DELIBERA GIUNTA REGIONALE n.4571 del 11/09/2000
pubblicazione BURC n. 49 del16/10/200 (pag 102)

PREMESSO

  • che la Regione Campania, in attuazione dell'art.5 del proprio Statuto, emanò la L.R. 9 novembre 1974 " Programma di valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Campania " con il relativo regolamento di attuazione del 20 dicembre 1976;
  • che, con delibera della Giunta Regionale dell'8 febbraio 1995 n.555, vennero assunti criteri e indirizzi per gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali allo scopo di aggiornare la politica dei Beni Culturali secondo le indicazioni della legge 24 dicembre 1993 n.537 e in ottemperanza dei criteri direttivi generali assunti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 13 ottobre 1994;
  • che detti criteri e indirizzi vennero assunti, altresì, in riferimento al 1° Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) elaborato dalla Regione per il quinquennio 1994-99;
  • che i criteri assunti con detta delibera postulavano una nuova futura normativa regionale di innovazione della L.R. n.58/74, ma che tale provvedimento innovativo non è stato effettuato a causa della progressiva evoluzione dell'ordinamento statale in materia di beni culturali, laddove stava per rientrare tra le materie da trasferire alle regioni;
  • che tale trasferimento, nella legge approvata dal Parlamento n.59/97, non è avvenuto in via sussidiaria che per i beni ambientali, ma per i beni culturali soltanto secondo forme di collaborazione e di concorso nella tutela, nonché nella valorizzazione secondo la distinzione tra beni e tra livelli di intervento, oggetto del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali D. Leg. 490/99;
  • che la legge 15 marzo 1997 n.59 con il decreto legislativo di attuazione 31 marzo 1998 n.112 ha stabilito all'art.149 comma 2 che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali che sono definiti all'art.148 come quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e di altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà;
  • che il medesimo decreto legislativo definisce la valorizzazione come ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali ed a incrementarne la fruizione, art.148 com. 1 lettera e);
  • che il Testo Unico D.L.gs. 29 ottobre 1999 n.490 attribuisce precisi compiti alle Regioni che richiedono l'aggiornamento dispositivo locale;
  • che inoltre, con riferimento all'Agenda 2000 nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno e POR Campania 2000-2006, le indicazioni dell'Asse Trasversale 2 -<valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali > vanno in direzione di interventi mirati che contribuiscano allo sviluppo locale e alla crescita dell'occupazione rivolti al recupero e conservazione dei centri storici di maggior pregio; alla conservazione e riuso di beni monumentali; al potenziamento del sistema museale, anche con tecnologie multimediali e telematiche; alla conservazione, valorizzazione delle aree archeologiche e promozione di servizi di accoglienza; alla promozione della conoscenza e campagne educative sulla conservazione dei beni culturali;
RITENUTO
  • che i criteri e le direttive assunti con delibera di G.R. n.555/95, siano da aggiornare alla luce dell'evoluzione nazionale e dell'Unione Europea nella politica dei beni culturali , in esecuzione del Testo Unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, nonché ai fini della tutela dei centri storici e del loro contesto paesaggistico di pertinenza nell' ambito del POR Campania;
  • che, nell'ambito del quadro programmatico, descritto nelle premesse si rende opportuno recuperare all'azione regionale le funzioni di restauro, acquisto e valorizzazione dei beni culturali, contenute nella L.R. n.58/74, come richiamato anche dalla circolare del 27 novembre 1977, mai perseguite a pieno, ma che oggi, in virtù delle misure previste dai fondi strutturali, riacquistano vigore e attualità perché la produttività delle risorse storiche, artistiche e culturali richiede la promozione di programmi complessi e integrati allo scopo di attivare investimenti, formazione e lavoro, integrando la tutela con lo sviluppo delle attività compatibili con la conservazione;
  • che, viceversa, in analogia con quanto già stabilito a livello statale e in altre regioni italiane, per quanto riguarda gli interventi relativi ai beni culturali di proprietà ecclesiastica vada stabilita la forma di consultazione regolata con Protocollo d'intesa tra la Regione e la Conferenza Episcopale della Campania, sul modello dell'accordo tra Chiesa e Stato del 13/9/1996;
  • che in attesa di ridefinire una nuova normativa regionale , in ordine alla progressiva evoluzione delle norme Statali nel campo della tutela e valorizzazione dei beni culturali , si debba procedere per l' esercizio finanziario 2001 specificando gli indirizzi , i criteri e le procedure per la programmazione degli interventi finanziari sui beni culturali , previsti dalla L.R. 58/74;
CONSIDERATO
  • che vanno ribaditi i criteri dettati dalla L.R. n.58/74 tra i quali in particolare si riportano:
    • a) ex art.2 il piano degli interventi darà la priorità alle opere acquisite o da acquisire al patrimonio pubblico e, comunque, affidate a pubblica gestione;
    • b) ex art.3 i progetti d'intervento dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze della Campania i lavori saranno affidati e eseguiti secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche. Quando la Regione non provveda direttamente all'acquisto dei beni di cui all'art.1 può concedere contributi nella misura massima del 50% della spesa complessiva a Enti pubblici, a Enti locali e Consorzi di Enti per l'acquisto dei medesimi beni.
      La Giunta Regionale esercita la vigilanza quando la valorizzazione dei beni culturali acquisiti dagli Enti indicati sopra viene affidata agli Enti medesimi.
      La Regione può finanziare il restauro e la valorizzazione dei beni privati di rilevante interesse storico, artistico, etnologico e ambientale posti al servizio di istituzioni culturali o Enti o Associazioni con finalità di alta cultura;
  • che, di conseguenza, per una più decisa e chiara applicazione di tali criteri, sia opportuno indicare i seguenti indirizzi preferenziali :
    1) Rilevanza del bene sotto il profilo storico , artistico , architettonico , culturale o sua importanza nell' ambito di itinerari culturali e programmi di valorizzazione;
    2) Urgenza dell' intervento , in quanto sussistono circostanze di pericolo tali da minacciare la perdita del bene stesso e/o tale bene sia compreso nella carta del rischio del patrimonio culturale prevista dalla Legge 19/4/90 n. 84;
    3) Qualità della proposta progettuale , che configuri soluzioni esaustive ai fini della rimozione delle cause di pericolo e di degrado e quindi , della salvaguardia del bene;
    4) Beni che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà , compresa quella rurale;
    5) Beni che , per destinazione culturale collettiva , assumono un significato eccezionale per la valorizzazione di un contesto ambientale;
    6) Presenza di un piano di previsione di aumento dei livelli occupazionali , tenuto conto dell' impatto che l'intervento stesso avrà sulle altre attività economiche ad esso collegate;
La rilevanza dell'interesse storico ,artistico , etnologico ed ambientale dei beni da valorizzare , come nella legge regionale richiamata , quando non scaturisca dal censimento regionale dei beni culturali , secondo la classificazione scientifica dei beni stessi , deve essere certificata dal soprintendente ai BB.AA.AA. competente, sulla base del catalogo statale, o in mancanza mediante specifica relazione monografica munita di bibliografia adeguata, a firma di uno storico dell'architettura per i beni immobili, di uno storico dell'arte per i beni mobili, o di uno specializzato post lauream o dottore di ricerca in storia dell'arte.

