Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 3
(BURC n°19 del 08 aprile 2002)

Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania

Articoli 27 - 52

Articolo 27
Funzionamento e organico

  1. Il Direttore generale entro 60 giorni dalla sua nomina redige e propone il regolamento dell'ACaM;
  2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e disciplina il funzionamento dell'ACaM ed in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al successivo comma 4 , nonché le modalità per la definizione di rapporti con soggetti esterni di cui al successivo comma 5, oltre che con soggetti aventi specifiche professionalità, presenti tra il personale di enti locali o aziende di trasporto pubblico. La struttura dell'AcaM deve essere, comunque, improntata a principi di alta professionalità, snellezza, funzionalità.
  3. Per svolgere, ove richiesto, le funzioni di supporto alle Province, in alternativa alla Agenzia territoriale per la mobilità sostenibile di cui al successivo articolo 28, l'ACaM può essere articolata su base provinciale.
  4. All'interno dell'ACaM viene costituito un Osservatorio regionale responsabile del monitoraggio e dell'analisi di tutti gli aspetti connessi alla mobilità di passeggeri e merci nel territorio della Regione Campania. Una sezione specifica dell'Osservatorio è dedicata al lavoro, con la funzione di monitorare l'evoluzione occupazionale del settore e analizzare tutte le tematiche relative alla attività lavorativa, dalla applicazione dei contratti agli aggiornamenti e alla formazione del personale, nonché alla mobilità sia all'interno del settore che verso altri settori pubblici e privati, e di promuovere un'indagine triennale sul diritto alla mobilità a livello regionale. Altra sezione speciale dell'Osservatorio, denominata Centro Studi, viene dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione in tema di trasporto e di logistica.
  5. Per l'esercizio dei suoi compiti di progettazione, studio e ricerca l'ACaM può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può, altresì, stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione.
  6. Per il funzionamento e la gestione dell'ACaM, e come eventuale contributo al funzionamento delle agenzie territoriali, come dal successivo articolo 28, la Regione destina annualmente il 2% del fondo regionale dei trasporti.

Articolo 28
Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile

  1. Le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia possono istituire, con l'eventuale cofinanziamento della Regione, per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale di loro competenza.
  2. L'agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le Province e i Comuni capoluogo di Provincia possono identificare modalità congiunte di organizzazione e gestione delle agenzie territoriali per la mobilità sostenibile al fine di favorire l'integrazione e il miglioramento dei servizi di propria reciproca competenza.
  3. Alle agenzie territoriali sono demandate le funzioni di supporto agli Enti locali nelle seguenti materie:
    a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti;
    b) gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
    c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;
    d) di stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
    e) controllo vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
    f) ogni altra funzione loro assegnata dagli enti locali, compatibilmente con le norme previste dalla presente legge.
  4. Ove non sia costituita l'agenzia territoriale, le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia, d'intesa con la Regione, possono ricorrere al supporto dell'ACaM.

Articolo 29
La Consulta regionale per la mobilità

  1. La Consulta è istituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, sentito il parere della Commissione consiliare competente; è presieduta dall'Assessore ai trasporti. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina la composizione della Consulta, di cui, comunque, fanno parte le associazioni degli enti locali di cui all'art. 270 del decreto legislativo n. 267/2000 e ne definisce i compiti e il funzionamento.
  2. La Consulta assicura la partecipazione degli utenti, delle parti sociali, delle Associazioni di categoria del settore del trasporto di persone e merci e delle comunità locali al processo di pianificazione e programmazione del sistema di trasporto e di mobilità.

TITOLO V
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 30
I contratti di servizio

