Regolamento
per l'accesso ai contributi, destinati ai Comuni meta di pellegrinaggio
e sedi di edifici di culto di richiamo nazionale. L.R. 11.08.2001,
n. 10, art. 8 - E.F. 2001.
Art.
1 - La Regione Campania, nell'intento di valorizzare i beni culturali
ed ambientali di interesse religioso, attraverso la scoperta e la
rivitalizzazione dei siti, oggetto di pellegrinaggio e di culto,
e nella consapevolezza della loro rilevante incidenza sullo sviluppo
turistico, culturale e religioso, ha istituito, con la L.R. 11.8.2001,
n. 10. art. 8, un Fondo, a valere sul capitolo 2156 - E.F. 2001
- per la concessione di contributi per la realizzazione di opere,
finalizzate alla razionalizzazione dell'afflusso e alla sosta dei
pellegrini.
Art.2 - Sono beneficiari dei contributi i Comuni, con popolazione
inferiore a 30 mila abitanti, che sono meta di pellegrinaggi e sedi
di siti di culto di richiamo nazionale, ma che presentano carenze
sul piano infrastrutturale.
Art.
3 - La richiesta di contributo per il corrente anno va presentata
al seguente indirizzo:
REGIONE CAMPANIA
Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali
Centro Direzionale - Isola A/6
80143 N A P O L I
Le buste dovranno recare in evidenza l'indicazione " L.R. 10/2001,
art. 8. Realizzazione di opere, finalizzate alla razionalizzazione
dell'afflusso e alla sosta dei pellegrini". E.F. 2001.
Art.
4 - Saranno prese in esame, ai fini dell'istruttoria, le richieste
di contributo concernente le seguenti categorie di interventi, purchè
compatibili con le norme urbanistiche vigenti:
a) miglioramento dell'accesso e della sosta ai luoghi di culto;
b) realizzazione di aree attrezzate per la permanenza ed il ristoro
all'aperto;
c) realizzazione di strutture per accogliere servizi igienici mobili;
d) adeguamento di ambienti esistenti per la permanenza ed il ristoro
al coperto;
e) fruizione agevolata dei luoghi da parte dei portatori di handicaps.
Art.
5 - Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente
documentazione:
- Progetto
preliminare, dell'intervento, così come definito dall'art.
16, comma 3, della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- Relazione
illustrativa, che ponga in risalto, in particolare la valenza
del sito dal punto di vista storico - culturale e dell'afflusso
dei pellegrini;
- Documentazione
fotografica.
- Attestato
dell'Ente competente circa l'interesse religioso del sito;
Art.
6 - I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti
parametri:
- Qualità
progettuale, che configuri sluzioni esaustive ai fini del raggiungimento
delle finalità, di cui all'art. 8 della L.R. 10/2001;
- Rilevanza
del sito dal punto di vista religioso;
- Valenza
storico - culturale dell'immobile, sede di culto, e sua importanza
nell'ambito di itinerari culturali;
4) Rilevanza ambientale del contesto in cui si inserisce;
- Capacità
dell'intervento di incidere sulla promozione del turismo culturale
e religioso e, conseguentemente, sullo sviluppo socio-economico
delle aree circostanti;
- Localizzazione
dell'intervento all'interno di aree protette, di interesse nazionale
e regionale;
- Livello
di partecipazione finanziaria del soggetto proponente;
Art.
7 - In esito all'istruttoria delle domande, basata sul grado di
rispondenza alle caratteristiche, di cui all'art. 5, e sulla base
delle risorse disponibili, il Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali
e Culturali procederà alla formazione di una graduatoria
con l'elenco delle istanze ammesse a contributo, di quelle, eventualmente
ammesse e non assentite per l'esaurimento delle risorse, e di quelle
escluse, con le relative motivazioni.
La graduatoria sarà approvata con Delibera di Giunta Regionale.
Il Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali provvederà
a darne apposita comunicazione ai soggetti interessati con indicazione
dell'importo assentito.
Essa potrà essere utilizzata per scorrimento in caso di rinunce
o revoche.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta
concessione del contributo, i soggetti beneficiari inoltrano al
Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali il progetto
esecutivo, di importo non superiore a quello previsto alla presentazione
del progetto preliminare. A corredo dello stesso dovranno essere
presentati tutti i Nulla Osta, le autorizzazioni, i pareri e quant'altro
previsto dalle vigenti normative.
La mancata presentazione del progetto esecutivo entro i termini,
di cui sopra, oppure sostanziali variazioni dello stesso, rispetto
al progetto preliminare, comportano la decadenza del beneficio concesso.
Art.
8 - Il contributo viene concesso, in conto capitale e secondo le
procedure, di cui agli artt. 11. 13. 14 e 15 della L. R. 31.10.1978,
n. 51, nella misura massima del 90% del costo dell'intervento, ritenuto
ammissibile;
Le spese tecniche, nell'ambito del complessivo costo delle opere,
sono ammesse a finanziamento entro il limite massimo del 10% dell'importo
dei lavori.
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L'Assessore
Avv. Marco Di Lello
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