
Legge
Regionale del 28 marzo 2002 n. 3 (BURC n°19 del 08 aprile 2002) Riforma
del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania Note
alla Legge Regionale 13 marzo 2002 "Riforma del trasporto pubblico locale"
Avvertenza:
Il testo viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore
Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21
giugno 1996 )
Nota
all'art. 1 Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442 detta norme in materia
di: "TRASPORTI (GENERALITA') REGIONI ENTI LOCALI"- Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 La
legge n.59/1997, che detta norme in materia di: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ",
all'art. 4, comma 4, cosi recita: "4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo
1 il Governo provvede anche a: a) delegare alla regioni i compiti di programmazione
in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire
alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello
dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare
la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico
dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a
quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio;
prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse
alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro
dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli
stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999 (1); b) prevedere
che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino
l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi
forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino
gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n.
1893/91m che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio
e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto
di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del
29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire
le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici
nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre
regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire
le modalità di subentro delle regioni entro il 2000 con propri autonomi
contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale; c) ridefinire,
riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma
3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e
20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la
disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare
per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria,
nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla
produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione
della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio
nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato
globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in
relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;
per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione;
per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento,
alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli
impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree
industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni
ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica. 4-bis.
Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla
data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia
espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi (2). Decreto
legislativo 20 settembre 1999, n. 400 (in Gazz. Uff., 4 novembre, n. 259). - Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Gazz. Uff.,
21 aprile 1998, n. 92, s.o.). - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l.
15 marzo 1997, n. 59 (1) (2) (3) (4). Titolo III - Territorio Ambiente e Infrastrutture
Capo VII Trasporti
Nota
all'art. 3 Il decreto legislativo 422/97, già citato, all'art. 14, comma
4, così recita :"4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto
locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento
delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli
enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del
trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento
dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese
che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi
di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non
vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti
ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali
per l'esercizio del trasporto pubblico di persone. La legge 15 gennaio 1992,
n. 21, detta norme in materia di: "Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea "
Nota
all'art. 4 Il decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345 (in Gazz. Uff.,
8 ottobre, n. 235) detta norme in materia di: "Intervento sostitutivo del
Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali
in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 5, della legge
15 marzo 1997, n. 59". La legge 15 gennaio 1992 n. 21 che detta norme
in materia di: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea" , all'art. 4, comma 3, cosi recita: "Nel rispetto
delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative
di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea
a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere
una maggiore razionalità ed efficienza." Al comma 2 , inoltre,
cosi recita: "Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni
nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea,
delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative
di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto
pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione
economica e territoriale." All'art. 6, comma 1, poi, cosi recita: "Presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito
il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non
di linea." All'art. 4, comma 4; infine, cosi recita: "Presso le regioni
e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio
del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è
riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti."
Nota
all'art. 5 Il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (in Gazz. Uff.,
10 dicembre 1997, n. 287), che detta norme in materia di "Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59, all'art.
16, cosi recita: "I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente
sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi
sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto: a) dell'integrazione
tra le reti di trasporto; b) del pendolarismo scolastico e lavorativo; c)
della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari
servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali; d) delle esigenze di riduzione
della congestione e dell'inquinamento. 2. Nella determinazione del livello
dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo
le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità
fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto
pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità
dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal
regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri: a) ricorso alle
modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze
di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con
ridotta capacità motoria; b) scelta, tra più soluzioni atte a
garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella
che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità
differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità;
dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi
del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione
del traffico e l'inquinamento. 3. Le province, i comuni e le comunità
montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale
di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire,
d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di
trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi
1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo
19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. (1) Comma così sostituito
dall'art. 1, d.lg. 20 settembre 1999, n. 400. L'art. 17, poi, così recita:
"Obblighi di servizio pubblico. 1. Le regioni, le province e i comuni,
allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi
dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE,
obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo
19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi
stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi
derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di
servizi complementari alla mobilità.
Nota
all'art. 6 L. n. 59/97 già citata; D.Lgs n. 422/97 già citato; D.lgs
n. 112/98 già citato; D.Lgs. n. 400/99 già citato
Nota
all'art. 7 D.lgs.n. 422/97, art. 16, comma 3 già citato Nota all'art.