  1. I contratti di servizio, previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 422/97, regolano l'esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale; sono stipulati dalla Regione e dagli enti locali con riferimento alle competenze di cui agli artt. 6, 8, 9, 10.
  2. Nel dare attuazione all'art. 19 del decreto legislativo 422/97, i contratti di servizio assicurano, tra l'altro, la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio della loro validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità in misura superiore a quelli previsti per i servizi minimi definiti secondo le modalità dettate dalla presente legge.
  3. Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 422/97, i contratti di servizio, per i quali non è assicurata al momento della loro stipula la corrispondenza fra gli importi di cui alla lettera 1) del successivo comma 8 e le risorse effettivamente disponibili, sono nulli.
  4. Nei contratti di servizi stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedono o producono oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti per i servizi minimi definiti secondo le modalità dettate dalla presente legge.
  5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 1191/69 e successive modifiche e il regolamento CEE n. 1839/91 e successive modifiche ed avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio.
  6. La durata dei contratti di servizio è:
    a) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto autofilotranviari;
    b) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto marittimo;
    c) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario regionale;
    d) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario metropolitano in sede propria;
    e) fino a quattro anni, con opzione di rinnovo per altri due anni, per tutte le altre modalità di trasporto.
  7. Al termine del primo periodo contrattuale, per i servizi di cui alle lettere a), b), e), l'ente affidante può esercitare l'opzione di rinnovo del contratto secondo le modalità definite all'interno del contratto stesso
  8. Allo scopo di rendere omogenee le relazioni contrattuali, i contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi, in coerenza al contratto tipo elaborato e presentato dalla Regione:
    a) l'oggetto del contratto;
    b) il periodo di durata del contratto, comunque non superiore a quanto stabilito dal comma 6;
    c) le modalità di esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto che possono essere esercitate
    dall'ente affidante;
    d) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;
    e) le modalità di erogazione dei servizi che prevedono l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 285/92;
    f) le modalità di modifica della specifica dei servizi, con particolare riferimento alla possibilità di modificazione delle linee e degli orari anche durante il periodo di vigenza contrattuale;
    g) le tariffe del servizio e, ove ritenuto necessario, le modalità per le eventuali modifiche e relativi limiti, nonché l'obbligo di aderire alle strutture per l'integrazione tariffaria, ove esistente;
    h) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione agli utenti, rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale e rispetto della carta dei servizi predisposta in coerenza agli standard minimi previsti dalla Regione Campania;
    i) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
    j) la definizione di eventuali piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti;
    k) i vincoli a carico dell'ente pubblico affidante, relativi al rilascio di autorizzazioni relativi ad altri servizi in concorrenza nello stesso territorio;
    l) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'impresa di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché i tempi e le relative modalità di pagamento;
    m) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera l) e i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;
    n) le modalità di modificazione e di risoluzione del contratto in essere;
    o) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;
    p) l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio e di prevedere un piano di progressivo adeguamento dei mezzi di trasporto alla normativa di accessibilità di cui al DPR n.503/96 e successive modifiche ed integrazioni;
    q) i sistemi utilizzati per il rilevamento dell'utenza;
    r) l'obbligo di fornire, su supporto cartaceo ed informatico, i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;
    s) l'obbligo dell'affidatario di dotarsi di un responsabile di esercizio ai sensi del successivo art. 31, comma 2, e di un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;
    t) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità dei servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio.
    u) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni imprenditoriali di categoria;
    v) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;
    w) l'indicazione dei beni funzionali e strumentali allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 36 e le modalità con cui l'ente affidante può identificarne di nuovi;
    x) le modalità di trasferimento del personale in caso di subentro di impresa, le modalità di trasferimento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e i relativi criteri di valutazione economica previsti dal successivo art. 36;
    y) l'obbligo di tenere la contabilità separata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69, come modificato dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91, e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;
    z) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo anche della qualità da parte dell'ente affidante;
    aa) le sanzioni e le penali in caso di mancato rispetto degli impegni assunti e gli incentivi potenziali da erogare per il perseguimento degli obiettivi concordati;
    bb) le procedure da osservare in caso di controversia.

Articolo 31
Regolarità d'esercizio

  1. La vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è svolta dalla Regione, con il supporto dell'ACaM, dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia secondo le competenze loro attribuite. Per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di affidamento. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale approverà il regolamento dei servizi ispettivi previsti dal presente comma.
  2. L'impresa affidataria di servizi di trasporto pubblico regionale e locale deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza dei medesimi.
  3. Gli orari dei servizi, predisposti secondo il programma di esercizio definito dall'ente affidante, così come specificato nel disciplinare di gara, debbono essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'ente affidante, il quale ne verifica la conformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di servizio. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati all'impresa affidataria entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine gli orari si intendono approvati. Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso opportune forme di comunicazione.
  4. La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di affidamento del servizio e inserita nel contratto di servizio, avuto riguardo agli interessi generali degli utenti e nel rispetto delle norme di circolazione. Le tabelle di fermata debbono riportare gli orari di transito dei servizi per le varie destinazioni.
  5. I veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea non possono essere usati per altro scopo se non previa autorizzazione dell'ente affidante
  6. In caso di interruzione del servizio di trasporto pubblico per cause ascrivibili all'impresa affidataria, l'ente affidante adotta i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del servizio pubblico, anche in danno, e avvalendosi degli impianti e materiali del gestore.

