, così recita: Al fine di
assicurare la quota dei disavanzi relativi allanno 2000 di pertinenza
regionale in base allaccordo tra lo Stato e le regioni citato
allart. 1, comma 19, le regioni sono autorizzate a contrarre,
anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni,
mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
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