Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 3
(BURC n°19 del 08 aprile 2002)

Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania

Articoli 1 - 26

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

promulga

la seguente legge:

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto

  1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,n. 59, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, del capo VII, tit. 3°, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità nella Regione Campania

Articolo 2
Contenuti e finalità

  1. La presente legge si propone le seguenti finalità:
    a) assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione Europea e con i paesi del Mediterraneo;
    b) realizzare, sostenere e sviluppare un sistema integrato ed equilibrato di mobilità in cui le diverse modalità di trasporto vengono utilizzate nell'ambito dei propri campi di convenienza tecnico-economica, integrando le singole modalità di trasporto sia nello spazio mediante nodi di interscambio, sia nel tempo mediante integrazione degli orari.
    c) favorire lo sviluppo del sistema dei trasporti della regione, il riequilibrio della ripartizione modale attraverso il miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico, contribuendo così alla riduzione della congestione, dell'inquinamento e dell'incidentalità;
    d) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia, efficienza e qualità, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;
    e) ottimizzare gli investimenti nelle infrastrutture e nei mezzi di trasporto;
    f) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia;
    g) favorire lo sviluppo di modelli organizzativi e finanziari congruenti con i programmi di intervento e di politica dei trasporti di interesse regionale e locale;
    h) favorire l'organizzazione del trasporto merci, seguendo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;
    i) promuovere e operare la diffusione della cultura della mobilità sostenibile, incentivando lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi sia individuali;
    l) promuovere la concertazione con l'Unione Europea, lo Stato e gli Enti locali, nelle sedi appositamente istituite, al fine di favorire la loro partecipazione ai processi decisionali.
    m) individuare i livelli di governo del trasporto pubblico mediante il conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni che non richiedono l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione;
    n) promuovere la separazione tra le funzioni di amministrazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico.

Articolo 3
Sistema dei servizi di trasporto pubblico

  1. Il sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale attiene all'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico non riservati alla competenza statale e si articola in:
    a) rete ferroviaria nazionale;
    b) rete ferroviaria regionale;
    c) reti ferroviarie urbane e metropolitane in sede propria;
    d) rete e impianti autofilotranviari;
    e) nodi e infrastrutture di scambio urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità;
    f) impianti di trasporto a fune;
    g) impianti fluviali, lacuali, portuali, aeroportuali ed eliportuali;
    h) impianti e reti non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti;
    i) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi strettamente connessi;
    l) servizi autofilotranviari;
    m) servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;
    n) servizi di trasporto a fune;
    o) servizi aerei ed elicotteristici, lacuali e fluviali;
    p) servizi marittimi;
    q) servizi effettuati con sistemi non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti.
  2. I servizi di trasporto pubblico si distinguono in relazione all'ambito territoriale di competenza in:
    a) urbani, che sono svolti nell'ambito del territorio di un comune, anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di comuni limitrofi, e che collegano tra l'altro il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi;
    b) extraurbani, che collegano comuni diversi nella stessa provincia anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa;
    c) interprovinciali, che collegano il territorio di due o più province nell'ambito del territorio regionale;
    d) interregionali, che collegano il territorio della Regione con il territorio di una o più Regioni limitrofe.
  3. In relazione alla finalità, i servizi di trasporto si distinguono in:
    a) servizi pubblici di linea, effettuati con una delle modalità elencate al comma 1 ed adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, aventi lo scopo di collegare due o più località ed effettuati con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

Ogni singolo itinerario determina una distinta linea; i servizi pubblici di linea si distinguono in:

  1. regolari, quando sono rivolti a tutte le categorie di utenti, l'orario e l'itinerario sono individuati, eventualmente anche in una articolazione variabile; la frequenza e la tariffa sono predeterminate;
  2. speciali, quando sono riservati a categorie specifiche di utenti;
  3. a chiamata, quando sono effettuati in zone a bassa densità abitativa con l'utilizzazione di idonee tecnologie e sono espletati con l'effettuazione di percorrenze di base su percorsi fissi e percorrenze a chiamata su percorsi variabili;
  4. servizi in territori a domanda debole, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 422/97;
  5. sperimentali, quando sono effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate;
  6. di gran turismo, quando hanno finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo.
    b) servizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e comprendono servizi di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante, e veicolo a trazione animale, servizi di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale ed ogni altro tipo.

