
Legge 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.
CAPO
III
Art.
20
Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un
disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o
autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare
nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto
alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata
una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua
i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche
e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti
alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica
i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli
articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine
la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni,
i regolamenti possono essere comunque emanati.
I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche
di legge, regolatrici dei procedimenti.
I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli
stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre
il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per
settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti
in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda
ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di
funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro
specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica
e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento,
di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto
assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore
dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione
delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo
di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità
e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima
celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
I
servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione
dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi
da i a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi
contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino
a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi,
criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali
regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare
i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti
materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione
del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali
di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto
dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le
norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo
della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento
ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività
in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche'
a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente
lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni
parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di
cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità,
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale
o prefettizia.
I
regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera
c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo
4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari
di cui all'articolo 6 della medesima legge.
Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente
al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie
alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare
riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge.
In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato
ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera
c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle
leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma
4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni
o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e
17 e dal presente articolo.
Art.
21
L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si
inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia
delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale
e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio
di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione
del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema
scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo
Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole
medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità
giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte
ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione,
anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello
Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti
educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi
contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli
schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere
del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti
sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo
355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, con quelle della presente legge.
I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità
giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali
in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati
in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali
e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.
Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province
il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni
di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi
sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti
dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della
rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente
alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura
possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite
iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà
territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche
per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato
secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità
di iniziativa delle istituzioni stesse.
La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già
in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano
ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione
ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita
senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria
per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo
di scuola.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive
per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle
istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità
di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili.
Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute
le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica
e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già
dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per
queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno
autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del
sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilità,
della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio
scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle
strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento
con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione,
dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione
e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle
risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi
restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello
nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno
di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono
essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base
di un'apposita programmazione plurisettimanale.
L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi
generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà
di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle
famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera
e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento,
da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche,
e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale,
compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o
aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione
degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale
orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per
ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali
di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure
e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica
e del raggiungimento degli obiettivi.
Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni
scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli
adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in
orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative
di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito
di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati
tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno
anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del
proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro
europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e
le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche autonome.
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite
la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle
arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori
di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari
dalle specificità proprie di tali istituzioni.
Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni
allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e
di orientamento scolastico e universitario.
Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse
incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le
norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma
allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi
di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalità del riscontro
delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei
principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma
9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli
organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico
che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando
l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche
riconosciute, nonche' delle specifiche professionalità e competenze,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni
dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle
istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera
p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo
quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia
del principio della libertà di insegnamento.
Nel
rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione
con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente,
ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto e'
conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della
personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni
scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale
sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione
delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione
e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente
con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità
previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio,
assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito
corso di formazione.
Il
rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in
sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome
aree.
Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli
uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata
armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti
alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e
riorganizzazione della rete scolastica.
Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento,
a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare
eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo
nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
Art.
22
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in
materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la
vigilanza sulle attività relative. Di conseguenza le partecipazioni
azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi
e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso
Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano
spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle province autonome
nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani
di rilancio di cui al comma 2.
Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia
autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio
delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi
di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle
passività dei bilanci delle società termali, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma
1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte,
le partecipazioni nonche' le attività, i beni e i patrimoni trasferiti
ad uno o piu' comuni. Possono altresi' prevedere forme di gestione attraverso
società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento
a privati.
Nel caso in cui le regioni o le province autonome territorialmente interessate
non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il
Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di
regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri
per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità
istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto
conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonche' per
gli interessi turistici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Torna
all'indice
|