Articolo 32
Procedure per l'affidamento dei servizi

  1. Le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono improntate ai seguenti principi:
    a) separazione tra la funzione di pianificazione, amministrazione e controllo e la gestione dei servizi e delle reti di trasporto pubblico regionale e locale;
    b) separazione fra la gestione delle reti e la gestione dei servizi, secondo i principi della direttiva CEE n. 440/91;
    c) predisposizione dei bandi di gara dei servizi di trasporto pubblico in modo da minimizzare i rischi che le imprese aggiudicatarie godano di sussidi incrociati fra le attività oggetto di contribuzione pubbliche e le attività da loro svolte in altri mercati contigui al trasporto pubblico e aperti alla concorrenza.
  2. Ai fini dell'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario, la Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite.
  3. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di favorire la concorrenza nella gestione, la Regione e gli Enti locali, in base alla rispettiva competenza, stipulano i contratti di servizio con le imprese aggiudicatarie, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici di servizi
  4. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente.
  5. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti indicati dall'art. 18 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 422/97.
  6. L'aggiudicazione dei servizi avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dall'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 422/97. La scelta dei soggetti è effettuata attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento.
  7. Le procedure di affidamento concorsuale riguardano unità di gestione che sono contraddistinte da una dimensione della percorrenza superiore ad un minimo adeguato al conseguimento di economie di scala e al miglioramento dell'efficienza, e che sono corrispondenti ad un sistema di reti e di servizi autonomo e integrato. Se l'affidamento riguarda modalità diverse di trasporto, i servizi possono essere messi a gara separatamente, salvaguardando la maggiore possibilità di integrazione modale.
  8. L'eventuale risparmio, conseguito da ribassi d'asta, rispetto alle risorse assegnate alle Province o ai Comuni capoluogo di provincia, rimane a disposizione dell'ente locale con vincolo di destinazione alla funzione dell'esercizio del trasporto pubblico di linea.
  9. Le imprese affidatarie dei servizi minimi e aggiuntivi di trasporto pubblico devono adottare un regime di contabilità separata tra tali attività e quelle svolte in altri mercati contigui al servizio pubblico e aperti alla concorrenza, o operare attraverso società distinte in relazione alla diverse attività

Articolo 33
Sub affidamento dei servizi

  1. E' consentito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, il subaffidamento dei servizi di trasporto, previa autorizzazione dell'ente pubblico affidante. Con apposito regolamento la Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni, in coerenza ai seguenti principi:
    a) l'affidatario è comunque responsabile dell'attuazione del contratto di servizio nei confronti dell'ente pubblico affidante;
    b) l'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti di idoneità morale e professionale e quelli necessari per l'esercizio delle attività di trasporto di persone; è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto di persone e ad applicare il contratto nazionale collettivo di categoria;
    c) in caso di decadenza o revoca dell'affidamento decade contestualmente il subaffidamento, senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzo da parte dell'ente pubblico affidante;
    d) il subaffidamento deve riguardare servizi di trasporto marginali, non superiori ad una quota percentuale massima dei servizi previsti in contratto che verrà definita nel regolamento di cui sopra;
    e) se l'aggiudicazione dei servizi in sub affidamento avviene mediante procedure concorsuali, l'affidamento avviene in coerenza alle indicazioni del comma 6 del precedente articolo 32;
    f) in caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'articolo 37, comma 1.
    2. E' consentito il subaffidamento di servizi complementari, previa autorizzazione dell'ente pubblico affidante. Con apposito regolamento la Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni.
    3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, è vietato il subaffidamento dei servizi.

Articolo 34
Sanzioni e decadenza

  1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio.
  2. L'ente affidante applica le sanzioni e le penali in presenza delle infrazioni relative agli obblighi specificamente previsti nel contratto di servizio
  3. L'impresa affidataria decade dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:
    a) se vengono meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria, e professionale previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria;
    b) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
    c) in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;
    d) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente responsabile dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
    e) per gravi irregolarità per quanto attiene alla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;
    f) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente
  4. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'impresa affidataria del servizio, la quale dovrà risarcire l'ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
  5. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica dell'impresa affidataria, ovvero sostituzione da parte della stessa di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve essere tempestivamente comunicata all'ente affidante.
  6. Le imprese affidatarie dei servizi hanno l'obbligo di consentire al personale, incaricato dai soggetti cui compete l'esercizio dell'attività di vigilanza, il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti di servizio.
  7. Il personale di cui al comma 6 accerta e contesta le violazioni a carico delle aziende secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

Articolo 35
Revoca

  1. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:
    a) in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
    b) nei casi in cui siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
    c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze dell'utenza;
    d) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
  2. Il contratto di servizio può prevedere, in caso di revoca dell'affidamento, procedure di arbitrato, anche conciliativo; nell'ipotesi di revoca parziale può essere previsto, alternativamente, il prolungamento dell'affidamento anche oltre i termini di cui all'art. 30 al fine di preservare l'equilibrio economico del contratto.