Articolo 4
Servizi di trasporto pubblico non di linea

  1. Ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone.
  2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate in materia di servizi pubblici non di linea i Comuni adottano regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
  3. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della Legge 15 gennaio 1992, n.21, sentita la Commissione Consiliare competente, determina i criteri cui i Comuni devono attenersi nel redigere i regolamenti di cui al comma precedente.
    4. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, determina con apposito regolamento i criteri di svolgimento dei servizi marittimi non di linea.
    5. E' istituito presso le Camere di Commercio , ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge 15 gennaio 1992, n. 21, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. La Giunta Regionale individua i requisiti di iscrizione e il Servizio trasporti regionale provvede all'accertamento della relativa veridicità.
    6. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale con compiti di verifica e proposta sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull'applicazione dei relativi regolamenti comunali. La Giunta Regionale ne determina la composizione, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della Legge 15 gennaio 1992, n.21.

Articolo 5
Servizi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati

  1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono servizi di linea definiti tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 422/97. Detti servizi minimi devono garantire anche le linee di trasporto a domanda debole.
  2. Gli enti locali possono istituire, d'intesa con la Regione, ai fini della compatibilità di rete, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 422/97, servizi di trasporto di linea aggiuntivi a quelli definiti minimi con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
  3. I servizi autorizzati sono i servizi di linea residuali per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 422\97, e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti e autorizzate dall'ente competente, ai sensi dell'art. 39

TITOLO II
COMPETENZE E DELEGHE

Articolo 6
Funzioni della Regione

  1. Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/97, del D.Lgs n° 422/97, del D.Lgs n° 112/98 e del D.Lgs n° 400/99 e per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge. Svolge, inoltre, le funzioni amministrative in materia di :
    a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari regionali e locali;
    b) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali, che collegano tre o più province, e interregionali;
    c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta Regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. L'Assessorato ai Trasporti si dota di una struttura tecnica finalizzata all'analisi in linea tecnica ed economica dei progetti inerenti le infrastrutture, gli impianti delle ferrovie e degli altri sistemi di trasporto pubblico locale di interesse regionale, nonché l'esame e le approvazioni del materiale ferroviario e filotranviario.

Articolo 7
Tariffe e titoli di viaggio

  1. La Regione, al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto, con il supporto dell'agenzia regionale della mobilità, e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari massimi, definisce le azioni di promozione del trasporto pubblico, fondate su incentivi anche tariffari e sulla diffusione dell'informazione. Il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio.
  2. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.
  3. La Regione, sentite la Consulta Regionale e la Commissione Consiliare competente, definisce con apposito regolamento i beneficiari, le condizioni e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli e quelle di cui al comma precedente.
  4. E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

Articolo 8
Funzioni delle Province

  1. Alla Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione non espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai Comuni capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 9, in materia di:
    a) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;
    b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;
    c) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali che collegano due Province della Regione Campania;
    d) servizi e impianti di trasporto a fune;
    e) servizi lacuali.
  2. I servizi autofilotranviari e i servizi non convenzionali interprovinciali, che collegano più Province della Regione, sono amministrati dalla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio o, comunque, risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, individuata d'intesa tra le due Province interessate, ovvero, in mancanza d'intesa, dalla Regione.
  3. Le funzioni e i compiti riguardanti i servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4) sono trasferite alla Province che le esercitano, ai sensi dell'art. 16, comma 4.
  4. La Regione, su proposta delle Province, può delegare a Comuni, o Consorzi di Comuni, Comunità montane e Comunità isolane le funzioni connesse ai servizi minimi che si svolgono interamente nel territorio di questi ultimi e quelle previste dal comma 3 del presente articolo.

