Legge Regionale n° 8 del 21 giugno 2002
(BURC n° 31 del 01 luglio 2002)

"DISCIPLINA RELATIVA AI DISPENSARI FARMACEUTICI"

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1
Autorizzazione regionale

  1. Per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di soggiorno, di cura e turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o, comunque, di interesse turistico esistenti sul territorio regionale, la Giunta regionale autorizza l'apertura stagionale e la gestione dei dispensari farmaceutici previsti dal comma V dell'articolo 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, come sostituito dall'articolo 6 della Legge 8 novembre 1991, 362, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 2
Condizioni

  1. L'apertura stagionale dei dispensari farmaceutici è consentita nelle località con popolazione non superiore a 12.500 - dodocimilacinquecento - abitanti.
  2. Per l'apertura e la gestione del singolo dispensario farmaceutico, di cui all'articolo 1, l'autorizzazione viene rilasciata a condizione che la media giornaliera di presenze turistiche, riferita il mese di maggior afflusso dell'anno precedente e rilevata dalle aziende di promozione turistica, risulti superiore alle 2.500 ? duemilacinquecento ? unità.
    Il limite di distanza tra i dispensari, o tra un dispensario e una farmacia, è fissato in metri duecento.

ARTICOLO 3
Inizio del procedimento

  1. Il procedimento per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 1, viene iniziato mediante formale motivata e documentata richiesta inoltrata alla Giunta regionale dal Comune interessato, con contestuale indicazione sia della prevista localizzazione territoriale del dispensano farmaceutico sia del farmacista avente titolo all'affidamento della gestione al sensi dell'articolo 4.
  2. L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è tenuta ad esprimere motivato parere in merito alla richiesta di cui al comma 1.

ARTICOLO 4
Gestione

Per l'affidamento della gestione del dispensario farmaceutico, di cui all'articolo 1, sono, nell'ordine, preferiti:

  1. il titolare o gestore provvisorio dell'unica farmacia esistente nel Comune;
  2. i titolari o gestori provvisori delle farmacie esistenti nel Comune, interpellati in base alla ubicazione del dispensano o dei dispensari nell'ambito delle proprie sedi farmaceutiche. Nel caso che più dispensari ricadano in una stessa sede farmaceutica viene interpellato prioritariamente il titolare della sede, poi i titolari delle sedi limitrofe;
  3. i titolari o gestori provvisori delle farmacie esistenti in Comuni limitrofi, interpellati in base alla minore distanza della propria farmacia dalla località individuata per l'apertura del dispensario.

L'accettazione dell'incarico da parte del farmacista, avente titolo alla gestione, è acquisita dal Comune interessato ed è prodotta per l'inizio del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 1.
Nell'affidamento della gestione è rispettato il limite di un dispensario stagionale per titolare o gestore provvisorio.

ARTICOLO 5
Efficacia temporale

  1. L'autorizzazione, di cui all'articolo 1, si intende rinnovata per la stagione turistica successiva se persistono le condizioni di cui all'articolo 2 con il solo visto di rinnovo a cura del Sindaco del Comune.
  2. La stagione turistica decorre dal 1° giugno e termina il 30 settembre di ogni anno.

ARTICOLO 6
Norma transitoria

  1. I provvedimenti di autorizzazione dei dispensari farmaceutici, ordinari e stagionali, emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge, in forza dell'articolo 1, comma 3, 4 e 5 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche ed integrazioni, restano confermati per i soli dispensari ordinari fino alla definizione della pianta organica delle farmacie.

ARTICOLO 7
Dichiarazione di urgenza

  1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
    La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
    E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.
21 giugno 2002
Bassolino

Legge Regionale 21 giugno 2002 "Disciplina relativa ai dispensari farmaceutici"
Avvertenza:
Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)
Note all'art.1
La legge 8 marzo 1968, n.221, recante norme in materia di: "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali", al comma V dell'art.1 cosi recita: "Tali dispensari sono gestiti con decreto del medico provinciale sotto la responsabilità del titolare di una farmacia della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina; nel caso di sua rinunzia, il dispensario è gestito dal comune che vi provvede attraverso il medico condotto o altro sanitario.
La legge 8 novembre 1991, n.362, recante norme in materia di: "Nuovo riordino del settore farmaceutico"
all'art. 6, cosi recita: "Dispensari farmaceutici."
1. (Omissis) (1).
2. 1-bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione (2).
(1) Sostituisce i commi 3, 4 e 5 dell'art. 1, l. 8 marzo 1968, n. 221.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, conv in l. 30 marzo 1998, n. 61.
All'art.2, prevede: "Apertura farmacie in condizioni territoriali particolari".
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 104, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
Nota all'art.6
La legge 8 marzo 1968, n. 221, già citata, all'art.1 cosi recita: "1. Le farmacie sono classificate in due categorie:
a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.
Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla precedente lettera b), ove manchi o non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica, con decreto del medico provinciale devono essere istituiti dispensari farmaceutici.
Tali dispensari sono gestiti con decreto del medico provinciale sotto la responsabilità del titolare di una farmacia della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina; nel caso di sua rinunzia, il dispensario è gestito dal comune che vi provvede attraverso il medico condotto o altro sanitario.
I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.