11 D.lgs. n. 112/98 già citato
Nota
all'art. 16 L'Art. 14 del decreto legislativo n. 422/97 disciplina: "Programmazione
dei trasporti locali." 1. La Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su
proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto
di competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le aree
urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni e delle province autonome
con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E. 2. Nell'esercizio dei
compiti di programmazione, le regioni: a) definiscono gli indirizzi per la
pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino; b)
redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della
programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti
dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione
con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine
di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie
modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il
profilo ambientale. 3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico
locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni,
sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori,
approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano: a)
la rete e l'organizzazione dei servizi; b) l'integrazione modale e tariffaria; c)
le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti; d) le modalità
di determinazione delle tariffe; e) le modalità di attuazione e revisione
dei contratti di servizio pubblico; f) il sistema di monitoraggio dei servizi; g)
i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale. 4.
Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda
debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità
nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni
nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare
modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare,
attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare
autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada.
Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi
predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando
l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto
pubblico di persone. 5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del
traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
e dell'articolo 18, comma 3-bis, possono organizzare la rete dei trasporti di
linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione
di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità
di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea
o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non
costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali
fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di
prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi,
sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi
pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione
dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione (1). 6. Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto
di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto,
è consentito l'uso proprio fuori servizio. 7. (Omissis) (2). 8. Per
i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando
le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza
i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di
regione e di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale
l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le
condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione
del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente
al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede
il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui
all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. (1) Comma così modificato
dall'art. 1, d.lg. 20 settembre 1999, n.400. (2) Comma sostituito dall'art.
1, d.lg. 20 settembre 1999, n. 400, modifica l'art. 57, d.p.r. 16 dicembre 1992,
n. 495. Art. 16 D.lgs. 422/97 già citato D.lgs. n.422/97, all'art. 14,
comma 4, cosi recita: "Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto
locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento
delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli
enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del
trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento
dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese
che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi
di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non
vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti
ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali
per l'esercizio del trasporto pubblico di persone."
Nota
all'art. 17 Art. 16, comma 1 e comma 2 , D.Lgs. 422/97 già citati
Nota
all'art. 18 L'art. 36 della Decreto Legislativo n. 285/1992, disciplina: "Piani
urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana"
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è
fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico. 2. All'obbligo di
cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore
a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare
affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo
o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti
problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei
comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero
dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3.
Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità
extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate.
La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno
1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate
all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana. 4.
I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni
di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico
ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici
vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo
le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del
traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica
di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento
della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire
modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione
agli obiettivi da perseguire. 5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato
ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni
di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici
per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. comma 2. Allo stesso
adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione
alla disposizione di cui al comma 3. 6. La redazione dei piani di traffico
deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i
problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (1). Il piano
urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3,
comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 7. Per il perseguimento dei fini
di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto
previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle
amministrazioni, anche statali, interessate. 8. E' istituito, presso il Ministero
dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato
mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato
con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica. 9. A partire dalla data di formazione
dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire
l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati
appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati
inclusi nell'albo stesso. 10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati,
su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro
un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione
d'ufficio del piano e alla sua realizzazione (2). (1) Soppresso ex art. 1,
l. 24 dicembre 1993, n. 537. (2) Articolo così modificato, con effetto
dal 1° ottobre 1993, dall'art. 17, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Nota
all'art. 20 L'art. 15 del decreto legislativo n. 422/97 disciplina:" Programmazione
degli investimenti." 1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
14, con accordi di programma in materia di investimenti si individuano: a)
le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario,
da acquisire; b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo
dei servizi; c) i soggetti coinvolti e loro compiti; d) le risorse necessarie,
le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione; e) il periodo
di validità. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal
Ministro dei trasporti e della navigazione e dalla regione, nonché dai
presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità
montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale
di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, direttamente
coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impegnativi per le parti
che sottoscrivono. L'attuazione degli accordi di programma è verificata
annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione, dalle
regioni interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di conferenza
dei servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e seguenti, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce
annualmente in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 della legge
n. 59, sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione degli
accordi di programma, le parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie
cui conferire le proprie risorse. 3. Non rientrano negli accordi di cui al
presente articolo le risorse finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a.
dallo Stato nella qualità di azionista. 4. Le aree e i beni non più
funzionali all'esercizio del trasporto pubblico possono essere ceduti, a titolo
oneroso, in conformità al regime giuridico di appartenenza, ai comuni o
alle province. Le modalità relative vengono definite in appositi accordi
tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove
coinvolte, le società proprietarie.