Articolo 9
Funzioni dei Comuni Capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane

  1. Ai Comuni capoluogo di Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione in materia di:
    a) reti, impianti e servizi urbani autofilotranviari e non convenzionali;
    b) reti e servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;
    c) nodi e infrastrutture di scambio urbani per la gestione della mobilità;
    d) impianti e servizi di trasporto a fune che si svolgono interamente nell'ambito comunale.
  2. I Comuni Capoluogo di Provincia svolgono le attività di programmazione e amministrazione relative ai bacini metropolitani di cui al successivo art. 16, comma 5, ove istituiti, in accordo con la Provincia competente.
  3. Le città metropolitane, laddove costituite, svolgono le attività di programmazione e amministrazione relative alle reti e ai servizi ricompresi nel loro territorio.

Articolo 10
Funzioni dei Comuni e delle comunità montane e isolane

  1. I Comuni, le Comunità montane e isolane, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 422/97, possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e con l'eventuale contributo finanziario della Provincia, previo parere favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente, che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

Articolo 11
Mobilità del personale e trasferimento dei beni agli enti locali

  1. Il trasferimento agli enti locali del personale e dei beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione è regolato dalle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n.112/98.

TITOLO III
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI

Articolo 12
Indirizzi e soggetti della pianificazione

  1. La pianificazione dei trasporti in Campania è il risultato di un processo decisionale cui contribuiscono, nel rispetto delle reciproche competenze e del principio di sussidiarietà, l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni, le Città metropolitane (laddove istituite), le Comunità montane e isolane ed altri soggetti pubblici e privati.
  2. La Regione partecipa:
    a) alla pianificazione e programmazione comunitaria dei trasporti, in via prioritaria, nell'ambito del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea;
    b) alla pianificazione e programmazione nazionale dei trasporti, in via prioritaria, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e mediante altre forme di concertazione con lo Stato e le altre Regioni;
    c) alla pianificazione e programmazione regionale nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali.
  3. La Regione si raccorda con le altre Regioni al fine di promuovere una pianificazione coordinata dei trasporti finalizzata allo sviluppo sociale ed economico.

Articolo 13
Pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità

  1. La pianificazione regionale dei trasporti si distingue in pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità.
  2. La pianificazione degli investimenti, di cui ai successivi articoli 14 e 15, riguarda le scelte che incidono sulla struttura del sistema regionale e locale dei trasporti e, in particolare, gli investimenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, impianti e veicoli per il trasporto di persone e di merci.
  3. La pianificazione dei servizi per la mobilità di cui ai successivi articoli 16, 17 e 18, riguarda la gestione del sistema dei trasporti, l'utilizzo ottimale delle risorse infrastrutturali, umane ed organizzative disponibili al fine di soddisfare la domanda di mobilità.
  4. La pianificazione degli investimenti e la pianificazione dei servizi per la mobilità sono coordinate sulla base di obiettivi comuni a carattere generale.
  5. La pianificazione dei servizi per la mobilità, ancorché orientata agli stessi obiettivi generali della pianificazione degli investimenti, viene definita ed attuata indipendentemente dallo stato di avanzamento del processo di pianificazione degli investimenti di cui al successivo articolo 14.

Articolo 14
Articolazione del processo di pianificazione degli investimenti

  1. Il processo di pianificazione degli investimenti si articola in una successione di documenti diversi per grado di dettaglio, di operatività e di cogenza, adottati nell'ambito delle proprie competenze territoriali dalla Regione e dagli enti locali, come segue:
    a) Piani generali dei trasporti: contengono le linee strategiche per la configurazione del sistema dei trasporti e le scelte generali per il riassetto organizzativo ed economico del settore. Il piano è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e dei trasporti di lungo periodo, alla stessa scala territoriale ed a scala territoriale maggiore. Il Piano generale dei trasporti della Regione Campania è denominato "Piano regionale dei trasporti". I Piani generali dei trasporti delle singole Province sono denominati "Piani provinciali dei trasporti". I Piani generali dei trasporti dei Comuni, o di Comuni associati, sono denominati "Piani urbani della mobilità"-PUM-;
    b) Piani di settore: contengono, in conformità alle linee strategiche contenute nei piani generali, gli interventi relativi al trasporto pubblico e privato, di persone e di merci, su strada, su ferro, via mare, aereo e elicotteristico sull'intero territorio di competenza dell'ente che ne cura la redazione. I programmi sono coordinati con gli analoghi piani di settore a scala nazionale. I Piani di settore possono avere contenuti integrativi rispetto ai Piani generali e possono essere approvati anche in assenza degli stessi;
    c) Studi di fattibilità: riguardano un singolo intervento o un insieme organico e coordinato di interventi e contengono le verifiche funzionali, tecniche, amministrative, economiche, commerciali, finanziarie ed ambientali necessarie alla sua realizzazione. Gli Studi di fattibilità possono avere contenuti integrativi rispetto ai Piani generali e ai Piani di settore e possono essere approvati anche in loro assenza

