
Decreto Dirigenziale
n. 33 del 27/02/2013
Approvazione capitolato
d'oneri e disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di assistenza
organizzativa presso gli uffici giudiziari della Campania terza fase.
FAQ (domande
ricorrenti) - aggiornate al 3 maggio 2013
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Domanda:
In riferimento all’oggetto, si rappresenta quanto segue.
Il comma 2 dell’articolo richiede la produzione dell’originale
o della copia autentica della certificazione di qualità
utile ai fini del dimezzamento della garanzia a corredo dell’offerta.
Considerato, tuttavia, che:
- detta certificazione
è rilasciata in unico originale;
- numerose sentenze
dei giudici amministrativi escludono la possibilità
per i privati di dichiarare la conformità all’originale
di detti documenti in ragione del contenuto e della provenienza
dei medesimi (cfr. TAR Puglia, Bari sent. 371/2012);
- diversi uffici
pubblici, a seguito dell’entrata in vigore delle recenti
disposizioni legislative in tema di decertificazione, ritengono
di non poter più procedere al rilascio di attestazioni
di conformità all’originale;
tanto premesso,
si chiede di sapere in che modo è possibile documentare
correttamente il possesso della certificazione di qualità
ai fini della dimidiazione della garanzia di cui all’art.
26 del disciplinare.
Risposta:
Con riferimento al quesito posto, si ribadisce quanto previsto
all’art. 26 del disciplinare di gara. Le difficoltà
rappresentate nel quesito, non essendo supportate da puntuali
disposizioni di legge, non incidono sulla portate del su richiamato
articolo 26. |
11 |
Domanda:
All’art. 13 del disciplinare di gara è stabilito
che il ricorso al subappalto non è consentito, mentre nel
modello unico di dichiarazione al punto 8 viene richiesto di specificare
l’attività eventualmente da concedere in subappalto.
Si chiede di chiarire quindi se è ammesso o meno il ricorso
al subappalto.
Risposta:
Con riferimento al quesito posto si rinvia alla FAQ n. 2. |
10 |
Domanda:
In caso di partecipazione a più lotti, si chiede di confermare
se è possibile consegnare un plico unico contenente una
sola “busta A Documentazione Amministrativa” e tante
buste B e C quanti sono i lotti ai quali si partecipa. Diversamente
infatti, ci troveremmo a dover duplicare o triplicare una quantità
di documenti sempre uguali (dichiarazioni, referenze bancarie,
procure, certificati ISO ecc) che devono essere presentati sempre
in originale.
Risposta:
Con riferimento al quesito posto, si richiama l’art. 30
del disciplinare di gara che, al comma 3, prescrive che “l’offerta
dovrà pervenire, pena l’esclusione, in plico chiuso
e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale
rappresentante del Concorrente o, in caso di Raggruppamento
Temporaneo, dal legale rappresentante del soggetto capofila”
e, al comma 6 ribadisce “che nel caso in cui il medesimo
Concorrente (impresa singola, Raggruppamento Temporaneo, Consorzio
o GEIE) intendesse partecipare a più di un lotto dovrà
presentare tante offerte per quanti sono i lotti a cui concorre.
Infine, l’art. 7 conclude con “Il plico di cui al
punto 3 del presente articolo dovrà contenere, a pena
di esclusione, tre buste chiuse e sigillate.” Non è
possibile, pertanto, la presentazione delle offerte con la modalità
indicata nel quesito.
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9 |
Domanda:
Si fa riferimento all’articolo 7 e in particolare alla
Linea 5 (“Comunicazione con la cittadinanza e comunicazione
istituzionale: realizzazione e gestione sito WEB relativo al
progetto, rapporti con i media e organizzazione convegno finale
con pubblicazione dei risultati del progetto”) dove nella
descrizione, nelle azioni previste e nei prodotti si prevede
la realizzazione del sito web di progetto, tuttavia negli obiettivi
della medesima linea si fa riferimento allo sviluppo di “un
sito internet funzionale, organizzato con riferimento alle strategie
comunicative che l’iniziativa intende adottare là
dove l’Ufficio Giudiziario non ne sia dotato”. Si
chiede di chiarire se nell’ambito della linea 5 sia richiesta
la creazione e gestione del solo sito web di progetto o, allo
stesso tempo, l’ulteriore creazione e gestione di siti
web istituzionali per gli Uffici Giudiziari coinvolti che non
ne fossero dotati.
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si rinvia alla FAQ n. 8. |
8 |
Domanda:
In relazione a:
Articolo 7 “Caratteristiche e contenuti dei servizi richiesti”,
Linea 5: “Comunicazione con la cittadinanza e comunicazione
istituzionale: realizzazione e gestione del sito web relativo
al progetto, rapporti con i media e organizzazione convegno
finale con pubblicazione dei risultati del progetto.”
Si chiede se il sito Web previsto debba essere un sito informativo
sull’iniziativa progettuale o se il sito web vada piuttosto
realizzato come sito dell’Ufficio Giudiziario con sezioni
descrittive dell’ufficio, della sua organizzazione, dei
servizi erogati e se sono prevedibili, a discernimento del proponente,
servizi da erogare on-line tramite il portale dell’Ufficio.
