
Ai
Sigg. Sindaci dei Comuni
della REGIONE CAMPANIA
LORO SEDI
Prot.
713/SP del 12/10/2000
Legge
regionale 07.01.2000 n° 1.
Direttive afferenti problematiche d'urbanistica commerciale ed adempimenti
comunali per le grandi strutture di vendita.
La
legge regionale 07.01.2000 n° 1, in attuazione del Decreto Legislativo
31.03.98 n° 114, ha affidato ai Comuni il compito di individuare le
aree di localizzazione degli insediamenti commerciali, con particolare
riguardo alle medie e grandi strutture di vendita, nonché di definire
i vincoli ai quali sottoporre le strutture distributive per la tutela
dei centri storici ed in genere per la tutela del patrimonio storico,
artistico e paesaggistico, con particolare riguardo agli aspetti inerenti
la viabilità ed i parcheggi.
Il comma 1., dell'articolo 13 dispone infatti che i Comuni devono adeguare
gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i regolamenti
di polizia locale ai criteri ed indirizzi di programmazione stabiliti
con detta legge, entro 180 gg. dalla pubblicazione della stessa (BURC
n° 2 del 10 gennaio 2000) e devono dotarsi di specifico strumento
di intervento per l'apparato distributivo che costituisce " Strumento
integrato del PRG " da sottoporre, dopo l'approvazione del Consiglio
Comunale, al visto di conformità regionale da rilasciarsi entro
90 gg.
Tale visto sarà emesso con provvedimento della Giunta Regionale
previa istruttoria del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività
Commerciali.
Direttive afferenti problematiche d'urbanistica commerciale
In ordine alle problematiche di carattere urbanistico-commerciale, connesse
all'attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 1/2000, deve essere
effettuata una fondamentale distinzione tra "VARIANTE" degli
strumenti generali ed attuativi e "ADEGUAMENTO" dei medesimi.
E' da premettere che la programmazione della rete distributiva degli insediamenti
di attività commerciali al dettaglio, dell'individuazione di aree
mercatali e di suoli destinati al commercio su aree pubbliche non comportano
obbligatoriamente modifiche degli strumenti urbanistici, trattandosi di
sovente di una funzione che si sovrappone alle previsioni urbanistiche
comunali vigenti e non le sostituisce, integrandole invece quali ulteriori
opportunità di utilizzazione dei suoli e dei volumi esistenti,
a meno che non sia necessario prevedere interventi di tipo edilizio diversi
da quelli consentiti dagli atti di pianificazione esistenti.
Nello specifico è da intendere:
1.
VARIANTE
Deve attivarsi un procedimento ordinario di variante urbanistica quando
l'applicazione dei criteri e degli indirizzi indicati nella legge regionale
comportano la realizzazione di nuovi volumi e/o il cambio delle destinazioni
d'uso delle aree e/o degli edifici interessati, laddove ciò non
sia consentito dal vigente P.R.G..
2.
ADEGUAMENTO
È da considerarsi mero adeguamento l'individuazione da parte dei
Comuni di zone ove sia possibile una localizzazione commerciale tenuto
conto delle caratteristiche socioeconomiche, ambientali, funzionali e
strutturali delle singole zone d'insediamento e quando ciò non
comporti variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei
volumi esistenti.
Si è in presenza ancora di adeguamento nei casi in cui la funzione
commerciale vada localizzata in aree o edifici già destinati ad
attività produttive, stante una sostanziale eguaglianza od assimilazione
tra funzione produttiva e commerciale, in coerenza peraltro con una moderna
visione delle attività economiche.
Lo
strumento d'intervento, che non comporti variante urbanistica, diviene
immediatamente esecutivo dopo il rilascio del visto di conformità
regionale e della pubblicazione di tale provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
Lo strumento d'intervento che invece comporta variante urbanistica, segue
necessariamente l'iter ordinario in vigore in ambito regionale.