Articolo 36
Subentro di impresa

  1. In caso di subentro di un'impresa, al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo, così come in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del gestore dell'affidamento, di risoluzione contrattuale per qualsiasi causa imputabile all'affidatario.
  2. In caso di subentro di nuova impresa il soggetto non più affidatario deve trasferire al soggetto subentrante i beni acquistati con fondi pubblici identificati dall'ente affidante come funzionali all'effettuazione del servizio, secondo le modalità e i criteri di valutazione economica dei beni indicati nel contratto di servizio stesso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

Articolo 37
Trasferimento del personale dipendente

  1. In caso di subentro di nuova impresa, si effettua il trasferimento del personale dipendente dall'impresa cessante all'impresa subentrante, in coerenza alle indicazioni dell'art. 18 comma 2 lettera e) del decreto legislativo n. 422/97 e conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico acquisito, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere.
  2. I criteri e le procedure di cui al comma 1) sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatari.

Articolo 38
Tutela degli utenti e Carta dei servizi

  1. Ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini, la Regione istituisce lo strumento operativo della Carta dei servizi, da adottarsi dalle aziende ed imprese entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Con apposito regolamento la Giunta Regionale definisce il contenuto minimo standard della carta dei servizi al fine di permettere la comparazione tra i vari gestori, di perseguire obiettivi di miglioramento, di attivare forme di incentivazione.

Articolo 39
Servizi di trasporto pubblico autorizzati

  1. I servizi di trasporto pubblico autorizzati, di cui all'art. 5, devono essere assentiti dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 o dagli enti locali competenti, ai sensi degli artt. 8, 9, 10, previo parere favorevole della Regione.
  2. L'autorizzazione ha durata triennale e viene rilasciata alle imprese in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e quelli previsti dalla normativa nazionale vigente per l'esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea.
  3. Con apposito regolamento regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni, sulla base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi. L'istanza per l'autorizzazione si intende implicitamente accolta se non viene data risposta entro 60 giorni della istanza medesima.

Articolo 40
Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico

  1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese affidatarie con apposito regolamento di servizio, nel rispetto della normativa applicabile e devono essere permanentemente rese note ai cittadini in forma adeguata. Il regolamento è comunicato all'ente affidante ed entra in vigore dopo 30 giorni dall'inoltro, fatti salvi eventuali rilievi dell'ente stesso, che ne verifica la congruità rispetto al contenuto del contratto di servizio.
  2. Le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e le relative norme di applicazione sono definite dalla legge regionale del 13 agosto 1998, n.13.

TITOLO VI
INTERVENTI FINANZIARI

Articolo 41
Fondo regionale trasporti

  1. Le risorse finanziarie relative agli oneri derivanti dalla presente legge, trasferite dallo Stato alla Regione, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato Fondo regionale trasporti. Il Fondo regionale trasporti, oltre che dalla risorse precedenti, è alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare è determinato nella legge di bilancio. Il Fondo regionale trasporti è adeguato annualmente al tasso d'inflazione programmata ed evidenzia separatamente le risorse destinate al finanziamento dei servizi e quelle destinate al finanziamento degli investimenti.
    Rientrano nel Fondo regionale trasporti gli oneri inerenti i servizi minimi, gli investimenti relativi allo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale, la costituzione e gestione dell'ACaM, e la copertura delle spese dirette della Regione relative ad interventi quali la realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici, l'acquisto diretto di beni e servizi, l'esecuzione di studi, ricerche, progetti.
  2. Le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia o gli altri enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, istituiscono appositi fondi dei trasporti in cui confluiscono le risorse trasferite dalla Regione, oltre a risorse proprie.

Articolo 42
Contributi per i servizi minimi

  1. La Regione attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio destina direttamente le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi di competenza regionale
  2. La Regione, sulla base dei programmi triennali presentati dagli Enti locali competenti e da essa approvati, trasferisce alle Province ed ai Comuni Capoluogo di Provincia o agli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, le risorse da destinare alla copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.
  3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente, nelle linee direttive di cui all'articolo 16, determina i criteri di allocazione delle risorse alle Province ed ai Comuni Capoluogo di Provincia, o agli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, tenendo conto anche delle specificità e differenze territoriali; determina altresì le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.