Oltre ai requisiti richiamati sopra sarà dato titolo preferenziale :

1) ai progetti che rientrino in patti territoriali approvati , in contratti d'area avviati a realizzazione o in programmi di recupero e programmi integrati;
2) ai progetti che rientrino in parchi archeologici di valorizzazione turistica;
3) ai progetti che rientrino in programmi di intervento prioritari per la valorizzazione di siti compresi in parchi naturali di interesse nazionale o regionale;
4) ai progetti realizzabili nel breve periodo in aree strategiche di valorizzazione turistica che non siano in contrasto con obiettivi di sviluppo di più ampio respiro nel medio periodo;
5) ai progetti per beni compresi in aree protette e/o in un paesaggio dichiarato di interesse europeo o compresi nell'elenco dell'UNESCO dei siti di interesse mondiale;
6) ai progetti che riguardino beni di proprietà comunale, provinciale o di altri enti di elevata capacità culturale e affidabilità gestionale;
7) ai progetti in cui è prevista e documentata la partecipazione finanziaria dei privati;

Per i beni compresi nella carta del rischio dei beni culturali prevista dalla legge 19 aprile 1990 n°84 si darà luogo a finanziamento con priorità anche in assenza degli altri requisiti sopra indicati , quando i progetti sono finalizzati alla eliminazione del rischio .
Ai fini di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del programma, formulato così come stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000 , avente ad oggetto " Attribuzioni di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale " nonché per la trasparenza delle procedure, per ogni domanda di finanziamento e per ogni progetto d'intervento verrà compilata una scheda contenente la lista di controllo dei suddetti requisiti, evidenziandone i motivi di ammissibilità alla graduatoria, da compilarsi d'ufficio. La scheda è atto ufficiale istruttorio e viene firmata dal responsabile del procedimento.

