Legge
Regionale n° 8 del 21 giugno 2002
(BURC n° 31 del 01 luglio 2002)
"DISCIPLINA
RELATIVA AI DISPENSARI FARMACEUTICI"
IL
CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la
seguente legge:
ARTICOLO
1
Autorizzazione regionale
-
Per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni
di soggiorno, di cura e turismo, nonché nelle altre località
climatiche, balneari o termali o, comunque, di interesse turistico
esistenti sul territorio regionale, la Giunta regionale autorizza
l'apertura stagionale e la gestione dei dispensari farmaceutici
previsti dal comma V dell'articolo 1 della Legge 8 marzo 1968, n.
221, come sostituito dall'articolo 6 della Legge 8 novembre 1991,
362, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 2.
ARTICOLO
2
Condizioni
-
L'apertura stagionale dei dispensari farmaceutici è consentita
nelle località con popolazione non superiore a 12.500 - dodocimilacinquecento
- abitanti.
- Per
l'apertura e la gestione del singolo dispensario farmaceutico, di
cui all'articolo 1, l'autorizzazione viene rilasciata a condizione
che la media giornaliera di presenze turistiche, riferita il mese
di maggior afflusso dell'anno precedente e rilevata dalle aziende
di promozione turistica, risulti superiore alle 2.500 ? duemilacinquecento
? unità.
Il limite di distanza tra i dispensari, o tra un dispensario e una
farmacia, è fissato in metri duecento.
ARTICOLO
3
Inizio del procedimento
-
Il procedimento per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo
1, viene iniziato mediante formale motivata e documentata richiesta
inoltrata alla Giunta regionale dal Comune interessato, con contestuale
indicazione sia della prevista localizzazione territoriale del dispensano
farmaceutico sia del farmacista avente titolo all'affidamento della
gestione al sensi dell'articolo 4.
- L'Azienda
Sanitaria Locale, competente per territorio, è tenuta ad
esprimere motivato parere in merito alla richiesta di cui al comma
1.
ARTICOLO
4
Gestione
Per
l'affidamento della gestione del dispensario farmaceutico, di cui
all'articolo 1, sono, nell'ordine, preferiti:
- il
titolare o gestore provvisorio dell'unica farmacia esistente nel
Comune;
- i
titolari o gestori provvisori delle farmacie esistenti nel Comune,
interpellati in base alla ubicazione del dispensano o dei dispensari
nell'ambito delle proprie sedi farmaceutiche. Nel caso che più
dispensari ricadano in una stessa sede farmaceutica viene interpellato
prioritariamente il titolare della sede, poi i titolari delle sedi
limitrofe;
- i
titolari o gestori provvisori delle farmacie esistenti in Comuni
limitrofi, interpellati in base alla minore distanza della propria
farmacia dalla località individuata per l'apertura del dispensario.
L'accettazione
dell'incarico da parte del farmacista, avente titolo alla gestione,
è acquisita dal Comune interessato ed è prodotta per
l'inizio del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione
regionale di cui all'articolo 1.
Nell'affidamento della gestione è rispettato il limite di un
dispensario stagionale per titolare o gestore provvisorio.
ARTICOLO
5
Efficacia temporale
-
L'autorizzazione, di cui all'articolo 1, si intende rinnovata per
la stagione turistica successiva se persistono le condizioni di
cui all'articolo 2 con il solo visto di rinnovo a cura del Sindaco
del Comune.
- La
stagione turistica decorre dal 1° giugno e termina il 30 settembre
di ogni anno.
ARTICOLO
6
Norma transitoria
-
I provvedimenti di autorizzazione dei dispensari farmaceutici, ordinari
e stagionali, emanati prima dell'entrata in vigore della presente
legge, in forza dell'articolo 1, comma 3, 4 e 5 della Legge 8 marzo
1968, n. 221, e successive modifiche ed integrazioni, restano confermati
per i soli dispensari ordinari fino alla definizione della pianta
organica delle farmacie.
ARTICOLO
7
Dichiarazione di urgenza
-
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come Legge della Regione Campania.
Legge
Regionale 21 giugno 2002 "Disciplina relativa ai dispensari farmaceutici"
Avvertenza:
Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio
02 del Settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura
(D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)
Note all'art.1
La legge 8 marzo 1968, n.221, recante norme in materia di: "Provvidenze
a favore dei farmacisti rurali", al comma V dell'art.1 cosi recita:
"Tali dispensari sono gestiti con decreto del medico provinciale
sotto la responsabilità del titolare di una farmacia della
zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina;
nel caso di sua rinunzia, il dispensario è gestito dal comune
che vi provvede attraverso il medico condotto o altro sanitario.
La legge 8 novembre 1991, n.362, recante norme in materia di: "Nuovo
riordino del settore farmaceutico"
all'art. 6, cosi recita: "Dispensari farmaceutici."
1. (Omissis) (1).
2. 1-bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla
crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili
mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche
e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti,
ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo
necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione
nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione (2).
(1) Sostituisce i commi 3, 4 e 5 dell'art. 1, l. 8 marzo 1968, n.
221.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, conv
in l. 30 marzo 1998, n. 61.
All'art.2, prevede: "Apertura farmacie in condizioni territoriali
particolari".
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 104, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
Nota all'art.6
La legge 8 marzo 1968, n. 221, già citata, all'art.1 cosi recita:
"1. Le farmacie sono classificate in due categorie:
a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione
superiore a 5.000 abitanti;
b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate
farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle
città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.
Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla precedente lettera
b), ove manchi o non sia aperta la farmacia prevista nella pianta
organica, con decreto del medico provinciale devono essere istituiti
dispensari farmaceutici.
Tali dispensari sono gestiti con decreto del medico provinciale sotto
la responsabilità del titolare di una farmacia della zona con
preferenza per il titolare della farmacia più vicina; nel caso
di sua rinunzia, il dispensario è gestito dal comune che vi
provvede attraverso il medico condotto o altro sanitario.
I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune
e di pronto soccorso, già confezionati.
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