Articolo 15
Processo di pianificazione degli investimenti

  1. Il Piano regionale dei trasporti è adottato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e tenuto conto dei piani generali approvati e trasmessi dagli enti locali, ogni cinque anni su proposta della Giunta regionale e approvazione del Consiglio regionale. La Giunta Regionale è tenuta a presentare la propria proposta almeno sei mesi prima della scadenza del piano vigente. Se il Consiglio Regionale non si esprime entro sei mesi dalla data di scadenza del piano vigente, il piano regionale proposto dalla Giunta vige quale piano regionale transitorio fino all'approvazione del nuovo Piano dei Trasporti da parte del Consiglio stesso.
  2. La Giunta Regionale è tenuta a presentare al Consiglio Regionale la proposta del nuovo Piano Regionale dei Trasporti entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se il Consiglio Regionale non approva il Piano Regionale dei Trasporti entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta, il Piano Regionale dei Trasporti proposto dalla Giunta vige quale Piano Regionale transitorio fino all'approvazione del nuovo Piano dei Trasporti da parte del Consiglio stesso.
  3. I Piani di settore di competenza della Regione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.
  4. I Piani provinciali dei trasporti sono adottati ogni cinque anni dalle singole Province, sulla base di linee guida elaborate dalla Giunta Regionale ed in coerenza al Piano Regionale dei Trasporti, e trasmessi alla Giunta Regionale per il visto di conformità. Se la Giunta Regionale non si pronuncia entro 90 giorni dalla trasmissione di un piano provinciale, il visto si intende rilasciato.
  5. I Piani di settore di competenza delle Province sono approvati dalle Province; se tali Piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al piano provinciale dei trasporti, o sono redatti in assenza dello stesso, le Province devono acquisire il parere favorevole della Giunta Regionale che ne verifica la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di propria competenza. Se la Giunta Regionale non si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.
  6. I Piani urbani della mobilità sono adottati ogni cinque anni da singoli Comuni o dai Comuni associati, in coerenza al Piano Regionale ed al Piano Provinciale dei Trasporti e trasmessi alla Provincia e alla Giunta Regionale per il visto di conformità. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 90 giorni dalla trasmissione di un piano urbano della mobilità, il visto si intende rilasciato.
  7. I Piani di settore di competenza di singoli Comuni o di Comuni associati sono da loro approvati; se tali Piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al piano urbano della mobilità, o sono redatti in assenza dello stesso, i singoli Comuni o i Comuni associati devono acquisire il parere favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.
  8. Gli studi di fattibilità sono approvati dall'ente pubblico competente, Regione o enti locali, secondo le rispettive funzioni; possono essere redatti da altri soggetti pubblici o privati e presentati per l'approvazione alla Regione o agli enti locali che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza.
  9. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di pianificazione e programmazione, nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione degli investimenti, sono attivati i poteri sostitutivi regionali.
  10. L'intero processo di pianificazione degli investimenti può essere definito in una conferenza dei servizi allo scopo istituita, il cui procedimento, ai fini della validazione, sarà definito con apposito regolamento.