Risposta:
Come ben evidenziato all'art. 7 del disciplinare di gara, il
servizio richiesto è "la progettazione ed attivazione
di un sito Web di PROGETTO" e che "tale progettazione
risponde alla necessità di mettere a punto uno strumento
di facile e rapida consultazione di ciò che avviene,
nell’ambito del PROGETTO di innovazione degli Uffici Giudiziari
coinvolti". Eventuali servizi aggiuntivi, da presentare
con le modalità previste all'art. 33 del disciplinare
di gara, restano nella facoltà dei soggetti proponenti. |
7 |
Domanda:
Si fa riferimento all’art.22, in particolare ai punti
3 e 4:
“Ciascun Concorrente all’appalto potrà formulare
la propria offerta per più lotti a condizione che, a
pena di esclusione, il proponente sia esattamente identico in
tutti i lotti cui partecipa”; “E’ fatto divieto
ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara
in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti.
Si chiedono chiarimenti circa la possibilità di presentare
domande di partecipazione per più lotti con A.T.I. identiche
ma con mandataria diversa scelta tra le aziende dell’ATI.
Per titolo esemplificativo, è possibile che sia accettata
una situazione di questo tipo?
LOTTO 1: la compagine è costituita da A come mandataria
e altre due imprese B e C
LOTTO 2: la compagine è costituita da B come mandataria
e altre tre imprese come mandanti A e C
Risposta
Con riferimento al quesito posto si rinvia alla FAQ n.3. già
pubblicata nell'apposita sezione del portale regionale, dove
si precisa che la partecipazione a più lotti è
possibile solo qualora la compagine, da intendersi quale proponente,
sia esattamente la medesima. |
6 |
Domanda:
Con riferimento all'art.26 del Disciplinare di gara e, in particolare,
alla garanzia provvisoria relativa a ciascun lotto, si richiede
conferma che l’importo dimezzato ai sensi di quanto prescritto
all’art.26.1 del disciplinare vada commisurato al valore
del singolo lotto e non al valore dell’intero appalto
come indicato dall’art.26.2.
Risposta:
Si conferma che l'importo dimezzato ai sensi dell'art.26.1 del
disciplinare deve essere commisurato al singolo lotto. |
5 |
Domanda:
In merito alla gara in oggetto, si pongono i seguenti quesiti:
1) Con riferimento all'art. 9 del Capitolato d'Oneri, in cui
si prevede l'istituzione di una Cabina di Regia il cui regolamento
di funzionamento interno sarà definito entro 15 giorni
dalla prima riunione, si richiede a codesta Amministrazione
di esplicitare se la Cabina di Regia è un
organo/entità unica e trasversale a tutti e 3 i Lotti
oppure se verrà istituita una cabina di regia per ciascuno
dei lotti in cui è stato suddiviso il servizio oggetto
di appalto.
2) Si chiede infine se è possibile partecipare ai 3 lotti
in RTI in cui: in due lotti è capofila la società
A e B+C saranno mandanti e nel terzo lotto la capogruppo sarà
la società B e A+C saranno mandanti?
Risposta:
Con riferimento al quesito n.1, si precisa che la cabina di
regia è trasversale all'intero servizio a gara. Come
riportato all'articolo 9 del disciplinare di gara, il regolamento
interno, da adottarsi nei 15 giorni successivi alla prima riunione,
dettaglierà le modalità di funzionamento della
stessa.
Con riferimento al secondo quesito si rinvia alla FAQ n.3. già
pubblicata nell'apposita sezione del portale regionale, dove
si precisa che la partecipazione a più lotti è
possibile solo qualora la compagine, da intendersi quale proponente,
è esattamente la medesima. |
4 |
Domanda:
Premesso che, come indicato all’art. 25 c.1, è previsto
l’avvalimento per i requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto, si vuole sapere se il soggetto di cui si parla può
essere quello con cui si partecipa in Raggruppamento Temporaneo
di imprese. Se tre imprese, A, B e C intendono presentare offerta
in costituendo RTI, con A mandataria, B e C mandanti. Se la società
C mandante non possedesse per intero nella misura richiesta del
20% il requisito della capacità economica, ma soltanto
del 10%, può avvalersi del fatturato di lavori analoghi
da parte delle ditte A o B, posto che queste ultime abbiamo capacità
di lavori analoghi eccedenti il soddisfacimento dei loro rispettivi
requisiti?
Risposta:
Con riferimento al quesito posto, si rinvia alla determinazione
n. 2/2012 dell’AVCP in tema di avvalimento.
L’art. 7 della su citata determinazione, stabilisce che
“ (…)nel caso in cui il bando o il disciplinare, nell’ambito
di un appalto di servizi o forniture, stabiliscano requisiti minimi
di partecipazione per la capogruppo o per le mandanti all’interno
di un R.T.I., queste possono tutte ricorrere all’istituto
dell’avvalimento per provare la capacità prescritta.