- Lo
strumento d'intervento per l'apparato distributivo deve comprendere,
al minimo, i seguenti atti ed elaborati:
- Planimetria
dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione;
- Stralcio
delle N.T.A. (Norme Tecniche d'Attuazione) dello strumento urbanistico;
- Planimetria
a stralcio di eventuali Piani sovracomunali e relative N.T.A.;
- Planimetria
con la localizzazione delle previsioni commerciali;
- Relazione
giustificativa delle scelte operate;
- Regolamento
per le attività commerciali;
Gli
allegati da trasmettere unitamente al Piano, per i provvedimenti regionali,
sono i seguenti:
- delibera
consiliare d'approvazione del Piano debitamente esecutiva;
- stralcio
delle disposizioni regolamentari di polizia locale, opportunamente adeguate
e formalmente approvate;
- copia
conforme della Deliberazione di Giunta Comunale con la quale si attesta
che:
- le
scelte di localizzazione delle strutture distributive sono avvenute
in mero adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti o comunque senza
che il Comune richieda varianti;ù
-
laddove il Comune voglia contemporaneamente attuare le varianti, la
dettagliata localizzazione delle strutture ad essa riconducibili, con
la specifica esplicitazione che le stesse destinazioni saranno esecutive
solo a valle della definitiva approvazione delle varianti stesse e,
pertanto, sino ad allora vige l'applicazione del comma 3., art. 12 (Norme
Transitorie) della L.R. 1/2000;
-
la piena conformità dello "Strumento d'Intervento Comunale
per l'Apparato Distributivo" alle prescrizioni della L.R. 1/2000
con l'assenza di vincoli per le aree di programmata localizzazione delle
strutture distributive;
-
l'acquisizione di qualsivoglia parere connesso, richiesto dalla vigente
normativa nazionale e/o regionale.
Il predetto piano, corredato degli elaborati sopra indicati, dovrà
essere trasmesso in quadruplice copia al Settore regionale Sviluppo
e Promozione delle Attività Commerciali, una delle copie opportunamente
vidimata sarà restituita all'Amministrazione proponente in uno
ai relativi atti provvedimentali di competenza di questa Amministrazione.
Lo strumento di intervento che contenga variazioni urbanistiche otterrà
il visto di conformità limitatamente ai contenuti normativi e per
le sole localizzazioni coerenti con lo strumento urbanistico vigente,
nel mentre la parte in variante segue, come già innanzi precisato
il normale iter approvativo.
Adempimenti
comunali per le grandi strutture di vendita
In ordine alla " Conferenza dei Servizi ", prevista per le grandi
strutture di vendita dall'articolo 11 della L.R. 1/2000, si esplicitano
gli adempimenti cui deve provvedere il responsabile comunale del procedimento:
-
Verifica della domanda e, nel caso di sua incompletezza, richiesta all'interessato
delle necessarie integrazioni con interruzione dei tempi del procedimento,
tali integrazioni dovranno essere prodotte entro 30 gg. dalla richiesta,
a pena di archiviazione della relativa pratica;
- Verifica
della sussistenza dei requisiti minimi fissati dalla L.R. 1/2000 ed,
in caso d'insussistenza degli stessi, dichiarazione d'inammissibilità
della richiesta con comunicazione alla Provincia ed alla Regione;
-
Invio di copia dell'intera documentazione pervenuta, ad istruttoria
completata, alla Provincia ed alla Regione, accompagnata da una dettagliata
relazione dell'ufficio tecnico comunale, che attesti la conformità
dell'iniziativa proposta alle prescrizioni di localizzazione fissate
dal Piano
d'intervento comunale per l'apparato distributivo, nonché il
rispetto di tutti i requisiti previsti dalla L. R. 1/2000;
-
Fissazione della data della "Conferenza dei Servizi", previa
intesa con la Regione e la Provincia;
-
Rilascio dell'autorizzazione o comunicazione del diniego, secondo gli
esiti della "Conferenza dei Servizi";
-
Espletamento delle funzioni di Segretario della "Conferenza dei
Servizi".
Gianfranco Alois
Per eventuali informazioni, rivolgersi al
Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali
Tel. 081 796 6902
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