IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Normativa nazionale in materia di impianti di distribuzione di carburanti
La
regolamentazione della distribuzione di prodotti petroliferi in Italia trae
le sue origini dal R.D.L. n.1741 del 02/11/33 convertito nella L.08/02/34
che all'art.11 stabiliva che l'installazione e l'esercizio dei depositi
e degli impianti di distribuzione era soggetto a concessione il cui rilascio
era di competenza dei Prefetti.
Successivamente, si rese necessaria una regolamentazione specifica del settore
che tenesse conto delle caratteristiche strutturali della rete per la quale
già si delineava una situazione di sovradimensionamento.
La L.1034/70 e relativo regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R.
n.1269 del 27/10/71 intervennero per dare una regolamentazione organica
alla materia la quale però rimaneva sottoposta al sistema concessorio
e classificata come pubblico servizio.
Il settore degli impianti di distribuzione carburanti è stato interessato
negli ultimi anni da un profondo processo di riforma finalizzato a:
- ridurre
gli impianti esistenti;
- riqualificare
quelli restanti;
- aumentare
l'erogato medio per impianto;
- migliorare
la qualità del servizio;
- diminuire
il prezzo unitario del prodotto;
La
riforma, è stata attuata in particolare con il D.Lgs.n.32/98 G.U.
53 del 5/3/1998 nonché con provvedimenti successivi che hanno apportato
modifiche ed integrazioni alla disciplina:
- D.Lgs.n.346/99
G.U. 237 del 8/10/1999
- D.L.n.383/99
G.U. 256 del 30/10/1999
- L.496/99
G.U. 304 del 29/12/1999
- L.
57/2001 art.19 G.U. 66 del 20/3/2001
Normativa
regionale in materia di impianti di distribuzione carburanti
Alle
Regioni il D.Lgs.n.32/98 ha sostanzialmente attribuito la funzione di
emanare norme di indirizzo programmatico nonché regolamenti di
esecuzione della normativa statale.
In Regione Campania è in vigore in virtù del comma 8 art.3
del D.Lgs.n.32/98, la L.R.n.27/94 avente per titolo "Piano regionale
di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti",
limitatamente alle disposizioni non esplicitamente abrogate dalla disciplina
statale.
In particolare continuano ad essere vigenti le disposizioni che disciplinano
le distanze minime tra impianti, le superfici minime, i limiti numerici,
minimo e massimo, previsti per ogni singolo Comune, nonché la percentuale
programmatica stabilita dal legislatore per il prodotto G.P.L. (5%).
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