Decreto Dirigenziale n. 522 del 7 agosto 2009Approvazione ed
emanazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di "Assistenza
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Domanda: Con la presente, si chiede di voler chiarire se, nella fattispecie di seguito delineata, si configura, in coerenza con quanto disposto con la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. AS251 del 30/01/03, un'ipotesi di esclusione dalla gara, indetta con Decreto Dirigenziale n. 522 del 7/08/2009 e successivo Decreto n. 556 del 24/09/2009. In dettaglio, il costituendo raggruppamento di impresa è composto da tre società, di cui nessuna, singolarmente, è in grado di poter offrire il gruppo di lavoro, nella sua composizione minima, così come richiesto dall'7 del disciplinare tecnico, approvato con il decreto sopra citato. Rispetto ai requisiti economici, invece, una delle tre società non soddisfa singolarmente i detti requisiti, mentre le altre due sì. Risposta: Il Disciplinare Tecnico, approvato con Decreto Dirigenziale n. 522 del 7 agosto 2009 e successivo Decreto n. 556 del 24 settembre 2009, ai fini della dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti prevede che gli stessi abbiano realizzato nell'ultimo triennio (2006-2007-2008), servizi resi nell'assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni con riferimento alle attività connesse all'attuazione di programmi finanziati da fondi pubblici, per un valore della produzione non inferiore a € 2.900.000,00. Pertanto, nel caso in cui un costituendo raggruppamento di impresa sia composto da tre società, di cui due, singolarmente, soddisfino i requisiti previsti all'art. 8 del citato Disciplinare Tecnico si configura un'ipotesi di esclusione dalla gara. Si precisa che, data la natura del servizio richiesto, non rileva che le società non siano, singolarmente, in grado di offrire il gruppo di lavoro, nella sua composizione minima, così come richiesto dall'art. 7 del Disciplinare Tecnico, approvato con il decreto sopra citato. |
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Domanda: In riferimento alla gara in oggetto, si richiede Vs. cortese chiarimento in merito al numero di referenze bancarie da esibire. Più specificatamente si fa riferimento alla differenza tra i punti sottoelencati : Allegato B1 Istanza di partecipazione punto 10 10. referenza bancaria in conformità allarticolo 41, comma 1 lett. a) e comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, rilasciata da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993 recante la seguente dicitura: In relazione alla prestazione del servizio di Assistenza Tecnica per lattuazione del Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Campania e supporto alle attività di chiusura del Fondo Sociale Europeo 2000-2006, si attesta la piena solidità dellofferente sul piano patrimoniale, economico e finanziario. Allegato_B Disciplinare Tecnico - Art. 8 Istanza e soggetti ammessi alla presentazione punto C3 3) referenza bancaria in conformità allarticolo 41, comma 1 lett. a) e comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., rilasciata da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 recante la seguente dicitura: In relazione alla prestazione del servizio di Assistenza Tecnica per lattuazione del Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Campania e supporto alle attività di chiusura del Fondo Sociale Europeo 2000-2006, si attesta la piena solidità dellofferente sul piano patrimoniale, economico e finanziario. Si chiede pertanto di esplicitare se le referenze bancarie da produrre devono essere due, oppure una soltanto. Risposta: Con la presente, si precisa che le referenze bancarie da produrre sono due. |
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Domanda: In riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a chiedere delucidazioni; nello specifico: art 17 criteri di valutazione del capitolato di gara 1) Il primo criterio di valutazione riguarda la "caratteristiche del soggetto proponente": l'indicazione della regolarità nella realizzazione dei precedenti servizi, la realizzazione di precedenti esperienze di AT,il profilo del committente deve essere specificata nell'offerta tecnica oppure saranno verificati i servizi analoghi forniti all'interno della documentazione amministrativa (l'art. 10 "caratteristiche dell'offerta tecnica" non indica di specificare questi aspetti ma solo la descrizione del servizio)? il sottocriterio/indicatore del criterio 2 parla di attestazioni del corretto svolgimento di servizi di AT rilasciati dalle stazioni appaltanti, ma tali dichiarazioni sono richieste , secondo l'art 8 solo all'aggiudicatario. Occorre comunque allegarle? 2) il criterio 2 "radicamento sul territorio regionale" valuta come sottocriteri il n. progetti realizzati nel territorio, l'importo dei contratti e i risultati ottenuti. Tali informazioni vanno indicate nell'offerta tecnica, anche se non specificato all'art. 10? Per "risultati ottenuti" che cosa si intende? 