In tale prospettiva, non esistono limitazioni all’applicazione
dell’istituto, con la conseguenza che deve essere ritenuto
possibile l’utilizzo dell’avvalimento esterno (da
parte di un’impresa ausiliaria esterna al R.T.I. ed in favore
di un suo membro) o interno (nel caso in cui l’ausiliaria
sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell’impresa
avvalsa).Quindi, il divieto di cui all’art. 49, comma 8,
del Codice deve essere inteso nel senso che è vietata la
partecipazione dell’impresa avvalente e di quella avvalsa
alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l’una
con l’altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici
di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed
avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un’unica
offerta facente capo al medesimo centro di interessi. infine,
si ribadisce la regola generale secondo cui qualsiasi impresa
che faccia affidamento sui requisiti di un’altra impresa
deve provare l’effettiva disponibilità delle risorse
producendo in gara un contratto di avvalimento. Anche nel contesto
di un’A.T.I., tale condizione necessita di una specifica
prova non essendo sufficiente il contenuto del contratto di mandato,
su cui si fonda l’A.T.I., a soddisfare la richiesta del
legislatore, posto che ciascuna impresa dell’A.T.I. si trova
in posizione di parità con le altre imprese dell’associazione
e, dunque, non è in condizione di incidere unilateralmente
sull’organizzazione aziendale delle altre per garantirsi
la disponibilità dei mezzi di cui necessita per l’esecuzione
dell’appalto”.
Pertanto, alla luce di quanto su richiamato, si ritiene possibile
il ricorso all’avvalimento interno nei modi e nei limiti
indicati nella richiamata deliberazione dell’AVCP. |
3 |
Domanda
Si fa riferimento all’art.22, in particolare ai punti 3
e 4:
“Ciascun Concorrente all’appalto potrà formulare
la propria offerta per più lotti a condizione che, a pena
di esclusione, il proponente sia esattamente identico in tutti
i lotti cui partecipa”;
“E’ fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione,
di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo
o Consorzio Ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario
di concorrenti.”
Si chiedono chiarimenti circa la possibilità di presentare
domande di partecipazione per più lotti con la medesima
impresa proponente ma con una compagine di A.T.I. differente.
Per titolo esemplificativo, è possibile che sia accettata
una situazione di questo tipo?
LOTTO 1: la compagine è costituita da Penelope come proponente
e altre due imprese A e B
LOTTO 2: la compagine è costituita da Penelope come proponente
e altre tre imprese A B e C
Risposta:
Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che le previsioni
dell’art. 22 sono tassative “Ciascun Concorrente all’appalto
potrà formulare la propria offerta per più lotti
a condizione che, a pena di esclusione, il proponente sia esattamente
identico in tutti i lotti cui partecipa”. Pertanto, la partecipazione
a più lotti è possibile solo qualora la compagine,
da intendersi quale proponente, è esattamente la medesima.
La casistica proposta a titolo esemplificativo comporterebbe l’esclusione
dalla partecipazione a entrami i lotti. |
2 |
Domanda
Rif. Sezione 1 – Capitolato d’oneri – Art.
13 Subappalto e cessione del contratto
È indicato che: “Non sono in alcun modo consentiti
il subappalto dei servizi oggetto del presente Capitolato/Disciplinare
e la cessione del relativo contratto fatti salvi i casi di cessione
di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di
imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art.
51 del Dlgs. 163/2006. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore
degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il
diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno,
il presente contratto si intende risolto di diritto.
e
Rif. Allegato 1 Modulo Unico - Punto 8
È richiesto di dichiarare: “di essere consapevole
che al subappalto si applica la disciplina dell'art. 118 D.Lgs.
n. 163/2006 e che la parte del servizio da subappaltare, è
la seguente…”
Si chiede di confermare che sia consentito il ricorso al subappalto
nei limiti di quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs.
163/2006.
Risposta:
Con riferimento al quesito posto si evidenzia che il disciplinare
di gara ha valore di lex specialis e le sue previsioni prevalgono
su qualsiasi altra presente eventualmente negli allegati.In
tale ottica si confermano le previsioni contenute nell'art.
13 del disciplinare di gara che recita "Non sono in alcun
modo consentiti il subappalto dei servizi oggetto del presente
Capitolato/Disciplinare e la cessione del relativo contratto
fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione,
fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni
di cui all’art. 51 del Dlgs. 163/2006. In caso di inosservanza
da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente
articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione
al risarcimento del danno, il presente contratto si intende
risolto di diritto".
Il facsimile di dichiarazione deve essere adattato alle previsioni
contenute nel disciplinare. Nel caso specifico si invitano i
partecipanti ad espungere la dichiarazione relativa al subappalto. |
1 |
Domanda:
Si prega di confermare la possibilità di ricorrere all’istituto
dell’avvalimento all’interno della compagine che
presenterà l’offerta ovvero di potersi avvalere,
per i requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico
di cui fosse carente un’azienda, del/dei soggetto/i con
cui il RTI presenterà l’offerta.
Risposta:
Con riferimento al quesito posto, si rinvia alle previsioni
dell’art. 25 del disciplinare di gara che, al comma 1,
prevede espressamente “il Concorrente singolo o consorziato
o raggruppato ai sensi dell’art. 34 Codice, in relazione
ad una specifica gara, può soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto”. |
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