Nota
all'art. 24 La legge regionale n.17 del 7 agosto 1996, detta "Norme nuove
per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione
Campania"
Nota
all'art. 25 La citata L.R. n. 17/96, all'art. 4, disciplina - Ineleggibilità
e incompatibilità - 1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle
leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati
in base alla presente legge: a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri
regionali, provinciali o comunali, i presidenti e gli assessori delle province,
i sindaci e gli assessori dei comuni, il presidente e i componenti dei consigli
e delle giunte delle comunità montane e degli altri organismi previsti
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142(1); b) i dipendenti dello Stato o delle regioni
addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti
in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente
la nomina; c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi in partiti
o movimenti politici; d) componenti di organi consultivi e impiegati addetti
alla funzione consultiva tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti,
istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione; e)
i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari
dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei
Comuni e delle Comunità Montane; f) i magistrati ordinari, del Consiglio
di Stato, dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei Conti e di altra
giurisdizione speciale ed onoraria; g) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura
dello Stato; h) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente nei
casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge; i)
coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione
presso la Regione o presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati
alle nomine o alla designazione. 2. Non possono essere nominati o designati
coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 13
marzo 1990, n. 55(2), e successive modificazioni. 3. Le cause ostative previste
dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli
Enti istituiti con leggi regionali. 4. La sopravvenienza di una delle cause
ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui
la nomina si riferisce. La citata L.R. n. 17/96 all'art. 9 disciplina: Art.
9 - Prorogatio - 1. Gli organi di amministrazione, attiva e consultiva, svolgono
le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno
di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. 2. Gli
organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati
per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
del termine stesso. Decorso detto termine gli organi amministrativi decadono. 3.
Nel periodo in cui sono stati prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente
gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili,
con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 4.
Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo
di proroga, sono nulli. 5. Gli atti, eventualmente adottati dagli organi decaduti,
sono nulli. 6. Nei casi in cui i titolari della competenza al rinnovo siano
il Consiglio regionale o la Giunta regionale e questi non procedano almeno tre
giorni prima del termine di cui al secondo comma del presente articolo, la relativa
competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale
e al Presidente della Giunta i quali devono comunque provvedere entro la scadenza
del termine medesimo. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche
in tutti i casi in cui si deve provvedere alla nomina di singoli rappresentanti
o al parziale rinnovo degli organi a seguito della cessazione dalla carica di
uno o più componenti, allorché la mancata nomina impedisca il funzionamento
dell'organo. 8. I singoli rappresentanti, nominati nella fattispecie prevista
dal settimo comma del presente articolo, decadono con la scadenza naturale dell'intero
organo. Art. 9 - Prorogatio - 1. Gli organi di amministrazione, attiva e consultiva,
svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata
per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. 2.
Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono
prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della
scadenza del termine stesso. Decorso detto termine gli organi amministrativi decadono. 3.
Nel periodo in cui sono stati prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente
gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili,
con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 4.
Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo
di proroga, sono nulli. 5. Gli atti, eventualmente adottati dagli organi decaduti,
sono nulli. 6. Nei casi in cui i titolari della competenza al rinnovo siano
il Consiglio regionale o la Giunta regionale e questi non procedano almeno tre
giorni prima del termine di cui al secondo comma del presente articolo, la relativa
competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale
e al Presidente della Giunta i quali devono comunque provvedere entro la scadenza
del termine medesimo. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche
in tutti i casi in cui si deve provvedere alla nomina di singoli rappresentanti
o al parziale rinnovo degli organi a seguito della cessazione dalla carica di
uno o più componenti, allorché la mancata nomina impedisca il funzionamento
dell'organo. 8. I singoli rappresentanti, nominati nella fattispecie prevista
dal settimo comma del presente articolo, decadono con la scadenza naturale dell'intero
organo. La citata L.R. n. 17/96, all'art. 12 disciplina: - Decadenza e
revoca - 1. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire delle situazioni
di cui all'articolo 4, comma 4, della perdita dei requisiti previsti per la nomina
o negli altri casi previsti dalla legge. 2. Nei casi di decadenza, l'interessato
può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, controdedurre
all'organo competente che si pronuncia entro i dieci giorni successivi. 3.
La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata
in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico
presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione. 4.
I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo
competente per la nomina. 5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nota
all'art. 28 Il Decreto legislativo n. 267/200 è il seguente: "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
Nota
all'art. 29 L'art. 270 del decreto legislativo n. 267/200, cosi recita:"
1: I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti
dell'ANCI, dell'UPI, del AICCRE, dell'UNCEM, della CISPEL, delle altre associazioni
degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere
corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai
sensi del D.Lgs. n.46/1999 ed affidati ai concessionari del servizio nazionale
di riscossione. Gli enti anzi detti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale,
adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali. 2.