3) art. 4 e 5 trattano la valutazione delle risorse senior e junior: per entrambi come sottocriterio/indicatore si parla di contratti della risorsa, durata, importo e risultati...per contratti ci si riferisce ai "progetti/commessa" nei quali la risorsa ha lavorato? i risultati ottenuti riguardano la commessa in cui la risorsa ha lavorato? tali informazioni vanno specificate nel cv della risorsa? Risposta: Considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute in relazione ai criteri di aggiudicazione e rilevato che, nel frattempo, sullo stesso oggetto è intervenuto il Consiglio di Stato, Sez. V (sentenza del 28 agosto 2009, n. 5105), con Decreto Dirigenziale n. 556 del 24 settembre 2009 sono state apportate modifiche ed integrazioni agli atti di gara e prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 21 ottobre 2009, ore 12,00 al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara. Pertanto, per la risposta al quesito sottoposto, si rimanda alla consultazione del citato Decreto. |
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Domanda: Spett.le Amministrazione, Con riferimento alla gara dappalto per laggiudicazione del servizio di Assistenza Tecnica per lattuazione del Programma Operativo FSE 2007- 2013 della Regione Campania e supporto alle attività di chiusura del Fondo Sociale Europeo 2000-2006, si chiede di fornire cortesemente un chiarimento al quesito di seguito formulato. Il Disciplinare Tecnico di Gara stabilisce allarticolo 17) i criteri di valutazione dellofferta tecnica . In particolare, nella tabella che enuncia i criteri e sottocriteri di valutazione, le sottovoci 4) Risorse Senior e 5) Risorse Junior, indicano come sottocriteri/indicatori per lattribuzione di punteggio: Importo dei contratti della risorsa senior (relativo al criterio 4.3) Importo dei contratti della risorsa junior (relativo al criterio 5.3) Ciò premesso, considerato che il proponente può indicare nel gruppo di lavoro risorse che possono essere consulenti o liberi professionisti oppure dipendenti della società proponente, si chiede di chiarire quanto segue. Quesiti: 1) nel caso in cui la risorsa inserita nel gruppo di lavoro fosse dipendente della società proponente (o di un partner in caso di RTI) quale importo deve essere indicato per giustificare il sottocriterio importo dei contratti della risorsa? Si chiede di specificare se bisogna considerare: a. limporto dei contratti riferiti alle commesse sulle quali la risorsa ha lavorato, quindi limporto complessivo del contratto, oppure b. la quota parte del contratto complessivo attribuibile allattività svolta dalla risorsa nella commessa calcolabile moltiplicando il N. di giornate lavorate per la tariffa offerta 2) nel caso in cui la risorsa fosse un consulente o libero professionista, limporto da inserire è quello del/dei contratti direttamente da lui stipulati? Osservazioni: Con riferimento allo specifico caso riferito al punto 1. a. si fa presente che: - 2 risorse possono aver maturato le medesime esperienze nei medesimi tempi, in contesti di complessità analoga ma risulterebbe penalizzata senza alcun motivo- la risorsa impegnata sul contratto meno oneroso. Con riferimento allo specifico caso riferito al punto 1. b. (quota parte di un contratto da attribuire ad un dipendente) si fa presente che: - una risorsa che attualmente è impegnata con una potenziale società proponente può aver lavorato in passato come dipendente di altre società e maturato una esperienza specifica, anche significativa, su commesse utili ai fini del suo inserimento nel gruppo di lavoro per la gara di appalto in oggetto. In questo caso risulta difficile se non impossibile reperire le informazioni circa gli importi dei contratti e le quote specifiche attribuibili allattività svolta dalla risorsa, in quanto trattasi di informazioni riservate che una società (che può essere anche un concorrente nella stessa gara) non è tenuta a fornire ad un ex dipendente. - Nel caso in cui limporto dovesse fare riferimento al calcolo della quota parte di lavoro da imputare ad un contratto stipulato dalla società per la quale la risorsa è dipendente, il calcolo (numero di giornate moltiplicato per la tariffa offerta dalla società) può dar luogo ad incongruenze e difformità di valutazione. Infatti la tariffa offerta risultante da diversi contratti può variare anche in modo significativo da commessa a commessa. Da questo discende che a parità di giornate svolte e a parità di mansioni, è avvantaggiato il consulente che ha lavorato su contratti più remunerativi per la società di appartenenza che prevedeva tariffe più elevate. Paradossalmente, in tale caso sarebbe premiata la risorsa che ha lavorato su commesse più onerose per lamministrazione e non necessariamente la risorsa con maggiore esperienza. In attesa di un gradito riscontro alla presente, cogliamo loccasione per porgerVi i nostri più distinti saluti Risposta: Considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute in relazione ai criteri di aggiudicazione e rilevato che, nel frattempo, sullo stesso oggetto è intervenuto il Consiglio di Stato, Sez. V (sentenza del 28 agosto 2009, n. 5105), con Decreto Dirigenziale n. 556 del 24 settembre 2009 sono state apportate modifiche ed integrazioni agli atti di gara e prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 21 ottobre 2009, ore 12,00 al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara. Pertanto, per la risposta al quesito sottoposto, si rimanda alla consultazione del citato Decreto. |