Articolo 16
Articolazione del processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico

  1. La Giunta Regionale approva le linee direttive del trasporto pubblico, redatte con il supporto dell'Agenzia per la mobilità e sentiti la Commissione Consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie locali.
  2. Le linee direttive orientano in particolare la programmazione triennale dei servizi minimi e contengono:
    a) la definizione dei principi e dei criteri per la loro determinazione;
    b) la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire agli Enti locali;
    c) la definizione della dimensione minima delle unità di gestione da affidare mediante procedura di affidamento concorsuale ai sensi del successivo art. 32 comma 7.
  3. Le linee direttive orientano la programmazione dei servizi di mobilità in modo che essi siano qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento sia ai criteri definiti dagli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 422\97, sia:
    a) ai documenti di pianificazione degli investimenti della Regione e degli enti locali;
    b) alla definizione di obiettivi di ripartizione modale per ogni bacino di traffico definito, ai sensi del successivo comma 4, tenuto conto delle caratteristiche del territorio da servire e delle caratteristiche infrastrutturali esistenti;
    c) al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;
    d) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;
    e) alla garanzia di standard di servizio con modalità o combinazione di modalità più efficienti in relazione alle caratteristiche della domanda;
    f) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili agli obblighi di servizio pubblico;
    g) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;
    h) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento ambientale;
    i) ai parametri territoriali e di popolazione;
    j) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali di categoria e dei consumatori;
    k) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza dell'intero sistema di trasporto individuale e collettivo e favoriscano l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto;
    l) allo sviluppo di servizi in territori a domanda debole;
    m) alla eliminazione delle barriere e allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili.
  4. La pianificazione dei servizi per la mobilità di competenza delle Province si articola per bacini di traffico. Si intende per bacino di traffico un ambito territoriale risultante dall'insieme di più Comuni, caratterizzato da una domanda di mobilità i cui luoghi di origine-destinazione sono prevalentemente all'interno dei suoi confini e che dunque può essere soddisfatta con una rete funzionale autonoma e con un sistema integrato di servizi. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, le Province elaborano e trasmettono alla Regione proposte relative alla programmazione triennale dei servizi minimi ferroviari di competenza della Regione.
  5. Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati, individua i bacini per la pianificazione dei servizi per la mobilità intercomunale. In particolare, con il Comune capoluogo di Provincia, ciascuna Provincia può individuare bacini di traffico di area metropolitana.
  6. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, per far fronte agli adempimenti previsti all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 422/97, ciascuna Provincia, in concorso con gli altri enti locali interessati e in coerenza alle linee direttive di cui al comma 1 del presente articolo, può individuare differenti modalità di espletamento dei servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n.4), da affidare, attraverso procedure concorsuali e contratto di servizio, alle imprese che hanno i requisiti di idoneità morale e quelli necessari per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti, possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

Articolo 17
La programmazione triennale dei servizi minimi

  1. Nell'ambito del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui al precedente articolo 16, ai fini di definire il livello e individuare la rete dei servizi minimi, con il supporto dell'Agenzia regionale per la mobilità sostenibile, di cui al successivo articolo 21, la Regione, per i servizi di propria competenza, le Province, in riferimento ai singoli bacini di traffico, i Comuni Capoluogo di Provincia e, ove esistenti, le città metropolitane per i servizi di loro competenza, o gli altri Enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, tutti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee direttive di cui al precedente art. 16, in coerenza all'art. 16 comma 1 e 2 del decreto legislativo 422\97, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali di trasporto pubblico locale contenenti:
    a) l'organizzazione dei servizi minimi di propria competenza;
    b) le proposte di integrazione modale e tariffaria per i servizi di propria competenza;
    c) le risorse da destinare all'esercizio;
    d) le risorse da destinare agli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli;
    e) le modalità di determinazione delle tariffe per i servizi di propria competenza;
    f) la modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio di propria competenza;
    g) il sistema di monitoraggio della qualità e quantità dei servizi.
  2. In base ai contenuti delle linee direttive di cui all'art. 16, comma 1, e dei programmi triennali di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, individua con proprio atto la rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 422\97.
    3. La programmazione triennale e l'individuazione della rete dei servizi minimi di cui al comma 2 possono essere realizzate indipendentemente dall'approvazione dei piani generali dei trasporti e dei piani di settore di cui all'art. 14.
  3. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di programmazione triennale nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità, entro 6 mesi dalla scadenza del triennio o, in prima applicazione della presente legge, entro 6 mesi dall'approvazione delle linee direttive regionali, sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