Non sono finanziabili impianti tecnologici, lavori per locali di abitazione come case canoniche, per ostelli, per case di accoglienza, per parcheggi e garage, per locali accessori di ogni tipo e uso, anche se annessi o connessi al bene tutelato, anche se compresi nel progetto preliminare generale.
L' istanza di finanziamento deve essere inviata , entro i termini previsti dalla L.R. 58/74 ai sensi delle Legge 549/95 art. 3 comm. 1, al Settore Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Servizio 03 Valorizzazione Patrimonio Artistico Culturale e Storico della Campania - Gestione Tecnico Amministrativa esclusivamente a mezzo servizio postale con raccomandata A/R , di cui viene formato registro annuale oltre al protocollo generale di Settore , unitamente ai seguenti allegati:

  • a) progetto preliminare generale delle opere da eseguire , così come definito dall' art 16 comma 3 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni , con allegata relazione illustrativa , contenente in particolare :
    1) lo stato di conservazione del bene;
    2) le sue caratteristiche tipologiche e strutturali;
    3) esaurienti note storico-bibliografiche;
    4) articolazione degli interventi distinti secondo lotti funzionali;

alla stessa va altresì allegata

b) documentazione fotografica;
c) preventivo di spesa di massima per il progetto generale e per i lotti funzionali;
d) preventivo parere della competente Soprintendenza , o copia dell' istanza presentata per l'ottenimento dello stesso;

Per la tutela della rilevanza dell'interesse storico, artistico, etnologico e ambientale dei beni, i progetti generali preliminari, i progetti definitivi, anche per lotti funzionali, e i progetti esecutivi d'intervento devono essere firmati da almeno un laureato in architettura, anche quando l'intervento sia di consolidamento statico e la relativa progettazione redatta da un ingegnere, e, accanto al nominativo di ogni professionista deve essere indicata la distinta funzione che ricopre nell'incarico.

I progetti definitivi sono redatti nel rispetto della Carta italiana del restauro del 1972 e secondo i principi della carta europea del patrimonio architettonico del 1975, per cui saranno muniti di rilievo morfologico descrittivo del bene, nonché di rilievo critico con la diagnostica analitica del manufatto. Gi interventi sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo XIII art. 211 e successivi del D.P.R. 21/12/99 n. 554 .

Al termine dei lavori il direttore dei lavori provvederà alla redazione del consuntivo scientifico , così come definito dall'art. 211 del D.P.R. n. 554/1999.

I progetti preliminari generali sono, di norma, riferiti ai contesti ambientali di pertinenza, e sono riferiti, quando vi siano i presupposti, a programmi di tutela e di valorizzazione ambientale, nonché nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei piani paesistici.

La direzione dei lavori per il restauro scientifico è affidata a un architetto.

Le funzioni di verifica della conformità delle opere al progetto approvato sono svolte dal competente Genio Civile provinciale.

L'alta sorveglianza dei lavori viene assicurata dal Settore Tutela Beni Paesistici Ambientali e Culturali , Valorizzazione Patrimonio Artistico Culturale e Storico della Campania - Gestione Tecnico Amministrativa.

La richiesta di finanziamento per interventi riguardanti i beni mobili, pitture, affreschi, intagli lignei, strumenti musicali, arredi artistici e simili, dovrà essere corredata con un piano procedurale di massima, costituito da una scheda critica/storica, redatta dal Soprintendente per i Beni Artistici, competente per zona, o in mancanza da uno specialista esperto, che certifichi del valore storico artistico del bene, corredata altresì da una relazione tecnica che descriva l'opera anche con grafici e fotografie o supporti elettronici, nonché da una stima dei lavori da eseguirsi e da uno schema di contratto, redatti da tecnici qualificati in possesso di titoli ufficialmente riconosciuti.

In relazione al programma di valorizzazione dei beni culturali mediante interventi di restauro e di consolidamento statico, ove si renda necessario , è formato anche un programma di attività culturali mirate alla valorizzazione ed all'uso compatibile dei beni di particolare rilevanza artistica e storica ; tali attività , che possono comprendere oltre a mostre ed esposizioni , con relative pubblicazioni di testi e cataloghi , sono promosse anche d' intesa con enti pubblici statali e locali , e con associazioni di elevato titolo culturale e capacità gestionale.

Propone e la Giunta in conformità

A voti unanimi

DELIBERA

  • di approvare i criteri e indirizzi per gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali come definiti nelle premesse e nei considerata svolti sopra e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti , quale normativa regolamentare ;
  • di dare mandato all'Assessore con delega per i beni culturali di definire i provvedimenti d'intervento, da sottoporre in forma di programma annuale all'esame della Giunta Regionale in conformità con i criteri e gli indirizzi approvati e secondo le disponibilità dei relativi capitoli di bilancio, allegando al programma un regolamento di gestione dello stesso e delle azioni in esso contenute;
  • di autorizzare l'Assessore con delega per i beni culturali a definire e firmare protocolli d'intesa con la Conferenza Episcopale della Campania e con Amministrazioni Provinciali e Comunali per gli interventi di rispettiva competenza;
di inviare alla C.A.R.C.C.
il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R.C.


Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente della Giunta Regionale
Bassolino