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Domanda: Con riguardo alla previsione contenuta nel Disciplinare Tecnico all Art. 17 a pag. 21, relativa ai Criteri di aggiudicazione, è scritto: il servizio viene affidato, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., a favore dellofferta economicamente più vantaggiosa, da determinare mediante lapplicazione dei seguenti criteri di valutazione: Offerta tecnica (max. punti 80/100); Offerta economica (max. punti 20/100). In particolare, sempre a pag. 21 del Disciplinare Tecnico, è testualmente scritto: Per lOFFERTA TECNICA i punti sono dettagliati in relazione ai criteri di seguito riportati, a loro colta suddivisi in Pesi, Sottocriteri /Indicatori: CRITERIO 1. Caratteristiche del soggetto proponente (max 16 punti); 1.1 Regolarità nella realizzazione di precedenti servizi di AT - Peso 4 1.2 Realizzazione di pregresse esperienze di servizi di AT (Attestazione del corretto svolgimento delle pregresse esperienze di servizi di AT rilasciata dalla stazione appaltante) - Peso 6 CRITERIO 2. Radicamento sul territorio regionale (max 10 punti): 2.1 Esperienza pregressa del soggetto proponente nellambito del territorio regionale - Peso 5 2.2 Esperienza pregressa del soggetto proponente nellambito del territorio regionale in relazione ai servizi di assistenza tecnica resi alle Pubbliche Amministrazioni con riferimento alle attività connesse allattuazione di programmi cofinanziati da fondi pubblici (ordinari e aggiuntivi, nazionali e comunitari) - Peso 5 CRITERIO 4. Risorse senior (max 13 punti) 4.3 Qualità dellesperienza pregressa della risorsa senior in relazione alla linea di servizio di AT in cui risulta collocato - Peso 2 CRITERIO 5. Risorse junior (max 8 punti) 5.4 Radicamento territoriale dellesperienza pregressa della risorsa junior sulla linea di servizio di AT prevista dalla proposta progettuale - Peso 2 I suddetti parametri di valutazione delle offerte/sub-criteri di valutazione delle offerte tecniche, pari a quasi 1/3 dei punti disponibili (punti 24 su 80), appaiono illegittimi in quanto in contrasto con quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che con la Circolare 1° marzo 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007), a seguito dei rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire lapertura di procedure di infrazione, ha ritenuto opportuno richiamare le Stazioni Appaltanti al rispetto di tali regole e, nel contempo, fornire indicazioni cui attenersi nella redazione dei bandi di gara. Nel documento sopra richiamato, è evidenziato il fatto che la Commissione Europea ha rilevato che le Stazioni Appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara da aggiudicare con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, come quello che ci occupa, frequentemente, come accaduto anche nella procedura de quo, indicano criteri che invece di caratterizzare la qualità dellofferta attengono alla capacità tecnica del prestatore, in violazione della normativa comunitaria. Ai fini dellindividuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono spesso indicati dalle Stazioni Appaltanti elementi attinenti all'esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore quali ad esempio curriculum, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza. Tali elementi, che sono attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell'appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti. E' nella fase di selezione, infatti, che l'amministrazione aggiudicatrice include i criteri che ritiene necessari al fine di accertare la capacità dellofferente a provvedere al servizio in questione. Lesperienza, la competenza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili sono elementi che possono essere utilizzati come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione nel momento di valutazione dellofferta. Lofferta deve, invece, essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con loggetto dell'appalto e che servono a misurare il valore, ciò che esclude che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dellofferente. Pertanto, se laggiudicazione avviene in base al criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, si possono determinare la qualità ed il valore tecnico dellofferta prendendo in considerazione elementi come il metodo e lorganizzazione del lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio. A questo stadio della procedura, invece, non è più possibile valutare elementi attinenti alla capacità dellofferente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio. Anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la deliberazione n. 209 del 27 giugno 2007, ha evidenziato che "la stazione appaltante, nellindividuare i punteggi da attribuire alofferta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi oggettivi di valutazione dellofferta". La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha più volte confermato il suddetto principio. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma Sez.II, con la sentenza n.8328 del 15/9/2008 è intervento sulla delicata tematica inerente l'esperienza degli offerenti e la valutazione della medesima in fase di aggiudicazione e non di selezione. In particolare i giudici amministrativi hanno ribadito che "la Corte di giustizia CE ha in più occasioni affermato che gli artt. 23, n. 1, 32 e 36, n. 1, della direttiva 92/50 (che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi) ostano a che, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione, l'Amministrazione aggiudicatrice tenga conto dell'esperienza degli offerenti, del loro personale e delle loro attrezzature nonché della capacità dei medesimi di effettuare l'appalto entro il termine previsto non come "criteri di selezione qualitativa", ma come "criteri di aggiudicazione" (cfr. Corte giust. C.E., Sez. VI, 24 gennaio 2008, in causa C-532/06 e 19 giugno 2003, in causa C-315/01). Il T.A.R. Liguria, Sez. I, 27 marzo 2007 n. 570, ha confermato tale orientamento ed ha chiarito "come il punteggio relativo ai vari criteri in caso di aggiudicazione secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa non possa che essere attribuito in rapporto ed in funzione della valutazione dell'offerta concernente in termini concreti ciò che viene messo a disposizione per l'espletamento del servizio nei confronti della stazione appaltante, con esclusione di qualsiasi considerazione estesa ex se alle disponibilità generali dei partecipanti: sia per la necessità di adeguare i criteri al mero oggetto di gara e quindi di contratto - come desumibile dall'interpretazione conforme a ragionevolezza dell'art. 83 codice dei contratti, laddove precisa che i criteri di valutazione dell'offerta debbano essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto -, sia in quanto, altrimenti opinando, si avrebbe una predeterminazione degli esiti di gara in favore delle imprese di più rilevanti dimensioni, in violazione di principi basilari e fondamentali come la tutela della par condicio e la tutela della concorrenza". In tal modo è stato affermato che, "seppure sia in linea di principio legittimo prevedere l'attribuzione di punteggi alle esperienze pregresse ai fini della valutazione dell'offerta, tuttavia ciò è possibile soltanto a condizione che tale criterio non abbia influenza decisiva sull'affidamento dell'appalto" (cfr. in tal senso, espressamente, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2007 n. 1590 e T.A.R. Lazio, Sez. III, 6 luglio 2005 n. 5553). Si rappresenta inoltre che il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 2147 del 7/4/2009, è recentemente intervenuto sul tema della commistione tra elementi soggettivi di qualificazione del concorrente ed elementi oggettivi attinenti alla qualità dellofferta. I Giudici Amministrativi di secondo grado hanno ribadito che "laccertamento dellidoneità degli offerenti deve essere effettuato dallamministrazione aggiudicatrice in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica fissati in sede normativa, allo scopo di stabilire quali sono le referenze probanti o i mezzi di prova che possono prodursi per dimostrare la capacità finanziaria, economica e tecnica dei fornitori. Per quanto riguarda, invece, i criteri che possono essere utilizzati per laggiudicazione di un appalto pubblico, lart. 53 della direttiva 2004/18/CEE stabilisce che le amministrazioni aggiudicatici possono scegliere tra il prezzo più basso o lofferta economicamente più vantaggiosa. Quando laggiudicazione è a favore dellofferta economicamente più vantaggiosa, possono essere utilizzati diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente alloggetto dellappalto. La scelta, in tal caso, è limitata e può riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad individuare lofferta economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore. Lofferta deve, invece, essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con loggetto dellappalto e che servono a misurare il valore, ciò che esclude che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dellofferente". Per tutto quanto precede, si richiede formalmente una posizione di codesta Amministrazione appaltante relativamente alla conformità o meno alla legge dei parametri di valutazione delle offerte/sub-criteri di valutazione delle offerte, così come indicate nel disciplinare della gara, che appaiono in palese contrasto con la normativa cogente e la giurisprudenza in materia di appalti pubblici. Risposta: Considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute in relazione ai criteri di aggiudicazione e rilevato che, nel frattempo, sullo stesso oggetto è intervenuto il Consiglio di Stato, Sez. V (sentenza del 28 agosto 2009, n. 5105), con Decreto Dirigenziale n. 556 del 24 settembre 2009 sono state apportate modifiche ed integrazioni agli atti di gara e prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 21 ottobre 2009, ore 12,00 al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara. Pertanto, per la risposta al quesito sottoposto, si rimanda alla consultazione del citato Decreto. |
