INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
E LA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA


ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
TRA
IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
E
LA REGIONE CAMPANIA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

VISTO l'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata e, in particolare, il punto 1 sull'Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) del comma 203 dell'art. 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208;

VISTA la legge 18 aprile 1984, n.80

VISTA la legge 22 dicembre 1984, n.887

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999);

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 454;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTE, la delibera CIPE del 21 aprile 1999 n. 52, la delibera CIPE del 30 giugno 1999, n. 106 e la delibera CIPE del 6 agosto 1999 n.142 che assegnano alle Regioni finanziamenti per le aree depresse riferite alle infrastrutture da utilizzare attraverso la stipula di appositi Accordi di Programma Quadro;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352";

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 513;

VISTA la legge 29 dicembre 1999, n. 400;

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell'Italia Ob. 1, approvato con decisione della Commissione Europea C (2000) del 1 agosto 2000;

VISTO il Programma Operativo Regionale della Regione Campania per i Fondi Strutturali Comunitari 2000 - 2006, approvato con decisione della Commissione dell'Unione Europea C (2000) 2347 del 08/08/00 e relativo Complemento di Programmazione;

CONSIDERATO che il POR Campania prevede un ammontare complessivo di risorse pubbliche di 624,264 MEURO da destinarsi, per l'intero periodo di programmazione 2000-2006, al finanziamento di iniziative ascrivibili all'asse 2 "Risorse Culturali";

CONSIDERATO che il POR Campania, in analogia a quanto previsto dal QCS, prevede per l'asse 2 "Risorse Culturali" di privilegiare l'elaborazione di Progetti Integrati elaborati su di un numero contenuto di iniziative e finalizzati al perseguimento di obiettivi di sviluppo economico e territoriale;

CONSIDERATO che il Complemento di programmazione del POR Campania prevede specifiche procedure per l'elaborazione di Progetti Integrati incentrati sulla valorizzazione delle risorse culturali;

VISTA la deliberazione del CIPE n. 106 del 30 giugno 1999, relativa al "Finanziamento di studi di fattibilita' ed approfondimenti tecnici per il mezzogiorno a carico delle risorse riservate alle infrastrutture";

VISTA la deliberazione CIPE n. 139 del 6 agosto 1999 relativa al Programma di Sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000 - 2006, contenente l'approvazione del quadro finanziario programmatico;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);

VISTA la deliberazione CIPE n.84 del 4 agosto 2000, che individua i criteri per il riparto di 4500 miliardi (2.324,056 Meuro) riservati alle infrastrutture nel quadro delle intese istituzionali di programma;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 389 (Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003);

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno" approvato con decisione della Commissione del 13 settembre 2000;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania approvata dal CIPE e sottoscritta in data 16/02/2000;

CONSIDERATO che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, e i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

CONSIDERATO in particolare l'impegno sottoscritto per la stipulazione dell'Accordo di programma quadro per il settore dei Beni e le Attività Culturali;

VISTA la delibera CIPE 25 maggio 2000 n. 44 "Accordi di programma. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n 441 del 29 dicembre 2000 Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTA la proposta di Accordo di Programma Quadro presentata dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Campania

il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Campania stipulano il seguente accordo di programma quadro:

Articolo 1
Finalità e obiettivi

  1. Il presente Accordo di Programma Quadro è finalizzato a sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e servizi culturali nel territorio regionale.
  2. Le principali linee strategiche dell'accordo sono:

 

a) programmazione ed attuazione concertata di interventi tesi alla valorizzazione del patrimonio storico - culturale e paesistico-ambientale della regione, nell'ottica dello sviluppo economico ed occupazionale, nonché delle esigenze di tutela, di compatibilità ambientale e di riqualificazione paesaggistica. Le parti privilegeranno e sosterranno la realizzazione di progetti integrati relativi, in particolare ai grandi attrattori culturali regionali;


b) progettazione e realizzazione concertata di sistemi di servizi culturali, territoriali o tematici, ai fini di promuovere la loro più razionale organizzazione sul territorio, indipendentemente dalla relativa titolarità, e di favorirne una gestione coordinata che consenta di svilupparne le potenzialità in un contesto di efficace utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili;


c) Favorire ogni possibile cooperazione per promuovere, tramite la condivisione progettuale, organizzativa e finanziaria, un approccio sistematico integrando i servizi per la conoscenza e la diffusione della cultura e responsabilizzando anche i soggetti proprietari, promovendone il diretto coinvolgimento finanziario ed organizzativo;


d) programmazione e attuazione concertata delle attività di catalogazione e gestione coordinata delle relative banche dati nell'ambito degli indirizzi metodologici definiti ai sensi della vigente normativa e dell'"Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni per la catalogazione dei beni culturali di cui all'art. 149, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", approvata in sede di Conferenza Stato - Regioni in data 1 febbraio 2001;


e) individuazione di forme di cooperazione ai fini della tutela, conoscenza, valorizzazione e gestione del patrimonio librario e documentario in ambito regionale, anche mediante l'attivazione di forme e mezzi di conoscenza per l'ampliamento dell'accesso alle informazioni e di conservazione permanente ai fini di ricerca storica e scientifica ;