Articolo 43
Contributi per gli investimenti

  1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, per lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, attraverso contributi in conto capitale, contributi in conto ammortamento, mutui, contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing
  2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono: gli Enti locali, le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e locale, eventuali altri soggetti pubblici e privati
  3. La Regione provvede, attraverso la stipula di specifici accordi di programma con gli enti locali interessati, al finanziamento degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e delle infrastrutture. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli enti delegati (Province e Comuni Capoluogo di Provincia)
  4. Gli investimenti effettuati con contributi regionali devono essere destinati esclusivamente al servizio pubblico di linea. I mezzi acquistati, le infrastrutture e le tecnologie realizzate anche solo parzialmente con il finanziamento regionale non possono essere trasferiti o alienati senza l'assenso della Regione
  5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la valutazione degli investimenti, le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44
Esercizio temporaneo delle funzioni e dei compiti delle Province e dei Comuni da parte della Regione

  1. Nei primi tre anni di vigenza della presente legge, la Regione, su proposta delle Province e dei Comuni Capoluogo di Provincia, può continuare ad esercitare in via temporanea le funzioni ed i compiti delega.

Articolo 45
Trasferimenti alle Province e ai Comuni capoluogo

  1. Con l'attivazione del Fondo Regionale Trasporti la Giunta Regionale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità ed i criteri di trasferimento degli stanziamenti a favore delle Province e dei Comuni Capoluogo di Provincia.

Articolo 46
Proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessione

  1. I servizi di trasporto esercitati dalle aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla effettiva scadenza della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, previa formalizzazione di uno specifico contratto di servizio ponte da sottoscrivere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. In caso di mancata stipula del contratto di servizio ponte per impossibilità oggettiva, la concessione decade e si provvede, in via sostitutiva, con l'attivazione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei relativi servizi.
  3. I contratti di servizio ponte rimangono in vigore fino alla definizione delle procedure di affidamento concorsuale dei servizi; devono attenersi ai contenuti minimi previsti dall'art. 30 comma 8 e devono prevedere un progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura.
  4. I contratti di servizio ponte di cui ai commi precedenti possono essere sottoscritti da aggregazioni fra aziende e imprese che sono titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche da realizzarsi attraverso la formula dell'associazione temporanea di imprese. Gli enti locali incentivano, con le modalità da loro ritenute più opportune, il processo di aggregazione fra imprese.

Articolo 47
Incentivi per il riassetto organizzativo

  1. La Regione, al fine di incentivare il riassetto organizzativo e la trasformazione societaria delle aziende attuali concessionarie di servizi di trasporto e il riassetto organizzativo delle aziende che risulteranno affidatarie del servizio di trasporto a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, adotta, con la partecipazione delle stesse aziende e degli enti locali proprietari, le opportune azioni di riqualificazione professionale ed azioni finalizzate ad esodi volontari incentivanti dirette ai lavoratori che non possono trovare utile collocazione nei processi di trasformazione del settore del trasporto regionale e locale.

Articolo 48
Clausola di salvaguardia

  1. Per l'affidamento dei servizi, al personale dipendente, impiegato presso le aziende e imprese titolari di concessione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, trasferito per l'espletamento del contratto di servizio nei termini previsti dall'articolo 37, viene garantito dal soggetto affidatario, per la durata del contratto di servizio stipulato, oltre a quanto previsto dal già citato articolo 37, anche il trattamento economico del contratto integrativo aziendale in essere presso l'azienda titolare di concessione al momento di entrata in vigore della presente legge, ove eccedente l'eventuale trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto affidatario.
  2. I criteri e le procedure di cui ai commi precedenti sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, il servizio sia affidato all'azienda titolare di concessione al momento di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 49
Linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto di competenza regionale

  1. Nelle more della redazione del programma triennale dei servizi minimi di cui agli artt. 16 e 17, la Giunta regionale redige le linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico di sua competenza.

Articolo 50
Parere delle Commissioni Consiliari Permanenti

  1. Ogni qual volta negli articoli della presente legge si richiede di sentire il parere delle Commissioni consiliari competenti, il parere si intende favorevolmente espresso se la Commissione competente non si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 51
Norme abrogate

  1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e, in particolare,:
    - legge regionale 28 marzo 2000 n. 7
    - legge regionale 08 settembre 1993 n. 34;
    - legge regionale 08 marzo 1985 n.17
    - legge regionale 25 gennaio 1983 n.16
    - legge regionale 23 febbraio 1982 n.11
    - legge regionale 24 aprile 1980 n. 27
    - legge regionale 28 giugno 1978 n. 19
    - legge regionale 26 maggio 1975 n.40

Articolo 52
Dichiarazione di urgenza

  1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.


Bassolino

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