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Domanda: In riferimento alla gara in oggetto, si pongono i seguenti quesiti: 1) Si chiede di confermare che limpegno di giornate richiesto per gli esperti descritti nei punti elenco V, VI, XV, XVI, XVII e XVIII è cumulativo: per es. le 80 giornate annue richieste nel punto elenco V sono da intendersi cumulative per i 2 professionisti indicati? 2) Si chiede se le giustificazioni dellofferta economica debbano essere comunque presentate in sede di gara considerato che il comma 5 dellart. 86 del D. Lgs. n. 163/06 è stato abrogato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), legge n. 102 del 3/8/2009; 3) Si chiede infine di confermare che l?esperienza professionale di 10 anni in materia giuridica (indicata nei punti elenco IV e V) è riferita allesperienza lavorativa e non alliscrizione allalbo professionale. Risposta: In riferimento ai quesiti posti, si rappresenta che: 1) l'impegno di giornate richiesto per gli esperti descritti nei punti elenco V, VI, XV, XVI, XVII e XVIII non è cumulativo; 2) le giustificazioni dell'offerta economica non devono essere presentate in sede di gara considerato che il comma 5 dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/06 è stato abrogato dall'art. 4-quater, comma 1, lettera b), legge n. 102 del 3/8/2009; 3) l'esperienza professionale di 10 anni in materia giuridica (indicata nei punti elenco IV e V) è riferita all'esperienza lavorativa. |
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Question: We are interested in participating in the tender mentioned above hence want to get more information about the same. Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us the following details before we buy the document: 1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required. 2) Soft Copy of the Tender Document through email. 3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender. 4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 5) Estimated Budget for this Purchase 6) Any Extension of Bidding Deadline? 7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview. Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request you to add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders. We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will help us reaching to you faster. Please revert back to this same mail. Thanks and Regards Answer: We inform you that the details you requested are contained in the Tender Document published on the home page of "Regione Campania". For additional information you must refer to the national and community in force rules. In particular (we want highlight that these documents are in Italian, but for the European documents you can find the English version on the official EU website): a) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/06/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; b) Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/07/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo; c) Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 02/03/2001 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, come modificato dal Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27/12/2002; d) Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione del 02/03/2001 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali; e) Regolamento (CE) n. 1447/2001 della Commissione del 28/06/2001 di modifica del Regolamento (CE) n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; f) Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10/03/2004 di modifica del Regolamento (CE) n.1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003; g) Regolamento (CE) n. 1681/1994 della Commissione del 11/07/1994 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore; h) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11/07/2006 e s.m.i. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; i) Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006 e s.m.i. relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; j) Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; k) Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21/12/2006 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; l) Programma Operativo 2007-2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Convergenza (di seguito POR Campania FSE 2007-2013), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 5478; m) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; n) Legge Regionale della Campania n. 3 del 27/02/2007 Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania e s.m.i.; o) Delibera di Giunta Regionale n. 1959 del 5 dicembre 2008 - Programma Operativo FSE Campania 2007-2013 - Approvazione del Manuale dell'Autorità di Gestione per l'attuazione del POR Campania FSE 2007-2013; p) Decisione C(2006) 3424, successivamente emendata con Decisione C(2009) 960 dell'11 febbraio 2009 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura degli interventi 2000-2006 dei Fondi strutturali; q) Delibera di Giunta Regionale n. 1100 del 12/06/2009 avente ad oggetto l'approvazione delle Linee Guida per la Chiusura del POR Campania 2000-2006; r) Delibera di Giunta Regionale n. 1276 del 22/07/2009 - P.O.R. Campania 2000/2006. Procedure per il completamento degli interventi. |
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