Articolo 18
Articolazione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto stradale individuale

  1. I documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto individuale sono:
    a) Piano generale del traffico per la viabilità extraurbana, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 - "Codice della strada", di competenza delle Province.
    b) Piano urbano del traffico, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 285/92 "Codice della strada".

Articolo 19
Partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione

  1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e di tutti gli altri soggetti privati e pubblici interessati al sistema di trasporto regionale e locale, gli Enti Locali sono tenuti a redigere, per ciascun piano, un "programma di partecipazione".

Articolo 20
Accordi di programma con lo Stato e con le altre Regioni

  1. Al fine di coordinare le politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 422/97, stipula accordi di programma con lo Stato e con le altre Regioni

TITOLO IV
AGENZIE E CONSULTA PER LA MOBILITÀ

Articolo 21
Agenzia regionale per la mobilità sostenibile

  1. E' istituita l'Agenzia campana per la mobilità sostenibile, denominata ACaM, ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile, tecnica.

Articolo 22
Funzioni dell'ACaM

  1. All'ACaM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali nelle seguenti materie:
    a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti mediante il Centro studi;
    b) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
    c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli Enti Locali;
    d) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
    e) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
    f) definizione e gestione della politica tariffaria.
  2. L'ACaM realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi, del sistema di informazione alla clientela, e predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'Assessorato ai Trasporti ed alla Commissione consiliare competente.
  3. Per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti istituzionali, gli Enti locali trasmettono all'Agenzia i dati necessari forniti dalle imprese esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l'Agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto all'accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall'Agenzia sono trasmessi alle Organizzazioni Sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le Organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

Articolo 23
Organi

  1. Sono organi dell'ACaM il Direttore generale, il Collegio dei revisori.

Articolo 24
Il Direttore generale

  1. Il Direttore generale dell'ACaM è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competente.
  2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta Regionale; resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore generale. Il suo emolumento è definito dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore. L'incarico è incompatibile con altre attività professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le modalità attraverso le quali il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai Trasporti, previa deliberazione di Giunta Regionale, può revocare l'incarico del Direttore generale.
  3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale.
  4. Il direttore provvede in particolare ai seguenti compiti:
    a) adozione del regolamento, approvato dalla Giunta Regionale, che disciplina il funzionamento dell'agenzia e ne specifica le funzioni;
    b) direzione della struttura;
    c) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
    d) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;
    e) verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;
    f) redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale;
    g) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;
    h) cura delle relazioni sindacali.
  5. Al Direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.

Articolo 25
Collegio dei revisori

  1. Presso l'ACaM è istituito il Collegio dei revisori dei conti
  2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente del Consiglio Regionale. Il collegio dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura. I revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo Collegio.
  3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ACaM ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno anche, disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti della agenzia.
  4. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al presidente e ai componenti il collegio, effettivi e supplenti, all'atto della nomina del collegio stesso.
  5. Ai componenti del collegio si applicano, in materia di revoca incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui agli artt. 4, 9 e 12 della legge regionale n. 17/96.
  6. La nomina del Collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso

Articolo 26
Controllo

  1. Le funzioni di controllo sull'ACaM sono esercitate dalla Giunta regionale; sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
    a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;
    b) gli impegni di spesa poliennale;
    c) il conto consuntivo;
    d) il programma annuale di attività;
    e) il regolamento;
    f) la dotazione organica;
    g) la relazione annuale sull'attività svolta
  2. Gli atti di cui al precedente comma 1, devono essere inviati alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari permanenti corredati del parere del collegio dei revisori.
  3. Gli atti non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo della sede dell'ACaM.
  4. Nei casi di inadempienza sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

vai agli articoli 27 - 52