CAPITALI PRIVATI E FONDI STRUTTURALI EUROPEI


Il coinvolgimento del settore privato nel finanziamento e nella gestione degli interventi infrastrutturali viene considerato elemento premiante nell'ambito della gestione dei Fondi strutturali europei di Agenda 2000.

Il Regolamento 21 giugno 1999, n. 1260/1999/CE, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, prevede che

"per potenziare l'effetto sinergico delle risorse comunitarie favorendo il massimo ricorso a fonti di finanziamento private e per tenere più adeguatamente conto della redditività dei progetti, è opportuno diversificare le forme di aiuto dei Fondi strutturali, differenziare i tassi d'intervento per promuovere l'interesse comunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorse finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione dei Fondi sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate"
"occorre a tal fine prevedere tassi di partecipazione ridotti nel caso di investimenti nelle aziende e di investimenti infrastrutturali generatori di entrate sostanziali"
"ai fini del presente regolamento e a titolo indicativo, è opportuno definire come entrate sostanziali nette quelle che rappresentano almeno il 25% del costo totale dell'investimento di cui trattasi".


Tali indicazioni di massima vengono riprese e sviluppate all'interno del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS).

"Il QCS si propone di massimizzare il coinvolgimento del settore privato nel finanziamento e nella gestione degli interventi, segnatamente i progetti infrastrutturali. Un maggiore coinvolgimento di capitale privato dovrebbe portare ad una più efficace concezione, selezione e gestione dei progetti, ed è coerente con la recente innovazione introdotta nel quadro legislativo nazionale (che attribuisce la priorità a progetti finanziabili con capitale privato).
Alcuni elementi che si devono tenere in considerazione per un uso corretto dei meccanismi di coinvolgimento del capitale privato sono:

  • la valutazione preliminare del potenziale utilizzo di "public-private partnership" (in particolare nei settori dei trasporti, dell'energia, dei rifiuti e delle risorse idriche);
  • l'uso di procedure di selezione trasparenti;
  • la valutazione delle procedure amministrative (complessità e tempi richiesti);
  • le conseguenze sulla gestione del progetto e sulle attività di programmazione locali."

In particolare i seguenti aspetti devono essere affrontati anche a livello di programma operativo regionale:

  • disponibilità di personale specializzato all'interno delle Amministrazioni regionali che sappia lavorare in coordinamento con l'Unità Finanza di Progetto e gli enti locali;
  • azioni di formazione del personale della Pubblica Amministrazione sull'utilizzo delle tecniche di "project financing";
  • utilizzo di expertise professionali per casi specifici.

"Le considerazioni ora esposte evidenziano la necessità che le Amministrazioni si attrezzino sotto il profilo delle capacità tecniche per allestire e verificare i piani finanziari delle opere che intendono promuovere con il ricorso a capitali privati, per definire documenti contrattuali idonei alla gestione del rapporto pubblico-privato e per assicurare celeri iter autorizzativi. Nei sistemi a regime tariffario gli enti locali e le regioni sono inoltre chiamati ad una nuova funzione di verifica sulla qualità dei servizi offerti e sul rispetto dei termini contrattuali, a garanzia dei cittadini utenti. Per queste ragioni il ricorso alla finanza di progetto per il finanziamento di interventi da realizzare nel quadro dei Programmi Operativi costituisce elemento di rilievo fra i criteri di riferimento per l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza"


A rafforzare ulteriormente l'impulso al coinvolgimento di capitali privati, si è deciso, in stretta concertazione con la Commissione Europea, di inserire la finanza di progetto tra i diversi criteri da soddisfare per poter accedere all'assegnazione della riserva premiale di efficacia e di efficienza, prevista dall'art. 44 del Regolamento 21 giugno 1999, n. 1260/1999/CE, pari al 4% degli stanziamenti di impegno inizialmente previsti nella ripartizione dei fondi strutturali.

In definitiva, quanto sopra esposto muove dalla consapevolezza che gli investimenti pubblici comunitari e nazionali, da soli, non bastano a generare occupazione e reddito. Ad essi devono accompagnarsi capitali privati in grado di generare moltiplicazione del reddito e dell'occupazione.
Risulta, dunque, necessario attivare meccanismi di investimento capaci di attrarre risorse private, così che l'intervento finanziario comunitario nelle politiche di investimento pubblico sia addizionale e non sostitutivo rispetto ai contributi provenienti dal settore privato.


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