Legge regionale n. 4 del
15 marzo 2011 Avvertenze: il testo
vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo
del Presidente della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate
dalle leggi regionali 5 maggio 2011, n. 7, 27 giugno 2011, n. 9, 4 agosto
2011, n. 14, 6 dicembre 2011, n. 21, 14 dicembre 2011, n. 23, 27 gennaio
2012, n. 1 e 3, 10 maggio 2012, n. 11, 21 luglio 2012, n. 23, 9 agosto
2012, n. 27, 21 dicembre 2012, n. 36, 24 dicembre 2012, n. 38, 31 dicembre
2012, n. 41, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 23 dicembre
2015, n. 20, 18 gennaio 2016, n. 1, 5 aprile 2016, n. 6, 31 marzo 2017,
n. 10 e dalle sentenze della Corte Costituzionale 21 - 28 marzo 2012,
n. 70, 11 – 19 dicembre 2012, n. 292, 3 – 7 giugno 2013,
n. 132, 19 – 28 maggio 2014, n. 141 e 9 - 18 luglio 2014, n. 209.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.
Versione
del testo così come pubblicato sul Bollettino
n. 18 del 16 marzo 2011 |