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NORME E GIURISPRUDENZA DI INVALIDITA' CIVILE

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n°112, in attuazione del Capo I , L. 15 marzo 1997 n°59, ha conferito compiti amministrativi e funzioni dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, fra queste quelle inerenti alla concessione dei nuovi trattamenti economici  a favore degli invalidi civili.

Il comma 3, art. 7, della Legge Regionale 26 luglio 2002 n°15, ed ancor prima l’art. 47, del D.Lgs.96/99, ha trasferito ai Comuni della Campania, ove risiedono i richiedenti, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessione di provvidenze in favore degli invalidi civili.

Nell’ambito dell’articolato procedimento che condurrà alla concreta erogazione dei benefici economici in favore dell’invalido civile, la fase dell’accertamento sanitario è rimessa all’ASL, la successiva fase, inerente l’adozione del provvedimento concessorio, ai Comuni di residenza dei richiedenti e, l’ultima fase dell’erogazione all’INPS. 

L’Invalidità Civile è il riconoscimento di uno stato invalidante della persona, non derivante da causa di servizio, di lavoro o di guerra, che è fonte del diritto a conseguire i benefici economici e socio/sanitari previsti dalle attuali disposizioni legislative.

Accertamento sanitario

La domanda volta ad ottenere l’accertamento sanitario della invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo va rivolta, in carta semplice e corredata dalla certificazione medica che attesta la natura della infermità invalidante, alla Commissione Medica ASL competente in ragione del luogo di residenza del richiedente.

Ai sensi del comma 3, art. 1, legge 698   del D.P.R. 21 settembre 1994, n.698, il procedimento relativo all’accertamento sanitario del grado di invalidità civile deve concludersi entro 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi del comma 1, art. 3, del D.P.R. 21 settembre 1994, n.698, la Commissione Medica ASL fissa la data della visita medica entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Se entro tale termine di 3 mesi la Commissione Medica ASL non vi provvede, il richiedente può presentare una diffida, in carta semplice, all’Assessorato alla Sanità della Regione Campania che fisserà la data della visita medica di accertamento della invalidità entro i nove mesi dalla data di presentazione della domanda, nel rispetto, in tal modo, del termine previsto  dal comma 3, art. 1, del D.P.R. 21 settembre 1994, n.698, per la conclusione del procedimento di accertamento medico dell’invalidità civile.

Il cittadino, in presenza di gravi e documentati motivi di natura sanitaria, può richiedere alla Commissione Medica ASL che la visita di accertamento del proprio grado di invalidità avvenga presso il proprio domicilio, tale richiesta può essere motivata anche da un familiare convivente.

Al contempo, per gravi e documentati motivi correlati allo stato di salute, si potrà richiedere che la data della visita collegiale venga disposta con somma urgenza.

In sede di visita collegiale il cittadino potrà farsi assistere da  un medico di propria fiducia.

La Commissione Medica ASL, dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari, redige il verbale della visita, nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale, e lo trasmette, in copia, alla Commissione Medica di Verifica competente per territorio, che entro 60 giorni si pronuncia sul giudizio emesso dalla Commissione Medica ASL .

Qualora la Commissione Medica di Verifica non condivide il giudizio medico–legale espresso dalla Commissione Medica ASL sottoporrà il richiedente a visita diretta o inviterà l’ASL a sottoporlo ad accertamenti specialistici.

Ai dell'articolo 42, comma 3, della Legge 326 del 24 novembre 2003, che ha abrogato le disposizioni in materia di ricorso  amministrativo, il verbale di accertamento delle condizioni di invalidità del richiedente della Commissione Medica ASL o della Commissione Medica di Verifica può essere impuganto solo con domanda giudiziale, proposta a pena di decadenza, innanzi alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato

Provvedimento Concessivo

Terminata la procedura di accertamento sanitario delle condizioni di invalidità la Commissione Medica ASL trasmette d’ufficio il verbale e la domanda di accertamento al Comune di residenza del richiedente affinché tale Ente, verificati i requisiti prescritti per ciascun beneficio (età, limiti di reddito, cittadinanza, eventuali incompatibilità, requisiti generali), adotti il provvedimento concessivo della provvidenza.

Tale provvedimento è adottato dal Comune  nel rispetto del termine previsto dall’art. 4 del DPR 698/94 che statuisce che le procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili devono concludersi  entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda di accertamento corredata dal verbale di accertamento sanitario (in effetti entro 120 giorni deve essere assunto il provvedimento amministrativo di concessione da parte dell’Ente ed entro i successivi 60 giorni l’INPS deve liquidare le spettanze economiche) .

Pagamento delle Provvidenze economiche

Ai sensi dell’art.130, comma 1, del D.Lgs. 112/98, dal 3 settembre 1998 i pagamenti dei benefici economici spettanti agli invalidi civili vengono eseguiti dall’INPS attingendo ad un apposito fondo di gestione ivi istituito.

Il provvedimento concessivo della provvidenza spettante all’invalido civile adottato dal Comune di residenza viene pertanto trasmesso alla sede INPS territorialmente competente che provvederà al pagamento attraverso Ufficio postale (riscossione allo sportello o accreditamento su conto corrente postale) , oppure mediante accreditamento su conto corrente bancario, nel rispetto del termine di cui all’art. 4 del DPR. 698/94.  

Prestazioni economiche in favore degli invalidi civili, sordomuti, ciechi civili

Invalidi Civili

  • Legge 30 marzo 1971, n°118, e succ. modificazioni e integr.-Assegno mensile;
  • Legge 11 febbraio 1980, n°18
    Pensione di inabilità;
  • Legge 21 novembre 1988, n°508
    Indennità di accompagnamento;
  • Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n° 509
    Indennità mensile di frequenza;
  • Legge 11 ottobre 1990, n°289

Sordomuti

  • Legge 26 maggio 1970, n°381, e succ. modificazioni e integr.
    Pensione;
  • Legge 21 novembre 1988, n°508
    Indennità di comunicazione;
  • Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n°509 

Ciechi Civili

  • Legge 27 maggio 1970, n° 382 e succ.modificazioni ed integr.
    Pensione ciechi assoluti;
  • Legge 10 febbraio  1962, n°66
    Pensione cieche parziali;
  • Legge 28 marzo 1968, n°406 
    Indennità di accomp.to ciechi assoluti;
  • Legge 21 novembre 1988, n° 508
    Indennità speciale ciechi parziali;