La Regione Campania attribuisce notevole
importanza strategica alla determinazione degli ambiti territoriali.
Essi, infatti, costituiscono uno degli elementi strutturali
del sistema integrato di interventi e servizi sociali a
rete, dove si interconnettono e interagiscono capacità
di analisi sociale e di pianificazione, risorse umane, finanziarie,
professionali e organizzative degli enti partner finalizzate
all’eliminazione delle difficoltà sociali che ostacolano
il pieno sviluppo della persona.
Tale sistema, per
realizzarsi efficacemente, peraltro, deve essere caratterizzato: dalla
condivisione degli obiettivi; dalla
concordata strategia operativa; da
norme disciplinanti i rapporti e i comportamenti interni; dall’individuazione
delle priorità di intervento e dei mezzi per realizzarle; - da
fasi di osservazione/controllo che, consentendo una pronta lettura delle variabili
di sistema, permettono di individuare ed eliminare eventuali effetti indesiderati
(retroazione).
Alla corretta gestione del sistema,
tuttavia, si perviene attraverso un confronto continuo e dinamico tra i partner,
che diventa tanto più produttivo quanto più essi sono accomunati
da affinità culturali, da intese professionali, dalla loro capacità
di analizzare i bisogni espressi dal territorio e di coglierne, dunque, i mutamenti
sociali del contesto di riferimento. Non è un caso,
infatti, che gli Enti locali debbano ricercare sul piano territoriale gli assetti
non solo più funzionali alla gestione e alla spesa, ma anche al rapporto
– immediato e diretto – con i cittadini (art. 6-c.1) i quali, nella previsione
della L. 328/00, sono contemporaneamente destinatari e co-protagonisti del sistema
di protezione sociale. In tale prospettiva, dunque, la determinazione
degli ambiti territoriali impostata sul modello della distrettualizzazione sanitaria,
non va vista solo come un automatico adeguamento alla normativa quadro, o come
uno schema innovativo per trattare unitariamente le problematiche della salute
e di protezione sociale, ma diventa un’esigenza imprescindibile del contesto locale,
nel quale l’approccio ransdisciplinare (lavoro in èquipe) e l’azione integrata
si rivelano come una vera risorsa aggiuntiva. Ai sensi dell’art.
8, c.3, della L. 328/00 e dell’art. 3 septies, c.8, del dlgs 229/99 la Regione,
condividendo anche l’impostazione espressa dal “basso”, maturata nei tavoli di
concertazione locale, ritiene che gli ambiti territoriali debbano coincidere con
i distretti sanitari – o loro multipli – purché rientranti nella stessa
ASL. Va da se, dunque, che soprattutto per evidenti ragioni connesse al riparto
del FNPS, ai Comuni afferenti ad un distretto sanitario non può essere
consentita l’adesione a programmi predisposti da distretti compresi in altra ASL. Tale
indicazione è dettata dalla necessità di favorire la formazione
di aggregazioni territoriali nelle quali sia assicurata la piena funzionalità
operativa, aventi caratteristiche il più possibile omogenee e rispondenti
ai seguenti indicatori: - geo-oro-morfologici;
- di
affinità di bisogni;
- relativi alla possibilità
di utilizzo di risorse e servizi territoriali comuni;
- di
efficienza del sistema dei trasporti;
- di accesso facilitato
ai servizi;
- relativi a pregresse esperienze progettuali
integrate, etc.
L’orientamento che la Regione
intende seguire, dunque, rimane quello dell’aggregazione distrettuale multipla,
con un adeguato bacino di utenza territorialmente contiguo, su cui è possibile
impostare equilibrati Piani di Zona, che garantiscono un’azione capillare e livelli
omogenei di trattamento a tutti i cittadini residenti. Ai sensi del T.U. delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18.8.2000, in ciascuna isola o arcipelago
di isole, può essere istituita la Comunità isolana a cui si estendono
le norme della Comunità Montana. Al termine dell’intensa concertazione
avvenuta tra gli Enti istituzionali e i soggetti del privato sociale risultano
definiti – in tutto il territorio regionale – n. 51 ambiti territoriali. La definizione
degli ambiti territoriali, di cui alle schede allegate, potrà essere modificata
all’atto della redifinizione dei distretti sanitari.
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