Più specificamente, l'Accordo trova attuazione secondo le linee programmatiche di cui all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante.


Art. 2
Realizzazione degli interventi

  1. La finalità di cui all'art. 1 è perseguita mediante un programma di interventi capace di incidere positivamente sulla qualificazione delle risorse culturali della Regione e più complessivamente sul processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di considerazione integrata delle risorse e di più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa.
  2. L'Accordo è costituito da n. 82 interventi principali illustrati nell'elenco allegato 2) e nelle relative schede, allegato estratte dall'applicazione informatica di cui alla Delibera n. 44 del 25 maggio 2000. L'intervento sistemico sul patrimonio culturale della regione si completa, inoltre, con gli altri interventi già programmati e finanziati dal Ministero e dalla Regione per il periodo 2000-2003 (riportati nell'allegato 4) e con gli ulteriori interventi che potranno essere programmati e finanziati, in conformità alle strategie del presente accordo, a valere sulle risorse del Ministero e della Regione per le annualità successive.
  3. Il predetto elenco potrà essere implementato, su determinazione della Regione Campania, previo parere espresso dal costituito Comitato di Coordinamento Regione-Ministero Beni e Attività Culturali, così come individuato dalle norme attuative del POR Campania, anche in più fasi, con successive proposte di individuazione di ambiti e di itinerari da finanziare con le risorse previste dal POR Campania Asse II. Il predetto elenco potrà essere inoltre implementato con ulteriori interventi finanziati con risorse derivanti da altri Assi del POR, secondo le modalità e le procedure previste dal CdP per ciascuno di essi. Il predetto elenco potrà essere implementato, su determinazione del Ministero, previo parere espresso dal costituito Comitato di Coordinamento Regione-Ministero Beni Culturali, anche in più fasi, con successive proposte di individuazione di ambiti e di itinerari da finanziare con altre fonti nazionali aggiuntive, in una logica di integrazione ed ottimizzazione delle azioni mirate allo sviluppo economico della Regione;


Art. 3
Impegno dei soggetti sottoscrittori

  1. I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza:
    a) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento allegate;
    b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa in particolar modo ai sensi del D.Lgs. n. 490/99; eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
    c) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti ai responsabili dell'attuazione del presente Accordo di Programma Quadro;
    d) ad attivare ed utilizzare a pieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
    e) a rimuovere gli ostacoli che dovessero presentarsi in ogni fase procedurale per la realizzazione degli interventi accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, le misure che saranno adottate dal Comitato Istituzionale di Gestione ai sensi del successivo art.9.
  2. Il Ministero per beni e le attività culturali, inoltre - nel quadro del partenariato programmatico e operativo di cui è espressione il presente AdPQ e nell'ottica di una piena partecipazione agli obiettivi di sviluppo della Regione Campania - si impegna a definire ed attuare, nel pieno rispetto delle previsioni della normativa vigente, procedure di esercizio delle proprie competenze in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, che tengano conto dell'obiettivo del rispetto delle scadenze previste per l'attuazione degli interventi dei diversi assi del POR regionale e della conseguente esigenza di dare adeguata priorità a tali interventi nell'esercizio di tale azione di tutela.
  3. I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.
  4. La condivisione di obiettivi, l'impostazione di una strategia comune fra Ministero per i beni e le attività culturali e Regione Campania, l'individuazione e l'attivazione di modalità e modelli operativi di gestione paritetici - previsti per il presente accordo di programma quadro e per l'attuazione delle azioni cofinanziate con risorse del POR Campania - definiscono condizioni ottimali per dare pronta attuazione,nella Regione Campania, ai principi di collaborazione, cooperazione nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale, nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 148-155 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
  5. Al fine di garantire la più efficace realizzazione degli interventi ed un attento monitoraggio sulle procedure progettuali e concorsuali, le parti si impegnano ad individuare le modalità organizzative più idonee al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, anche ricorrendo ad una o più strutture tecnico - amministrative appositamente costituite, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Comitato MBAC - Regione nell'ambito delle procedure di attuazione del POR.


