IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE


Normativa nazionale in materia di impianti di distribuzione di carburanti

La regolamentazione della distribuzione di prodotti petroliferi in Italia trae le sue origini dal R.D.L. n.1741 del 02/11/33 convertito nella L.08/02/34 che all'art.11 stabiliva che l'installazione e l'esercizio dei depositi e degli impianti di distribuzione era soggetto a concessione il cui rilascio era di competenza dei Prefetti.
Successivamente, si rese necessaria una regolamentazione specifica del settore che tenesse conto delle caratteristiche strutturali della rete per la quale già si delineava una situazione di sovradimensionamento.
La L.1034/70 e relativo regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. n.1269 del 27/10/71 intervennero per dare una regolamentazione organica alla materia la quale però rimaneva sottoposta al sistema concessorio e classificata come pubblico servizio.
Il settore degli impianti di distribuzione carburanti è stato interessato negli ultimi anni da un profondo processo di riforma finalizzato a:
  • ridurre gli impianti esistenti;
  • riqualificare quelli restanti;
  • aumentare l'erogato medio per impianto;
  • migliorare la qualità del servizio;
  • diminuire il prezzo unitario del prodotto;

La riforma, è stata attuata in particolare con il D.Lgs.n.32/98 G.U. 53 del 5/3/1998 nonché con provvedimenti successivi che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla disciplina:

  • D.Lgs.n.346/99 G.U. 237 del 8/10/1999
  • D.L.n.383/99 G.U. 256 del 30/10/1999
  • L.496/99 G.U. 304 del 29/12/1999
  • L. 57/2001 art.19 G.U. 66 del 20/3/2001


Normativa regionale in materia di impianti di distribuzione carburanti

Alle Regioni il D.Lgs.n.32/98 ha sostanzialmente attribuito la funzione di emanare norme di indirizzo programmatico nonché regolamenti di esecuzione della normativa statale.
In Regione Campania è in vigore in virtù del comma 8 art.3 del D.Lgs.n.32/98, la L.R.n.27/94 avente per titolo "Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti", limitatamente alle disposizioni non esplicitamente abrogate dalla disciplina statale.
In particolare continuano ad essere vigenti le disposizioni che disciplinano le distanze minime tra impianti, le superfici minime, i limiti numerici, minimo e massimo, previsti per ogni singolo Comune, nonché la percentuale programmatica stabilita dal legislatore per il prodotto G.P.L. (5%).

 

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