La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta
dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite
nel decreto legislativo n.46/1999: 3. Gli enti associati hanno diritto di recedere
dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione
dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Nota
all'art. 30 L'art. 19 del decreto legislativo 422/97, disciplina: "I contratti
di servizio" 1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza
fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e
sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Per i servizi
ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio
del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli
orari nazionali. 2. I contratti di servizio per i quali non è assicurata,
al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera
e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli. 3. I contratti
di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo 14, comma 2,
del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato dall'articolo 1 del
regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei princìpi sull'erogazione
dei servizi pubblici così come fissati dalla carta dei servizi del settore
trasporti, definiscono: a) il periodo di validità; b) le caratteristiche
dei servizi offerti ed il programma di esercizio; c) gli standard qualitativi
minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e
pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse; d) la struttura tariffaria
adottata; e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda
di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di
pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura
tariffaria; f) le modalità di modificazione del contratto successivamente
alla conclusione; g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di
trasporto; h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto; i)
la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale
investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di
forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo
di validità del contratto di servizio; l) l'obbligo dell'applicazione,
per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti
collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria
(1). 4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti
a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo
scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere
incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo
l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso
effettivo di inflazione, a parità di offerta di trasporto. 5. I contratti
di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE)
n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza
finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei
costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal
1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale
fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991. 6.
I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente
decreto, in occasione della prima revisione annuale. (1) Lettera così
sostituita dall'art. 1, d.lg. 20 settembre 1999, n. 400. L'art. 47 del decreto
legislativo n. 285/92, disciplina: "Classificazione dei veicoli" 1.
I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli
a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e)
ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l)
macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche
atipiche. 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere
e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle
categorie internazionali: a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i
50 km/h; - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; -
categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria L4:
veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
(motocicli con carrozzetta laterale); - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta
di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; b) categoria M:
veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; -
categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati
al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre
al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) categoria N: veicoli
a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria
N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore
a 3,5 - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli
destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d)
categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con
massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima
superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O3: rimorchi con massa
massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi
con massa massima superiore a 10 t (1). (1) Articolo così modificato,
con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 21, d.lg. 10 settembre 1993, n.
360. Il DPR n.503/96 è il seguente: "Regolamento recante norme
per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici."
Nota
all'art. 32 L'art. 18 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 422/97 è il seguente: "Il
ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore di servizio sulla
base degli elementi del contratto di servizio di cui all'art. 19 e in conformità
alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle
gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità
morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente,
per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori
su strada , con esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono
servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica,
e delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente
alle gare che hanno ad oggetto servizi già espletati dai soggetti stessi.
La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e
di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e di potenziamento
delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo
di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite; d)
l'esclusione in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza
dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio; e)
l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio.
Dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali
all'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto
disposto dall'articolo 26 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; f) l'applicazione
della disposizione dell'art. 11, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società
di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi
servizi, svolgono altre attività; g) la determinazione delle tariffe
del servizio in analogia , ove possibile, a quanto previsto dall'art. 2 della
legge n.481/1995. D.Lgs. n.158/95 "Attuazione delle direttive 90/531/CEE
e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi.
Nota
all'art. 37 L'art. 18, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 422/97, è il
seguente:" l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso
di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei
beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente
con riferimento a quanto disposto dall'art. 26 del R.D. n. 148/1931"
Nota
all'art. 40 La L.R. n. 13/1998 è la seguente: Sanzioni amministrative
pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di
titolo di viaggio e relative norme di applicazione
Nota
all'art. 51 L.R. n. 7/2000: "Disposizioni Finanziarie e tariffarie Regionali
in materia di Trasporti" L.R. n. 34/1993: Norme e procedure per l'attuazione
del Piano regionale dei trasporti L.R. n. 17/1985: Norme di attuazione della
L. 10/4/1981, n. 151 - Prima delimitazione bacini di traffico e delega funzioni
amministrative L.R. n. 16/1983: Interventi regionali in materia di servizi
di trasporto pubblico locale per viaggiatori L.R. n. 11/1982: Indirizzi e direttive
fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate agli Enti locali, in materia
di trasporti, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 29/5/1980, n. 54 L.R. n. 27/1980:
Revisione delle sovvenzioni di esercizio accordate ai pubblici servizi di trasporto
ai sensi della L. 2/8/1952, n. 1221 L.R. n. 19/1978: Integrazioni e modifiche
alla L.R. 3/4/1974, n. 14, modificata con L.R. 17/1/1975, n. 3, nonché
alle LL.RR. 26/5/1975, n. 40 e 1/9/1976, n. 18 in materia di trasporti pubblici
in concessione L.R. n. 40/1975: Legge generale sui trasporti pubblici in concessione,
sulla incentivazione alla costituzione ed al potenziamento dei Consorzi tra Comuni
e Province, nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo
del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di esercizio
alle autoline |