Articolo 4
Iniziative di sperimentazione pilota

  1. In linea con i criteri, le indicazioni e gli orientamenti definiti nel quadro delle procedure di attuazione dell'asse"Risorse culturali" del QCS 2000-2006 e fatte proprie dal POR regionale, con il presente Accordo di Programma Quadro le parti si impegnano ad individuare e a definire, per alcuni interventi attuati nell'ambito del AdPQ, modelli di gestione comune, anche con carattere innovativo, con l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati, in grado di garantire la più ampia fruizione nel tempo degli interventi realizzati, livelli adeguati di qualità dell'offerta culturale, opzioni organizzative efficienti, condizioni ottimali di gestione economica e finanziaria. Nella prima fase le parti concordano di individuare siti per la sperimentazione pilota di forme di gestione comune, con particolare riguardo alla gestione di Castel S. Elmo in Napoli e della Reggia di Caserta. L'individuazione di tali modelli di gestione è altresì funzionale alla piena esplicazione delle potenzialità di coinvolgimento di risorse private, anche nelle forme della finanza di progetto, quali fonte di cofinanziamento dei costi di investimento e di esercizio previsti per la realizzazione degli investimenti programmati.
  2. In linea con i criteri, le indicazioni e gli orientamenti definiti dal QCS 2000-2006 e fatte proprie dal POR regionale, con il presente Accordo di Programma Quadro le parti si impegnano ad individuare, anche con l'apporto di strutture universitarie, procedure attuative per l'attivazione di un centro di specializzazione per il restauro del patrimonio culturale e per la formazione di personale di alto profilo tecnico, in ottemperanza all'art. 149 del Decreto Legislativo n. 112/98, nonché la realizzazione dei relativi laboratori tecnologici e di interventi pilota per la sperimentazione di tecniche di restauro, secondo le metodologie e gli standard qualitativi indicati dagli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali.


Articolo 5
Flusso informativo

Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Campania si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale della Regione. Lo scambio d'informazioni avverrà semestralmente, in coincidenza del monitoraggio.

Articolo 6
Copertura finanziaria

  1. Il Costo complessivo del presente Accordo di Programma Quadro ammonta a 753.581 Milioni di lire ( Meuro 389.19 );
  2. La copertura finanziaria, dettagliatamente illustrata nelle schede allegate, è assicurata nel modo seguente e con le seguenti cadenze annuali:

Tabella 1 - Profilo temporale e per fonte delle coperture finanziarie

Esercizio finanziario
Ministero BAC
Fondi aree depresse
Regione fondi POR
TOTALE
1998/2000
62.664*
   
62.664
2001
32.479
500
35.765
68.744
2002
29.615
22.500
110.529
162.
2003
24.315
 
146.245
170.560
Annualità successive
1.600
 
186.636
188.236
Totale
150.673
23.000
479.175
652.848

*ai quali si aggiungono £m 59.767 milioni riferiti ad interventi già realizzati dal 6.10.1999 al 31.12.2000

N.B.: al quadro economico riepilogativo vanno aggiunti ulteriori £m. 40.966 afferenti alle risorse già impegnate con L. 80/84, L. 887/84, L. 208/98.

a) I fondi del Ministero BAC provengono dalle seguenti disposizioni legislative: Legge n. 662/96 (art. 3 comma 83); Legge n. 513/99 e successivi rifinanziamenti, Legge n. 32/92, , Legge n. 641/96, Legge n. 203/97,. Legge n. 352/97, Legge n. 208/98, Legge n. 453/98, Legge n. 454/99, Legge n. 489/99, D.Lgs n. 490/99, Legge n. 400/2000, Legge n. 389/2000, Legge n. 237/99, , E' prevista anche la copertura finanziaria con fondi strutturali comunitari 2001-2006 relativi al Programma Operativo Nazionale " Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno".
b) I fondi del CIPE aree depresse provengono per milioni dalla assegnazione al territorio della Regione Campania della delibera CIPE n.84/2000.
c) I fondi della Regione Campania provengono per 479.175 milioni dai fondi del P.O.R. 2000-2006 - Misura 2.1

3) L'uso delle poste finanziarie provenienti da fondi comunitari del P.O.R. Campania per il periodo 2000-2006 è soggetto al rispetto del principio di integrazione degli interventi previsto nel Q.C.S. 2000-2006 e sarà sottoposto alle relative specifiche procedurali di attuazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controllo previste dal POR Campania, dal complemento di programmazione e dai vigenti regolamenti comunitari relativamente all'asse II, Misura.2.1 ed ai progetti integrati. Tali specifiche saranno dettagliate negli atti concessori relativi a ciascun intervento.
Nelle procedure di affidamento dei lavori si terrà conto dei tempi e delle modalità di erogazione dei finanziamenti comunitari; l'utilizzo dei finanziamenti statali inerenti interventi cofinanziati da risorse POR sarà a tal fine coordinato con le procedure attuative del POR medesimo.
La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61.

4) Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Campania si impegnano ad attivarsi affinché gli altri soggetti pubblici e privati interessati dagli interventi oggetto del presente Accordo assicurino la copertura di quella parte dei finanziamenti posta a loro carico.

5) Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente Accordo non siano realizzabili, ed in sede di monitoraggio semestrale si siano rilevate difficoltà a reperire fonti di finanziamento alternative a quelle indicate nell'accordo, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi, di cui all'Intesa Istituzionale di Programma.

6) Le eventuali economie rinvenienti dagli appalti delle iniziative finanziate a valere sulle risorse CIPE sono altresì riprogrammate con le modalità previste dell'Intesa


Articolo 7
Responsabili dell'attuazione dell'Accordo

  1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individuano quali responsabili della sua attuazione:
    - Dr. Raffaele Sassano, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali;
    - Avv. Vincenzo De Renzis, Coordinatore dell'area Gestione del Territorio, nonché responsabile dell'Asse II del POR Campania, in rappresentanza della Regione Campania
  2. I responsabili dell'attuazione dell'Accordo hanno il compito di:
    a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
    b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
    c) promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
    d) monitorare in modo continuativo, coordinando i responsabili degli interventi lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e P.E.;
    e) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo trasmettendo al Comitato paritetico di attuazione le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento; le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di superare l'ostacolo. La relazione conterrà, inoltre, per gli interventi finanziati con le risorse del POR Campania e del PON Sicurezza, l'attuazione delle procedure nel rispetto delle condizioni indicate all'art.5 punto 2 ;
    f) presentare al Comitato paritetico di attuazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l'altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.
  3. I responsabili dell'Accordo devono operare d'intesa fra loro. Nel caso in cui sorga contrasto nell'adozione degli atti di competenza, ciascuno dei responsabili può rivolgersi al Comitato paritetico di attuazione che provvederà a dirimere il contrasto.

Articolo 8
Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

  1. Le parti, per ogni intervento previsto dal presente Accordo, hanno indicato nelle schede di cui all'Allegato n. 3, il soggetto responsabile della sua attuazione.
  2. Il responsabile di cui al comma 1, che si identifica con il responsabile del procedimento, ha il compito di:
    a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
    b) organizzare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
    c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando ai responsabili dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
    d) compilare con cadenza almeno semestrale la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e trasmetterla ai responsabili dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 9
Procedimento di conciliazione

  1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione dei responsabili dell'Accordo o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
  2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
  3. Qualora invece le controversie permangano il Comitato paritetico di attuazione rimette le questione al Comitato Istituzionale di Gestione.


Articolo 10
Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

  1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
  2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.
  3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il responsabile dell'Accordo di Programma Quadro invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
  4. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l'inadempimento, è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.
  5. In caso di ulteriore inottemperanza il responsabile dell'Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato Paritetico, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva.
  6. Il Comitato Paritetico propone al Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa per la relativa decisione le misure più efficaci da adottare in relazione agli accertati inadempimenti.
  7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscono in modo insoddisfacente, il Comitato Istituzionale di Gestione attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
  8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 11
Disposizioni generali

  1. Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo stesso sono successivi.
  2. Il presente Accordo dispone per il periodo 2001- 2003 e mantiene la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, esso può essere prorogato, modificato o integrato, in conformità con le procedure di verifica e aggiornamento di cui all'articolo 11 dell'Intesa e previa approvazione da parte del Comitato istituzionale di gestione.
  3. Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività inerenti l'intervento medesimo.
  4. Previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione, possono aderire all'accordo altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera Cipe 21 marzo 1997, la cui partecipazione e azione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
  5. Alla scadenza dell'Accordo il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione dei soggetti responsabili, è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.


Addì, 02 marzo 2001

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Giovanna Melandri

Il Presidente della Giunta Regionale
Antonio Bassolino